Whistleblowing è legge: più tutele per i dipendenti che segnalano illeciti

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge del 30 novembre del 2017 n. 179 contenente disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. “Whistleblowing”).

La legge che entra in vigore il 29 dicembre 2017, è composta da tre articoli:

  • l’articolo 1 modifica l’articolo 54-bis del Dlgs 165/2001con l’intento di incoraggiare l’utilizzo di un istituto che, lungi dall’essere percepito come facilmente percorribile, stenta a entrare nella sensibilità del dipendente pubblico
  • l’articolo 2 introduce adeguate forme di tutela anche nel settore privato
  • l’articolo 3 è volto ad armonizzare la novella legislativa con il rapporto tra lavoratore e riservatezza, rimuovendo eventuali ambiguità applicative.

Una significativa modifica approvata dal Senato ha portato alla soppressione, rispetto al testo approvato dalla Camera, del requisito della “buona fede” dell’autore della segnalazione o denuncia, che risultava chiarito nell’articolo 1, all’inizio del comma 2: quest’ultimo definiva, ai fini della nuova disciplina, la buona fede come la ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita si fosse verificata e prevedeva che la buona fede fosse, in ogni caso, esclusa qualora il segnalante avesse agito con colpa grave; il Senato ha opportunamente soppresso la definizione legislativa di “buona fede” e la necessità di tale profilo soggettivo, che avrebbe eccessivamente limitato il ricorso all’istituto.

Al link di seguito indicato il testo di legge: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/14/17G00193/SG

Whistleblowing: segnalazione illeciti nel lavoro

La Camera dei deputati ha approvato definitivamente, il 15 novembre 2017, la proposta di legge A.C. 3365-B volta a introdurre misure di protezione dei lavoratori dipendenti, tanto del settore pubblico quanto del settore privato,che segnalano reati o irregolarità dei quali vengono a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro. ( Viene detto in inglese “whistleblowing”  ovvero  “soffio del fischietto” assimilandolo alla segnalazione dell’arbitro).

Tale protezione è prevista da numerosi atti internazionali, come la Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (art. 33), ratificata dall’Italia con la legge n. 116 del 2009, e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla corruzione (art. 9), ratificata con legge n. 112 del 2012 ma non è ancora presente con misure attuative nella normativa italiana .

La proposta di legge è composta da 17 articoli. Dal punto di vista sistematico, il provvedimento prevede :

  • da una parte  l’abrogazione dell’art. 54-bis del TU pubblico impiego (art. 17) sullo stesso argomento  mentre
  • dall’altra  detta una disciplina completa  sulla protezione dei dipendenti che segnalano illeciti, reati o irregolarità amminsitrative ,  sia  in aziende del settore pubblico che del privato.
  • la possibilità di segnalazione alle autorità di regolamentazione o di polizia giudiziaria è condizionata ad una preventiva   segnalazione fatta all’azienda datore di lavoro;  o alla valutazione da parte del lavoratore che non vi siano le necessarie garanzie di neutralità dell’ente.
  • La norma prevede inoltre che le segnalazioni di reati o irregolarità possano essere rese pubbliche, anche mediante i mezzi di comunicazione, soltanto quando sia già state avanzate o siano state oggetto di valutazione negativa, senza motivato parere.
  • A garanzia del dipendente eventualmente  indicato in una segnalazione da un collega , la legge all’art. 11 prevede che l’eventuale procedimento disciplinare a suo carico debba basarsi soltanto su elementi certi e documentati.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24303-whistleblowing-segnalazione-illeciti-nel-lavoro.html