Voucher: accordo per il ritorno

Il ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio  ha annunciato ieri in audizione al Senato «una doverosa riflessione» sulla possibile reintroduzione dei voucher per le prestazioni di lavoro occasionale, indicando  quattro settori di possibile applicazione:  «baby sitter, agricolo-stagionale, giardinaggio, pulizie». Sono  alcuni dei settori in cui i voucher lavoro avevano una enorme diffusione e nei quali risulta difficile immaginare una forma sostitutiva “legale” come il contratto di lavoro a chiamata, improponibile in particolare per le famiglie e i piccoli imprenditori.

Lo strumento dei buoni lavoro gestiti in forma telematica dall’INPS, abrogato  l’anno scorso dal Governo Gentiloni sull’onda di un utilizzo divenuto davvero massivo e considerato dai sindacati un abuso nei confronti dei lavoratori, era stata richiesta nei giorni scorsi dal Ministro dell’interno Salvini e dovrebbe quindi trovare spazio nella conversione in legge del Decreto Dignità.

Decreto che peraltro non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pare per la mancanza di coperture finanziarie credibili evidenziate dalla Ragioneria dello Stato, in particolare sul probabile minor gettito per l’utilizzo dei contratti a termine e per l’eliminazione dello split payment professionisti .

Il ministro ha parlato anche dell’intenzione di aggiungere  nella nuova versione del provvedimento  i «primi accenni» di un taglio del costo del lavoro stabile, in particolare con un incentivo  sulle stabilizzazioni dei contratti a tempo determinato.

In autunno, con la legge di Bilancio invece il taglio al cuneo fiscale dovrebbe essere applicato in due  settori innovativi e strategici come  made in Italy e imprese digitali.

Rimborso voucher: le ultime istruzioni INPS

Con il messaggio n. 4405 del 7.11.2017 l’INPS è intervenuto a chiarire  ulteriormente le modalita per le domande di rimborso di versamenti  per voucher lavoro accessorio telematici, effettuati in data successiva all’entrata in vigore del Decreto legge che ha abrogato i voucher ( 17 marzo 2017).

Facendo riferimento al precedente messaggio Hermes n. 1652/2017  si ribadisce che  i committenti  interessati possono presentare domanda di rimborso presso le Sedi territoriali competenti,   utilizzando il modello SC52, il quale dovrà essere protocollato ad opera della struttura territoriale che l’ha ricevuto e che inoltrerà copia alla direzione centrale Entrate e recupero crediti . Solamente la Sede che ha preso in carico l’istanza potrà effettuare la liquidazione,

Per procedere al rimborso è necessario che il committente comunichi i seguenti dati:

  • tipo di pagamento (bollettino bianco, on line Porta dei pagamenti, F24, bonifico o altro);
  • data versamento e importo per tutti i tipi di pagamento;
  • per i pagamenti on line, il codice INPS rilasciato dal sito INPS al momento del pagamento;
  • per i bollettini bianchi frazionario, sezione e VCY.

I committenti devono, inoltre, allegare la ricevuta del versamento per tutti i tipi di pagamento, ad eccezione dei pagamenti effettuati mediante modello F24, per i quali l’ìallegazione del documento  è meramente facoltativa.

Va ricordato che per i voucher lavoro accessorio acquistati prima della data di abrogazione ,  l‘utilizzo è ancora possibile con le vecchie modalità, entro il 31.12 2017.

Fonte:https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24228-rimborso-voucher-le-ultime-istruzioni-inps.html

Voucher per la digitalizzazione delle Pmi

Si tratta di una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

La disciplina attuativa della misura è stata adottata con il decreto interministeriale 23 settembre 2014.

Il voucher è utilizzabile per l’acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di:

  • migliorare l’efficienza aziendale;
  • modernizzare l’organizzazione del lavoro, mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
  • sviluppare soluzioni di e-commerce;
  • fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
  • realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.

Gli acquisti devono essere effettuati successivamente alla prenotazione del Voucher.

Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.

Per maggiori informazioni e per la normativa di riferimento: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione#comefunziona

Contratto occasionale “Presto”: da mezzanotte il minimo raddoppia

L’INPS ha fornito ai Consulenti del lavoro un importante precisazione in merito al minimo retribuibile come prestazione occasionale  regolata dal contratto PRESTO per le aziende introdotto dal decreto legge 50 2017 , dopo l’abolizione dei cecchi voucher INPS.

Come noto  la normativa (articolo 54 bis, comma 17)  prevede un minimo giornaliero di 4 ore da retribuire anche in caso di prestazione di durata inferiore. I consulenti ponevano il quesito  di come comportarsi nel caso in cui  la prestazione si svolga  a cavallo di mezzanotte, ad esempio dalle 21  alle 1.00 del giorno successivo . L’Inps afferma che essendo interessati due giorni diversi , si devono comunicare due  distinte prestazioni , il che significa che  la retribuzione minima raddoppia, e passa da 36  a 72 euro.

Per la precisione la norma parla , infatti, di compenso non inferiore a 36 euro«per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata» . Il caso è molto comune per i servizi  ricettivi  ed i locali di ristorazione e  non mancherà di suscitare  proteste  o perlomeno malumori.

Infatti  la previsione del compenso minimo penalizza già  gli  utilizzatori del nuovo contratto Presto, destinato a prestazioni minime e saltuarie retribuite con un compenso orario netto per il lavoratore di 9 euro, (lordo 12,5 per il datore di lavoro)  che diventano con questi presupposti oltremodo onerose.

L’interpretazione dell’ INPS  a rigor di logica non è del tutto condivisibile in quanto   la norma di legge parla di prestazioni  di 4 ore continuative , che potrebbero essere sottintese come “un unicum”. Questo  “sdoppiamento”  sembra piuttosto forzato e forse intende davvero scoraggiare l’utilizzo  troppo massivo del nuovo strumento.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24058-contratto-occasionale-presto-da-mezzanotte-il-minimo-raddoppia-.html

Prestazioni occasionali: versamenti da fare con anticipo

Libretto Famiglia  e Contratto telematico di lavoro occasionale  sono operativi ormai da due mesi . Con un comunicato sul proprio sito l’’Inps  ha precisato  che “l’accreditamento sul ”portafoglio” di libretto famiglia o contratto di prestazione occasionale avverrà  nove/dieci giorni dopo l’effettuazione del pagamento, in considerazione dei tempi stabiliti per il riversamento delle somme da parte degli intermediari (istituti bancari o Poste Italiane SpA) all’Agenzia delle Entrate e il successivo riversamento all’INPS delle stesse”.

Cio significa che i datori di lavoro devono effettuare i versamenti con  congruo anticipo per avere la certezza di avere a disposizione le somme al momento della comunicazione della  prestazione all’INPS.

Va ricordato infatti che,  con i nuovi strumenti che hanno sostituito i vecchi voucher  per il lavoro occasionale,  i passaggi di denaro sono esclusivamente telematici e l’Inps fa da tramite tra datore di lavoro e lavoratore , raccogliendo gli importi dovuti e accreditandoli al lavoratore il mese successivo, per garantire l’utilizzo di lavoro regolare  con retribuzioni garantite,  al costo orario minimo di 10 euro lordi per i privati e 12,50 euro per le aziende .

Nuovi VOUCHER: Consulenti del lavoro abilitati per la piattaforma INPS

E’ finalmente operativo l’accesso dei CdL al portale INPS dedicato al lavoro occasionale.  L’istituto ha dunque dato seguito al messaggio  n. 3177 del 31 luglio 2017 in cui comunicava l’estensione delle operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti (relativi al lavoro occasionale) agli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, fra cui troviamo  appunto i Consulenti del Lavoro.

Per chi volesse approfondire ho già trattato l’argomento al link di seguito indicato: http://www.giuseppedasero.it/2017/07/18/voucher-la-nuova-disciplina-del-lavoro-occasionale/

Chi volesse ulteriori informazioni può  invece contattarmi: http://www.giuseppedasero.it/contatti/

Voucher: la nuova disciplina del lavoro occasionale.

L’art. 54 bis del D.L. n. 50/2017 convertito nella L. n. 96/2017, ha disciplinato nuovamente, sia pur con qualche differenza, le prestazioni di lavoro occasionali, meglio note come voucher.

La norma introduce due distinte modalità di ricorso a tale strumento, ovvero il Libretto di Famiglia (LF) e il Contratto di Prestazione Occasionale (CPO), ognuna riferita a diverse tipologie di datori di lavoro e diverse anche sotto il profilo dei relativi adempimenti.

In particolare il LF è rivolto alle persone fisiche per remunerare esclusivamente prestazioni occasionali relative a lavoratori domestici, assistenza domiciliare e insegnamento privato supplementare.

Il CPO (rivolto ad imprese, professionisti, lavoratori autonomi, pubbliche amministrazione ecc…)  è invece il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie, sia pur con un serie di limiti fissati dalla norma.

Fra questi vi è innanzitutto un limite che riguarda la dimensione aziendale, è infatti vietato il ricorso al lavoro occasionale alle aziende con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato. E’ altresì vietato il ricorso al CPO da parte delle imprese edili e di settori affini, da parte di imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiali lapidei, nell’esecuzione di appalti di opere e servizi e infine per le aziende agricole. Per quest’ultimo tipo di aziende tuttavia è ammesso il ricorso al lavoro occasionale solo se il  prestatore rientra in determinate categorie (pensionati, giovani con meno di 25 anni, disoccupati e in generale precettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito).

Un ulteriore limite, comune a entrambe le tipologie di lavoro occasionale (LF e CPO), è quello economico. Più in dettaglio:

  • per ciascun prestatore (e con riferimento alla totalità degli utilizzatori) il limite dei compensi percepibili è di 5.000 €;
  •  per ciascun utilizzatore (e con riferimento alla totalità dei prestatori) il limite dei compensi erogabili è di 5.000 €;

inoltre

  • per le prestazioni rese dal prestatore in favore di un medesimo utilizzatore il limite è di 2.500 €;

limiti che  si intendono al netto di contributi previdenziali, premi assicurativi e costi di gestione.

Diversa è invece la misura del compenso a seconda che si tratti di LF o CPO. Nel primo caso il pagamento avviene tramite titoli di pagamento, il cui valore nominale pari a 10,00 € l’ora  è così suddiviso:

  • 8,00 € è il compenso del prestatore di lavoro,
  • 1,65 € è la contribuzione INPS (assicurazione IVS) che affluisce alla Gestione separata,
  • 0,25 € è il premio assicurativo INAIL,
  • 0,10 € è finanziamento degli oneri di gestione

Nel caso di CPO la misura del compenso è invece fissata liberamente dalle parti, purchè non inferiore al limite minimo di 9,00 € l’ora. A tale compenso trovano applicazione le seguenti aliquote:

  • 33%  è la contribuzione INPS (assicurazione IVS) che affluisce alla Gestione separata,
  • 3,5% è il premio assicurativo INAIL,

è poi importante sottolineare che oltre il limite minimo orario di  9,00 €, è altresì stabilito che l’importo minimo giornaliero non può essere inferiore a 36,00 € (dunque ad almeno 4 ore di lavoro). Al compenso così calcolato l’utilizzatore è tenuto ad aggiungere l’1%  da versare all’INPS quali costi di gestione.

Gli importi sopra indicati verranno versati dall’INPS al prestatore di lavoro entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la prestazione. Cambia dunque rispetto al passato la modalità di pagamento dei lavoratori la cui chiamata e la cui liquidazione del compenso passa ora attraverso un apposito portale gestito dall’Istituto. I prestatori e gli utilizzatori sono quindi tenuti a registrarsi preventivamente al portale INPS direttamente, tramite intermediari abilitati (consulenti dal lavoro, commercialisti) o ancora tramite enti di patronato.

Una volta effettuata la registrazione gli adempimenti si differenziano a seconda del servizio richiesto. Più in dettaglio:

  • per il LF la comunicazione deve essere effettuata dopo l’esecuzione della prestazione e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo;
  • per il CPO la comunicazione deve essere invece preventiva, almeno 60 minuti prima della prestazione.

Tale comunicazione sia esse preventiva o successiva deve contenere le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il compenso pattuito (o i titoli utilizzati nel libretto di famiglia);
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • la durata della prestazione;
  • il settore o l’ambito di svolgimento della prestazione;
  • ogni altra informazione necessaria alla gestione del rapporto.

Per chi volesse approfondire ulteriormente  https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20107%20del%2005-07-2017.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-