TFR in busta paga: stop dal 1 luglio

Dal 1° luglio prossimo termina la sperimentazione del cd. TFR in busta paga, Qu.I.R. (Quota integrativa della retribuzione). La misura, istituita nel 2015, riguardava i lavoratori del settore privato ( non domestico né agrario)  e permetteva l’erogazione mensile, con la retribuzione, della quota  di maturazione del trattamento di fine rapporto, al netto della quota dello 0,50% destinanta al Fondo di Garanzia INPS. Restavano esclusi anche i dipendenti che inpegnavano il TFR a garanzia di contratti di finanziamento con istituti di credito. La Quir è imponibile ai fini fiscali ma non della contribuzione previdenziale.

CONSEGUENZE PER I LAVORATORI

Pochi nel complesso i lavoratori che hanno effettuato questa scelta dal 2015 ad oggi.  Per loro dal  1° luglio 2018 dunque le  buste paga scendono  a livello ordinario con  l’importo del TFR che torna ad essere accantonato ( o versato al Fondo di Tesoreria) e soggetto a tassazione separata in caso di liquidazione o anticipazione.

Per chi aveva in precedenza aderito a forme di previdenza integrativa riprenderanno i versamenti che il meccanismo del Quir aveva sospeso. Non è necessario  per i lavoratori fare alcuna richiesta in questo senso.

Per DATORI DI LAVORO si torna a gestire  la disponibilità finanziaria:

  1. delle quote del TFR
  2. dei versamenti delle quote al Fondo di Garanzia INPS

1-
Dal 1 luglio i datori di lavoro devono tornare ad operare secondo le scelte precedentemente effettuate dal lavoratore. Le opzioni sono le seguenti :
– versamento del  TFR alla previdenza complementare prevista dal CCNL di riferimento oppure al FONDINPS ( l’opzione è automatica se entro sei mesi dalla assunzione il lavoratore non ha effettuato alcuna scelta ;
–  versamento del TFR a una forma di previdenza complementare  scelta dal lavoratore , in questo caso la  quota di contribuzione aggiuntiva è deducibile dal reddito complessivo  fino a  5.164,57 euro;
–  mantenimento del  TFR d presso l’azienda d nel caso quest’ultima abbia meno di 50 dipendenti.

2-

Nelle imprese piu di 50  dipendenti  dovranno essere ripresi anche  i versamenti al Fondo di Tesoreria Inps. Il requisito dimensionale dell’azienda va definito :
a) per le aziende in attività al 31 dicembre 2006 con riferimento all’anno 2006
b) per le aziende costituite dal 1 gennaio 2007 in poi con riferimento all’anno solare di inizio attività.
Nel caso particoalre di piccole e medie imprese che abbiano goduto di agevolazioni per finanziamenti  legate al  Qu.I.R.  la disponibilità creditizia utilizzata per la erogazione della Qu.I.R.con i relativi interessi  dovrà essere  rimborsata dai datore di lavoro in un’unica soluzione alla data del 30 ottobre 2018, salvo i casi di estinzione anticipata o interruzione del finanziamento.

Le misure compensative previste per i datori di lavoro che erogavano la Qu.I.R. si azzerano e dovranno essere escluse dalle modalità di calcolo delle retribuzioni dei programmi informativi :

  •  l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia (0,20% della retribuzione imponibile per la generalità dei lavoratori subordinati, 0,40% per i dirigenti industriali) per chi utilizzava finanziamenti agevolari .
  •  esonero nella percentuale massima dello 0,28%  sempre al Fondo (ex art. 8 del D.L. n. 203/2005) per chi non usufruiva di finanziamenti .

Pensioni e fondi di solidarietà del credito: chiarimenti INPS

L’INPS ha emanato la Circolare n. 188 del 22 dicembre 2017con cui fornisce  le  istruzioni riguardo l’esercizio da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, per i lavoratori che possano fruire dell’assegno straordinario garantito  da  Fondi di solidarietà del credito e del credito cooperativo  .
L’istituto ricorda che l’articolo 2 del D.M. n. 98998/2017, ha previsto, per il triennio 2017-2019, che il Fondo di solidarietà del credito e il Fondo di solidarietà del credito cooperativo, provvedano, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti  per la pensione di vecchiaia o anticipata,  entro i successivi sette anni, anche al versamento degli oneri correlati a periodi utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà. Gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili sono versati ai predetti Fondi dai datori di lavoro.
Tale facoltà  per i datori di lavoro è prevista  limitatamente al triennio 2017 – 2019: Il documento precisa quindi che la scadenza ultima delle domande di riscatto e/o ricongiunzione  è fissata  al 30 novembre 2019,   tenuto conto delle nuove decorrenze di assegno straordinario comprese nel triennio  di vigenza della misura 2017-2019 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2019 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2019).

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24460-pensioni-e-fondi-di-solidariet-del-credito-chiarimenti-.html