Stipendio in contanti e lavoro nero: sanzione doppia

L’INL, con la Nota n. 9294 del 9 novembre 2018,  ha chiarito che nel caso in cui gli ispettori  accertino l’impiego di lavoratori in  “nero” riscontrando  che la retribuzione sia stata corrisposta ai medesimi lavoratori in contanti , è possibile  l’applicazione della sanzione prevista per quest’ultima violazione, in aggiunta alla prevista maxi sanzione per il lavoro nero  (art. 3, comma 3 quinquies, D.L. 12/2002 come  modificato dal D.Lgs. n. 151/2015 ).
L’Ispettorato ritiene infatti che  la sanzione prevista dall’art. 1, comma 913, della Legge n. 205/2017 ( da 1.000 a 5.000 euro), per il divieto di retribuzione in contanti,  “discende del comportamento antigiuridico adottato ed è posta a tutela di interessi non esattamente coincidenti con quelli presidiati dalla c.d. maxisanzione per lavoro nero”.
Inoltre, l’INL precisa che in caso di lavoro “nero” e di accertatamento della corresponsione giornaliera della retribuzione, si potrebbero configurare tanti illeciti quanto sono le  giornate di lavoro retribuite con questa modalità.

Resta ferma, infine, afferma l’ispettorato,  l’adozione della diffida accertativa per il caso in cui, accertata la corresponsione della  retribuzione  in contanti, la stessa risulti inferiore all’importo dovuto in ragione del CCNL applicato  dal datore di lavoro.

Fonte: fiscoetasse.com

Stipendi tracciabili: nuove specifiche dall’INL

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota protocollo n. 5828 del 4 luglio 2018 , fornisce ulteriori indicazioni in tema  di violazione del divieto di pagamento in contanti delle retribuzione e, in particolare:

  • sulle modalità di calcolo della sanzione amministrativa
  • altri  strumenti di pagamento ritenuti ammissibili rispetto a quelli citati nel  comma 910 art. 1 legge 205-2017

Sulle sanzioni, l’Ispettorato ha chiarito che la sanzione amministrativa pecuniaria  deve essere calcolata in ragione del numero di mensilità in cui si è verificata la violazione e non con riferimento al numero di lavoratori coinvolti. La sanzione consiste nel pagamento di una somma da mille a cinquemila euro. La nota fornisce un esempio : nel caso di  pagamento irregolare  di tre mensilità di retribuzione a due lavoratori,  la sanzione sarà pari a 5mila euro, ovvero: euro 1.666,66 x 3 mensilità, senza riferimento quindi al numero di lavoratori interessati .
In materia di mezzi di pagamento consentiti, oltre alle carte di credito,  agli assegni bancari e circolari e  ai bonifici bancari,  l’ispettorato indica come utilizzabili anche le carte di credito prepagate, intestate al lavoratore (anche se non collegate ad un conto corrente identificato dal codice Iban), purché  il datore di lavoro conservi le ricevute di versamento  da esibire eventualmente agli ispettori

E’ consentito anche il  pagamento ai soci lavoratori di cooperativa con versamenti sul libretto di   prestito sociale, aperto presso la medesima cooperativa. In questo caso è necessario che il lavoratore faccia richiesta scritta di  essere retribuito con questa modalita  e che il versamento sia  documentato nella “lista pagamenti sul libretto” .

Infine l’INL si riserva di integrare  ulteriormente la lista dei mezzi di pagamento tracciabili consentiti  con altre metodiche attualmente al vaglio del Ministero del lavoro mentre si stanno concordando con l’Associazione Bancaria altre modalità di controllo dei versamenti.

Pagamento stipendi: stop al contante dal 1 luglio 2018

Tracciabilità nel pagamento della retribuzione e dei compensi in vigore dal 1 luglio 2018.

La legge di bilancio 2018 ha introdotto una nuova disciplina sulla modalità di corresponsione delle retribuzioni dei lavoratori e dei compensi in favore dei collaboratori.

Dal 1° luglio 2018

  • viene meno la possibilità di pagare le retribuzioni e i compensi in contanti, indipendentemente dal loro ammontare, mentre fino ad ora era possibile trasferire somme in contanti di importo fino a 2.999,99 euro.

Lo scopo della norma è quello di tracciare i pagamenti di stipendi e compensi al fine di contrastare il fenomeno, alquanto diffuso, della corresponsione al lavoratore di una retribuzione inferiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva e riportata sul prospetto paga.

I datori di lavoro o i committenti, pertanto, non possono più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

La norma si applica:

  • A tutti i rapporti di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c. indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento del rapporto (pertanto ai contratti a tempo indeterminato, determinato, intermittenti, apprendistato, full-time, part-time, ecc. ecc.)
  • Ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 2222 c.c.
  • Ai contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci, ai sensi della L. 142/2001.

La norma non si applica:

  • Ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni.
  • Ai rapporti di lavoro domestico.
  • Ai compensi derivanti da borse di studi, tirocini.
  • Ai rapporti di natura autonoma occasionale.

I datori di lavoro o i committenti dovranno corrispondere la retribuzione o il compenso tramite una banca o un ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico (es. carta di credito con IBAN);
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento a favore del lavoratore, collaboratore.
  • emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di impedimento, ad un suo delegato (coniuge, convivente o familiare in linea diretta).

La norma prevede esplicitamente che, la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione, ma solo prova dell’avvenuta consegna del prospetto paga pure obbligatoria, la cui mancata consegna è punita con sanzione amministrativa.

Dal 1° luglio 2018

sarà, invece, obbligatorio per legge provare il pagamento attraverso i mezzi espressamente individuati dalla legge e sopra riportati.

Al datore di lavoro o al committente che viola tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 e 5.000 euro.