Lavoro agile e nuova privacy

Il lavoro agile o smart working ha avuto solo di recente l’istituzionalizzazione normativa nella legge 81/2017 (nota anche come Jobs act degli autonomi).

Il nuovo regolamento europeo sulla privacy  679/2016 da poco entrato in vigore , richiede una particolare attenzione da parte del datore di lavoro  in materia di protezione dei dati cui il lavoratore ha accesso dal luogo di lavoro fuori dall’azienda . Come noto infatti lo smart working prevede la possibilità di svolgere le prestazioni lavorative non solo a casa ma in qualsiasi luogo scelto dal dipendente ,  quindi anche in luoghi pubblici,  con una crescita rilevante del rischi di diffusione indebita dei dati aziendali.

Il DPO, nelle grandi aziende obbligate alla sua nomina, o il datore di lavoro  resposanbile del  trattamento dei  dati  o  il suo incaricato dovranno dunque  mettere a punto un sistema di condivisione dei dati che tenga in debito conto tali rischi e conto, oltre che del piu generale principio di minimizzazione  dei dati ex art. 5  del Regolamento.

In base al Regolamento (articolo 32), la scelta dei sistemi di sicurezza  va comunque commisurata all’entità dei rischi. Per evitare sanzioni , il titolare dovrà dimostrare di aver previsto accorgimenti adeguati per valutare e scongiurarli. Gli esperti del Sole 24 ore hanno messo  a punto una interessante check list  delle principali criticità in questa materia:

  • I dispositivi informatici (PC, tablet e smartphone) utilizzati dovranno essere configurati con particolare attenzione, sia nel caso siano di proprietà dell’azienda che del lavoratore , con adeguati  software antivirus, certificati e con  backup periodico  connesso al server centrale aziendale. Ciò vale sicuramente per i Pc portatili, ma anche per tablet e smartphone.  Il sistema deve essere configurato in modo pero da non  controllare l’attività del lavoratore, vietata dallo Statuto dei Lavoratori,  se non nell’interesse concreto della protezione dei dati dei clienti Per questo il lavoratore deve essere attentamento informato sulla policy aziendale in questa materia
  • Sempre in considerazione del principio di minimizzazione dei dati è opportuno che  l’azienda si doti di un sistema per impedire allo smart worker di visualizzare ed entrare in contatto con le informazioni non pertinenti con lo svolgimento delle proprie mansioni.
  • Il sistema di autenticazione dovrebbe comprendere due passaggi e non semplicemente una password. L’autenticazione a due fattori  si puo realizzare con un sistema di codici via sms sul telefono mobile o l’uso di chiavette (token Usb) o smart card, coem spesso succede per mi servizi di home banking, che consente una verifica dell’identita di chi accede ai dati aziendali .
  • Se computer o smartphbone vengano  smarriti o siano oggetto di accesso da parte di terzi , il lavoratore deve ovviamente darne immediata comunicazione al datore di lavoro che, come titolare del trattamento dei dati personali , è chiamato a notificare l’avvenuta violazione al Garante entro 72 ore dalla conoscenza del fatto e deve comunicarla senza ingiustificato ritardo agli interessati (articoli 33 e 34 del Regolamento)
  • Nel caso si verifichino  effettivamente violazioni dei dati personali di un soggetto da parte del lavoratore “agile “o di terzi, il datore di lavoro risponde  dei danni anche civilisticamente . Le sanzioni per inadeguatezza delle misure di sicurezza  possono arrivare a  10 milioni di euro. 

Smart working: la Guida del Ministero per comunicare gli accordi

Dal 15 novembre gli accordi di smart working (o lavoro agile) previsti dalla  legge 81 2017, possono essere registrati online sulla piattaforma dedicata  del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali all’indirizzo www.servizi.lavoro.gov.it/smartworking.

Sulle modalita operative è stata resa disponibile ieri una Guida pratica sulla registrazione degli accordi  con tutti i passaggi della procedura .   Dalla stessa pagina  si ha anche accesso al FORUM “IL LAVORO CHE CAMBIA” in cui possono essere formulate proposte e osservazioni in tema di nuovi modelli organizzativi di lavoro.

Ricordiamo che lo smart working prevede un accordo  tra lavoratore e  datore di lavoro per l’esecuzione della prestazione lavorativa, senza vincoli di tempo e di luogo,   in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno ,  ma anche  senza modifiche alle  garanzie, economiche e assicurative  del lavoratore stesso .

Il Ministero precisa che l’accesso alle funzionalità online “Comunicazione Smart Working” per la trasmissione degli accordi  è consentito a coloro che:

• Sono in possesso delle credenziali SPID, rilasciate da uno qualsiasi dei gestori indicati dall’AgID
 Sono in possesso di credenziali attive rilasciate dal portale www.cliclavoro.gov.it incaricati, da parte  del datore di lavoro, alla trasmissione in quanto consulente del lavoro o altro soggetto abilitato.
Nel caso di credenziali ClicLavoro, agli utenti è consentito l’accesso solo selezionando il profilo “Soggetto  Abilitato”
Nel caso di SPID, agli utenti è consentito l’accesso alle funzionalità di trasmissione scegliendo uno tra i seguenti profili:
• Referente aziendale: può inviare comunicazioni solo per un’azienda, indicata successivamente  all’autenticazione.
• Soggetto Abilitato: nella medesima sessione di lavoro può inviare comunicazioni per diverse aziende,  indicate durate la fase di compilazione.

Attenzione: utenze senza codice fiscale nel “Profilo utente” non consentono di accedere alle funzionalità  di trasmissione.

Le comunicazioni possono essere di tre tipologie:

1. Inizio. Attraverso questa tipologia di comunicazione si definisce l’avvio del periodo di lavoro agile e viene trasmesso l’accordo tra datore di lavoro e lavoratore.

2. Modifica. È possibile apportare delle rettifiche e degli aggiornamenti sui periodi di lavoro agile incorso; in particolare, È consentita la modifica delle seguenti informazioni:  • Tipologia rapporto di lavoro;  • PAT INAIL; • Voce di tariffa INAIL;• Tipologia di durata• Durata• File dell’accordo.

In una comunicazione di modifica devono essere sempre presenti tutte le informazioni sopra elencate, ad  eccezione del file dell’accordo il quale deve essere inviato solo se diverso dall’ultimo trasmesso.

3.  Annullamento sottoscrizione. Viene cancellato il periodo di lavoro agile precedentemente comunicato.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24298-smart-working-la-guida-per-comunicare-gli-accordi.html

per approfondire si veda anche:  https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Documents/Comunicazione-SmartWorking-RegoleDiCompilazione.pdf

Smart working 

“…filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità ed autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare, a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati.”

Questa è la definizione data dal Politecnico di Milano circa lo smart working o lavoro agile. Analoga definizione la si ritrova  nel art. 18 della L. n. 81/2017 con cui il legislatore disciplina, sia pure in ritardo rispetto a diverse aziende che lo adottano già da tempo, lo smart working. È importante sottolineare come lo SW non costituisca una nuova tipologia contrattuale, bensì una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. In sostanza, a seguito di accordo fra datore e lavoratore, sì consente a questi di eseguire la prestazione lavorativa in maniera autonoma senza vincoli di orario (sempre nel limite della durata massima) o di luogo di lavoro (nei limiti stabiliti comunque dal datore). Ciò costituisce una novità nella misurazione della prestazione lavorativa, che non sarà più il tempo bensì il risultato, l’obiettivo dando luogo a forme di organizzazione del lavoro in fasi, cicli etc… .

Requisito fondamentale per attivare lo smart working è l’accordo fra datore e lavoratore che, oltre a essere stipulato in forma scritta e trasmesso alla sezione circoscrizionale per l’impiego, deve indicare:

  • la durata se a termine (può essere anche a tempo indeterminato e in tal caso il recesso dall’accordo è disciplinato dalla legge);
  • le modalità di esecuzione della prestazione al di fuori dei locali aziendali;
  • le modalità di esercizio del potere direttivo;
  • i comportamenti che possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
  • i tempi di riposo
  • gli strumenti che dovranno essere usati dal lavoratore e modalità con cui tramite gli stessi si esercita il controllo della prestazione da parte del datore.

Quest’ultimo punto si intreccia infatti con i controlli a distanza di cui al nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori, pertanto il datore è tenuto a predisporre un’apposita policy sui controlli da integrare nell’accordo in modo da rendere consapevole il lavoratore circa il controllo che può scaturire dagli stessi.

Giuseppe D’Asero.