Definizione agevolata: scadenza 1° ottobre

Con nota del 18 settembre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione conferma, per chi ha aderito alla definizione agevolata delle cartelle, la scadenza del 1° ottobre.

Tale scadenza riguarda:

  • la 2° rata della Definizione agevolata prevista dal DL 148/2017 per i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
  • la 5° e ultima rata della Definizione agevolata prevista dal DL 193/2016.

Si ricorda che in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento, la Definizione agevolata non produce alcun effetto e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, dovrà riprendere le procedure di riscossione per le somme residue.

E’ possibile effettuare il pagamento tramite banca, ATM abilitati ai servizi di pagamento Cbill, home banking, gli uffici postali, gli sportelli dell’Agenzia etc… .

30 Novembre 2017: come calcolare gli acconti IRPEF/IRAP/IRES

Tempo di acconti per persone fisiche e società. Nel mese di novembre, precisamente giovedì 30 novembre, scade il termine ultimo entro cui le persone fisiche, società di persone e soggetti IRES dovranno versare la seconda rata (ovvero effettuare l’unico versamento) di quanto dovuto all’Erario, a titolo di acconto sulle imposte per l’anno 2017.

Ricordiamo il reddito può essere determinato con il criterio “storico” o “previsionale”, tenendo conto in quest’ultimo caso del  nuovo principio di cassa o di registrazione,  per le imprese minori in contabilità semplificata:

  • Metodo storico: l’ammontare dell’acconto sarà determinato sulla base di quanto pagato nel precedente periodo d’imposta al netto di detrazioni, ritenute, crediti d’imposta;
  • Metodo previsionale: l’ammontare dell’acconto sarà determinato sulla base del reddito che si presume di conseguire nell’anno in corso;
  • Principio di cassa: le imprese minori calcoleranno il proprio reddito, come differenza tra ricavi e altri proventi percepiti nel periodo di imposta e l’ammontare delle spese sostenute; considerando che ricavi, altri proventi, spese, versamenti effettuati e corrispettivi ricevuti a titolo di acconto, concorrono alla formazione del reddito d’impresa (all’atto dell’effettiva percezione) e che, le rimanenze finali dovranno essere portate interamente in deduzione dal primo periodo di applicazione del regime, senza possibilità di rinvio ai periodi successivi.

L’acconto Irpef 2017 è dovuto ove l’imposta dichiarata nel 2016 sia superiore a € 51,65. L’ammontare del pagamento dovuto, dal contribuente all’Erario, sarà pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno 2016 e dovrà essere adempiuto:

– in unico versamento da effettuarsi entro il 30 novembre 2017, ove il suo ammontare sia inferiore a € 257,52; ovvero
– in due rate, ove il suo ammontare sia pari o superiore a € 257,52. In tale ultimo caso:

  • la prima rata, già versata con il saldo entro il 30 giugno 2017, sarà pari al 40% dell’importo dovuto dal contribuente;
  • la seconda rata, da versare entro il 30 novembre, sarà pari al 60% dell’importo dovuto dal contribuente.

Nell’eventualità in cui il contribuente preveda per l’anno successivo il pagamento di un minore importo dell’IRPEF, determinerà gli acconti da versare, sulla base proprio del metodo previsionale.

Le società di persone e gli enti a esse equiparati effettueranno il solo versamento dell’IRAP (secondo le stesse regole valide per l’IRPEF) entro il 30 novembre, mentre l’IRPEF dovrà essere versata direttamente dai soci, a cui i redditi saranno imputati per trasparenza.

Le società e gli enti ad esse equiparati saranno tenute a versare il 100% dell’imposta IRES e IRAP dovuta. Il versamento dovrà avvenire in due rate (salvo che la prima rata non sia inferiore a € 103) di importo pari :

  • 40% dell’importo dovuto, entro la scadenza della prima rata;
  • 60% dell’importo dovuto (quindi il residuo), alla scadenza della seconda rata (30 novembre) ovvero l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Quanto agli acconti da versare in virtù dell’adozione dello strumento della cedolare secca, per il 2017 i contribuenti saranno tenuti a versare il 95% dell’imposta secondo le regole già chiarite per il pagamento dell’acconto IRPEF.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24215-30-novembre-2017-come-calcolare-gli-acconti-irpef-irap-ires.html

Redditi lavoro autonomo e pensione: comunicazione entro il 31.10.2017

L’INPS ha pubblicato il  Messaggio n. 4189 -2017 in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo e sulla necessaria dichiarazione reddituale.

L’articolo 10 del decreto legislativo 3, n. 503/1992 , prevede che i titolari di pensione sono tenuti ad inviare all’ente pensionistico  la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente. Il termine è quello  previsto per la dichiarazione dei redditi . Quindi i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2016, sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2017 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2016. L’INPS elenca le seguenti categorie

I PENSIONATI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL’ANNO 2016:

Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
– i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
– i titolari di pensione di vecchiaia.

– i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo,
– i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);
– i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni

I PENSIONATI SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL’ANNO 2016:

I pensionati che non si trovano nelle condizioni  precedenti  sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2016 entro il 31 ottobre 2017.

Casi particolari di redditi esenti dal divieto di cumulo :

i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al precedente punto 2, sarebbero soggetti al divieto parziale di non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell’anno 2016 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 6.524,57.

i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. non hanno rilievo  .

le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e

Le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione .

le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione

le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (cfr. circolare n. 67 del 24 marzo 2000).

i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite.

REDDITI DA DICHIARARE

redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

  1. La dichiarazione  reddituale può essere resa tramite CAF ed altri soggetti abilitati .
  2. In alternativa l’interessato, una volta autenticatosi con PIN dispositivo sul sito www.inps.it, può accedere ai Servizi on line per il cittadino e selezionare la voce Dichiarazione  Reddituale – Red Semplificato (per la dichiarazione RED). Nel successivo  pannello  occorre  scegliere  la  Campagna  di  riferimento:  nella fattispecie, 2017 ( dichiarazione redditi per l’anno 2016).

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24176-redditi-lavoro-autonomo-e-pensione-comunicazione-entro-il-31-10-2017.html