Quali sono i riposi obbligatori nell’orario di lavoro?

Il decreto legislativo n. 66 2003 , e succ. modifiche, in materia di orario di lavoro e riposi prevede   che :
1.  L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
2.  I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.
3. La durata  settimanale dell’orario di lavoro viene stabilita dai contratti collettivi di lavoro ma  la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.   La  media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi )  I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di questo periodo fino a sei mesi. Cio’ significa che nella settimana lavorativa si può superare il limite delle 48 ore settimanali, purché vi siano settimane lavorative con meno di 48 ore.

RIPOSO GIORNALIERO

1.  Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.

PAUSE
1.  Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro . In  difetto di disciplina collettiva  al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti, tenendo  conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

RIPOSI SETTIMANALI

  •  Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero
  •  Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi  particolari.
  •  Nel rispetto della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni non si applicano ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, non è misurata o predeterminata o possa essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:

a)  di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
b)  di manodopera familiare;
c)  di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose;
d)  di prestazioni rese nell’ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di telelavoro.
e al personale mobile, cui è riservata una disciplina specifica.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/domande-e-risposte/11960-quali-sono-i-riposi-obbligatori-nell-orario-di-lavoro-.html

Contributi gestione separata: la scadenza per la maggiorazione

L’articolo 7 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017 ha previsto un aumento della misura dell’ aliquota contributiva per alcune categorie di soggetti  iscritti alla Gestione separata Parasubordinati, in vigore dal 1 luglio 2017- L’INPS ha pubblicato lo scorso venerdi la circolare n.122 di istruzioni operative sulla nuova aliquota contributiva, in cui  riepiloga i  soggetti interessati ed esclusi e il massimale annuo della base contributiva. Vengono inoltre  chiariti  gli adempimenti procedurali e le modalità di  versamento.

Sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da:
–      Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (così come disciplinato dall’art. 50 – comma 1, lett. c bis, DPR n. 917/1986);

–      tutte le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazioni

–      dottorati di ricerca, assegno, borsa di studio.

Restano esclusi dall’aumento dell’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento i compensi corrisposti come:

–      Componenti commissioni e collegi;
–      Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001);
–      Venditori porta a porta (art. 19, D. lgs 114/1998);
–      Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44);
–      Associati in partecipazione (non ancora cessati);
–      Medici in Formazione specialistica (legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell’anno 2006, all’articolo 1, comma 300).

I versamenti del contributo, relativo ai soli soggetti interessati all’aumento della contribuzione sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017, potranno essere effettuati entro il 16 ottobre 2017 senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili. Si ricorda che deve essere compilato un rigo per ciascun periodo interessato e la causale di riferimento è CXX. I contributi dovuti per i compensi erogati ai soggetti esclusi devono seguire le regole ordinarie.

La presentazione delle denunce dei soli soggetti interessati all’aliquota del 33,23 per cento per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 potrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2017.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23762-contributi-gestione-separata-la-scadenza-per-la-maggiorazione.html

La geolocalizzazione degli apparati aziendali è ammessa dal Garante Privacy

Trattamento dati derivanti dalla rilevazione di coordinate satellitari relative alla geolocalizzazione di apparati elettronici di tipo radio mobile e veicolare.
Interessanti precisazioni del Garante per la privacy in materia di utilizzo di sistemi di localizzazione da parte di una Società operante nel trasporto rifiuti, pubblicate nella News letter n. 429 del 30 giugno 2017.
Una società addetta al trasporto rifiuti aveva rivolto al Garante una richiesta di verifica preliminare, ai sensi dell’art. 17 del Codice in materia di protezione dei dati personali, con riguardo al “trattamento dei dati personali derivanti dalla rilevazione di coordinate satellitari relative alla geolocalizzazione di apparati elettronici di tipo radio mobili e veicolari”.
Il fine dell’utilizzo di tali dispositivi, a detta della Società, era quello di “agevolare le comunicazioni del personale operativo”, “ottimizzare l’impiego delle risorse presenti sul territorio e migliorarne la gestione ed il coordinamento”, incrementare la sicurezza del personale, specie se operante in aree “remote o disagiate, (omissis) “, razionalizzare la gestione del servizio in termini di copertura delle aree oggetto di intervento e “tutelare il patrimonio aziendale (rappresentato dai mezzi stessi)”
Il trattamento dei dati di cui è chiesta l’autorizzazione aveva ad oggetto “il personale addetto ai servizi di igiene urbana, con qualifica di operaio e autista”; i dispositivi mobili venivano dati in dotazione al personale addetto alla gestione dell’impianto di produzione di biogas e alle squadre che svolgevano i vari servizi “a piedi” senza l’ausilio di mezzi.
Era, altresì, prevista l’installazione di suddetti dispositivi di rilevazione anche sui mezzi adibiti alla raccolta “porta a porta”.
Per ciò che attiene al trattamento dei dati, questi, una volta rilevati, verrebbero inviati alla centrale operativa e memorizzati, e consistono nel “codice del dispositivo, data, ora, secondi, coordinate geografiche” ma “non contengono informazioni relative al lavoratore assegnato alla guida del mezzo su cui è montato il dispositivo veicolare, quindi sono nativamente anonimi” e “dopo l’invio i dati vengono automaticamente cancellati dal dispositivo”.
A seguito di istruttoria il Garante ha desunto che il trattamento che la società intende effettuare riguarda dati personali relativi alla posizione geografica (artt. 4, commi 1, lett. b) e 2, lett. i) e 37, comma 1, lett. a) del Codice) di dispositivi portatili e di quelli veicolari installati sulla flotta impiegata nel servizio erogato dalla società (e indirettamente dei lavoratori assegnatari dei mezzi).
Perplessità sono state espresse dal Garante in merito alla affermazione svolta dalla Società circa l’anonimato dei dati trattati in quanto il datore di lavoro è nelle condizioni di risalire in ogni momento al lavoratore di volta in volta assegnatario di ciascun dispositivo e del relativo veicolo.
Di conseguenza, la fattispecie in esame va ricondotta all’alveo normativo disciplinato dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Da ciò consegue l’applicabilità ai trattamenti in esame della disciplina in materia di protezione dei dati personali, oltre a quanto disciplinato dal legislatore attraverso la legge n. 300/1970 (cd Statuto dei lavoratori) e precisamente l’art. 4, comma 1, come modificato dall’art. 23 del d. lg. n. 151/2015).
A seguito di tale inquadramento il Garante ha ritenuto che le finalità che la società intende perseguire: ottimizzazione e razionalizzazione del servizio anche in relazione agli obblighi di consuntivazione dello stesso, rafforzamento della sicurezza dei dipendenti e tutela di beni aziendali, appaiono riconducibili a quelle “esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per tutela del patrimonio aziendale” , in presenza delle quali il legislatore consente controlli a distanza.
Ben ha fatto, quindi, la società ad acquisire specifica autorizzazione da parte della Direzione territoriale del lavoro che ha autorizzato l’impiego del descritto.
Il Garante, ha precisato che il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto dei principi di finalità e proporzionalità e con congrui tempi di conservazione.
A tutela dei diritti degli interessati (i dipendenti) la società è onerata di dare corso ai seguenti adempimenti:
– provvedere a fornire una informativa adeguata ai dipendenti coinvolti;
– nominare la ditta che eroga il servizio in qualità di responsabile del trattamento con autorizzazione a trattare i dati, in prima battuta, in forma aggregata a meno che non si renda necessario risalire al dato personale;
– adottare le misure di sicurezza richiesta dalla normativa di settore;
– garantire agli interessati l’esercizio dei diritti previsti dagli articoli 7 e seguenti del Codice.

Autore: Dott. Modesti Giovanni

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12843–la-geolocalizzazione-degli-apparati-aziendale-ammessa-dal-garante-privacy.html

Agevolazioni assunzioni: il piano per i giovani

Sembra ormai certo un nuovo bonus assunzioni  : il Governo ha in preparazione  per la manovra 2018  importanti agevolazioni  per le assunzioni stabili  dei giovani. Si dovrebbe trattare  di  misure strutturali non di bonus della durata di qualche anno.  Dopo varie indiscrezioni arriva la conferma del ministro Poletti che ribadisce voler far in modo  “che il lavoro stabile per i giovani  costi stabilmente meno del lavoro a termine” . Il progetto  sarebbe quello di  intervenire abbassando il cuneo contributivo  per gli under 35  del 50%,   i contributi dei datori di lavoro dovrebbero passare dal 33% al 15% per due o tre anni , (come fatto con il Jobs Act ) con un successivo passaggio  al 29-30%  a regime, senza ritornare alla contribuzione piena . Sarebbe poi prevista l’introduzione di una pensione minima di garanzia attorno ai 650 euro.  Le risorse necessarie sono preventivamente in 900 milioni per il prossimo anno e di 2  miliardi l’anno a regime
Inoltre nella  legge di Bilancio 2018 dovrebbero trovare posto  due nuove misure previdenziali:  rafforzamento della previdenza integrativa e un eventuale stop selettivo all’aumento dell’età pensionabile sulla base dell’aspettativa di vita.

Il ministro Poletti  ha ammesso anche che la riforma Fornero, anche se necessaria,  avrebbe dovuto essere realizzata con maggiore gradualità e che « l’Ape volontaria dovrebbe essere pronta, «utilizzabile», per «i primi giorni di settembre».

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23709-agevolazioni-assunzioni-il-piano-per-i-giovani.html