Decontribuzione contratti solidarieta 2017: domande entro il 10.12.2017

Nella circolare 18 del 22.11.2017 il Ministero del lavoro  ha fornito le istruzioni sugli sgravi contributivi per le aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà    ai sensi della L. n. 863/84 o del  D. Lgs. n. 148/2015,  come previsto  dal decreto  interministeriale n. 2 del 27.9.2017  .

Il decreto ha  destinato 30 milioni annui  (L. n. 232/16) per coprire gli oneri della decontribuzione in favore delle imprese che,stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà  e, in particolare:

  • Per il solo anno 2017, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà, e anche  le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016 
  • Per gli anni 2018 e seguenti, destinatarie della riduzione  saranno  le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà  nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente

La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014  per l’intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% e –comunque- per un periodo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi nel  quinquennio mobile

L’istanza, firmata digitalmente e in bollo,  va inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata  dal 30 novembre al 10 dicembre di ciascun anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e delle formazione- secondo la modulistica e con le modalità  indicate nel sito internet www.lavoro.gov.it. Inoltre va inoltrata anche  anche all’INPS ed  all’INPGI per i datori di lavoro iscritti a tale ultima gestione
Novità importante: è necessario pena l’inammissibilità della richiesta:
  • indicare la previsione dell’importo della riduzione contributiva richiesta e   il codice pratica della domanda di integrazione salariale del sistema CIGS ONLINE
  • non avere beneficiato dello sgravio, in precedenza,  durante lo stesso quinquennio mobile.
Le istanze saranno istruite in base allo stretto ordine cronologico di presentazione fino al raggiungimento del limite delle risorse stanziate e il provvedimento di concessione dello sgravio sarà comunicato entro 30 giorni .
L’avviso di raggiungimento del limite di spesa sarà pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it, cosi come   gli elenchi  delle imprese ammesse  alla riduzione contributiva e di quelle ammesse con riserva  a valere sulle risorse residue.
Con la Circolare n. 19 del 27.11.2017, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali ,  a seguito di numerose richieste di chiarimenti ha specificato che – con riferimento alla possibilità di presentare un’unica istanza, in caso di contratti di solidarietà successivi – il criterio è dato dall’accordo: lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda nel caso di singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto.

In ipotesi di più accordi di solidarietà, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio andrà richiesto con domande distinte, riferita ciascuna al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24332-decontribuzione-contratti-solidarieta-2017-domande-entro-il-10-12-2017.html

Whistleblowing: segnalazione illeciti nel lavoro

La Camera dei deputati ha approvato definitivamente, il 15 novembre 2017, la proposta di legge A.C. 3365-B volta a introdurre misure di protezione dei lavoratori dipendenti, tanto del settore pubblico quanto del settore privato,che segnalano reati o irregolarità dei quali vengono a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro. ( Viene detto in inglese “whistleblowing”  ovvero  “soffio del fischietto” assimilandolo alla segnalazione dell’arbitro).

Tale protezione è prevista da numerosi atti internazionali, come la Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (art. 33), ratificata dall’Italia con la legge n. 116 del 2009, e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla corruzione (art. 9), ratificata con legge n. 112 del 2012 ma non è ancora presente con misure attuative nella normativa italiana .

La proposta di legge è composta da 17 articoli. Dal punto di vista sistematico, il provvedimento prevede :

  • da una parte  l’abrogazione dell’art. 54-bis del TU pubblico impiego (art. 17) sullo stesso argomento  mentre
  • dall’altra  detta una disciplina completa  sulla protezione dei dipendenti che segnalano illeciti, reati o irregolarità amminsitrative ,  sia  in aziende del settore pubblico che del privato.
  • la possibilità di segnalazione alle autorità di regolamentazione o di polizia giudiziaria è condizionata ad una preventiva   segnalazione fatta all’azienda datore di lavoro;  o alla valutazione da parte del lavoratore che non vi siano le necessarie garanzie di neutralità dell’ente.
  • La norma prevede inoltre che le segnalazioni di reati o irregolarità possano essere rese pubbliche, anche mediante i mezzi di comunicazione, soltanto quando sia già state avanzate o siano state oggetto di valutazione negativa, senza motivato parere.
  • A garanzia del dipendente eventualmente  indicato in una segnalazione da un collega , la legge all’art. 11 prevede che l’eventuale procedimento disciplinare a suo carico debba basarsi soltanto su elementi certi e documentati.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24303-whistleblowing-segnalazione-illeciti-nel-lavoro.html

Smart working: la Guida del Ministero per comunicare gli accordi

Dal 15 novembre gli accordi di smart working (o lavoro agile) previsti dalla  legge 81 2017, possono essere registrati online sulla piattaforma dedicata  del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali all’indirizzo www.servizi.lavoro.gov.it/smartworking.

Sulle modalita operative è stata resa disponibile ieri una Guida pratica sulla registrazione degli accordi  con tutti i passaggi della procedura .   Dalla stessa pagina  si ha anche accesso al FORUM “IL LAVORO CHE CAMBIA” in cui possono essere formulate proposte e osservazioni in tema di nuovi modelli organizzativi di lavoro.

Ricordiamo che lo smart working prevede un accordo  tra lavoratore e  datore di lavoro per l’esecuzione della prestazione lavorativa, senza vincoli di tempo e di luogo,   in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno ,  ma anche  senza modifiche alle  garanzie, economiche e assicurative  del lavoratore stesso .

Il Ministero precisa che l’accesso alle funzionalità online “Comunicazione Smart Working” per la trasmissione degli accordi  è consentito a coloro che:

• Sono in possesso delle credenziali SPID, rilasciate da uno qualsiasi dei gestori indicati dall’AgID
 Sono in possesso di credenziali attive rilasciate dal portale www.cliclavoro.gov.it incaricati, da parte  del datore di lavoro, alla trasmissione in quanto consulente del lavoro o altro soggetto abilitato.
Nel caso di credenziali ClicLavoro, agli utenti è consentito l’accesso solo selezionando il profilo “Soggetto  Abilitato”
Nel caso di SPID, agli utenti è consentito l’accesso alle funzionalità di trasmissione scegliendo uno tra i seguenti profili:
• Referente aziendale: può inviare comunicazioni solo per un’azienda, indicata successivamente  all’autenticazione.
• Soggetto Abilitato: nella medesima sessione di lavoro può inviare comunicazioni per diverse aziende,  indicate durate la fase di compilazione.

Attenzione: utenze senza codice fiscale nel “Profilo utente” non consentono di accedere alle funzionalità  di trasmissione.

Le comunicazioni possono essere di tre tipologie:

1. Inizio. Attraverso questa tipologia di comunicazione si definisce l’avvio del periodo di lavoro agile e viene trasmesso l’accordo tra datore di lavoro e lavoratore.

2. Modifica. È possibile apportare delle rettifiche e degli aggiornamenti sui periodi di lavoro agile incorso; in particolare, È consentita la modifica delle seguenti informazioni:  • Tipologia rapporto di lavoro;  • PAT INAIL; • Voce di tariffa INAIL;• Tipologia di durata• Durata• File dell’accordo.

In una comunicazione di modifica devono essere sempre presenti tutte le informazioni sopra elencate, ad  eccezione del file dell’accordo il quale deve essere inviato solo se diverso dall’ultimo trasmesso.

3.  Annullamento sottoscrizione. Viene cancellato il periodo di lavoro agile precedentemente comunicato.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24298-smart-working-la-guida-per-comunicare-gli-accordi.html

per approfondire si veda anche:  https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Documents/Comunicazione-SmartWorking-RegoleDiCompilazione.pdf

Rimborso voucher: le ultime istruzioni INPS

Con il messaggio n. 4405 del 7.11.2017 l’INPS è intervenuto a chiarire  ulteriormente le modalita per le domande di rimborso di versamenti  per voucher lavoro accessorio telematici, effettuati in data successiva all’entrata in vigore del Decreto legge che ha abrogato i voucher ( 17 marzo 2017).

Facendo riferimento al precedente messaggio Hermes n. 1652/2017  si ribadisce che  i committenti  interessati possono presentare domanda di rimborso presso le Sedi territoriali competenti,   utilizzando il modello SC52, il quale dovrà essere protocollato ad opera della struttura territoriale che l’ha ricevuto e che inoltrerà copia alla direzione centrale Entrate e recupero crediti . Solamente la Sede che ha preso in carico l’istanza potrà effettuare la liquidazione,

Per procedere al rimborso è necessario che il committente comunichi i seguenti dati:

  • tipo di pagamento (bollettino bianco, on line Porta dei pagamenti, F24, bonifico o altro);
  • data versamento e importo per tutti i tipi di pagamento;
  • per i pagamenti on line, il codice INPS rilasciato dal sito INPS al momento del pagamento;
  • per i bollettini bianchi frazionario, sezione e VCY.

I committenti devono, inoltre, allegare la ricevuta del versamento per tutti i tipi di pagamento, ad eccezione dei pagamenti effettuati mediante modello F24, per i quali l’ìallegazione del documento  è meramente facoltativa.

Va ricordato che per i voucher lavoro accessorio acquistati prima della data di abrogazione ,  l‘utilizzo è ancora possibile con le vecchie modalità, entro il 31.12 2017.

Fonte:https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24228-rimborso-voucher-le-ultime-istruzioni-inps.html

Assunzioni agevolate: l’apprendistato conviene di più

La nuova legge di bilancio ha ampliato l’offerta di  nuovi incentivi per favorire  l’occupazione giovanile  prorogando il bonus Sud e  lo sconto per la Garanzia Giovani e istituendo il nuovo sgravio triennale al 50%  per i giovani sotto i 30 anni (35 per  le assunzioni nel 2018).  Ma uno studio del  Sole 24 Ore  sui principali bonus assunzione esistenti  rivela che il contratto di apprendistato è ancora la formula piu conveniente  sebbene non utilizzata come dovrebbe .

Lo studio evidenzia che probabilmente sono le difficoltà burocratiche, legate soprattutto all’obbligo formativo collegato al periodo di lavoro , che scoraggiano le imprese.

L’apprendistato  risulta la formula  piu conveniente in quanto :

  • La retribuzione lorda è più bassa (grazie alla possibilità di inquadrare il giovane fino a due livelli inferiori rispetto alle mansioni)
  • i contributi Inps sono intorno al 12% (rispetto all’aliquota piena del 29,41%).
  • La durata degli sgravi  può arrivare fino a 48 mesi   perché si estende fino all’anno successivo alla scadenza del periodo di formazione.

Dall’esempio fornito dal quotidiano di Confindustria  risulta che  un impiegato di 5 livello  under 30  con il Ccnl terziario  costa all’ imprenditore

con assunzione senza agevolazioni   1937 euro  di cui    440 di contributi

con il nuovo bonus DDL 2018          1717 di cui 220 di contributi

beneficiari Naspi                               1677 euro di cui  180 di contributi

con  Garanzia Giovani                       1497 euro, di 0 di contributi

con Bonus occupazione Sud             1497 euro , di cui 0 di contributi

con APPRENDISTATO (III liv.)      1425 euro,  di cui 153 di contributi

con Apprendistato Garanzia Giovani 1272 euro, di cui 0 di contributi

(I vari bonus hanno durata differente)

Nonostante questo sono solo  267mila contratti i contratti siglati nel 2016,  in crescita  di 60 mila unità rispetto al 2015, ma sempre pochissimi in rapporto ai 9,4 milioni di contratti totali. Tra le ragioni  si possono ipotizzare le  frequenti modifiche delle regole: la difficoltà degli adempimenti amministrativi richiesti e, al tempo stesso, una marcata frammentazione nelle sue modalità attuative, perche La formazione pprofessioale sottosta alle linee guida diverse per ogni singola Regione

Nel ddl bilancio, ora in discussione in Parlamento  ci sono anche misure  collegate all’apprendistato come l’esonero totale  per un massimo di 12 mesi, in caso di conversione a tempo indeterminato ed è riconosciuto l’esonero totale (al 100%, invece che al 50%) nel caso di assunzione in pianta stabile di ragazzi che hanno svolto presso il datore i periodi di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato di primo o di terzo livello.

Fonte:https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24214-assunzioni-agevolate-l-apprendistato-conviene-di-pi-.html

Avvisi bonari artigiani e commercianti online.

L’inps comunica che sono disponibili online gli  Avvisi Bonari della rata con scadenza Agosto 2017 relativi alla  Gestione Artigiani e Commercianti, nel messaggio 4280 del 31.10.2017  

Gli avvisi bonari saranno a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo: Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Posizione Assicurativa – Avvisi Bonari. L’istituto ricorda che  contestualmente, sarà inviata una email di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari, che abbiano fornito tramite il Cassetto il loro indirizzo di posta elettronica.

Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente al seguente indirizzo: Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Comunicazione bidirezionale – Comunicazioni – Invio quietanza di versamento.  In caso di mancato pagamento l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24202-avvisi-bonari-artigiani-e-commercianti-online.html

Bonus assunzioni 2018: tutti gli sgravi

La legge di bilancio  inizia oggi il suo iter parlamentare  ma  si fermerà subito con la pausa festiva. Nell’ultima bozza del disegno di legge che ha avuto l’ok della Ragioneria dello Stato  un ampio capitolo è dedicato agli sgravi contributivi per l’occupazione giovanile. Vediamo in dettaglio  le diverse misure.

1.  Sgravio contributivo quinquennale per imprenditori agricoli under 40 che si iscrivano per la prima volta alla gestione IVS . La decontribuzione è totale per 36 mesi, ferma restando l’aliquota di calcolo ai fini pensionistici. Lo sgravio scende poi al 66%  nel 4° anno e al 50% nel 5° anno. La misura è soggetti alla normativa comunitaria  “de minimi”sugli aiuti di stato.

Sgravi contributivi per assunzioni nel settore privato

Allo sgravio contributivo dei lavoratori autonomi in agricoltura nel ddl bilancio 2018, si aggiungono le altre misure di incentivo  per  i datori di lavoro privati in caso di assunzioni di giovani :

1. sgravio contributivo del 50% per i primi tre anni di contratto a tutele crescenti, con un tetto massimo annuale. Nel 2018 sono compresi i soggetti  under 35 anni ;  nel 2019 e 2010 la soglia si abbassa a 30 anni (non compiuti)

L’incentivo si applica per:
• assunzioni ex novo
• prosecuzione di contratti di apprendistato un periodo massimo di 12 mesi
• conversione di contratto a termine con durata di 36 mesi

2. Sgravio del 100% per le stesse categorie  e anche per gli over 35  (se disoccupati da piu di sei mesi)  nelle otto regioni meridionali (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) per una durata di 12 mesi

3. Sgravio del 100%  alle aziende che assumono  i ragazzi che hanno ospitato per alternanza scuola lavoro per almeno il 30% del totale delle ore previste, o  per periodi di apprendistato di primo o di terzo livello .
Questi esoneri dal versamento dei contributi previdenziali  non sono applicabili ai rapporti di lavoro domestico e non sono cumulabili con altri  sgravi contributivi, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. Va sepcificato anche che in tutti i casi sopracitati lo sgravio con riguarda i versamenti per assicurazione INAIL.

La relazione tecnica del governo stima  che le misure potranno portare un miglioramento dell’occupazione giovanile , in particolare :

  • 350 mila nuovi contratti a tempo indeterminato nel 2018 per giovani sotto i 35 anni
  • trasformazione di 53mila contratti di apprendistato  e
  • assunzione di 18.900  giovani post alternanza scuola lavoro

Nel complesso si prevedono  minori entrate contributive nette per il fisco  pari a poco meno di 3 miliardi nel triennio 2018-2020 .

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12904-bonus-assunzioni-2018-tutti-gli-sgravi-.html

Sorveglianza sanitaria sul lavoro: i comportamenti sanzionabili

Nuove indicazioni dell’ispettorato nazionale del lavoro per assicurare uniformità negli accertamenti ispettivi in materia di sorveglianza sanitaria. Con la lettera circolare n. 3 del 12 ottobre 2017, l’INL  ha fornito  a  tutto il personale ispettivo  specifiche indicazioni   sugli specifici comportamenti sanzionabili  in materia di  omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Gli obblighi in materia sono sanciti  in particolare dai seguenti articoli del D.Lgs. 81/2008:

  1. articolo 18, comma 1, lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (ad esempio lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, etc.);
  2. articolo 18, comma 1, lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria;
  3. articolo 18, comma 1, lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.

In tutti questi casi vanno applicate le sanzioni previste dal d.lgs 81 2008 . Inoltre va ricordato che  in caso di omessa sorveglianza sanitaria in tutti i settori tranne quello  dell’edilizia, gli ispettori del lavoro  sono tenuti a comunicare la notizia di reato all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 347 c.p.p..

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24113-sorveglianza-sanitaria-sul-lavoro-i-comportamenti-sanzionabili.html