Pensioni e fondi di solidarietà del credito: chiarimenti INPS

L’INPS ha emanato la Circolare n. 188 del 22 dicembre 2017con cui fornisce  le  istruzioni riguardo l’esercizio da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, per i lavoratori che possano fruire dell’assegno straordinario garantito  da  Fondi di solidarietà del credito e del credito cooperativo  .
L’istituto ricorda che l’articolo 2 del D.M. n. 98998/2017, ha previsto, per il triennio 2017-2019, che il Fondo di solidarietà del credito e il Fondo di solidarietà del credito cooperativo, provvedano, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti  per la pensione di vecchiaia o anticipata,  entro i successivi sette anni, anche al versamento degli oneri correlati a periodi utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà. Gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili sono versati ai predetti Fondi dai datori di lavoro.
Tale facoltà  per i datori di lavoro è prevista  limitatamente al triennio 2017 – 2019: Il documento precisa quindi che la scadenza ultima delle domande di riscatto e/o ricongiunzione  è fissata  al 30 novembre 2019,   tenuto conto delle nuove decorrenze di assegno straordinario comprese nel triennio  di vigenza della misura 2017-2019 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2019 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2019).

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24460-pensioni-e-fondi-di-solidariet-del-credito-chiarimenti-.html

Gli sgravi contributivi nella legge di stabilità 2018

La legge di stabilità approvata dal Parlamento subito prima di Natale e in attesa di pubblicazione in Gazzetta,  dedica un ampio spazio in materia di lavoro e previdenza . In particolare vengono introdottoe o prorogate misure che riguardano da un lato gli incentivi all’occupazione a tempo indeterminato per i giovani e dall’altra le opportunità di anticipo della pensione.

Ricordiamo in breve le nuove norme di incentivo all’occupazione definitivamente approvate:
1. SGRAVIO CONTRIBUTIVO TRIENNALE del 50%  per l’assunzione  con contratto a tutele crescenti o per conversioni di contratti a termine di soggetti:

•  fino a 35  anni non compiuti  nel 2018
•  fino a 30 anni  non compiuti dal 2019  In entrambi i casi si deve trattare del primo contratto a tempo indeterminato per quel  lavoratore

2. SGRAVIO CONTRIBUTIVO DEL 100% (tetto massimo 3000 euro)  per:

  •  i giovani fino a 29 anni  assunti entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio,  se avevano svolto apprendistato o alternanza scuola lavoro presso la stessa azienda.
  • iscritti al programma europeo Garanzia Giovani

Se cessa il rapporto agevolato, il lavoratore può essere assunto da un’altra azienda che  beneficierà dell’esonero contributivo per i mesi mancanti al compimento del triennio, anche oltre la soglia di età prevista
Inoltre viene riconfermato lo SGRAVIO  CONTRIBUTIVO  per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionisti under 40 che si iscrivono alla previdenza agricola nel 2018 .

fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24453-gli-sgravi-contributivi-nella-legge-di-stabilit-2018.html

Contributi artigiani e commercianti 2017 disponibili gli f24

Con il Messaggio n. 5099 2017 l’Inps avvisa  che è in corso l’emissione della imposizione contributiva per il periodo di imposta 2017  dagli “Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali”

L ‘istituto precisa che  sono stati predisposti i modelli “F24” necessari per il versamento della contribuzione dovuta secondo le disposizioni di cui alla circolare n° 22/2017  che  sono disponibili, in versione precompilata, nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione “Posizione assicurativa” – “Dati del modello F24”, dove è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

E’ previsto, inoltre, l’invio di e-mail di alert ai titolari  o ai loro intermediari delegati,  che abbiano fornito il loro  recapito e-mail.

L’accesso ai Servizi del Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti avviene, come di consueto, tramite PIN del soggetto titolare o di un suo intermediario in possesso di delega in corso di validità.

Si ricorda che se i redditi superano il minimale fissato annualmente, è necessario calcolare ulteriori aliquote contributive.Il calcolo dei contributi eccedenti il minimale è effettuato dagli artigiani e dai commercianti o dai loro intermediari. Per l’anno 2017 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS è pari a 15.548 euro (circolare INPS 31 gennaio 2017, n. 22). Il calcolo dei contributi eccedenti il minimale si effettua online attraverso il servizio dedicato.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24442-contributi-artigiani-e-commercianti-2017-disponibili-gli-f24-.html

Modello DMAG IV 2017 per la manodopera agricola: istruzioni

L’inps ha pubblicato un nuovo messaggio di istruzioni (n. 5085) sulla gestione della dichiarazione della manodopera agricola “DMAG” del 4 trimestre 2017 a seguito di richieste di chiarimenti da parte degli utenti.

In materia  erano già state emesse  le circolari n. 174/2016 e n. 77/2017  con  le specifiche di compilazione delle dichiarazioni trimestrali di manodopera agricola – modello DMAG/unico – relativamente alla richiesta di dati e notizie utili all’accredito della contribuzione figurativa e per la corretta gestione delle anticipazioni a titolo di CISOA e il loro conguaglio.

Il messattio informa, inoltre, che dal IV trimestre 2017, il flusso DMAG/Unico è stato aggiornato per accogliere i codici fiscali numerici attribuiti in via provvisoria, relativamente ai lavoratori stranieri richiedenti la protezione internazionale. Con la modifica descritta  nel messaggio i datori di lavoro agricolo possono trasmettere DMAG relativamente alle dichiarazioni di manodopera occupata nel quarto trimestre 2017 e DMAG di Variazione per competenze pregresse,  utilizzando  direttamente il suddetto codice fiscale numerico.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24441-modello-dmag-iv-2017-per-la-manodopera-agricola-istruzioni.html

Whistleblowing è legge: più tutele per i dipendenti che segnalano illeciti

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge del 30 novembre del 2017 n. 179 contenente disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. “Whistleblowing”).

La legge che entra in vigore il 29 dicembre 2017, è composta da tre articoli:

  • l’articolo 1 modifica l’articolo 54-bis del Dlgs 165/2001con l’intento di incoraggiare l’utilizzo di un istituto che, lungi dall’essere percepito come facilmente percorribile, stenta a entrare nella sensibilità del dipendente pubblico
  • l’articolo 2 introduce adeguate forme di tutela anche nel settore privato
  • l’articolo 3 è volto ad armonizzare la novella legislativa con il rapporto tra lavoratore e riservatezza, rimuovendo eventuali ambiguità applicative.

Una significativa modifica approvata dal Senato ha portato alla soppressione, rispetto al testo approvato dalla Camera, del requisito della “buona fede” dell’autore della segnalazione o denuncia, che risultava chiarito nell’articolo 1, all’inizio del comma 2: quest’ultimo definiva, ai fini della nuova disciplina, la buona fede come la ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita si fosse verificata e prevedeva che la buona fede fosse, in ogni caso, esclusa qualora il segnalante avesse agito con colpa grave; il Senato ha opportunamente soppresso la definizione legislativa di “buona fede” e la necessità di tale profilo soggettivo, che avrebbe eccessivamente limitato il ricorso all’istituto.

Al link di seguito indicato il testo di legge: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/14/17G00193/SG

Congedo straordinario per assistenza notturna: no al licenziamento

La Corte di Cassazione con sentenza n. 29062 del 5 dicembre 2017  ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un lavoratore che era stato trovato in alcune occasioni lontano dall’abitazione materna durante il congedo straordinario retribuito, ottenuto per dare assistenza alla madre disabile.

I supremi giudici infatti hanno affermato che   chi  beneficia del congedo straordinario  puo legittimamente dedicare del tempo alle proprie   esigenze personali , che comprendono la necessità di  riposo e il recupero delle energie psicofisiche , posto che sia certo ” l’intervento assistenziale permanente, continuativo e globale  con il disabile”. Nel caso era risultato provato che il lavoratore assisteva la madre di notte  per problemi di insonnia e pericolo di fuga dall’abitazione da parte dell’anziana , turnandosi di giorno con altre persone.

L’insussistenza del fatto disciplinare, tra l’altro, porta all’applicazione dell’obbligo di reintegra e di risarcimento del danno per il licenziamento illegittimo ( ex art. 18 L.300 1970).

Per approfondire e per l’esame del caso: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12925-congedo-straordinario-per-assistenza-notturna-no-al-licenziamento-.html

Uniemens settore agricolo: nuova Gestione Deleghe dal 2018

Con il messaggio 7 dicembre 2017, n. 4921 INPS fornisce le precisazioni normative e le indicazioni operative sulle nuove  modalità di uso del sistema di “Gestione deleghe” per il settore agricolo, comprese le modalità di trasmissione e validazione di tutte le sue tipologie, che sarà attivo dal 1 gennaio 2018.

A tal fine, per tutti i codici fiscali già presenti nel sistema di “Gestione deleghe” del settore agricolo, si potrà operare nei seguenti modi:

  • Delega diretta con la quale il titolare dell’azienda o, nell’ipotesi di persona giuridica, il rappresentate legale effettua gli adempimenti contributivi per proprio conto;
  • Delega indiretta , cioe la modalita  per i titolari d’azienda e/o loro legali rappresentanti  per effettuare gli adempimenti contributivi attraverso un intermediario abilitato dalla legge;
  • Deleghe ad associazioni di categoria nei casi in cui i titolari d’azienda e/o i loro rappresentanti legali effettuano gli adempimenti contributivi avvalendosi delle associazioni di categoria alle quali hanno conferito mandato, secondo le disposizioni normative attualmente vigenti.

il sistema d’identificazione dei soggetti autorizzati in qualità di datori di lavoro o intermediari a operare nei confronti dell’Istituto, ai sensi dell’articolo 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, o iscritti all’albo dei periti agrari o agrotecnici.è stato disciplinato dalla circolare INPS 8 febbraio 2011, n. 28 .

Per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24406-uniemens-settore-agricolo-nuova-gestione-deleghe-dal-2018.html

Apprendistato: non sempre necessaria la formazione di base

Per l’apprendistato professionalizzante la formazione trasversale non  è necessaria se acquisita in precedenti esperienze lavorative. Nell’ interpello n. 5 2017 del 30.11.2017,  il Ministero del lavoro ha risposto ad un quesito posto dal  Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro su questo tema .

L’istanza d’interpello  chiedeva di avere  la corretta interpretazione dell’articolo 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015  che  in materia di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età,  per  lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, prevede  l’obbligo di formazione per “l’ acquisizione dicompetenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio […]”. Nello specifico, le Linee Guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante (adottate dalla Conferenza permanente Stato-Regioni )  “richiamano indicativamente, nozioni riguardanti l’adozione di comportamenti sicuri, l’organizzazione e la qualitàaziendale, la capacità relazionale e comunicazionale, le competenze digitali, sociali e civiche, nonché alcuni elementi di base della professione”. 

In particolare il  Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro  chiedeva  se l’obbligo di erogazione in tale ambito   persiste anche nei casi di assunzione di soggetti di età maggiore di 29 anni che, a seguito di pregresse esperienze lavorative o anche di un precedente contratto di apprendistato, abbiano già avuto modo di acquisire tali nozioni.

La risposta del Ministero  chiarisce  che la formazione di base e trasversale non è necessaria per quei soggetti che abbiano già acquisito le nozioni di base in ragione di pregresse esperienze lavorative o grazie a un precedente contratto. Il Ministero ricorda infatti che lo stesso articolo di legge,  al comma 3 ,  “richiede che la regolamentazione dell’offerta formativa pubblica debba tenere conto del  titolo di studio e delle competenze dell’apprendista”. 

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24367-apprendistato-non-sempre-necessaria-la-formazione-di-base-.html

Indennità di maternità e paternità Gestione separata 2017

Anche nei contratti di collaborazione coordinata e  continuativa (ex art. 409 c.p.c.), gli eventi di maternità e/o paternità risultano tutelati da  specifica normativa. Le tutele previste per gli iscritti alla Gestione separata , infatti, sono del tutto simili a quelle di un lavoratore subordinato anche se  con modalità e procedure differenti.

Il collaboratore è indennizzato direttamente dall’INPS anche in assenza di contributi effettivamente versati da parte del committente.

REQUISITI E MODALITA’
Il D.M. 12.07.2007, in vigore dal 7.11.2007, ha ampliato la copertura indennitaria, ai fini dell’astensione obbligatoria, in favore di alcuni soggetti iscritti alla Gestione Separata , privi di altra copertura previdenziale e non titolari di pensione, che versano alla gestione previdenziale l’aliquota piena. A tale scopo, nell’aliquota della Gestione Separata dell’INPS, è prevista una specifica percentuale (oggi lo 0,72%) destinata, appunto, a copertura delle tutele assistenziali (maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale).
Il diritto al congedo di maternità ed alla relativa copertura economica spettano anche in caso di adozione nazionale o internazionale o affidamento preadottivo di minori,  nel qual caso compete, su presentazione di  idonea  documentazione,  un’indennità  per  i  cinque  mesi successivi  all’effettivo ingresso  del  minore  in  famiglia.

L’indennità economica spetta a  prescindere dalla effettiva astensione dall’attività’ lavorativa (ultima modifica  operata dalla legge n. 81/2017 che ha equiparato le titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, alle professioniste iscritte in albi professionali e alle altre lavoratrici autonome.

Non essendo l’indennità erogata dal committente, nessun adempimento deve essere effettuato a cura del datore di lavoro.

per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12919-indennit-di-maternit-e-paternit-gestione-separata-2017.html

Ispettorato lavoro: ok a videocamere collegate all’allarme

Con una lettera circolare alle sedi territoriali datata 28 novembre 2017,  l’Ispettorato del lavoro ha emanato le istruzioni in materia di installazione di impianti antifurto con videocamere che si attivano contemporaneamente all’inserimento  dell’allarme,  raccomandando il rilascio in tempi brevi delle autorizzazioni. Secondo l’organo ministeriale di vigilanza,  questo tipo di sistema non puo  far presupporre l’intenzione di controllo dei lavoratori in quanto il funzionamento delle videocamere non è intenzionale.

Per questo , fatta salva la comunicazione alle rappresentanze sindacali prevista dalla legge 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), gli uffici territoriali  dell’ispettorato del lavoro possono procedere all’autorizzazione con una istruttoria molto breve, ossia il semplice esame della documentazione , senza la necessita di verifica ispettiva in loco.

Va ricordato che in generale l’art. 4 della Legge n. 300 del 1970 stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive,per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Le aziende che intendono installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza, in difetto di Accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o la rappresentanza sindacale aziendale, hanno l’obbligo di munirsi di apposita autorizzazione all’installazione ed all’utilizzo dell’impianto, rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza. I modelli sono disponibili sul sito www.ispettorato.gov.it.

L’istanza è soggetta all’imposta di bollo nella misura di euro 16,00, così come il provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla sede centrale o territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24342-ispettorato-lavoro-ok-a-videocamere-collegate-all-allarme.html