Privacy e geolocalizzazione dei lavoratori: provvedimento del Garante

Nell’ultima newsletter del Garante per la privacy  (29.5.2018) si segnala un nuovo provvedimento in materia di utilizzo dei sistemi di geolocalizzazione GPS  che consentono il controllo a distanza deI lavoratori. Nel caso specifico si trattava del personale  di una società divigilanza privata e trasporto valori, alla quale in Garante accorda la possibilità di utilizzo  di  una specifica applicazione  negli smartphone e tablet  ma prescrive precise modalità di salvaguardia della privacy  dei lavoratori e richiede, comunque , l’accordo sindacale o l’autorizzazione ministeriale .

Nelle intenzioni dell’azienda l’applicazione sui dispositivi mobili  dei dipendenti  era mirata a migliorare la sicurezza delle pattuglie di vigilanza o di trasporto valori  in quanto consente l’invio di messaggi di allarme  in caso di pericolo, oltre che  l’ottimizzazione delle assegnazioni degli interventi   . I dati raccolti,  le coordinate  e  la velocità del veicolo verrebbero conservati  per un periodo non superiore alle 24 ore, fatte salve speciali esigenze, e il trattamento dati cessa al termine dell’attività lavorativa con la riconsegna dei dispositivi . Il sistema non consente l’indentificazione diretta dei dipendenti e l’accesso in tempo reale ai dati di localizzazione effettuato dal personale  della centrale operativa è previsto solo in caso di necessità ed emergenza.

L’Autorità ha ritenuto tale trattamento dei dati lecito, necessario e proporzionato, anche in considerazione della specifica disciplina per il controllo  per il trasporto di contanti.  Ha richiesto però ,  a maggiore tutela dei lavoratori:

  • di posizionare sul dispositivo del dipendente  un’icona che indichi che la localizzazione è attiva , 
  • di configurare il sistema in modo tale da oscurare la posizione geografica dei dipendenti decorso un dato periodo di inattività dell’operatore della centrale operativa.
  • Inoltre il Garante raccomanda che  alle guardie giurate sia fornita un’idonea informativa che consenta l’esercizio dei loro diritti.

In conformità a quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori  la società si è impegnata a procedere alla convocazione delle rappresentanze sindacali  per sottoscrivere uno specifico accordo o, in mancanza di questo, ad acquisire l’autorizzazione del competente organo del Ministero del Lavoro.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/25221-privacy-e-geolocalizzazione-dei-lavoratori-provvedimento-del-garante-.html

Trasferimento del lavoratore: la firma vale come accettazione

La sottoscrizione di una lettera che comunica il trasferimento ha valore di accettazione dice la Cassazione . Sentenza n. 12341 2018

In tema di trasferimento ad altre sede di lavoro, alla sottoscrizione della lettera di trasferimento, da parte della lavoratrice interessata, deve attribuirsi un’efficacia pregnante, ossia il valore di una completa accettazione di quanto disposto dal datore di lavoro. Questo afferma la Cassazione nella sentenza n. 12341 del 18 maggio 2018. 

La controversia riguardava una lavoratrice che chiedeva di ottenere  declaratoria di illegittimità del trasferimento disposto dalla società datrice di lavoro La lavoratrice aveva firmto la lettera in cui veniva comunicato il trasferimento ma   affermava  che tale sottoscrizione non intendeva accettare ma solo prendere atto  delle intenzioni dell’azienda . Il tribunale aveva accolto la domanda mentre la Corte di Appello, l’ha  respinta .

La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione ,  lamentando che la Corte di merito avrebbe errato nell’attribuire valore negoziale alla dichiarazione di “accettazione” –  avendo omesso di valutare quale fosse la comune intenzione delle parti, nonchè di interpretare le clausole contrattuali nel senso che risultava dal complesso dell’atto.
I giudici della Cassazione hanno rigettato il ricorso, affermando che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del  contratto si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito  che in questo caso non era censurabile .
Di conseguenza, i giudici affermano che nel caso in esame, ” all’accettazione della lettera di trasferimento firmata dalla lavoratrice deve attribuirsi una efficacia pregnante, non potendosi non conferire alla stessa, alla stregua del significato obiettivo dell’espressione e della sua collocazione nel documento – in calce alla lettera di riammissione e contestuale trasferimento – altro valore che quello di una completa accettazione, appunto, di quanto disposto dal datore di lavoro”.

Posto di lavoro soppresso dalla tecnologia: il datore deve provarlo

E’ onere del datore di lavoro provare dettagliatamente in quali termini l’attività del dipendente  sia  stata gradualmente resa inutile a causa della tecnologia che avrebbe sostituito l’operato del lavoratore; se tale onere non viene adempiuto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato è da ritenersi illegittimo. Il caso sottoposto alla Cassazione  che ha portato allasentenza n. 8359 /2018 , riguardava un lavoratore, dipendente di una società nel settore metalmeccanico assunto con mansioni ultime di “responsabile dell’analisi dati e statistiche della ingegneria di processo”, il quale mpugnava e presentava ricorso per il licenziamento intimatogli per soppressione della posizione lavorativa, contestando la sussistenza del giustificato motivo oggettivo.

Il giudice della prima fase accoglieva il ricorso del lavoratore .   La Corte d’Appello respingeva il reclamo della società, in quanto:
– la posizione lavorativa soppressa  poco atteneva alla sua preparazione professionale di laureato in economia e commercio, assunto per curare il settore “controllo di gestione”;
– i testi  avevano riferito che la sua attività consisteva nella mera raccolta di dati e parametri tecnologici sul processo di fabbricazione della acciaieria, con estrazione di grafici di periodo attraverso l’uso di programmi già predisposti;
 la società aveva affermato  trattarsi di una attività  resa inutile dalla sostituzione  con un supporto informatico e non aveva adempiuto, tuttavia, al proprio onere di dimostrare come ed in quali termini tale supporto informatico avesse reso inutile l’operato del ricorrente.
Avverso la sentenza di appello, la società ha presentato ricorso in Cassazione, il quale è stato rigettato, applicando il principio secondo cui è onere del datore di lavoro provare dettagliatamente in quali termini l’attività del dipendente andrebbe gradualmente a sparire a causa della tecnologia che ha reso, di fatto, inutile l’operato del lavoratore; se tale onere non viene adempiuto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato è da ritenersi illegittimo.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/25188-posto-di-lavoro-soppresso-dalla-tecnologia-il-datore-deve-provarlo-.html

Pagamento in contanti degli stipendi: le sanzioni

L’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) ha pubblicato  un parere Prot.  4538 del 22 maggio 2018, in risposta ad un quesito della Guardia di Finanza in merito al nuovo obbligo di pagamento della retribuzione ai dipendenti e dei compensi ai collaboratori  unicamente con modalità tracciabili, posto a carico dei datori di lavoro e committenti dalla legge di bilancio (articolo 1, commi 910-913, della legge 205/2017).

Le modalità previste come obbligatorie a partire dal 1 luglio 2018 sono :

– bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
– strumenti di pagamento elettronico;
– pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
– emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

L’Ispettorato si sofferma  in particolare su quali si siano da considerare le violazioni alla disposizione. cui si applica  la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro da comminare al datore di lavoro/committente.

Viene chiarito che  la violazione si verifica non solo quando il pagamento avviene con modalità diverse da quelle indicate dalla norma;  ma anche nel caso in cui sia stato utilizzato uno dei mezzi di pagamento previsti ma  sia stato successivamente revocato o annullato

In questi casi si ipotizza un tentativo di eluzione  e gli ispettori non potranno  adottare la diffida di cui all’articolo 13 del Dlgs 124/2004,  ma applicheranno la sanzione (articolo 16 della legge 689/1981) con  determinazione della sanzione nella misura ridotta ad un terzo del massimo, ovvero la somma pari a 1.666,67 euro, da versare con codice tributo 741T.

Il ricorso amministrativo  avverso il verbale di contestazione e notificazione secondo l’articolo 16 del Dlgs 124/2004  va inoltrato , entro trenta giorni dalla sua notifica.

Testo Unico Sicurezza sul lavoro 2018

Di seguito l’ultima  versione  del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) aggiornata a maggio 2018.

Gli ultimi aggiornamenti  2018 riguardano :

  •  la circolare INL n. 1 dell’11/01/2018 contenente le indicazioni operative sulla corretta applicazione  della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione;
  • la lettera circolare INL del 12/10/2017 prot. 3 avente ad oggetto le indicazioni operative sulle sanzioni  da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
  • il Decreto Direttoriale n. 2 del 16/01/2018 – Elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per  l’effettuazione dei lavori sotto tensione (LINK ESTERNO all’Allegato);
  • il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016  sostituito con il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 –  Diciassettesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71  comma 11 (LINK ESTERNO all’Allegato);
  •  gli interpelli n. 1 e n. 2 del 13/12/2017, n. 1 del 14/02/2018 e n. 2 del 05/04/2018;
  •  all’art. 3 comma 12-bis è stato corretto il riferimento alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive  dilettantistiche);

Il link al testo aggiornato:

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Documenti-Norme/Documents/Testo-Unico-Dlgs-81-08-edizione-di-maggio-2018.pdf

Registra conversazioni dei colleghi: licenziamento illegittimo

E’ illegittimo il licenziamento di un lavoratore che ha registrato colloqui con i colleghi a loro insaputa , in quanto  il comportamento era correlato  ad un clima conflittuale presente in azienda e verso i superiori. La tutela prevista per l’insussistenza del fatto è la reintegra . Questo quanto afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 11 322 del 10 maggio 2018

Il caso riguardava un lavoratore che era stato licenziato dall’azienda  per giusta causa;  in particolare l’azienda contestava che il dipendente, durante un colloquio disciplinare per una  precedente contestazione,  aveva consegnato una chiavetta USB contenente registrazioni di conversazioni effettuate in orario di lavoro e sul posto di lavoro coinvolgenti altri dipendenti, in violazione della legge sulla privacy e con la recidiva rispetto ad altre precedenti contestazioni.

Il lavoratore nel ricorrere al tribunale del lavoro accusava invece  la società di licenziamento a carattere ritorsivo  per le problematiche già esistenti   che le registrazioni erano  intese proprio a  documentare . La Corte di appello aveva ritenuto il licenziamento illegittimo per  sproporzione della sanzione disciplinare   con conseguente l’applicazione dell’art. 18, co. 5, della legge n. 300/1970 come novellato dalla legge n. 92/2012 (tutela indennitaria) . Il lavoratore aveva fatto ricorso in cassazione per vedere affermata invece l’insussistenza del fatto disciplinare contestato e il carattere ritorsivo del licenziamento.

La Cassazione ha accolto le motivazioni del dipendente e non quelle dell’azienda , specificando che in tema di privacy   il lavoratore aveva adottato tutte le cautele al fine di evitare la diffusione dei dati raccolti e  non aveva in alcun modo utilizzato o reso pubblico il contenuto di quelle registrazioni per scopi diversi dalla tutela di un proprio diritto; sulla base della normativa a tutela della privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), infatti,  l‘utilizzo di dati personali  tra cui sono compresi la  voce e l’immagine di terzi , è  ammesso in presenza del consenso dell’interessato, ma  può essere eseguito anche in assenza del consenso, se volto a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria e ciò a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Così, il fatto deve intendersi insussistente in senso giuridico  e in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, “senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità”.

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/25119-registra-conversazioni-dei-colleghi-licenziamento-illegittimo-.html

Assegno di ricollocazione: al via le domande

Parte l’assegno di ricollocazione.   L’agenzia per le politiche attive del lavoro ha comunicato il 14 maggio 2018 che è finalmente attiva la procedura  per la richiesta di aiuto nella ricerca di un nuovo lavoro per i disoccupati, “l’Assegno di ricollocazione “. La misura è passata attraverso una prima fase sperimentale per circa 30mila persone selezionate casualmente  a partire dal marzo 2017.

Ricordiamo che non si tratta di un contributo diretto al lavoratore ma una “dote” che ciascun disoccupato puo spendere presso il Centro per l’impiego o un altro ente accreditato per ottenere assistenza nella ricerca di nuova occupazione.  L’importo va da un minimo di 250 euro ad un massimo di 5.000 euro, a seconda del tipo di contratto di lavoro e del grado di difficoltà di ricollocazione. L’ente lo ottiene solo a risultato raggiunto.

In questa prima fase di entrata a regime sono ammessi i disoccupati da almeno 4 mesi che percepiscono la NASPI  ma  è in fase di attivazione anche lo stesso tipo di assistenza per i lavoratori in Cassa integrazione a rischio disoccupazione.

La richiesta si puo fare online registrandosi sul sito dell’ANPAL .

A partire dal 28 maggio 2018, l’assegno di ricollocazione potrà essere richiesto anche rivolgendosi agli Istituti di Patronato della propria zona convenzionati con ANPAL. Si tratta in particolare dei patronati  : ACLI;  ENAPA; ENASCO; ENCAL; INPAL; EPAS;  INAPA; INAS;  INCA; ITALUIL; SIAS; SENAS; ANMIL; ENAC; LABOR; INAC; EPASA-ITACO; INAPI; ENASC

Per ulteriori informazioni sulle modalità di funzionamento dell’assegno di ricollocazione  si può alternativamente:

  •   contattare il proprio Centro per l’Impiego,
  • scrivere all’indirizzo info@anpal.gov.it
  •  telefonare al contact center di ANPAL 800.00.00.39.

Lavoro subordinato tra familiari: ok per la Cassazione

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha predisposto, in data 7 maggio 2018, un approfondimento che analizza le motivazioni della sentenza n. 4535 del 27 febbraio 2018 della Corte di Cassazione, con la quale viene consolidato l’orientamento che vuole lecito il rapporto di lavoro subordinato tra familiari.

In particolare, la Suprema Corte prevede – nella sentenza suindicata – alcuni indici oggettivi per riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico nella organizzazione aziendale rispetto alla possibile dissimulazione di un rapporto di lavoro al fine di garantire una mera prestazione pensionistica.

Questi gli indici oggettivi evidenziati:

  • l’onerosità della prestazione ,
  • la presenza costante,
  • l’osservanza di un orario coincidente con l’apertura al pubblico dell’attività commerciale,
  • la corresponsione di un compenso a cadenze fisse,
  • il programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell’organizzazione dell’attività stessa, dell’apporto della prestazione lavorativa.

La posizione è avversata dalla prassi INPS . .Gli esperti della Fondazione affermano sul punto che: ” l’Istituto basa tutto sulla presunzione di gratuità per motivi familiari e affettivi, presunzione di dubbia attualità e certamente non assoluta. La  regola prevista dal nostro ordinamento giuridico, infatti, prevede l’onerosità della prestazione e non la gratuità. E spetta agli Ispettori dimostrare che il rapporto di lavoro tra familiari non esiste o è svolto a titolo gratuito ovvero che il datore di lavoro non esercita i suoi poteri nei  confronti del dipendente-familiare. Dunque, una presunzione di inesistenza del rapporto anacronistica e che finora ha fatto scaturire un fiorente  contenzioso, che porta poi a decisioni della Suprema Corte come quella in  commento.

Va sottolineato, peraltro, che il Ministero del Lavoro prima e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ora hanno espresso posizioni non in linea  con l’Istituto previdenziale (circolare M.L. n. 10478 del 2013)”.

Disoccupazione agricola: disponibile il servizio online

Con il Messaggio n. 271 del 19.1.2017 l’inps ha comunicato che è operativo il  servizio per la trasmissione telematica delle domande di indennità di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2017.

Nel documento vengono inoltre fornite precisazioni in materia di dichiarazioni per il riconoscimento delle detrazioni di imposta.

Le domande possono essere inviate utilizzando gli sportelli telematici a disposizione  sia direttamente  sul sito www.inps.it,  che attraverso i patronati.

Per la richiesta delle detrazioni fiscali,  invece,  non è piu possibile effettuarla contestualmente e va utilizzato il nuovo servizio on-line delle “Detrazioni Unificate” disponibile nel sito www.inps.it”. In particolare, a seguito di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15/E del 2008 l’Istituto specifica che  in qualità di sostituto d’imposta, riconosce d’ufficio le detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR sulle somme spettanti a titolo di indennità di disoccupazione agricola.

Quindi i beneficiari  che desiderano rinunciare al riconoscimento della detrazione  debbono darne annualmente comunicazione all’INPS con dichiarazione rilasciata tramite il servizio online delle “Detrazioni Unificate”.

Tale servizio consente infatti sia di inserire una nuova dichiarazionde, e sia di visualizzare l’ultima dichiarazione presentata per confermarla o modificarla.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24573-disoccupazione-agricola-disponibile-il-servizio-online-.html

AUTOLIQUIDAZIONE 2017/2018: ISTRUZIONI INAIL

L’Inail ha pubblicato la nota operativa del 22 gennaio 2018, con la quale fornisce le istruzioni relative all’autoliquidazione annuale dei premi 2017/2018, nelle quali si evidenziano le novità e le scadenze. Tra le più importanti novità per quest’anno la conferma dell’aliquota addizionale per il fondo vittime dell’amianto 2017 e la non applicazione per il 2018, la  sospensione dell’applicazione degli sgravi per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari per il 2018 e l’autoliquidazione di giugno. Infatti, il miglioramento delle tecnologie informatiche e dalla digitalizzazione delle comunicazioni delle basi di calcolo – rese disponibili ai datori di lavoro con modalità telematiche ai sensi dell’articolo  28,  comma  3,  del  d.P.R.  1124/1965  tramite  pubblicazione nel  Fascicolo  aziende 2 – consentono ora di unificare a febbraio l’autoliquidazione  per tutti i soggetti assicuranti. Pertanto  anche i soggetti assicuranti che hanno iniziato l’attività al termine  del  2017 possono effettuare l’autoliquidazione del premio a febbraio 2018 sulla scorta delle  basi di calcolo estratte a metà gennaio. Sul sito dell’Istituto è inoltre disponibile la Guida ufficiale all’autoliquidazione 2017 – 2018 con tutti i dettagli sulla procedura.

Per approfondire: http://www.consulentidellavoro.it/index.php/component/k2/item/9214-autoliquidazione-2017-2018-istruzioni-inail