Spesometro 2017: ultimi chiarimenti del Fisco per la trasmissione

Entro il 28 settembre dovrà essere spedito lo Spesometro per il primo semestre 2017.

Molti i problemi della trasmissione dei dati e dei numerosi scarti dell’Agenzia a volte immotivati, che imprese e professionisti devono affrontare in questi giorni.
Anche il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro segnala le difficoltà di inviare i dati quando, ad esempio, un cliente o un fornitore è cessato nei primi mesi dell’anno oppure quando uno stesso fornitore ha emesso più fatture.

Per cercare di chiarire i dubbi nel sito dell’Agenzia si trovano numerose Faqe relative risposte che riguardano le regole di compilazione e di trasmissione del file, ad esempio con riferimento alla trasmissione dei dati, qualora sia presente un errore anche in una sola delle fatture inviatel’intero file viene scartato, in questo caso l’Agenzia consiglia di ridurre le dimensioni del file, ovvero qualora la gestione delle notifiche di scarto di file molto voluminosi risulti complessa, e⁄o si voglia evitare di trasmettere più volte una grande quantità di dati, si suggerisce di costruire file di dimensioni ridotte (per esempio contenenti le fatture ricevute da un unico fornitore o le fatture emesse nei confronti di un solo cliente).

I file possono essere trasmessi singolarmente oppure con un unico invio (si firmano singolarmente e si raccolgono in un archivio compresso [zip], o si firma solo l’archivio), sarà quindi prodotta una notifica per ciascun file, e, in caso di scarto, dovranno essere corretti e trasmessi nuovamente solo i dati dei file scartati.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23988-spesometro-2017-ultimi-chiarimenti-del-fisco-per-la-trasmissione.html

Invio dati liquidazioni Iva: ultima settimana per la trasmissione

’obbligo di presentazione telematica della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva è stato introdotto dal 1° gennaio 2017, dal decreto fiscale 193/2016 collegato alla Legge di Stabilità 2017. Per quanto riguarda le liquidazioni del secondo trimestre 2017, il termine ultimo per l’invio è il 18 settembre“collegato fiscale”

Il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”, da utilizzare per la trasmissione, è stato approvato, insieme alle istruzioni per la sua compilazione, con il provvedimento 27 marzo 2017, sono disponibili inoltre i software di compilazione e di controllo, recentemente aggiornati.
Si ricorda che sono esonerati da questo adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero. In caso di determinazione separata dell’Iva in presenza di più attività, deve essere presentata una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

Attenzione: in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Come chiarito nella Risoluzione 104/2017 la violazione può essere regolarizzata con il ravvedimento operoso.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23938-invio-dati-liquidazioni-iva-ultima-settimana-per-la-trasmissione.html

Ravvedimento operoso F24 a saldo zero

La Ris. n. 36/2017 ha fatto il punto sulle sanzioni che i contribuenti devono pagare se presentano in ritardo il modello F24 a saldo zero.

Ecco quindi come mettersi in regola e beneficiare delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso (art. 13 del Dlgs n. 472/1997).

Quando l’errore viene corretto entro 90 giorni: la sanzione prevista dalla legge per l’omessa presentazione del modello in cui si effettua la compensazione, dal primo gennaio del 2016 è in generale di 100 euro.

La sanzione scende a 50 euro, però, se il ritardo non supera cinque giorni lavorativi. Pertanto, poiché in caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni dall’omissione la sanzione si riduce di 1/9, in questa ipotesi le somme da versare saranno:

  • 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello di pagamento a saldo zero viene presentato con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi
  • 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione

Se l’errore viene corretto dopo 90 giorni: Se il contribuente regolarizza la posizione con il Fisco oltre i 90 giorni dalla scadenza, gli importi previsti dal nuovo ravvedimento sono i seguenti:

  • 12,50 euro (1/8 di 100 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall’omissione
  • 14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro due anni dall’omissione
  • 16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l’F24 a saldo zero viene presentato superati i due anni dall’omissione
  • 20 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23125-ravvedimento-operoso-per-chi-non-presenta-l-f24-a-saldo-zero-la-risoluzione.html

Piano Industria 4.0: le opportunità per le imprese

Secondo le cifre pubblicate dall’Osservatorio Industria 4.0 – Politecnico di Milano (che qui riportiamo), il mercato dei progetti di Industria 4.0 (tra soluzioni IT, componenti tecnologiche abilitanti su asset produttivi tradizionali e servizi collegati) in Italia nel 2016 vale circa 1,7 miliardi di euro, di cui l’84% realizzato verso imprese italiane e il resto come export, a cui va aggiunto un indotto di circa 300 milioni di euro in progetti “tradizionali” di innovazione digitale.

A pari perimetro rispetto alla misura dello scorso anno, il mercato è in crescita del 25%, anche se il vero potenziale appare ancora nascosto perché alcune imprese per definire gli investimenti hanno atteso la pubblicazione del Piano Nazionale Industria 4.0 e dei chiarimenti fiscali collegati. Per questa ragione, le aspettative sono ancora più forti per il 2017: guardando al primo trimestre del 2017 , le imprese stimano un tasso di crescita del 30% rispetto al 2016 e, se questi numeri saranno confermati a fine anno, in due anni l’Italia avrà quasi raddoppiato gli investimenti per la trasformazione digitale, recuperando il ritardo rispetto alle situazioni internazionali più mature, con il rischio concreto però di un eccesso di domanda rispetto alla capacità di consegna dei fornitori.

Ecco le principali azioni del Piano Industria 4.0

  • Iper e Super Ammortamento
    Investire per crescere
  • Nuova Sabatini
    Credito all’innovazione
  • Fondo di Garanzia
    Ampliare le possibilità di credito
  • Credito d’imposta R&S
    Premiare chi investe nel futuro
  • Startup e PMI innovative
    Accelerare l’innovazione
  • Patent box
    Dare valore ai beni immateriali

Per chi volesse approfondire tali azioni: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12853-piano-industria-4-0-le-opportunit-per-le-imprese.html 

 

ContiTU: il nuovo servizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione

Attraverso il nuovo servizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione se la tua domanda di adesione alla definizione agevolata è stata accolta e non intendi saldare tutto l’importo della cosidetta “rottamazione“, entro il 31 luglio 2017 puoi effettuare il pagamento soltanto di alcuni debiti (cartelle/avvisi) compresi nella Comunicazione che hai ricevuto.  In sostanza puoi decidere quali debiti pagare e richiedere la stampa dei relativi bollettini Rav. Quanto ai debiti restanti, che si decide di non pagare, la definizione agevolata non produrrà alcun effetto e l’Agenzia riprenderà  le azioni di recupero previste dalla legge.

Di seguito il link al servizio: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/modulistica/Definizione-agevolata/ContiTu/

 

Crediti di imposta per spese pubblicitarie

La manovra correttiva 2017, ovvero il D.L. 50/2017, in sede di conversione introduce l’art. 57-bis,  il quale attribuisce a partire dal 2018 un contributo sotto forma di credito d’imposta ai lavoratori autonomi e alle imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie il cui valore superi  di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione l’anno precedente.

Rientrano in tali investimenti le spese per campagne pubblicitarie:  sulla stampa quotidiana e periodica, sulle emittenti televisive, sulle emittenti radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Il valore del credito di imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, valore che viene elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

Il credito può essere fruito solo in compensazione previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della P.d.C.M.

 

Proroga ufficiale per i versamenti dovuti dai titolari di redditi d’impresa

Ufficiale la proroga del termine per i versamenti dovuti dai titolari di redditi d’impresa con la pubblicazione del D.P.C.M. 20 luglio 2017 sulla Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2017, n. 169, con cui è stato ufficializzato quanto annunciato dal MEF con Comunicato stampa 20 luglio 2017, in merito al differimento del termine di versamento delle imposte risultanti dal Mod. REDDITI dovuti daititolari di redditi d’impresa, e quindi dal 21 luglio e fino al 20 agosto 2017 i versamenti potranno essere eseguiti con la maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

Dopo la pubblicazione del Comunicato stampa del MEF del 20 luglio, è scontro tra Commercialisti e Governo sulla concessione del rinvio dei versamenti con la maggiorazione dello 0.40% indistintamente a tutti i titolari di reddito di impresa, escludendo i professionisti e autonomi.

“Se il testo del decreto confermerà la concessione del rinvio dei versamenti con la maggiorazione dello 0.40% indistintamente a tutti i titolari di reddito di impresa, si porrà una questione di parità di trattamento. Da questo provvedimento risulterebbero infatti esclusi i soli professionisti, in modo del tutto discriminatorio”.

Lo afferma il presidente dei commercialisti, Massimo Miani. “La disparità – sottolinea Miani – deriverebbe dal fatto che, così facendo, potrebbero usufruire della proroga anche i piccoli imprenditori non interessati dalle novità relative all’applicazione dei nuovi principi contabili nazionali o dell’ACE (le quali attendono ancora l’implementazione delle relative disposizioni attuative), mentre ne sarebbero stati immotivatamente esclusi i professionisti, pur trovandosi nella stessa situazione dei primi”.

Fonte https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12525-proroga-ufficiale-per-i-versamenti-dovuti-dai-titolari-di-redditi-d-impresa.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook