TARI 2017: ecco una guida per richiedere il rimborso

La TARI, introdotta dalla legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014), insieme con IMU (Imposta Municipale Propria) e TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili), fa parte dell’IUC (Imposta Unica Comunale). La tassa sui rifiuti (TARI) rappresenta il tributo il cui gettito va a finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, secondo quanto previsto dall’art 1 comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte idonee a produrre i rifiuti urbani.

per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12914-tari-2017-ecco-una-guida-per-richiedere-il-rimborso.html

Prescrizione bollo auto in tre anni anche con iscrizione a ruolo

Con l’ordinanza 20425 la Cassazione ribadisce ancora una volta il principio sancito dalla sezioni unite della Cassazione nel 2016  per cui la prescrizione del bollo auto si realizza alla fine del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto il pagamento. Cio anche a seguito di notifica di cartella di pagamento da parte di Equitalia , atto che non comporta automaticamente la trasformazione del termine breve di tre anni a quello ordinario di 10 anni , anche se tale atto non viene impugnato dal contribuente.

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30 Novembre 2017: come calcolare gli acconti IRPEF/IRAP/IRES

Tempo di acconti per persone fisiche e società. Nel mese di novembre, precisamente giovedì 30 novembre, scade il termine ultimo entro cui le persone fisiche, società di persone e soggetti IRES dovranno versare la seconda rata (ovvero effettuare l’unico versamento) di quanto dovuto all’Erario, a titolo di acconto sulle imposte per l’anno 2017.

Ricordiamo il reddito può essere determinato con il criterio “storico” o “previsionale”, tenendo conto in quest’ultimo caso del  nuovo principio di cassa o di registrazione,  per le imprese minori in contabilità semplificata:

  • Metodo storico: l’ammontare dell’acconto sarà determinato sulla base di quanto pagato nel precedente periodo d’imposta al netto di detrazioni, ritenute, crediti d’imposta;
  • Metodo previsionale: l’ammontare dell’acconto sarà determinato sulla base del reddito che si presume di conseguire nell’anno in corso;
  • Principio di cassa: le imprese minori calcoleranno il proprio reddito, come differenza tra ricavi e altri proventi percepiti nel periodo di imposta e l’ammontare delle spese sostenute; considerando che ricavi, altri proventi, spese, versamenti effettuati e corrispettivi ricevuti a titolo di acconto, concorrono alla formazione del reddito d’impresa (all’atto dell’effettiva percezione) e che, le rimanenze finali dovranno essere portate interamente in deduzione dal primo periodo di applicazione del regime, senza possibilità di rinvio ai periodi successivi.

L’acconto Irpef 2017 è dovuto ove l’imposta dichiarata nel 2016 sia superiore a € 51,65. L’ammontare del pagamento dovuto, dal contribuente all’Erario, sarà pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno 2016 e dovrà essere adempiuto:

– in unico versamento da effettuarsi entro il 30 novembre 2017, ove il suo ammontare sia inferiore a € 257,52; ovvero
– in due rate, ove il suo ammontare sia pari o superiore a € 257,52. In tale ultimo caso:

  • la prima rata, già versata con il saldo entro il 30 giugno 2017, sarà pari al 40% dell’importo dovuto dal contribuente;
  • la seconda rata, da versare entro il 30 novembre, sarà pari al 60% dell’importo dovuto dal contribuente.

Nell’eventualità in cui il contribuente preveda per l’anno successivo il pagamento di un minore importo dell’IRPEF, determinerà gli acconti da versare, sulla base proprio del metodo previsionale.

Le società di persone e gli enti a esse equiparati effettueranno il solo versamento dell’IRAP (secondo le stesse regole valide per l’IRPEF) entro il 30 novembre, mentre l’IRPEF dovrà essere versata direttamente dai soci, a cui i redditi saranno imputati per trasparenza.

Le società e gli enti ad esse equiparati saranno tenute a versare il 100% dell’imposta IRES e IRAP dovuta. Il versamento dovrà avvenire in due rate (salvo che la prima rata non sia inferiore a € 103) di importo pari :

  • 40% dell’importo dovuto, entro la scadenza della prima rata;
  • 60% dell’importo dovuto (quindi il residuo), alla scadenza della seconda rata (30 novembre) ovvero l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Quanto agli acconti da versare in virtù dell’adozione dello strumento della cedolare secca, per il 2017 i contribuenti saranno tenuti a versare il 95% dell’imposta secondo le regole già chiarite per il pagamento dell’acconto IRPEF.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24215-30-novembre-2017-come-calcolare-gli-acconti-irpef-irap-ires.html

Codici tributi F24 versamento somme controlli automatizzati

Con la Risoluzione n. 138 dell’8 novembre 2017 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

In particolare, per consentire il versamento con F24 delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973, si istituiscono i codici tributo indicati nella tabella che segue. Per agevolare i contribuenti, nella tabella presente nella Risoluzione e allegata a questo articolo, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, è riportato il codice di riferimento utilizzato per il versamento spontaneo.

I codici sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente ivi richiesto.
In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nella forma “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24244-codici-tributi-f24-versamento-somme-controlli-automatizzati.html

Legge di bilancio 2018: rimandato l’aumento dell’IVA

L’articolo 2 del disegno di Legge n. 2960 contenente la Legge di stabilità 2018 prevede la sterilizzazione dell’incremento dell’aliquota IVA rimandando gli aumenti al 1° gennaio 2019. Il decreto è approvato ieri in Senato. In particolare, modificando quanto previsto nella Legge di stabilità 2015 , è previsto che:

  • l’aliquota IVA al 10% salirà
    • di 1.5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019
    • di ulteriori 1.5 punti percentuali dal 1° gennaio 2020
  • l’aliquota IVA al 22% aumenterà
    • di 2.2 punti dal 1° gennaio 2019,
    • di ulteriori 0.7 punti percentuali dal 1°gennaio 2020
    • di 0.1 punti percentuali dal 1°gennaio 2021.

Si ricorda che l’incremento dell’IVA è previsto anche nel decreto fiscale collegato alla Stabilità 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 242 del 26.10.2017. In particolare il decreto contiene una sterilizzazione parziale prevedendo che dal 1° gennaio 2018 l’aliquota IVA al 10% passi a:

  • 11,14 % per il 2018
  • 12 % per il 2019

La circolare dell’Agenzia delle Entrate sull’aiuto alla crescita economica (Ace) 2017.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull’agevolazione Aiuto alla crescita economica (Ace) in seguito alle modifiche introdotte dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017. Con la circolare n. 26/E di ieri, l’Agenzia ha ricordato che le norme della nuova disciplina trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2018. In particolare, per l’arco temporale che va dal periodo d’imposta 2011 al periodo d’imposta 2017, il documento di prassi chiarisce che:

  • per le annualità fino al 2015 (per le quali, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le dichiarazioni sono state ragionevolmente presentate) è preclusa la possibilità di presentare dichiarazioni integrative finalizzate ad anticipare la fruizione delle novità introdotte dall’ultimo intervento normativo;
  • per le annualità 2016 e 2017 (per le quali, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, i termini di presentazione delle relative dichiarazioni sono ancora aperti) i contribuenti possono invece fruire anticipatamente in dichiarazione delle novità normative, applicando “integralmente” il nuovo regime.

L’Agenzia specifica che, in base alla proroga disposta dal decreto del Presidente del Consiglio del 26 luglio 2017, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare possono presentare l’interpello Ace relativo al periodo di imposta 2016 entro il 31 ottobre 2017.

Considerando che i termini dichiarativi per il periodo 2016 sono ancora pendenti per effetto del Dpcm di proroga, la circolare precisa che la preventività delle istanze di interpello (non solo quelle collegate alla disapplicazione della clausola antielusiva Ace) si misura rispetto al termine prorogato. Con particolare riferimento alle istanze di interpello probatorio Ace, la circolare fornisce, inoltre, indicazioni operative sulla gestione delle istanze ancora in corso di istruttoria al fine di coordinarne la lavorazione con le novità.

Per approfondire e per scaricare la circolare: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24181-aiuto-alla-crescita-economica-ace-2017-la-circolare-dell-agenzia.html

Agevolazioni ‘prima casa’ nelle successioni e donazioni.

Agevolazioni prima casa nelle successioni e nelle donazioni nella Risoluzione n. 126 di ieri, 17 ottobre 2017, di risposta ad un interpello.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 69, comma 3, della L. 342/2000 prevede l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione “non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario, ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall’articolo 1, comma 1, quinto periodo, della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131”.

L’interessato, per poter beneficiare dell’agevolazione, deve dichiarare:

  • di avere la residenza nel territorio del comune ove è ubicato l’immobile da acquistare o di volerla stabilire entro diciotto mesi dall’acquisto;
  • di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  • di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazioneacquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.

La dichiarazione resa, quindi, deve evidenziare la sussistenza in capo al beneficiario di tutte le condizioni sopra richiamate, al momento del trasferimento che si realizza con l’apertura della successione.
Se per effetto della successione, la contribuente istante diviene piena proprietaria dei tre immobili siti nel Comune di YYY, in precedenza posseduti in comproprietà con il coniuge, può fruire dell’agevolazione ‘prima casa’ in relazione all’acquisto delle quote di uno dei tre immobili. Non risulta, infatti, preclusiva alla fruizione dell’agevolazione la circostanza che prima del decesso, la contribuente possedesse detti immobili in comproprietà con il coniuge, in quanto con la morte del de cuius, il regime di comunione viene meno.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 3 luglio 2015, n. 13760, ha, infatti, chiarito che “la morte (del coniuge) determina lo scioglimento del matrimonio, ovvero il verificarsi di una causa di scioglimento della comunione.” Per effetto della morte del coniuge, cessa, dunque, il regime di comunione con il coniuge sugli immobili siti nel Comune di YYY e, dunque, la contribuente si trova nelle condizioni di poter dichiarare di non essere titolare in comunione con il coniuge di diritti sui predetti immobili.
In sostanza, la dichiarazione che la contribuente deve rendere, volta a stabilire la tassazione da applicare proprio al trasferimento mortis causa, non deve tenere conto di quei beni o quote degli stessi che per effetto della successione vengono acquistati.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24129-agevolazioni-prima-casa-nelle-successioni-e-donazioni.html

Affiti brevi: entro il 16 ottobre va versata la ritenuta

Intermediari immobiliari alla cassa il 16 ottobre 2017. Entro tale data deve essere versata la ritenuta al 21% sui canoni lordi pagati dall’11 settembre scorso dai loro clienti inquilini ai loro clienti-proprietari per gli affitti fino a 30 giorni stipulati a partire dal 01.06.2017.

Si ricorda, infatti, che a seguito delle novità introdotte dalla Manovra correttiva, quando gli intermediari riversano ai proprietari degli immobili (locatori) gli importi ricevuti dai turisti, per i c.d. affitti brevi, devono operare una ritenuta del 21%, che dovrà poi essere versata all’Erario entro il 16 del mese successivo. Inizialmente il primo appuntamento era previsto per il 17 luglio (in quanto il 16 cadeva di domenica), ma a seguito delle forte critiche da parte degli intermediari immobiliari, la scadenza è stata tacitamente prorogata, secondo lo Statuto dei diritti del contribuente.

Ai contratti di locazione breve, il legislatore prevede che si applichino le disposizioni relative alla cedolare secca, con aliquota 21%. Poiché il regime della cedolare secca è opzionale, si ritiene che il soggetto possa in alternativa scegliere il regime ordinario. Il proprietario pertanto potrà in alterativa:

  • optare per la cedolare secca al 21%, sostitutiva dell’Irpef e dell’imposta di registro; applicare il regime ordinario Irpef, con aliquota minima 23%.

Anche la legislazione precedente prevedeva che i contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni (per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione) potessero essere assoggettati a cedolare secca. Rispetto a prima, con la nuova disciplina è possibile applicare la cedolare secca anche ai corrispettivi lordi derivanti da:

  • contratti di sublocazione (si tratta di una novità rispetto alla disciplina previgente: finora tali redditi erano esclusi dalla possibilità di applicare il regime della cedolare secca);
  • contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario (questa è una novità importante perché a regime l’opzione per la cedolare può essere esercitata solo da proprietario-locatore dell’immobile);
  • aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, al ricorrere delle condizioni sopra riportate.

Qualora gli intermediari intervengano nella fase del pagamento del canone di locazione, o incassino i corrispettivi, devono operare – all’atto del pagamento del corrispettivo lordo al beneficiario – una ritenuta d’acconto del 21%.

Nel caso in cui il locatore dovesse aver optato per la cedolare, la ritenuta sarà considerata a titolo d’imposta, in caso contrario si considererà a titolo d’acconto. L’obbligo di effettuare la ritenuta richiede che l’intermediario incassi il canone o intervenga nel pagamento, pertanto nel caso in cui il conduttore paghi direttamente il locatore, l’obbligo di ritenuta non sorge in capo all’intermediario. La ritenuta dovrà poi essere versata con il modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, secondo le modalità previste dall’art. 17 del D.lgs. 241/1997, con il codice tributo “1919”, istituito con la Risoluzione 88/E del 5.7.2017. Il primo appuntamento scade il 16 ottobre 2017: entro tale data gli intermediari dovranno versare al fisco la ritenuta del 21%, operata sui canoni lordi pagati dai loro clienti-inquilini e riversati ai clienti proprietari a partire dall’11 settembre.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24086-affiti-brevi-entro-il-16-ottobre-va-versata-la-ritenuta-.html