Iva e E-commerce 2018

Come noto, l’Iva è definita un’imposta plurifase, non cumulativa; ad ogni passaggio non è colpito il valore pieno dello scambio, ma solo il valore aggiunto.

L’Iva è un’imposta neutrale, perché il soggetto passivo recupera l’imposta sugli acquisti, ottenendo un credito d’imposta verso lo Stato da contrapporre, grazie al meccanismo della rivalsa, alle vendite dei propri prodotti. Il consumatore finale, quindi, è l’unico soggetto che rimane inciso dall’imposta.

I tre (rectius quattro) presupposti dell’imposta sono: a) presupposto oggettivo (cessione di beni e prestazioni di servizi); b) presupposto soggettivo (esercizio di impresa, arti e professioni); c) presupposto territoriale (territorio dello Stato). Parte della dottrina tende a ricondurre, a parere di chi scrive correttamente, il presupposto temporale nel perimetro delle condizioni che legittimano l’assoggettamento di una data operazione all’imposta. Presupposto temporale, inquadrabile come una sorta di by-pass temporale, che cristallizza l’imposta graduandola a seconda dell’operazione di riferimento.

Questo approfondimento è tratto dall’ eBook L’Iva nel commercio elettronico

I presupposti oggettivo e soggettivo dell’Iva nell’e-commerce

Il presupposto oggettivo dell’Iva nel diritto interno si realizza in presenza di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.

Nell’ambito dell’e-commerce indiretto si realizza, di norma, una cessione di beni, in quanto la transazione avviene on line, ma il bene materiale viene successivamente consegnato al consumatore finale mediante uno spedizioniere oppure un vettore.

Nell’ambito dell’e-commerce diretto, invece, si realizza in ogni caso una prestazione di servizi, giacché, oltre alla transazione, anche la consegna del bene immateriale avviene digitalmente.

La determinazione del presupposto oggettivo ha rilievo, sotto il profilo fiscale, in relazione al momento impositivo dell’operazione e, eventualmente, all’aliquota o al regime Iva applicabile.

Il presupposto soggettivo dell’Iva si realizza quando l’operazione viene effettuata nell’esercizio di un’attività economica (impresa, arte o professione); non sono dunque rilevanti le operazioni poste in essere dai privati consumatori (c.d. consumer).
L’attività deve poi essere svolta abitualmente, anche se non in via esclusiva, per cui non sussiste soggettività passiva quando si tratti di operazioni poste in essere in via occasionale.

Il presupposto territoriale dell’Iva nell’e-commerce

Il presupposto territoriale dell’Iva si realizza quando l’operazione viene effettuata in Italia (art. 1 e art. 7 del d.P.R. n. 633/1972).

Tale presupposto si atteggia in modo diverso allorché si tratti di:

  • cessione di beni (operazione riconducibile nell’ambito dell’e-commerce indiretto), ovvero
  • di prestazioni di servizi (operazione riconducibile nell’ambito dell’e-commerce diretto).

Per quanto riguarda l’E-commerce indiretto: nel caso di cessione di beni concluse in Italia, sia nel caso del commercio elettronico business to business che business to consumer, quanto al presupposto territoriale, trovano applicazione le ordinarie regole previste per le cessioni di beni sul territorio nazionale.

Per le operazioni intracomunitarie, come principio generale, può affermarsi che la tassazione delle cessioni di beni mobili a titolo oneroso tra due soggetti passivi d’imposta, fattispecie cui è ricondotto l’e-commerce indiretto B2B, avviene nel paese di destinazione del consumo del bene. Pertanto, le cessioni di beni mobili si considerano effettuate nel territorio dello Stato italiano se hanno per oggetto beni nazionali, nazionalizzati, comunitari o temporaneamente importati esistenti nel territorio stesso, ovvero beni spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati a cura del fornitore o per suo conto.

Al contrario, nei casi di una cessione di beni tra un soggetto passivo Iva ed un privato consumatore (B2C, che si configura tecnicamente come “vendita a distanza”), si applica come regola generale – salvo alcune deroghe – la tassazione nel paese di origine.

Per quanto concerne le importazioni ed esportazioni, la regola generale è quella di tassazione nel paese di destinazione e, dunque, non vi sono particolarità scaturenti dal fatto che l’ordine di cessione di beni avviene per mezzo di uno strumento digitale.

Per quanto riguarda invece l’E-commerce diretto: è assimilato ad una prestazione di servizi in quanto, oltre alla transazione, anche la consegna del bene immateriale avviene digitalmente.

Il presupposto territoriale dell’Iva nei casi di e-commerce diretto è essenzialmente quello della tassazione nel “paese di destinazione”, sia per il B2B che per il B2C, sia nel caso di committente Ue che committente extra Ue, sia esso soggetto passivo che privato consumatore.
In via generale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono da considerarsi effettuate in Italia:

  • nel caso di e-commerce diretto B2B (ex art. 7-ter, c. 1, lett. a, d.P.R. n. 633/1972): le prestazioni di servizi rese, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito il prestatore (c.d. “principio del luogo di stabilimento del committente”), ai clienti soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; l’imposta è assolta dal committente mediante applicazione del reverse charge (il debitore dell’imposta non è il soggetto che effettua l’operazione ed emette la fattura, ma colui che la riceve);
  • nel caso di e-commerce diretto B2C (ex art. 7-sexies, c. 1, lett. f, d.P.R. n. 633/1972, come modificato dal citato d.lgs. n. 42/2015): le prestazioni di servizi resi tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente (c.d. “principio del luogo di stabilimento del committente”), l’imposta è assolta mediante identificazione diretta, la nomina di un rappresentante fiscale o avvalendosi dello speciale regime “Moss” Mini one stop (o Mini sportello unico), di cui parleremo nel prosieguo.

In merito all’e-commerce diretto B2C, l’art. 1, c. 1, d.lgs. 31 marzo 2015, n. 42, in attuazione della direttiva 2008/8/Ce, ha modificato la pregressa disciplina a decorrere dal 1° gennaio 2015, semplificando il quadro normativo, secondo quanto su esposto.

Il regime Moss nel commercio elettronico

Sempre in materia di e-commerce diretto B2C, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per consentire all’operatore, extracomunitario e comunitario, non altrimenti identificato ai fini Iva nell’Unione europea, di assolvere l’Iva nel caso fornisca servizi di e-commerce diretto ad un consumatore privato stabilito o abitualmente residente in uno Stato membro, è stato previsto un regime speciale ed opzionale “Moss”, introdotto in chiave semplificativa degli adempimenti previsti in materia di dichiarazione e versamento Iva.

Il regime Moss è facoltativo e rappresenta una misura di semplificazione adottata in seguito alla modifica delle norme sull’Iva relative al luogo della prestazione, secondo cui quest’ultima avviene nello Stato membro del destinatario e non in quello del prestatore; in particolare, il regime Moss evita al fornitore di doversi registrare presso ogni “Stato membro di consumo” .

Per evitare questi adempimenti, il legislatore comunitario ha previsto che gli operatori possano operare applicando, a partire dal 1° gennaio 2015, lo speciale regime Moss, che offre la possibilità, a tutti i soggetti che effettuino prestazioni di servizi di e-commerce diretto nei confronti di committenti non soggetti passivi di imposta domiciliati nell’Unione europea, di identificarsi – con una specifica procedura on line – in un unico “Stato membro di identificazione” al fine di adempiere agli obblighi connessi all’assolvimento dell’Iva per le prestazioni rese in ciascuno “Stato membro di consumo”.

In conclusione, attraverso la registrazione al Moss, si accentrano gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’Iva presso lo “Stato membro di identificazione”, evitando che l’operatore debba aprire un numero di partita Iva in ciascuno “Stato membro di consumo” in cui vengono resi i servizi digitali”.

A livello applicativo, il regime Moss si applica esclusivamente alle operazioni di e-commerce diretto business to consumer (B2C). Non può essere, invece, utilizzato per le transazioni aventi ad oggetto l’e-commerce indiretto, e nel caso in cui il cliente cui viene fornita la prestazione non sia un privato consumatore bensì un soggetto passivo Iva (business to business, B2B).

Per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13176-iva-e-e-commerce-2018.html

Redditometro 2018: cosa ha cambiato il decreto dignità

Approvato a inizio settimana dal Consiglio dei Ministri, il Decreto Legge “cd. Dignità”. Il decreto contiene norme sul lavoro, sul contrasto alla delocalizzazione delle imprese che hanno ricevuto aiuti di stato, il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse, e alcuni articoli sulla semplificazione fiscale.

In merito a questo ultimo punto, le novità sono le seguenti:

  •  termini di invio slittati per coloro che optano per l’invio a cadenza semestrale dello spesometro al:
    • al 30 settembre del medesimo anno per il primo semestre
      al 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre
  • abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte
  • emanazione di un nuovo decreto con gli elementi di capacità contributiva utilizzabili ai fini del cd “redditometro”.

In particolare, in merito all’accertamento analitico basato sul redditometro, il Decreto Dignità prevede che il MEF possa emanare il decreto che individua gli elementi indicativi di capacità contributiva dopo aver sentito l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.

Invece, il decreto ministeriale il 16 settembre 2015, attualmente vigente non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull’anno di imposta 2016 e successivi. Si ricorda che tale decreto basava gli indici di capacità contributiva in funzione:

  • del nucleo familiare
  • dell’area territoriale di appartenenza dal contribuente.

Stando a quanto previsto, il nuovo decreto dovrebbe tenere conto della capacità di spesa e della propensione al risparmio del contribuente, permettendo così di superare alcune delle criticità del precedente decreto.ù

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/7313-redditometro-2018-cosa-ha-cambiato-il-decreto-dignit-.html

Rottamazione cartelle esattoriali 2018: ecco come funzionano le rate

Scade fra pochissimi giorni (15 maggio 2018) il termine per la presentazione della domanda di adesione alla cd.rottamazione delle cartelle esattoriali. Uno dei temi di maggiori incertezza riguarda le rate che i contribuenti devono corrispondere per aderire alla defizione agevolata. Chiarimenti sul merito sono stati forniti dall’Agenzia delle Entarte nel corso di Telefisco 2018. In particolare sono stati presentati tre quesiti all’Agenzia delle Entrate inerenti

  • la possibilità di riprendere la precedente dilazione,
  • la facoltà di rateizzare l’importo
  • l’omessa indicazione delle rate nella domanda di definizione agevolata.

Ecco le principali indicazioni

In particolare il primo quesito muove dal fatto che nel caso in cui non si versi la prima rata della definizione agevolata è comunque possibile riprendere la dilazione in essere alla data di presentazione della domanda di definizione. E’ stato così chiesto se:

  • il debito residuo venga d’ufficio ripartito nel numero di rate non pagate del piano originario.
  • in tal numero sono comprese le rate sospese in scadenza successivamente alla presentazione della domanda di definizione?

Nel rispondere l’Agenzia ha chiarito che in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento della prima o unica rata della definizione agevolata di carichi interessati da rateizzazione in essere alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, potranno essere ripresi i pagamenti della precedente rateizzazione.  A tal fine, agenzia delle Entrate – Riscossione, relativamente a questi carichi, trasmetterà al contribuente una comunicazione con l’aggiornamento del piano di rateizzazione che riporterà la ripartizione del debito residuo nel numero di rate ancora da pagare le nuove scadenze delle rate e i bollettini Rav per il pagamento delle prime 12 rate.
Si ponga il seguente esempio:

  • Dilazione originaria di 72 rate mensili.
  • Alla data di presentazione della domanda, residuavano 60 rate mensili.
  • Alla scadenza della rata di definizione agevolata di ottobre 2018, residuano ancora 52 rate mensili, senza tenere conto delle rate sospese in scadenza dopo la presentazione della domanda e comunque non pagate.

Se non si paga la rata di ottobre della rottamazione il debito residuo viene suddiviso in 60 rate mensili.

Nel secondo quesito, inerente la facoltà di rateizzazione, l’Agenzia ha confermato che il divieto di dilazione futura dei carichi rottamati, previsto in caso di abbandono della definizione agevolata, non opera anche nei riguardi di tutti i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, non avevano ancora ricevuto la cartella di pagamento.

Infine, l’ultimo quesito riguarda la possibilità di indicare successivamente il numero di rate nella domanda di definizione agevolata, nel caso di omissione di tale indicazione nel modello. L’agenzia ha risposto negativamente, precisando che la dichiarazione di adesione può essere modificata/integrata, anche con riferimento alla scelta del numero di rate, esclusivamente fino all’ultimo giorno utile per la presentazione (15 maggio 2018).

per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24716-rottamazione-cartelle-esattoriali-2018-tutti-i-chiarimenti-sulle-rate.html

Dichiarazioni 2018: il nuovo calendario delle scadenze

Nuove scadenze per le dichiarazioni 2018. La Legge di Bilancio 2018, infatti, ha messo mano al calendario fiscale delle delle dichiarazioni:

  • Modello Redditi PF/SP/SC, 770 ed Irap al 31 ottobre;
  • 730 al 23 luglio (resta fermo 7 luglio il 730 presentato dal sostituto d’imposta).

Lo slittamento dei termini dovrebbe consentire quest’anno di evitare le proroghe dell’ultima ora.

Attenzione però che non tutte le nuove scadenze hanno carattere definitivo: quelle relative alla presentazione dei Modelli Redditi PF, SP, SC valgono solo per gli anni in cui si applicano le disposizioni relative allo spesometro. Poiché la stessa Legge di Bilancio prevede che il 2018 sarà l’ultimo anno di applicazione dello spesometro (articolo 1, comma 916, legge 205/2017), si ritiene che i nuovi termini di presentazione del Mod. Redditi PF/SP/SC, fissato al 31.10.2018 siano validi solo per quest’anno.Lo slittamento dal 30 settembre al 31 ottobre, infatti, è stato effettuato dal legislatore per evitare l’accavallamento con i termini di presentazione dello spesometro, ossia 01.10.2018 in quanto il 30 settembre cade di domenica.

Per approfondire la varie scadenze: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/10690-dichiarazioni-dei-redditi-il-calendario-delle-scadenze.html

Legge di stabilità 2018: fattura elettronica estesa a tutti i soggetti IVA

Le disposizioni in materia di fatturazione elettronica previste nella legge di bilancio 2018 rientrano tra le misure mirate ad aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA.  Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguarda tutti i soggetti IVA e scatterà dal 1° gennaio 2019.
In particolare il comma 909 prevede che per razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, siano emesse esclusivamente fatture elettroniche  per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti:

  • residenti,
  • stabiliti
  • identificati nel territorio dello Stato.

Per tale obbligo, gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.
Sono esonerati da tali disposizioni solo i soggetti che operano in regime di vantaggio  e coloro che applicano il regime forfettario .
In merito agli scambi con operatori non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti passivi IVA trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, salvo quelle per le quali è emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.
L’emissione di fatture con modalità diverse da quelle elettronica sarà considerata non emessa e come tale sarà sanzionata.
Gli obblighi di conservazione  si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.
L’utilizzo della fattura elettronica riduce di 2 anni i termini per l’accertamento per i soggetti che garantiscono  tracciabilità dei pagamenti ricevuti e effettuati sopra i 500 euro
Per quanto riguarda la fattura elettronica verso i consumatori finali, la norma chiarisce che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura
Previsto inoltre che al 1º luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi obbligatorie per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

La sospensione delle attività ispettive su richiesta del contribuente

Il “Manuale Operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali” della Guardia di Finanza contempla, fra molti altri argomenti, anche le casistiche previste per la  sospensione di una verifica fiscale.

Può capitare anche in periodi festivi come quello in corso che un contribuente venga sottoposto ad una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza. Come sottolineato dalla circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza, l’attività ispettiva deve procedere “senza soluzione di continuità” (e quindi continuativamente) al fine di assicurare costanza e speditezza nell’attività in corso, oltre che per limitare al massimo la turbativa nell’attività quotidiana del contribuente verificato.
Nonostante tale previsione, nel documento di prassi si specifica però che esistono alcune particolari casistiche che consentono di optare per l’interruzione delle attività ispettive.
Tra questi casi eccezionali, rientra anche la possibilità per lo stesso contribuente di richiedere la sospensione dell’attività ispettiva per determinate ragioni.
Nel Manuale Operativo, infatti, vengono riportati, a titolo esemplificativo, i motivi che possono indurre il soggetto in verifica (o un suo delegato o il professionista che lo assiste) a richiedere l’interruzione delle attività.
Nello specifico, le ragioni che possono essere valutate ai fini di una sospensione di una  verifica fiscale in corso possono essere:

  • esigenze di tipo produttivo,
  • esigenze di tipo lavorativo,
  • esigenze di tipo familiare.

Ogni tipo di esigenza (fosse anche la chiusura dell’azienda o degli uffici per le festività) deve essere debitamente motivata e deve precludere la possibilità per il contribuente di poter assistere i verificatori durante le operazioni ispettive per un determinato lasso temporale.
Anche la necessità del contribuente di riottenere, per svariate ragioni, i locali o il locale aziendale messo a disposizione dei militari della Guardia di Finanza al fine espletare l’attività ispettiva, può spingere il soggetto verificato a chiedere la sospensione della verifica fiscale.
Indipendentemente dalle ragioni e dalle esigenze espresse dal contribuente, la circolare n. 1/2018 stabilisce che il motivo per il quale viene disposta la sospensione di un’attività ispettiva dovrà essere poi debitamente riportato sia nel processo verbale di verifica (ovvero nel verbale redatto quotidianamente dai verificatori) sia in quello di constatazione (ovvero quello redatto a conclusione della verifica fiscale).

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24469-la-sospensione-delle-attivit-ispettive-su-richiesta-del-contribuente.html

Canone TV 2018: disponibile il modello per richiedere l’esenzione

Entro il 31 gennaio 2018, chi è titolare di un’utenza elettrica, ma non possiede un apparecchio televisivo, per non pagare il canone TV 2018, deve presentare il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione.

Ricordiamo infatti che la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per avere effetto a partire dal 1° gennaio di un dato anno di riferimento deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento stesso, quindi ad esempio, per avere effetto per l’intero canone dovuto per il 2018, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018.

Esempio per l’anno 2018

La dichiarazione presentata

  • dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018 esonera dal pagamento per l’intero anno 2018
  • dal 1° febbraio al 30 giugno 2018 esonera dal pagamento per il secondo semestre (luglio-dicembre 2018)

Dato che la corretta presentazione della dichiarazione interrompe l’addebito del canone dalla prima rata utile successiva alla ricezione della stessa, per evitare che nella bolletta di gennaio venga addebitato il canone TV non dovutosi consiglia di attivarsi preventivamente, e trasmettere la dichiarazione sostitutiva di non detenzione entro il 20 dicembre 2017 se viene presentata per posta in forma cartacea, per evitare di dover poi richiedere il rimborso con il modello “Richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito nelle fatture per energia elettrica”.
La stessa dichiarazione può essere presentata anche dall’erede che debba comunicare che l’utenza resta temporaneamente intestata a una persona deceduta, purché ovviamente nell’abitazione collegata all’immobile, non vi sia un apparecchio televisivo.

Ricordiamo che il Canone TV, comunemente conosciuto come “Canone RAI”, è dovuto da quei contribuenti che sono titolari di un’utenza elettrica e posseggono un apparecchio televisivo, nell’abitazione collegata a tale utenza. Il Canone TV è dovuto una sola volta per nucleo familiare, con “automatico” addebito nella bolletta dell’utenza elettrica, suddiviso in 10 rate, a partire da gennaio e fino a ottobre.

Non sempre però un soggetto che sia titolare di un’utenza elettrica, possiede un apparecchio televisivo. La domanda comune che tali soggetti si pongono è: in questo caso il Canone TV è dovuto?

In tali casi, chi è titolare di un’utenza elettrica, per non pagare il canone Tv 2018deve comunicare all’Agenzia delle entrate oppure alla Rai, non oltre il 31 gennaio 2018l’assenza di un apparecchio televisivo, nell’abitazione per la quale l’esenzione è richiesta. La comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando l’apposito modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione, disponibile online. La dichiarazione sostitutiva (contenuta nel modello) ha valenza annuale e come tale dovrà essere rinnovata ogni anno.

Il modello per la dichiarazione sostitutiva, che trovate qui in allegato, è disponibile anche sui siti dell’Agenzia delle entrate e della Rai.
Può essere trasmesso alternativamente tramite:

  • l’apposita piattaforma web disponibile sul sito dell’ufficio delle Entrate, ove si disponga delle credenziali per accedere al sistema Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati (Caf o professionisti);
  • il servizio di posta, allegando un documento di riconoscimento, in un plico raccomandato senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino;
  • PEC con firmata digitale, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.

Ricordiamo, per completezza, che il modello darà la possibilità al contribuente di godere dell’esenzione dal Canone TV per il 2018 ove, nell’abitazione connessa all’utenza elettrica per la quale è richiesta l’esenzione, né lui né altro membro del proprio nucleo familiare, sia in possesso di un apparecchio televisivo.

Scarica il Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato – Modello e Istruzioni (Approvato con Provvedimento del 24 febbraio 2017).

Controllo automatizzato Irap: codici tributo F24 per regolarizzare il debito

Al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, si istituiscono i codici tributo indicati nella tabella che segue. Per agevolare i contribuenti, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, nella tabella è riportato anche il codice di riferimento utilizzato in autoliquidazione.

In particolare i codici tributo sono:

  • “915D”– ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IRAP – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 21, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 – IMPOSTA
  • “916D”– ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IRAP – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 21, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE  2014, N. 190 – INTERESSI
  • “917D”– ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IRAP – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 21, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 – SANZIONI
  • 3883- Codice tributo autoliquidazione

I suddetti codici sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente ivi richiesto.
In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, il codice della regione di riferimento (nella forma “00T0”) e nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nella forma “AAAA”) presenti all’interno della stessa comunicazione.
Il codice regione è reperibile nella tabella “T0 – Codici delle Regioni e delle Province autonome”, pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24408-controllo-automatizzato-irap-codici-tributo-f24-per-regolarizzare-il-debito.html