Rottamazione cartelle esattoriali 2018: in arrivo le comunicazioni

Tutti coloro che entro il 15 maggio 2018 hanno aderito alla Definizione agevolata delle cartelle esattoriali (la cd. rottamazione bis) prevista dal collegato fiscale alla Stabilità 2018 (DL 148/2017) riceveranno una Comunicazione di Agenzia delle entrate-Riscossione, disponibile anche nell’area riservata del portale (a partire dal mese di luglio 2018), per essere informati su:

  • accoglimento o eventuale rigetto della domanda di adesione;
  • eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella Definizione agevolata;
  • importo/i da pagare;
  • data/e entro cui effettuare il pagamento.

In particolare, se il contribuente ha presentato un’unica dichiarazione di adesione con carichi affidati in riscossione sia nell’anno 2017 che nel periodo 2000-2016, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà, entro il 30 giugno 2018, un’unica Comunicazione con in evidenza l’anno in cui è stato affidato alla riscossione il debito. In questo modo sarà così possibile conoscere gli importi dovuti complessivamente pagare per la Definizione agevolata, secondo le diverse scadenze previste dalla legge:

  • da una ad un massimo di 5 rate nel caso di cartelle relative a carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
  • da una ad un massimo di 3 rate nel caso di cartelle contenenti carichi affidati dal 2000 al 2016.

La Comunicazione conterrà anche il/i bollettino/i di pagamento in base alla scelta effettuata al momento della compilazione del modulo DA 2000/17 e il modulo per l’addebito in conto corrente.

In generale, Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto, rispetto alla dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata, 5 comunicazioni per differenti tipologie di casi:

AT  Accoglimento totale della richiesta Indicazione dell’importo da pagare per i debiti “rottamabili”. Non c’è nulla da pagare per eventuali debiti non “rottamabili”
AP  Accoglimento parziale della richiesta Indicazione degli importi da pagare, sia per i debiti “rottamabili” che per quelli non “rottamabili”
AD –  Sia per i debiti “rottamabili” che per gli eventuali debiti non “rottamabili” non vi è da pagare nulla
AX Per i debiti “rottamabili” non vi è da pagare nulla mentreè presente un debito residuo da pagare per i debiti non “rottamabili”
RI Rigetto I debiti indicati nella dichiarazione di adesione non sono “rottamabili”, pertanto c’è l’importo da pagare

Ogni comunicazione conterrà un Prospetto di sintesi con l’elenco delle cartelle/avvisi e l’indicazione dettagliata del:

  • totale del debito residuo (sia definibile, sia escluso dalla Definizione);
  • debito residuo oggetto di Definizione;
  • importo da pagare per la Definizione agevolata del debito;
  • debito residuo escluso dalla Definizione: in questo caso (debiti non rottamabili), nella comunicazione sarà presente un ulteriore prospetto con l’elenco dei “carichi non definibili” con l’evidenza delle specifiche motivazioni di esclusione.

In aggiunta Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, invierà, per coloro che avevano cartelle che erano ricomprese in rateizzazioni in corso al 24/10/2016 e non erano in regola con i pagamenti delle rate in scadenza a tutto il 31/12/2016, anche una nuova Comunicazione (identificabile con la lettera C8) con l’importo da pagare, entro il 31/7/2018, affinché il debito residuo di queste cartelle possa successivamente essere oggetto di Definizione agevolata.

Così, dopo aver verificato l’avvenuto pagamento di quanto richiesto con la Comunicazione C8, Agenzia delle entrate-Riscossione, invierà, entro il 30 settembre 2018 una nuova Comunicazione delle somme dovute per poter “rottamare” anche queste cartelle.

Rottamazione cartelle esattoriali 2018: ecco come funzionano le rate

Scade fra pochissimi giorni (15 maggio 2018) il termine per la presentazione della domanda di adesione alla cd.rottamazione delle cartelle esattoriali. Uno dei temi di maggiori incertezza riguarda le rate che i contribuenti devono corrispondere per aderire alla defizione agevolata. Chiarimenti sul merito sono stati forniti dall’Agenzia delle Entarte nel corso di Telefisco 2018. In particolare sono stati presentati tre quesiti all’Agenzia delle Entrate inerenti

  • la possibilità di riprendere la precedente dilazione,
  • la facoltà di rateizzare l’importo
  • l’omessa indicazione delle rate nella domanda di definizione agevolata.

Ecco le principali indicazioni

In particolare il primo quesito muove dal fatto che nel caso in cui non si versi la prima rata della definizione agevolata è comunque possibile riprendere la dilazione in essere alla data di presentazione della domanda di definizione. E’ stato così chiesto se:

  • il debito residuo venga d’ufficio ripartito nel numero di rate non pagate del piano originario.
  • in tal numero sono comprese le rate sospese in scadenza successivamente alla presentazione della domanda di definizione?

Nel rispondere l’Agenzia ha chiarito che in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento della prima o unica rata della definizione agevolata di carichi interessati da rateizzazione in essere alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, potranno essere ripresi i pagamenti della precedente rateizzazione.  A tal fine, agenzia delle Entrate – Riscossione, relativamente a questi carichi, trasmetterà al contribuente una comunicazione con l’aggiornamento del piano di rateizzazione che riporterà la ripartizione del debito residuo nel numero di rate ancora da pagare le nuove scadenze delle rate e i bollettini Rav per il pagamento delle prime 12 rate.
Si ponga il seguente esempio:

  • Dilazione originaria di 72 rate mensili.
  • Alla data di presentazione della domanda, residuavano 60 rate mensili.
  • Alla scadenza della rata di definizione agevolata di ottobre 2018, residuano ancora 52 rate mensili, senza tenere conto delle rate sospese in scadenza dopo la presentazione della domanda e comunque non pagate.

Se non si paga la rata di ottobre della rottamazione il debito residuo viene suddiviso in 60 rate mensili.

Nel secondo quesito, inerente la facoltà di rateizzazione, l’Agenzia ha confermato che il divieto di dilazione futura dei carichi rottamati, previsto in caso di abbandono della definizione agevolata, non opera anche nei riguardi di tutti i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, non avevano ancora ricevuto la cartella di pagamento.

Infine, l’ultimo quesito riguarda la possibilità di indicare successivamente il numero di rate nella domanda di definizione agevolata, nel caso di omissione di tale indicazione nel modello. L’agenzia ha risposto negativamente, precisando che la dichiarazione di adesione può essere modificata/integrata, anche con riferimento alla scelta del numero di rate, esclusivamente fino all’ultimo giorno utile per la presentazione (15 maggio 2018).

per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24716-rottamazione-cartelle-esattoriali-2018-tutti-i-chiarimenti-sulle-rate.html