Contratto occasionale “Presto”: da mezzanotte il minimo raddoppia

L’INPS ha fornito ai Consulenti del lavoro un importante precisazione in merito al minimo retribuibile come prestazione occasionale  regolata dal contratto PRESTO per le aziende introdotto dal decreto legge 50 2017 , dopo l’abolizione dei cecchi voucher INPS.

Come noto  la normativa (articolo 54 bis, comma 17)  prevede un minimo giornaliero di 4 ore da retribuire anche in caso di prestazione di durata inferiore. I consulenti ponevano il quesito  di come comportarsi nel caso in cui  la prestazione si svolga  a cavallo di mezzanotte, ad esempio dalle 21  alle 1.00 del giorno successivo . L’Inps afferma che essendo interessati due giorni diversi , si devono comunicare due  distinte prestazioni , il che significa che  la retribuzione minima raddoppia, e passa da 36  a 72 euro.

Per la precisione la norma parla , infatti, di compenso non inferiore a 36 euro«per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata» . Il caso è molto comune per i servizi  ricettivi  ed i locali di ristorazione e  non mancherà di suscitare  proteste  o perlomeno malumori.

Infatti  la previsione del compenso minimo penalizza già  gli  utilizzatori del nuovo contratto Presto, destinato a prestazioni minime e saltuarie retribuite con un compenso orario netto per il lavoratore di 9 euro, (lordo 12,5 per il datore di lavoro)  che diventano con questi presupposti oltremodo onerose.

L’interpretazione dell’ INPS  a rigor di logica non è del tutto condivisibile in quanto   la norma di legge parla di prestazioni  di 4 ore continuative , che potrebbero essere sottintese come “un unicum”. Questo  “sdoppiamento”  sembra piuttosto forzato e forse intende davvero scoraggiare l’utilizzo  troppo massivo del nuovo strumento.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24058-contratto-occasionale-presto-da-mezzanotte-il-minimo-raddoppia-.html

Prestazioni occasionali e imprese agricole: nuove funzioni online

Il Messaggio INPS  n. 3662 del 25 settembre 2017,  informa che la piattaforma informatica per il contratto di  Prestazioni Occasionali (c.d. PrestO) è stata adattata anche per le specifiche norme relative alle Imprese  agricole .

Si tratta in particolare degli aspetti del decreto legge n. 50  2017,  descritte al punto 6.5 della Circolare INPS n. 107/2017 – con particolare riferimento

  • alla tempistica delle comunicazioni preventive
  • i requisiti dei lavoratori che possono essere assunti
  • le misure minime del compenso per prestazioni occasionali nel settore agricolo.

La procedura consente  infatti alle imprese agricole di indicare la durata della prestazione in riferimento ad un arco temporale di  tre giorni, secondo un calendario giornaliero, con indicazione del numero di ore complessive di utilizzo del lavoratore nell’arco temporale indicato.

Si specifica anche che in caso di imprevisti come per es. indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione  se la prestazione  non viene effettuata  l’utilizzatore puo revocare la dichiarazione sempre  avvalendosi della procedura telematica INPSpurché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva  prevista per lo svolgimento della prestazione (non superiore a tre giorni consecutivi).

Una volta decorso il terzo giorno  l’INPS procede ad integrare il compenso pattuito nel primo prospetto paga utile, e  valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini Ivs e INAIL, trattenendo l’importo per gli oneri gestionali.

Nel caso in cui l’arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si collochi a cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale dell’arco temporale indicato (es. prestazione dal 30.09.2017 al 02.10.2017, pagamento del compenso entro il 15.11.2017). Tale opzione sarà prevista esclusivamente per gli utilizzatori che si saranno registrati correttamente nella procedura informatica nella categoria di “azienda agricola”.

Infine, l’Iistituto informa che  sono state implementate le funzionalità relative agli intermediari che intendano operare in qualità di delegati per le Prestazioni Occasionali per gli utilizzatori nel settore dell’agricoltura.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24027-prestazioni-occasionali-e-imprese-agricole-nuove-funzioni-online.html