Posto di lavoro soppresso dalla tecnologia: il datore deve provarlo

E’ onere del datore di lavoro provare dettagliatamente in quali termini l’attività del dipendente  sia  stata gradualmente resa inutile a causa della tecnologia che avrebbe sostituito l’operato del lavoratore; se tale onere non viene adempiuto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato è da ritenersi illegittimo. Il caso sottoposto alla Cassazione  che ha portato allasentenza n. 8359 /2018 , riguardava un lavoratore, dipendente di una società nel settore metalmeccanico assunto con mansioni ultime di “responsabile dell’analisi dati e statistiche della ingegneria di processo”, il quale mpugnava e presentava ricorso per il licenziamento intimatogli per soppressione della posizione lavorativa, contestando la sussistenza del giustificato motivo oggettivo.

Il giudice della prima fase accoglieva il ricorso del lavoratore .   La Corte d’Appello respingeva il reclamo della società, in quanto:
– la posizione lavorativa soppressa  poco atteneva alla sua preparazione professionale di laureato in economia e commercio, assunto per curare il settore “controllo di gestione”;
– i testi  avevano riferito che la sua attività consisteva nella mera raccolta di dati e parametri tecnologici sul processo di fabbricazione della acciaieria, con estrazione di grafici di periodo attraverso l’uso di programmi già predisposti;
 la società aveva affermato  trattarsi di una attività  resa inutile dalla sostituzione  con un supporto informatico e non aveva adempiuto, tuttavia, al proprio onere di dimostrare come ed in quali termini tale supporto informatico avesse reso inutile l’operato del ricorrente.
Avverso la sentenza di appello, la società ha presentato ricorso in Cassazione, il quale è stato rigettato, applicando il principio secondo cui è onere del datore di lavoro provare dettagliatamente in quali termini l’attività del dipendente andrebbe gradualmente a sparire a causa della tecnologia che ha reso, di fatto, inutile l’operato del lavoratore; se tale onere non viene adempiuto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato è da ritenersi illegittimo.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/25188-posto-di-lavoro-soppresso-dalla-tecnologia-il-datore-deve-provarlo-.html

Registra conversazioni dei colleghi: licenziamento illegittimo

E’ illegittimo il licenziamento di un lavoratore che ha registrato colloqui con i colleghi a loro insaputa , in quanto  il comportamento era correlato  ad un clima conflittuale presente in azienda e verso i superiori. La tutela prevista per l’insussistenza del fatto è la reintegra . Questo quanto afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 11 322 del 10 maggio 2018

Il caso riguardava un lavoratore che era stato licenziato dall’azienda  per giusta causa;  in particolare l’azienda contestava che il dipendente, durante un colloquio disciplinare per una  precedente contestazione,  aveva consegnato una chiavetta USB contenente registrazioni di conversazioni effettuate in orario di lavoro e sul posto di lavoro coinvolgenti altri dipendenti, in violazione della legge sulla privacy e con la recidiva rispetto ad altre precedenti contestazioni.

Il lavoratore nel ricorrere al tribunale del lavoro accusava invece  la società di licenziamento a carattere ritorsivo  per le problematiche già esistenti   che le registrazioni erano  intese proprio a  documentare . La Corte di appello aveva ritenuto il licenziamento illegittimo per  sproporzione della sanzione disciplinare   con conseguente l’applicazione dell’art. 18, co. 5, della legge n. 300/1970 come novellato dalla legge n. 92/2012 (tutela indennitaria) . Il lavoratore aveva fatto ricorso in cassazione per vedere affermata invece l’insussistenza del fatto disciplinare contestato e il carattere ritorsivo del licenziamento.

La Cassazione ha accolto le motivazioni del dipendente e non quelle dell’azienda , specificando che in tema di privacy   il lavoratore aveva adottato tutte le cautele al fine di evitare la diffusione dei dati raccolti e  non aveva in alcun modo utilizzato o reso pubblico il contenuto di quelle registrazioni per scopi diversi dalla tutela di un proprio diritto; sulla base della normativa a tutela della privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), infatti,  l‘utilizzo di dati personali  tra cui sono compresi la  voce e l’immagine di terzi , è  ammesso in presenza del consenso dell’interessato, ma  può essere eseguito anche in assenza del consenso, se volto a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria e ciò a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Così, il fatto deve intendersi insussistente in senso giuridico  e in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, “senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità”.

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/25119-registra-conversazioni-dei-colleghi-licenziamento-illegittimo-.html

Congedo straordinario per assistenza notturna: no al licenziamento

La Corte di Cassazione con sentenza n. 29062 del 5 dicembre 2017  ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un lavoratore che era stato trovato in alcune occasioni lontano dall’abitazione materna durante il congedo straordinario retribuito, ottenuto per dare assistenza alla madre disabile.

I supremi giudici infatti hanno affermato che   chi  beneficia del congedo straordinario  puo legittimamente dedicare del tempo alle proprie   esigenze personali , che comprendono la necessità di  riposo e il recupero delle energie psicofisiche , posto che sia certo ” l’intervento assistenziale permanente, continuativo e globale  con il disabile”. Nel caso era risultato provato che il lavoratore assisteva la madre di notte  per problemi di insonnia e pericolo di fuga dall’abitazione da parte dell’anziana , turnandosi di giorno con altre persone.

L’insussistenza del fatto disciplinare, tra l’altro, porta all’applicazione dell’obbligo di reintegra e di risarcimento del danno per il licenziamento illegittimo ( ex art. 18 L.300 1970).

Per approfondire e per l’esame del caso: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12925-congedo-straordinario-per-assistenza-notturna-no-al-licenziamento-.html