Pagamento stipendi: niente piu contante

La legge di stabilità 2018, legge n. 205 2017  al  comma 910 e segg.  dell’art. 1 prevede che   le retribuzioni o i compensi  dei lavoratori , sia subordinati che parasubordinati (collaboratori),  debbano essere corrisposti  esclusivamente con mezzi tracciabili.

Niente piu denaro contante,  quindi, indipendentemente dall’importo e dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato .

La norma entra in vigore il 1 luglio 2018. 

Da quella data i datori di lavoro  potranno esclusivamente utilizzare i seguenti metodi di pagamento:
• Bonifico Bancario (sul conto corrente del lavoratore);
• Strumenti di Pagamento Elettronico;
•  Ordine di Pagamento in contanti presso uno Sportello Bancario o Postale in cui il datore di lavoro ha un conto corrente;
• Emissione di Assegno consegnato al lavoratore o ad un suo delegato (coniuge,  convivente o un  familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni).

Restano esclusi  dall’obbligo gli enti pubblici e i rapporti di lavoro domestico .

La norma specifica anche che  la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

SANZIONI: nel caso in cui il datore di lavoro o committente non rispettino l’obbligo previsto dalla normativa, è prevista una sanzione amministrativa che va da 1.000 € a 5.000 € per ogni lavoratore.

In materia il Governo aveva  presentato in materia un disegno di  legge  che  è stato  pressoché integralmente trasposto nella manovra 2018 e approvato senza emendamenti.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24542-pagamento-stipendi-niente-piu-contante-.html

Legge di stabilità 2018: fattura elettronica estesa a tutti i soggetti IVA

Le disposizioni in materia di fatturazione elettronica previste nella legge di bilancio 2018 rientrano tra le misure mirate ad aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA.  Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguarda tutti i soggetti IVA e scatterà dal 1° gennaio 2019.
In particolare il comma 909 prevede che per razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, siano emesse esclusivamente fatture elettroniche  per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti:

  • residenti,
  • stabiliti
  • identificati nel territorio dello Stato.

Per tale obbligo, gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.
Sono esonerati da tali disposizioni solo i soggetti che operano in regime di vantaggio  e coloro che applicano il regime forfettario .
In merito agli scambi con operatori non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti passivi IVA trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, salvo quelle per le quali è emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.
L’emissione di fatture con modalità diverse da quelle elettronica sarà considerata non emessa e come tale sarà sanzionata.
Gli obblighi di conservazione  si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.
L’utilizzo della fattura elettronica riduce di 2 anni i termini per l’accertamento per i soggetti che garantiscono  tracciabilità dei pagamenti ricevuti e effettuati sopra i 500 euro
Per quanto riguarda la fattura elettronica verso i consumatori finali, la norma chiarisce che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura
Previsto inoltre che al 1º luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi obbligatorie per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Legge di stabilità 2018: l’innalzamento dell’età pensionabile

L’art. 1, commi da 146 a 153, della Legge di Bilancio 2018 riguardano le norme sull’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita; nello specifico intervengono i seguenti cambiamenti :
a) si modifica il meccanismo di adeguamento, prevedendo che a partire da quello operante nel 2021  :
–  si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento,  rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;
–  gli adeguamenti  non possono essere superiori a 3 mesi (con recupero dell’eventuale misura eccedente in occasione dell’adeguamento o degli adeguamenti successivi);
– che eventuali variazioni negative devono essere recuperate in occasione degli adeguamenti successivi (mediante compensazione con gli incrementi che deriverebbero da tali adeguamenti);
b) si prevede l’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita (pari a 5 mesi a decorrere dal 2019) dei requisiti generali di accesso al pensionato di vecchiaia e al pensionamento anticipato per specifiche categorie di lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata INPS, elencate di seguito:

  •   lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 7 anni – nell’ambito dei 10 anni precedenti il pensionamento – le professioni di cui al relativo allegato B41 e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
  •   lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cosiddette “usuranti”), di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 67/2011, a condizione che le attività usuranti vengano svolte al momento dell’accesso al pensionamento, che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa e che i lavoratori siano in possesso di un’anzianità contributiva pari a 30 anni;

c) si prevede che l’esclusione dell’adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento della speranza di vita non si applica:
– al requisito contributivo ridotto per la pensione anticipata, previsto dall’articolo 1, commi 199-205, della L. 232/2016, per i cd. lavoratori precoci;
– ai soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell’APE sociale;

d) si stabilisce che per i dipendenti pubblici contrattualizzati e per il personale degli enti pubblici di ricerca  (commi 147 e 148 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018)   la corresponsione dei trattamenti di fine servizio e delle indennità di servizio comunque denominate inizi a decorrere al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse, secondo la normativa vigente in materia;
e) si demanda ad un decreto interministeriale, da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, la definizione delle modalità attuative delle nuove norme, con particolare riguardo alle ulteriori specificazioni delle professioni di cui al suddetto allegato B ed alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’ente previdenziale.

per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24511-legge-di-stabilit-2018-l-innalzamento-dell-et-pensionabile.html

Gli sgravi contributivi nella legge di stabilità 2018

La legge di stabilità approvata dal Parlamento subito prima di Natale e in attesa di pubblicazione in Gazzetta,  dedica un ampio spazio in materia di lavoro e previdenza . In particolare vengono introdottoe o prorogate misure che riguardano da un lato gli incentivi all’occupazione a tempo indeterminato per i giovani e dall’altra le opportunità di anticipo della pensione.

Ricordiamo in breve le nuove norme di incentivo all’occupazione definitivamente approvate:
1. SGRAVIO CONTRIBUTIVO TRIENNALE del 50%  per l’assunzione  con contratto a tutele crescenti o per conversioni di contratti a termine di soggetti:

•  fino a 35  anni non compiuti  nel 2018
•  fino a 30 anni  non compiuti dal 2019  In entrambi i casi si deve trattare del primo contratto a tempo indeterminato per quel  lavoratore

2. SGRAVIO CONTRIBUTIVO DEL 100% (tetto massimo 3000 euro)  per:

  •  i giovani fino a 29 anni  assunti entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio,  se avevano svolto apprendistato o alternanza scuola lavoro presso la stessa azienda.
  • iscritti al programma europeo Garanzia Giovani

Se cessa il rapporto agevolato, il lavoratore può essere assunto da un’altra azienda che  beneficierà dell’esonero contributivo per i mesi mancanti al compimento del triennio, anche oltre la soglia di età prevista
Inoltre viene riconfermato lo SGRAVIO  CONTRIBUTIVO  per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionisti under 40 che si iscrivono alla previdenza agricola nel 2018 .

fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24453-gli-sgravi-contributivi-nella-legge-di-stabilit-2018.html

Bonus bebé 2018 e detrazioni: cosa prevede la manovra

La legge di stabilità  2018 stanzia in totale  circa 500 milioni di euro per il sostegno alle famiglie con figli e disabili.

In primo luogo si PROROGA BONUS BEBE’ PER UN ANNO . Il cammino dell’agevolazione per i figli istituita nel 2015, è stato molto movimentato, con molte proposte ed emendamenti discussi in Commissione. La versione definitiva nella legge di stabilità 2018 prevede  il finanziamento del  bonus solo per i bambini che nasceranno il prossimo anno, ma in misura piena (si era parlato di dimezzarlo per prorogarlo 3 anni), per i primi tre anni di vita o di adozione , del bambino, pari cioè a 960 euro annui per le famiglie con ISEE inferiore a 25mila euro e 1820 euro per nuclei familiari con Isee sotto i 7mila euro.

La motivazione della scelta addotta dal Governo è che le previsioni di crescita economica del paese fanno presumere che sarà possibile rifinanziarlo, sempre in misura piena , nella legge di stabilità del prossimo anno . Si è preferito quindi concentrare tutte le risorse ad oggi disponibili sul 2018.

Aumento detrazioni figli a carico
Il limite di reddito per essere considerati a carico della famiglia dal 1 gennaio 2019 si alzerà   da 2.840 a 4mila euro, limitatamente ai figli fino a 24 anni. Resta invece invariata la soglia di 2.840,51 euro per gli altri tipi di familiari a carico .

Assistenza familiare disabili
Per l’assistenza di persone disabili in famiglia viene istituto un fondo di 60 milioni di euro. Il fine è un sostegno economico ai cosiddetti “caregivers” coloro che si prendono cura in prima persona e presso il proprio domicilio di familiari con disabilità . Saranno successivi decreti ministeriali a definire le caratteristiche ed i requisiti per accedere ai contributi