Firma busta paga: non vale come ricevuta

Le buste paga sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta” costituiscono prova solo della avvenuta consegna  dello specifico documento e non anche dell’effettivo pagamento, che deve essere provato diversamente dal datore di lavoro. Questo il principio riaffermato dalla Cassazione nella sentenza  n. 21699 -2018, con numerosi precedenti conformi
Il caso in particolare riguardava un lavoratore che vantava verso l’azienda differenze retributive e per t.f.r. per  complessivi 26.831,41 euro. All’esito della prova testimoniale, il giudice del lavoro rigettava la domanda del lavoratore mentre la Corte d’Appello accoglieva il suo ricorso.

I giudici della Cassazione hanno rigettato il ricorso dell’azienda, basandosi sull’orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui l’obbligo, previsto a carico del datore di lavoro dall’art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4, di consegnare ai lavoratori dipendenti all’atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l’indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non fornisce la prova dell’avvenuto pagamento: infatti  non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, e se il lavoratore contesta che il pagamento sia avvenuto  spetta al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti.
Di conseguenza, non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l’accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle busta paga.

Il principio è stato recentemente  esplicitamente ribadito anche nella norma che vieta l’erogazione in contanti della retribuzione, contenuta nella legge di bilancio 2018 L.208-2017.

Assunzioni agevolate al Sud: chiarimenti

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha emanato la circolare n. 3 2018 in cui analizza in dettaglio il nuovo sgravio contributivo contenuto nella  legge di bilancio 2018 (legge 205-2017 ) .
Come noto , lo sgravio contributivo del 50% per i nuovi assunti a tempo indeterminato può essere potenziato al 100% nelle regioni meno sviluppate della penisola , che sono:  Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’incentivo arriverà quindi ad un massimo di 8.060 euro annui, come per i precedente Bonus assunzioni Sud.
Ma attenzione:

  • per i giovani da 15 a 24 anni, precedentemente mai assunti con contratto a tempo indeterminato, lo sgravio sarà del 100% nel 2018 e del 50% nei due anni successivi.
  • per chi ha da 25 a 35 anni, sgravio identico, 100% nel 2018 e del 50% nei due anni successivi,  ma va aggiunto il requisito di non aver avuto un impiego regolarmente retribuito negli ultimi sei mesi.
  • Per gli over 35 lo sgravio  del 50% si applica solo nel 2018 , sempre con il requisito di non aver avuto un impiego regolarmente retribuito negli ultimi sei mesi.

Questa agevolazione è normata dal comma 893 dell’art. 1 della legge di Bilancio e avà bisogno per essere operativo di una circolare ministeriale attuativa  che specifichi  meglio in particolare la  compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti “de minimis”.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24563-assunzioni-agevolate-al-sud-chiarimenti-.html

Agevolazioni contributive per assumere i giovani

Il 1° gennaio 2018 è entrato in vigore, con la legge di Bilancio per l’anno 2018,  lo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani che non abbiano compiuto i 35 anni di età per il 2018 e i 30 anni dal 2019  in poi.
Il provvedimento, nato per incentivare le assunzioni dei giovani, ha carattere strutturale e stabile, non più a scadenza come per gli sgravi contributivi previsti per il passato. Questo è sicuramente positivo, ma i vincoli previsti sono talmente stringenti che coloro che potranno beneficiarne saranno veramente esigui.
Non ci riferiamo tanto al limite di età, quanto al fatto che i giovani non devono mai essere stati occupati a tempo indeterminato.

Le agevolazioni per assumere i giovani nella Legge di Bilancio 2018

La legge di Bilancio 2018 introduce una nuova agevolazione contributiva in favore dei datori di lavoro privati di tutti i settori che dal 1° gennaio 2018 assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, giovani che non abbiano compiuto i 35 anni di età limitatamente all’anno 2018 e 30 anni dal 2019.

Condizione essenziale per il diritto allo sgravio è che il giovane non abbia  avuto in precedenza rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro.

Non sono ostativi al riconoscimento dello sgravio eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro per avere conferma che il giovane non abbia avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato deve richiedere “il percorso lavoratore” rilasciato all’interessato dal Centro Impiego. Tale documento, non  decisivo rispetto ad un successivo accertamento dell’INPS, in quanto, al momento, i Centri Impieghi non sono in possesso di una banca dati nazionale quindi potrebbero sfuggire periodi di lavoro svolti in altre province.

A quanto ammontano gli sgravi contributivi per i giovani nel 2018

Lo sgravio contributivo si concretizza:

• nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;

• in  un periodo massimo di 36 mesi;

• in un il tetto massimo di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.

Lo sgravio contributivo spetta anche:

• in caso di mantenimento in servizio di apprendisti professionalizzanti, dopo il 31 dicembre 2017, a condizione che il lavoratore all’atto della trasformazione non abbia non abbia compiuto il 30°anno di età.  L’incentivo  ha la durata di 12 mesi e spetta a partire dal 13° mese successivo alla trasformazione in quanto nei primi dodici mesi il datore di lavoro fruisce già della contribuzione ridotta;

• in caso di trasformazione dal 1° gennaio 2018 di un contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato a condizione che abbia l’età anagrafica prevista dalla norma (30 anni o 35 per l’anno 2018)  e non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Lo sgravio contributivo non spetta:

• ai datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti l’assunzione agevolata hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero  licenziamenti collettivi;

• ai datori di lavoro che nei 6 mesi successivi all’assunzione licenziano per giustificato motivo oggettivo il lavoratore assunto con lo sgravio o  altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva  e inquadrato con la medesima qualifica; questo caso comporta la restituzione dello  sgravio usufruito.

Se cessa il rapporto di lavoro agevolato, il lavoratore può essere assunto da un altro datore di lavoro, anche oltre il compimento del 30° anno di età, e il datore di lavoro che instaura il nuovo rapporto a tempo indeterminato può fruire dello sgravio contributivo per i mesi mancanti al compimento del triennio.

Lo sgravio non trova applicazione   per i datori di lavoro domestico e nel caso di assunzione con contratto di apprendistato.

E’ previsto l’esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei contributi e premi dovuti all’INAIL, fermo restando il limite massimo dei 3.000 euro  e il requisito anagrafico (30 anni o 35 per l’anno 2018) per:

• studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai rispettivi programmi formativi;

• studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di apprendistato in alta formazione.

Cosa fare per avere diritto agli sgravi contributivi per assumere i giovani

Per accedere allo sgravio contributivo il datore di lavoro deve:

• essere in regola col versamento dei contributi;

• non deve aver riportato condanne o sanzioni definitive per una delle violazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

• applicare il trattamento economico e normativo previsto dagli accordi e contratti collettivi nazionali nonché da quelli regionali, territoriali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

Il datore di lavoro non può accedere allo sgravio contributivo:

• se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo scaturente dalla legge o dalla contrattazione collettiva;

• se è stato violato il diritto di precedenza;

• se l’azienda ha in corso sospensioni  dal lavoro o riduzione di orario connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, fatta salva che l’ipotesi riguardi professionalità diverse da quelle interessate dalla riduzione o dalla sospensione o interessi altra unità produttiva;

• se l’assunzione riguardi lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da altro datore di lavoro collegato o controllato o la cui impresa, anche se per interposta persona, sia riferibile allo stesso proprietario.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12959-agevolazioni-contributive-per-assumere-i-giovani.html

Legge di bilancio 2018: aumenta il ticket licenziamento

La legge di bilancio per il 2018 interviene, con il comma 137  dell’art. 1 sull’importo del cd. ticket licenziamento  introdotto dalla legge n. 92- 2012,  in caso di procedure collettive. La disposizione era già presente nella bozza  presentata dal Governo alle Camere e non è stata modificata in fase di discussione .

Nello specifico,  a decorrere dal 1º gennaio 2018,  per ciascun licenziamento collettivo, il datore di lavoro è tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, pagando l’aliquota percentuale innalzata all’82% del massimale  previsto per la NASPI , invece che  41%,  il doppio di quanto previsto finora .  

L’importo  massimo attuale , corrispondente al 41% del massimale convenzionale Naspi è pari a 1.470 euro. L’aumento  porta dunque il ticket licenziamento per ciascun lavoratore a  2.940 euro Fanno eccezione i licenziamenti collettivi a seguito di procedure instaurate entro ottobre 2017, ai sensi dell’art. 4 della l. 223/1991.

Legge di bilancio 2018: sgravio totale per assunzione apprendisti

La legge di bilancio 2018 sarà presentata in Consiglio dei Ministri  oggi pomeriggio  e sono emerse alcune indiscrezioni riguardo le misure per il lavoro e in particolare  gli sgravi contributivi per le assunzioni  dei giovani,  già annunciati nelle scorse settimane.  Le novità piu importanti sono due:

  1. Ampliamento dell’età su cui applicare la decontribuzione del 50% triennale  per l’assunzione di soggetti   fino a 35  anni , fino ra si erà parlato di un limite a 29 anni.  Questa misura sarebbe valida  però solo per il 2018. Dal 2019 lo sgravio si dovrebbe applicare invece  fino ai 29 anni . Agevolate sia le  assunzioni   a tempo indeterminato che  le conversioni da contratto a termine a contratto a tutele crescenti.
  2. Sgravio totale triennale per l’assunzione di giovani  assunti entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio  se avevano svolto apprendistato o alternanza scuola lavoro presso la stessa azienda.

Stessa agevolazione, cioè deconributione al 100%  anche  per altri due casi particolari : giovani del Sud  e NEET . In sostanza si prorogherebbe il bonus sud e lo sgravio del programma europeo  Garanzia giovani. Questi due incentivi sarebbero gestiti da ANPAL . C’è da dire che l’ampliamento dell’età da 29 al 35  anni avrà bisogno dell’ok di Bruxelles perché contrasta con la normativa comunitaria.
Va anche specificato che tutti questi sgravi riguardano i contributi previdenziali mentre resta escluso il contributo per l’assicurazione INAIL .
Le altre misure per il lavoro previste sono:

  • incentivi per la ricollocazione dei lavoratori interessati da licenziamenti collettivi per crisi aziendale
  • Rifinanziamento dell’apprendistato duale per gli istituti di istruzione e formazione professionale
  • Rifinanziamento per gli ITS scuole di specializzazione tecnologica a livello universitario.

In mattinata , quindi prima del Consiglio dei ministri,   il Ministro del Lavoro Poletti ha  invitato i rappresentanti di CGIL, CISL e UIL per un ulteriore incontro ufficialmente per continuare il confronto sulle pensioni ma probabilmente anche per presentare le misure  e apportare ulteriori limature  prima dell’approvazione definitiva da parte del Governo .

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24110-legge-di-bilancio-2018-sgravio-totale-per-assunzione-apprendisti.html