Congedo paternità: novità 2019

Il congedo obbligatorio  retribuito per i padri  lavoratoriè  stato istituita dalla legge Fornero del 2012, per un solo giorno  e poi portato a due giorni dalla legge di stabilità 2015 per il 2016 e 2017. La stessa legge aveva anche istituito il congedo facoltativo  cui si ha diritto   in alternativa a uno dei giorni di congedo  materno,  su libera scelta dei genitori.
Nel 2018  i giorni sono stati portati a 4, cui si aggiunge 1 giorno di astensione facoltativa .
Per i giorni di astensione  obbligatoria dal lavoro  per i padri lavoratori dipendenti godono della retribuzione piena, erogata dall’INPS,  e potranno anche essere effettuati in concomitanza con l’assenza della madre  e quindi  si aggiungono al congedo di  maternità.
I giorni di congedo paterno  possono essere utilizzati anche in forma non continuativa.
Riassumendo:
CONGEDO  PATERNO RETRIBUITO  figli nati o adottati nel 2017 figli nati o adottati nel 2018 e 2019
congedo obbligatorio

(in aggiunta a quello materno)

2 giorni 4 giorni
congedo facoltativo

(in sostituzione di quello materno)

nessuno 1 giorno
Per utilizzarlo è sufficiente fare richiesta scritta all’azienda con almeno 15 giorni di anticipo sulla data presunta del parto.
Le  misure di congedo sia obbligatorio che facoltativo possono essere utilizzate per le nascite o adozioni che si verificano nel 2018 e nel 2019.
Il beneficio  va utilizzato entro i cinque mesi successivi alla nascita o alla adozione o affidamento del bambino. I giorni possono essere utilizzati anche in forma non continuativa.
Per il congedo facoltativo di un giorno  va anche allegata  una dichiarazione della madre in cui rinuncia ad un giorno del suo congedo di maternità e la comunicazione va trasmessa anche al datore di lavoro della madre.
In caso di mancato utilizzo non ci sono sanzioni,  né per il padre né per il datore di lavoro.
Hanno diritto al congedo di paternità  anche i lavoratori in cassa integrazione e in mobilità. Sono esclusi i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione.

Se invece l’indennità di congedo paternità è pagata dall’Inps la domanda deve essere presentata per via telematica all’Inps  (direttamente online se si possiede il PIN dispositivo INPS accedendo all’area servizi online; in alternativa chiamando il numero verde 06.164.164 da cellulare o il numero verde 803.164 da rete fissa; in alternativa tramite patronato).

L’Istituto di previdenza provvede al versamento diretto per le  categorie seguenti:

  • lavoratrici stagionali,
  • operaie agricole (salvo la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato),
  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine,
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), lavoratrici disoccupate o sospese,
  • lavoratrici assicurate ex Ipsema e dipendenti da datori di lavoro che non optano per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio.

Il pagamento diretto viene effettuato dall’Inps secondo la modalità scelta nella domanda presentata dagli interessati: bonifico presso un ufficio postale o accredito su conto corrente bancario o postale”.

Continua su: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/11296-in-vigore-il-congedo-obbligatorio-di-un-giorno-per-i-pap.html

Pagamento stipendi con mezzi tracciabili: novità dall’Ispettorato del lavoro.

L’ Ispettorato  del lavoro è intervenuto  nuovamente sul tema   con la nota n. 7396-2018 del 10 settembre 2018, mettendo in chiaro che  gli ispettori  potranno a effettuare controlli anche presso gli istituti di credito per ottenere le informazioni sulle modalità di pagamento .

Inoltre  ribadisce che la normativa riguarda la retribuzione ed anticipi di essa,  non altre somme destinate al lavoratore a titolo diverso  (ad  esempio  anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno,  quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti. Per  quanto  riguarda  l’indennità  di  trasferta, però  in  considerazione  della  natura  “mista”   sia risarcitoria e che  retributiva delle somme,    essa andrà ricompresa negli obblighi di tracciabilità,  diversamente da quello che avviene  per rimborsi (chiaramente  documentati) se di natura solo restitutoria.

In tema di STRUMENTI DI PAGAMENTO CONSENTITI, l’ispettorato specifica che  si ritengono  tracciabili e quindi accettabili anche:

  • il  pagamento  in  contanti  presso  lo  sportello  bancario  o  postale  attraverso  un  conto corrente ordinario,  e non solo ” di  tesoreria ” con  mandato  di  pagamento,   come inizialmente indicato.
  • lo strumento del vaglia postale , in quanto  rientrante nella categoria degli “assegni consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato”  .

Per i vaglia  è necessario pero che siano rispettate  le  condizioni  e  le modalità  di cui all’art. 49, commi 7 e  8, del  D.Lgs. n. 231/2007:  “gli  assegni  circolari, vaglia  postali  e  cambiari sono  emessi  con  l’indicazione  del  nome  o  della  ragione sociale  del  beneficiario  e  la  clausola  di  non  trasferibilità” e “il  rilascio  di  assegni  circolari,  vaglia  postali  e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità” –  devono essere esplicitati nella causale i dati essenziali dell’operazione  (indicazione  del  datore  di lavoro che effettua il versamento e del lavoratore/ beneficiario, data ed importo dell’operazione ed il mese di riferimento della retribuzione).

Di seguito si ricordano le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo:

Per i datori di lavoro o i committenti che violano le disposizione sulla corresponsione della retribuzione, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria  che va da 1.000 euro a 5.000 euro. 
Da sottolineare che  la violazione puo essere rilevata dall’Ispettorato per:
• mancato utilizzo dei mezzi di pagamento previsti
 utilizzo dei mezzi tracciabili  non andato a buon fine, ad es. revoca del bonifico, annullamento dell’assegno mancanza di fondi nel conto addebitato ecc.

L’Ispettorato del Lavoro ha chiarito che essendo una violazione non materialmente sanabile una volta ravvisata , non sarà possibile diffidare il datore di lavoro a provvedere alla regolarizzazione .
Sarà possibile, invece, pagare una somma:

  • ridotta a 1/3 del massimo della sanzione prevista;
  •  o, se più favorevole, pari al doppio del relativo importo;

oltre alle spese del procedimento.
La sanzione dovuta  sarà  €1.667 (5.000/3) da versare tramite il mod. F23 con il codice tributo “741T”, entro 60 giorni dalla  notifica del verbale di accertamento.

Con la nota n. 5828 del 4.7.2018 l’INL ha chiarito che la sanzione:

  1.  prescinde dal numero di  lavoratori interessati quindi è la stessa per il pagamento non tracciabile sia  1 che di  5 lavoratori  ma
  2. è applicata in base al  numero di mesi nei quali la violazione si è verificata.

Per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13138-pagamento-stipendi-con-mezzi-tracciabili-dal-1-7-2018.html

Privacy e geolocalizzazione dei lavoratori: provvedimento del Garante

Nell’ultima newsletter del Garante per la privacy  (29.5.2018) si segnala un nuovo provvedimento in materia di utilizzo dei sistemi di geolocalizzazione GPS  che consentono il controllo a distanza deI lavoratori. Nel caso specifico si trattava del personale  di una società divigilanza privata e trasporto valori, alla quale in Garante accorda la possibilità di utilizzo  di  una specifica applicazione  negli smartphone e tablet  ma prescrive precise modalità di salvaguardia della privacy  dei lavoratori e richiede, comunque , l’accordo sindacale o l’autorizzazione ministeriale .

Nelle intenzioni dell’azienda l’applicazione sui dispositivi mobili  dei dipendenti  era mirata a migliorare la sicurezza delle pattuglie di vigilanza o di trasporto valori  in quanto consente l’invio di messaggi di allarme  in caso di pericolo, oltre che  l’ottimizzazione delle assegnazioni degli interventi   . I dati raccolti,  le coordinate  e  la velocità del veicolo verrebbero conservati  per un periodo non superiore alle 24 ore, fatte salve speciali esigenze, e il trattamento dati cessa al termine dell’attività lavorativa con la riconsegna dei dispositivi . Il sistema non consente l’indentificazione diretta dei dipendenti e l’accesso in tempo reale ai dati di localizzazione effettuato dal personale  della centrale operativa è previsto solo in caso di necessità ed emergenza.

L’Autorità ha ritenuto tale trattamento dei dati lecito, necessario e proporzionato, anche in considerazione della specifica disciplina per il controllo  per il trasporto di contanti.  Ha richiesto però ,  a maggiore tutela dei lavoratori:

  • di posizionare sul dispositivo del dipendente  un’icona che indichi che la localizzazione è attiva , 
  • di configurare il sistema in modo tale da oscurare la posizione geografica dei dipendenti decorso un dato periodo di inattività dell’operatore della centrale operativa.
  • Inoltre il Garante raccomanda che  alle guardie giurate sia fornita un’idonea informativa che consenta l’esercizio dei loro diritti.

In conformità a quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori  la società si è impegnata a procedere alla convocazione delle rappresentanze sindacali  per sottoscrivere uno specifico accordo o, in mancanza di questo, ad acquisire l’autorizzazione del competente organo del Ministero del Lavoro.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/25221-privacy-e-geolocalizzazione-dei-lavoratori-provvedimento-del-garante-.html

Registra conversazioni dei colleghi: licenziamento illegittimo

E’ illegittimo il licenziamento di un lavoratore che ha registrato colloqui con i colleghi a loro insaputa , in quanto  il comportamento era correlato  ad un clima conflittuale presente in azienda e verso i superiori. La tutela prevista per l’insussistenza del fatto è la reintegra . Questo quanto afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 11 322 del 10 maggio 2018

Il caso riguardava un lavoratore che era stato licenziato dall’azienda  per giusta causa;  in particolare l’azienda contestava che il dipendente, durante un colloquio disciplinare per una  precedente contestazione,  aveva consegnato una chiavetta USB contenente registrazioni di conversazioni effettuate in orario di lavoro e sul posto di lavoro coinvolgenti altri dipendenti, in violazione della legge sulla privacy e con la recidiva rispetto ad altre precedenti contestazioni.

Il lavoratore nel ricorrere al tribunale del lavoro accusava invece  la società di licenziamento a carattere ritorsivo  per le problematiche già esistenti   che le registrazioni erano  intese proprio a  documentare . La Corte di appello aveva ritenuto il licenziamento illegittimo per  sproporzione della sanzione disciplinare   con conseguente l’applicazione dell’art. 18, co. 5, della legge n. 300/1970 come novellato dalla legge n. 92/2012 (tutela indennitaria) . Il lavoratore aveva fatto ricorso in cassazione per vedere affermata invece l’insussistenza del fatto disciplinare contestato e il carattere ritorsivo del licenziamento.

La Cassazione ha accolto le motivazioni del dipendente e non quelle dell’azienda , specificando che in tema di privacy   il lavoratore aveva adottato tutte le cautele al fine di evitare la diffusione dei dati raccolti e  non aveva in alcun modo utilizzato o reso pubblico il contenuto di quelle registrazioni per scopi diversi dalla tutela di un proprio diritto; sulla base della normativa a tutela della privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), infatti,  l‘utilizzo di dati personali  tra cui sono compresi la  voce e l’immagine di terzi , è  ammesso in presenza del consenso dell’interessato, ma  può essere eseguito anche in assenza del consenso, se volto a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria e ciò a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Così, il fatto deve intendersi insussistente in senso giuridico  e in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, “senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità”.

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/25119-registra-conversazioni-dei-colleghi-licenziamento-illegittimo-.html

Decontribuzione contratti solidarieta 2017: domande entro il 10.12.2017

Nella circolare 18 del 22.11.2017 il Ministero del lavoro  ha fornito le istruzioni sugli sgravi contributivi per le aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà    ai sensi della L. n. 863/84 o del  D. Lgs. n. 148/2015,  come previsto  dal decreto  interministeriale n. 2 del 27.9.2017  .

Il decreto ha  destinato 30 milioni annui  (L. n. 232/16) per coprire gli oneri della decontribuzione in favore delle imprese che,stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà  e, in particolare:

  • Per il solo anno 2017, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà, e anche  le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016 
  • Per gli anni 2018 e seguenti, destinatarie della riduzione  saranno  le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà  nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente

La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014  per l’intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% e –comunque- per un periodo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi nel  quinquennio mobile

L’istanza, firmata digitalmente e in bollo,  va inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata  dal 30 novembre al 10 dicembre di ciascun anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e delle formazione- secondo la modulistica e con le modalità  indicate nel sito internet www.lavoro.gov.it. Inoltre va inoltrata anche  anche all’INPS ed  all’INPGI per i datori di lavoro iscritti a tale ultima gestione
Novità importante: è necessario pena l’inammissibilità della richiesta:
  • indicare la previsione dell’importo della riduzione contributiva richiesta e   il codice pratica della domanda di integrazione salariale del sistema CIGS ONLINE
  • non avere beneficiato dello sgravio, in precedenza,  durante lo stesso quinquennio mobile.
Le istanze saranno istruite in base allo stretto ordine cronologico di presentazione fino al raggiungimento del limite delle risorse stanziate e il provvedimento di concessione dello sgravio sarà comunicato entro 30 giorni .
L’avviso di raggiungimento del limite di spesa sarà pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it, cosi come   gli elenchi  delle imprese ammesse  alla riduzione contributiva e di quelle ammesse con riserva  a valere sulle risorse residue.
Con la Circolare n. 19 del 27.11.2017, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali ,  a seguito di numerose richieste di chiarimenti ha specificato che – con riferimento alla possibilità di presentare un’unica istanza, in caso di contratti di solidarietà successivi – il criterio è dato dall’accordo: lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda nel caso di singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto.

In ipotesi di più accordi di solidarietà, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio andrà richiesto con domande distinte, riferita ciascuna al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24332-decontribuzione-contratti-solidarieta-2017-domande-entro-il-10-12-2017.html