L’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 4189 -2017 in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo e sulla necessaria dichiarazione reddituale.
L’articolo 10 del decreto legislativo 3, n. 503/1992 , prevede che i titolari di pensione sono tenuti ad inviare all’ente pensionistico la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente. Il termine è quello previsto per la dichiarazione dei redditi . Quindi i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2016, sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2017 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2016. L’INPS elenca le seguenti categorie
I PENSIONATI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL’ANNO 2016:
Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
– i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
– i titolari di pensione di vecchiaia.
– i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo,
– i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);
– i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni
I PENSIONATI SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL’ANNO 2016:
I pensionati che non si trovano nelle condizioni precedenti sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2016 entro il 31 ottobre 2017.
Casi particolari di redditi esenti dal divieto di cumulo :
i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al precedente punto 2, sarebbero soggetti al divieto parziale di non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell’anno 2016 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 6.524,57.
i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. non hanno rilievo .
le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e
Le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione .
le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione
le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (cfr. circolare n. 67 del 24 marzo 2000).
i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite.
REDDITI DA DICHIARARE
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
- La dichiarazione reddituale può essere resa tramite CAF ed altri soggetti abilitati .
- In alternativa l’interessato, una volta autenticatosi con PIN dispositivo sul sito www.inps.it, può accedere ai Servizi on line per il cittadino e selezionare la voce Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato (per la dichiarazione RED). Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: nella fattispecie, 2017 ( dichiarazione redditi per l’anno 2016).
Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24176-redditi-lavoro-autonomo-e-pensione-comunicazione-entro-il-31-10-2017.html