DPA Durc online: aggiornamento della procedura

L’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 3082 del 3 agosto 2018, con il quale comunica  l’aggiornamento della nuova procedura DPA – Dichiarazione preventiva di Agevolazione , con l’introduzione di una nuova modalità di comunicazione della  verifica della regolarità contributiva . Il sistema è entrato in vigore lo scorso 9 luglio e consente di comunicare in anticipo all’INPS l’intenzione di fruire di agevolazioni contributive per le quali è necessario dimostrare la regolarita contributiva con il DURC. In sostanza la piattaforma informatica  dialoga automaticamente con la banca dati del DURC ONLINE utilizzando i dati per tutto il periodo comunicato dall’azienda,  senza bisogno di rinnovare continuamente la richiesta e la certificazione.
Nel messaggio viene precisato che l’applicativo all’interno del “Cassetto previdenziale aziende” > “Fascicolo elettronico del contribuente”, utilizzerà l’immagine di “semafori”, i cui colori identificheranno la situazione di regolarità contributiva dell’azienda interessata;  per ogni matricola, nella sezione “Lista regolarità per Area”, accanto al singolo mese, il semaforo MASTER assumerà la colorazione e il significato  seguenti:

Semaforo                       Significato

semaforo grigio:            nessuna richiesta di verifica presente in D.P.A. per tale periodo

semaforo arancione:  richiesta di regolarità in corso, in attesa di definizione

semaforo azzurro:  azienda regolare

semaforo rosso con lucchetto: azienda irregolare

semaforo nero:  azienda sospesa o cessata

* Il semaforo grigio diventerà arancione quando sarà trasmessa la Dichiarazione preventiva di agevolazione o quando, in fase di elaborazione della denuncia mensile, sarà lo stesso sistema D.P.A. a interrogare la procedura DOL.

I codici fiscali per i quali la regolarità contributiva non risulta verificata continueranno a essere contraddistinti dal simbolo del triangolo giallo con punto esclamativo nero, che ha il significato di “Stato regolarità: non disponibile”.

Infine, non sarà più data evidenza allo stato di regolarità/irregolarità delle singole Aree, né al dettaglio delle eventuali tipologie di irregolarità presenti; con l’entrata in vigore del sistema D.P.A., infatti, i semafori associati alle singole Aree risulteranno bianchi.

Durc on line con il nuovo “DPA” ok in tempo reale

Nel  messaggio n. 2648 del 2 luglio 2018, L’INPS  ha comunicato che, a partire dal  9 luglio 2018, sul sito Inps, all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sarà disponibile per aziende e intermediari  una nuova procedura telematica  “DPA – Dichiarazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi”, con la quale è possibile anticipare l’attivazione della verifica contributiva ed acquisire l’esito del Durc , già a partire dal mese in cui l’agevolazione/beneficio viene fruito.

Nell’applicazione viene fornito  il   modulo  per dichiarare  la volontà di usufruire di un beneficio nelle denunce UniEmens, l ‘invio potrà essere effettuato  fino al giorno precedente la scadenza dell’obbligazione contributiva.

La procedura richiede l’inserimento della  matricola sulla quale sarà esposto il beneficio soggetto a verifica di regolarità contributiva, nonché i mesi per i quali verrà fruito. Il sistema invia direttamente alla procedura Durc on line la richiesta di verifica della regolarità  con la registrazione dell’esito positivo oppure l’emissione dell’invito a regolarizzare.

Tale esito sarà visibile anche al datore di lavoro, all’interno dell’applicazione “Di.Res.Co.”, in calce al modulo trasmesso.

La procedura descritta permette di conoscere in tempo reale, al momento dell’elaborazione della denuncia, la situazione dell’azienda relativamente alla regolarità contributiva, consentendo di riconoscere da subito i benefici  contributivi ovvero di emettere e notificare tempestivamente le eventuali note di rettifica per addebito.

Iscrizione Gestione commercianti solo con attività prevalente

La Corte di Cassazione, è intervenuta nuovamente in materia di iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti per il socio amministratore di SRL. L’Ordinanza n. 22990  del  2 ottobre 2017, afferma  in particolare che  tale iscrizione  è  obbligatoria solo nel caso in cui  il soggetto   presti l’attività in via continuativa e con carattere di prevalenza, mentre non è dovuta   se l’attività è sporadica o di mera amministrazione.
Nel caso specifico  l’amministratrice di una società commerciale, residente all’estero, aveva fatto ricorso contro la cartella INPS che richiedeva  i contributi alla gestione commercianti non versati.

Il ricorso  era stato parzialmente respinto dai giudici di merito che avevano affermato come   l’amministratrice trascorreva nel nostro Paese alcuni mesi all’anno, per svolgere  funzioni di raccordo tra la società produttrice giapponese e la società  di cui era socia,  incaricata della commercializzazione ; il che integrava gli estremi dell’art. 1, lett. a-b della L. 1397/60, per la sua iscrizione alla Gestione commercianti.

La Cassazione ha ribaltato il giudizio di merito,  precisando che l’iscrizione è dovuta solo se si verificano tutti i  requisiti descritti  all’articolo 1 della Legge n. 1397/1960, ovvero: quando il socio amministratore  partecipi “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza” . Tale attività deve essere riscontrabile come  rilevante sia in termini di tempo che viene dedicato che del reddito  che ne deriva. Al contrario una attività sporadica  o la mera attività di amministrazione non sono di per sé sufficienti a configurare l’obbligo assicurativo .

La Corte ha dunque accolto il ricorso della contribuente  e cassato la sentenza impugnata, in quanto basata su presunzioni  e priva di  accertamenti concreti  sui requisiti complessivi richiesti dalla norma citata per l’iscrizione alla gestione commercianti. Va evidenziato infatti che l’onere della prova dei requisiti di prevalenza dell’attività è a carico dell’Istituto previdenziale.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24085-iscrizione-gestione-commercianti-solo-con-attivit-prevalente.html