Gli sgravi contributivi nella legge di stabilità 2018

La legge di stabilità approvata dal Parlamento subito prima di Natale e in attesa di pubblicazione in Gazzetta,  dedica un ampio spazio in materia di lavoro e previdenza . In particolare vengono introdottoe o prorogate misure che riguardano da un lato gli incentivi all’occupazione a tempo indeterminato per i giovani e dall’altra le opportunità di anticipo della pensione.

Ricordiamo in breve le nuove norme di incentivo all’occupazione definitivamente approvate:
1. SGRAVIO CONTRIBUTIVO TRIENNALE del 50%  per l’assunzione  con contratto a tutele crescenti o per conversioni di contratti a termine di soggetti:

•  fino a 35  anni non compiuti  nel 2018
•  fino a 30 anni  non compiuti dal 2019  In entrambi i casi si deve trattare del primo contratto a tempo indeterminato per quel  lavoratore

2. SGRAVIO CONTRIBUTIVO DEL 100% (tetto massimo 3000 euro)  per:

  •  i giovani fino a 29 anni  assunti entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio,  se avevano svolto apprendistato o alternanza scuola lavoro presso la stessa azienda.
  • iscritti al programma europeo Garanzia Giovani

Se cessa il rapporto agevolato, il lavoratore può essere assunto da un’altra azienda che  beneficierà dell’esonero contributivo per i mesi mancanti al compimento del triennio, anche oltre la soglia di età prevista
Inoltre viene riconfermato lo SGRAVIO  CONTRIBUTIVO  per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionisti under 40 che si iscrivono alla previdenza agricola nel 2018 .

fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24453-gli-sgravi-contributivi-nella-legge-di-stabilit-2018.html

Alternanza scuola lavoro: al via le domande per l’esonero

Da oggi possibile richiedere l’esonero contributivo sulle assunzioni a tempo indeterminato di giovani che hanno svolto periodi di alternanza scuola lavoro o apprendistato.

La circolare INPS 10 luglio 2017, n. 109 chiarisce le modalità di accesso all’esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminatodi giovani effettuate nel corso del 2017 e 2018 (art. 1, commi 308 e seguenti, legge 11 dicembre 2016, n. 232).

L’agevolazione spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, giovani che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro, se soddisfatti determinati requisiti.

L’incentivo si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di giovani che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L’incentivo è pari al totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.250 euro annui. La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto.

Per presentare la domanda il datore di lavoro dovrà compilare il modulo online “308-2016” disponibile, a partire dall’11 luglio 2017, all’interno della piattaforma DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente.

Fonte:

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23669-alternanza-scuola-lavoro-al-via-le-domande-per-l-esonero.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20109%20del%2010-07-2017.htm