Registra conversazioni dei colleghi: licenziamento illegittimo

E’ illegittimo il licenziamento di un lavoratore che ha registrato colloqui con i colleghi a loro insaputa , in quanto  il comportamento era correlato  ad un clima conflittuale presente in azienda e verso i superiori. La tutela prevista per l’insussistenza del fatto è la reintegra . Questo quanto afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 11 322 del 10 maggio 2018

Il caso riguardava un lavoratore che era stato licenziato dall’azienda  per giusta causa;  in particolare l’azienda contestava che il dipendente, durante un colloquio disciplinare per una  precedente contestazione,  aveva consegnato una chiavetta USB contenente registrazioni di conversazioni effettuate in orario di lavoro e sul posto di lavoro coinvolgenti altri dipendenti, in violazione della legge sulla privacy e con la recidiva rispetto ad altre precedenti contestazioni.

Il lavoratore nel ricorrere al tribunale del lavoro accusava invece  la società di licenziamento a carattere ritorsivo  per le problematiche già esistenti   che le registrazioni erano  intese proprio a  documentare . La Corte di appello aveva ritenuto il licenziamento illegittimo per  sproporzione della sanzione disciplinare   con conseguente l’applicazione dell’art. 18, co. 5, della legge n. 300/1970 come novellato dalla legge n. 92/2012 (tutela indennitaria) . Il lavoratore aveva fatto ricorso in cassazione per vedere affermata invece l’insussistenza del fatto disciplinare contestato e il carattere ritorsivo del licenziamento.

La Cassazione ha accolto le motivazioni del dipendente e non quelle dell’azienda , specificando che in tema di privacy   il lavoratore aveva adottato tutte le cautele al fine di evitare la diffusione dei dati raccolti e  non aveva in alcun modo utilizzato o reso pubblico il contenuto di quelle registrazioni per scopi diversi dalla tutela di un proprio diritto; sulla base della normativa a tutela della privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), infatti,  l‘utilizzo di dati personali  tra cui sono compresi la  voce e l’immagine di terzi , è  ammesso in presenza del consenso dell’interessato, ma  può essere eseguito anche in assenza del consenso, se volto a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria e ciò a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Così, il fatto deve intendersi insussistente in senso giuridico  e in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, “senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità”.

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/25119-registra-conversazioni-dei-colleghi-licenziamento-illegittimo-.html

Lavoro subordinato tra familiari: ok per la Cassazione

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha predisposto, in data 7 maggio 2018, un approfondimento che analizza le motivazioni della sentenza n. 4535 del 27 febbraio 2018 della Corte di Cassazione, con la quale viene consolidato l’orientamento che vuole lecito il rapporto di lavoro subordinato tra familiari.

In particolare, la Suprema Corte prevede – nella sentenza suindicata – alcuni indici oggettivi per riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico nella organizzazione aziendale rispetto alla possibile dissimulazione di un rapporto di lavoro al fine di garantire una mera prestazione pensionistica.

Questi gli indici oggettivi evidenziati:

  • l’onerosità della prestazione ,
  • la presenza costante,
  • l’osservanza di un orario coincidente con l’apertura al pubblico dell’attività commerciale,
  • la corresponsione di un compenso a cadenze fisse,
  • il programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell’organizzazione dell’attività stessa, dell’apporto della prestazione lavorativa.

La posizione è avversata dalla prassi INPS . .Gli esperti della Fondazione affermano sul punto che: ” l’Istituto basa tutto sulla presunzione di gratuità per motivi familiari e affettivi, presunzione di dubbia attualità e certamente non assoluta. La  regola prevista dal nostro ordinamento giuridico, infatti, prevede l’onerosità della prestazione e non la gratuità. E spetta agli Ispettori dimostrare che il rapporto di lavoro tra familiari non esiste o è svolto a titolo gratuito ovvero che il datore di lavoro non esercita i suoi poteri nei  confronti del dipendente-familiare. Dunque, una presunzione di inesistenza del rapporto anacronistica e che finora ha fatto scaturire un fiorente  contenzioso, che porta poi a decisioni della Suprema Corte come quella in  commento.

Va sottolineato, peraltro, che il Ministero del Lavoro prima e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ora hanno espresso posizioni non in linea  con l’Istituto previdenziale (circolare M.L. n. 10478 del 2013)”.

Prescrizione bollo auto in tre anni anche con iscrizione a ruolo

Con l’ordinanza 20425 la Cassazione ribadisce ancora una volta il principio sancito dalla sezioni unite della Cassazione nel 2016  per cui la prescrizione del bollo auto si realizza alla fine del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto il pagamento. Cio anche a seguito di notifica di cartella di pagamento da parte di Equitalia , atto che non comporta automaticamente la trasformazione del termine breve di tre anni a quello ordinario di 10 anni , anche se tale atto non viene impugnato dal contribuente.

per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12883-prescrizione-bollo-auto-in-tre-anni-anche-con-iscrizione-a-ruolo.html

Demansionamento: per il danno bastano presunzioni semplici

Il danno non patrimoniale, che ricomprende anche il danno di tipo esistenziale, deve essere risarcito quando sia conseguenza, come nel caso di dequalificazione professionale del lavoratore subordinato, di una lesione in ambito di responsabilità contrattuale di diritti inviolabili costituzionalmente garantiti; la sussistenza di tale danno può essere provata anche a mezzo di presunzioni semplici, sulle quali il giudice può fondare in via esclusiva il proprio convincimento. Questo quanto afferma la sentenza della Cassazione sezione lavoro n. 22288 del 26 settembre 2017. 

Con  una interpretazione  “ampia”  di un principio  consolidato,  i supremi giudici hanno respinto il ricorso di una azienda condannata in appello a risarcire ad un dipendente demansionato il danno  esistenziale per “lesione alla dignità personale ed al prestigio professionale”, derivante da  attribuzione di mansioni inferiori per un periodo di circa 2 anni.

Demansionamento e onere della prova del danno

Il principio  giurisprudenziale consolidato in materia , cui faceva riferimento anche il ricorso della parte datoriale,  afferma infatti che dall’inadempimento datoriale non deriva automaticamente l’esistenza del danno, ossia questo non è, immancabilmente, ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dell’atto illegittimo.

L’inadempimento infatti è già sanzionato con l’obbligo di corresponsione della retribuzione, ed è perciò necessario che si produca una lesione aggiuntiva, e per certi versi autonoma. Non può infatti non valere  la distinzione tra “inadempimento” e “danno risarcibile” secondo gli ordinari principi civilistici di cui all’art. 1218 e 1223, per i quali i danni attengono alla perdita o al mancato guadagno che siano “conseguenza immediata e diretta” dell’inadempimento, lasciando così chiaramente distinti il momento della violazione degli obblighi di cui agli artt. 2087 e 2103 c.c., da quello, solo eventuale, della produzione del pregiudizio (in tal senso chiaramente si è espressa la Corte Costituzionale n. 372 del 1994).

D’altra parte – visto che il risarcimento del danno mira alla reintegrazione del pregiudizio che determina una effettiva diminuzione del patrimonio del danneggiato, ove diminuzione non vi sia stata (perdita subita e/o mancato guadagno) il diritto al risarcimento non è configurabile. In altri termini la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima .(…)
E’ noto poi che dall’inadempimento datoriale, può nascere, astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore: danno professionale, danno all’integrità psico-fisica o danno biologico, danno all’immagine o alla vita di relazione, sintetizzati nella locuzione danno cd. esistenziale, che possono anche coesistere l’una con l’altra.
Occorre sottolineare che proprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno da dequalificazione, si rende indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore (come sottolineato con forza dal secondo degli indirizzi giurisprudenziali sopra ricordati vale a dire, da quello di cui alle sentenze della Cass. n. 7905 dell’11.8.1998, n. 2561 del 19.3.1999, n. 8904 del 4.6.2003, n. 16792 del 18.11.2003 e n. 10361 del 28.5.2004 – n.d.r.), che deve in primo luogo precisare quali di essi ritenga in concreto di aver subito, fornendo tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere la prova del danno.

(…)

Nel caso specifico per  la Cassazione, invece , la Corte di appello  aveva  “enucleato correttamente un giudizio in ordine al demansionamento del lavoratore attraverso un procedimento logico-giuridico ineccepibile fondato sulle acquisizioni probatorie assunte, che non è censurabile in sede di legittimità”.

Si evidenzia quindi che la sussistenza di tale danno puo   essere  provata , non solo tramite l’allegazione di prove testimoniali o  documentali specifiche , ma “anche a mezzo di presunzioni semplici, sulle quali il giudice può fondare in via esclusiva il proprio convincimento”.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12888-demansionamento-per-il-danno-bastano-presunzioni-semplici.html

PROFESSIONISTI: USCITE BANCARIE LIBERE

E’ arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito.

Nella fattispecie è accaduto che a seguito della verifica dei movimenti dei conti correnti bancari intestati al contribuente, l’Agenzia delle entrate con l’avviso di accertamento impugnato ha provveduto a recuperare a tassazione non solo i versamenti ma anche i prelievi (per oltre 70.000,00 euro), considerandoli conseguiti dall’attività libero professionale dal medesimo svolta, così come, al momento della pronuncia della sentenza impugnata (13 dicembre 2011), era previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, che, in relazione ai rapporti ed alle operazioni (anche) bancarie, stabiliva che “sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni”.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.19806/17 ha stabilito che nel caso di specie la presunzione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito, nessun accenno venendo fatto in tali sviluppi argomentativi ai versamenti in conto.

Il contribuente aveva posto in discussione la legittimità dell’accertamento sotto il profilo dell’utilizzazione della presunzione quanto ai prelevamenti effettuati dai conti correnti e considerati dall’ufficio come redditi, e della conseguente incidenza sul riparto dell’onere probatorio, ricadente sull’amministrazione finanziaria.

Fonte: http://www.consulentidellavoro.it/index.php/component/k2/item/8593-professionisti-uscite-bancarie-libere

Controllo mail lavoratore: nuova sentenza UE

La Corte  europea  per i diritti umani di Strasburgo ha emesso una nuova sentenza in tema di controllo datoriale sulle mail del lavoratore  che fissa ulteriori paletti nella possibilità dei datori di lavoro di avere accesso agli account e indirizzi mail aziendali dei propri dipendenti.   In quest’ultimo caso la  Grande sezione della corte di giustizia  ha ribaltato addirittura una propria sentenza di primo grado  in cui aveva dato torto al lavoratore giustificando i controlli del datore di lavoro

Il caso riguardava un lavoratore romeno licenziato per aver utilizzato un account aziendale  di  servizio clienti anche per messaggi personali.

I tribunali rumeni avevano dato ragione al datore di lavoro e ugualmente la prima sentenza della Corte europea  dei diritti dell’uomo a cui si era rivolto il lavoratore invocando il diritto alla privacy protetto dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.  La grande sezione della Corte  ha affermato  infatti  che:

1) la privacy del lavoratore  deve  essere  protetta da eventuali abusi da parte del datore di lavoro, soprattutto sotto il profilo dell’informazione preventiva sull’uso dei controlli;
2) il datore di lavoro avrebbe potuto fare uso di modalità meno intrusive per i controlli;
3) che l’accesso ai contenuti della sua corrispondenza  a sua insaputa  non avrebbe potuto essere possibili.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23915-controllo-mail-lavoratore-nuova-sentenza-ue-.html