Gestione commercianti: avvisi novembre 2017

L’inps ha comunicato con il Messaggio n. 535 del 5.2.2018  che è iniziata l’elaborazione degli  Avvisi Bonari rata con scadenza Novembre 2017 relativi alla Gestione artigiani e commercianti .

Come di consueto gli avvisi bonari saranno a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti  al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti“ > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari” e sarà   predisposta anche la relativa comunicazione visualizzabile al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari generalizzati”.

Contestualmente sarà inviata una email di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari, che abbiano fornito tramite il Cassetto il loro indirizzo di posta elettronica.

Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Sezione Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni” > “Invio quietanza di versamento”.

L’istituto ricorda che in caso di mancato pagamento l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24652-gestione-commercianti-avvisi-novembre-2017.html

Contributi artigiani e commercianti 2017 disponibili gli f24

Con il Messaggio n. 5099 2017 l’Inps avvisa  che è in corso l’emissione della imposizione contributiva per il periodo di imposta 2017  dagli “Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali”

L ‘istituto precisa che  sono stati predisposti i modelli “F24” necessari per il versamento della contribuzione dovuta secondo le disposizioni di cui alla circolare n° 22/2017  che  sono disponibili, in versione precompilata, nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione “Posizione assicurativa” – “Dati del modello F24”, dove è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

E’ previsto, inoltre, l’invio di e-mail di alert ai titolari  o ai loro intermediari delegati,  che abbiano fornito il loro  recapito e-mail.

L’accesso ai Servizi del Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti avviene, come di consueto, tramite PIN del soggetto titolare o di un suo intermediario in possesso di delega in corso di validità.

Si ricorda che se i redditi superano il minimale fissato annualmente, è necessario calcolare ulteriori aliquote contributive.Il calcolo dei contributi eccedenti il minimale è effettuato dagli artigiani e dai commercianti o dai loro intermediari. Per l’anno 2017 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS è pari a 15.548 euro (circolare INPS 31 gennaio 2017, n. 22). Il calcolo dei contributi eccedenti il minimale si effettua online attraverso il servizio dedicato.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24442-contributi-artigiani-e-commercianti-2017-disponibili-gli-f24-.html

Iscrizione Gestione commercianti solo con attività prevalente

La Corte di Cassazione, è intervenuta nuovamente in materia di iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti per il socio amministratore di SRL. L’Ordinanza n. 22990  del  2 ottobre 2017, afferma  in particolare che  tale iscrizione  è  obbligatoria solo nel caso in cui  il soggetto   presti l’attività in via continuativa e con carattere di prevalenza, mentre non è dovuta   se l’attività è sporadica o di mera amministrazione.
Nel caso specifico  l’amministratrice di una società commerciale, residente all’estero, aveva fatto ricorso contro la cartella INPS che richiedeva  i contributi alla gestione commercianti non versati.

Il ricorso  era stato parzialmente respinto dai giudici di merito che avevano affermato come   l’amministratrice trascorreva nel nostro Paese alcuni mesi all’anno, per svolgere  funzioni di raccordo tra la società produttrice giapponese e la società  di cui era socia,  incaricata della commercializzazione ; il che integrava gli estremi dell’art. 1, lett. a-b della L. 1397/60, per la sua iscrizione alla Gestione commercianti.

La Cassazione ha ribaltato il giudizio di merito,  precisando che l’iscrizione è dovuta solo se si verificano tutti i  requisiti descritti  all’articolo 1 della Legge n. 1397/1960, ovvero: quando il socio amministratore  partecipi “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza” . Tale attività deve essere riscontrabile come  rilevante sia in termini di tempo che viene dedicato che del reddito  che ne deriva. Al contrario una attività sporadica  o la mera attività di amministrazione non sono di per sé sufficienti a configurare l’obbligo assicurativo .

La Corte ha dunque accolto il ricorso della contribuente  e cassato la sentenza impugnata, in quanto basata su presunzioni  e priva di  accertamenti concreti  sui requisiti complessivi richiesti dalla norma citata per l’iscrizione alla gestione commercianti. Va evidenziato infatti che l’onere della prova dei requisiti di prevalenza dell’attività è a carico dell’Istituto previdenziale.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24085-iscrizione-gestione-commercianti-solo-con-attivit-prevalente.html