Industria 4.0: credito d’imposta per spese di formazione del personale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22.06.2018, il Decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2018 che definisce la disciplina attuativa del credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, relativo alle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, sostenute nel 2018, introdotto dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, commi da 46 a 56, legge 205/2017).

Ricordiamo che possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attivita’ economica esercitata, comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalita’ di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Gli enti non commerciali che esercitano attivita’ commerciali possono accedere al beneficio in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.

L’agevolazione non si applica alle imprese in difficoltà, cosi’ come definite dall’art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero a quelle imprese che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:

  1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE (37) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
  2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE;
  3. qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  4. qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
  5. nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
    1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5; e
    2. il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

Alternanza scuola lavoro: al via le domande per l’esonero

Da oggi possibile richiedere l’esonero contributivo sulle assunzioni a tempo indeterminato di giovani che hanno svolto periodi di alternanza scuola lavoro o apprendistato.

La circolare INPS 10 luglio 2017, n. 109 chiarisce le modalità di accesso all’esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminatodi giovani effettuate nel corso del 2017 e 2018 (art. 1, commi 308 e seguenti, legge 11 dicembre 2016, n. 232).

L’agevolazione spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, giovani che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro, se soddisfatti determinati requisiti.

L’incentivo si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di giovani che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L’incentivo è pari al totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.250 euro annui. La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto.

Per presentare la domanda il datore di lavoro dovrà compilare il modulo online “308-2016” disponibile, a partire dall’11 luglio 2017, all’interno della piattaforma DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente.

Fonte:

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23669-alternanza-scuola-lavoro-al-via-le-domande-per-l-esonero.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20109%20del%2010-07-2017.htm