Fondi solidarietà: i chiarimenti INPS

Le prestazioni di  sostegno al reddito erogate dai fondi di solidarietà  non possono superare il tetto dei contributi  dovuti dal datore di lavoro. E’ uno dei chiarimenti fonriti dall’INPS nel messaggio n. 3617 del  20 settembre 2017.L’istituto  precisa che i fondi possono operare solo a fronte delle risorse oggettivamente disponibili, secondo quanto stabilito dal regolamento dei diversi enti .  Tali risorse sono comunque di contributi  dovuti per regolamento,  non quelli versati perché la regolarità contributiva non  non è richiesta per  l’erogazione delle prestazioni.

Nel messaggio viene ricordato innazitutto che i Fondi di solidarietà bilaterali hanno la  finalità  principale  di assicurare una tutela  ai lavoratori interessati da sospensioni delle attività se dipendenti di datori di lavoro che non rientrano  nell’ambito di applicazione della disciplina della cassa integrazione guadagni  in caso di riduzioni di orario o  in caso di cessazione del rapporto di lavoro (es. assegno  emergenziale) Inotrle vengono utilizzati per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione personale.
Il messaggio ricorda inoltre che i regolamenti istitutivi dei Fondi di solidarietà del Credito, del Credito Cooperativo, del Trasporto pubblico, del Trentino, di
Bolzano-Alto Adige, degli Assicurativi, di Solimare e del Fondo di integrazione salariale 
 prevedono il meccanismo del cosiddetto tetto aziendale, in base al quale ciascun datore di  lavoro può accedere alle prestazioni in proporzione alla contribuzione dovuta in un determinato  arco temporale e, in alcuni casi , tenendo conto delle prestazioni già deliberate e degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo stesso, secondo ispecifici criteri di proporzionalità

Vengono forniti anche esempi di casi particolari come la cessione d’azienda , nella quale solo in caso di chiusura totale dell’attività e passaggio di tutti i lavoratori dalla azienda cedente a quella acquirente, i contributi  possono essere valorizzati nel bilancio della nuova .

In materia di fondo di integrazione salariale FIS, che eroga l’assegno di solidarietà e anche l’assegno ordinario  per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti,  il messaggio ricorda  le istruzioni del Ministero del lavoro, per il quale  ai fini della determinazione del tetto aziendale  le prestazioni già fruite nel biennio mobile  vanno scomputate . Il tetto da considerare in caso di prestazioni richieste in corso d’anno è il massimale in vigore al momento in cui si verificano le riduzioni o sospensioni dell’attività produttiva.

Vengono infine fonriti chiarimenti sulla   comunicazione ( con mod SR41 ) da parte del datore di lavoro in caso di erogazione diretta degli assegni.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24002-fondi-solidariet-i-chiarimenti-inps-.html

Fondi integrazione salariale: ecco i criteri INPS

L’istituto di previdenza ha emanato venerdi 15 settembre la circolare n. 130 con cui vengono illustrati i criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale e, nello specifico :

  • i criteri per l’approvazione dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale e
  • i criteri per l’approvazione dell’assegno di solidarietà alla luce delle disposizioni di cui al D.M. n. 94033/2016 adottato per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria..

Vengono forniti  anche chiarimenti relativi alle prestazioni garantite dal Fondo stesso.

Il Fondo a decorrere dal 1° gennaio 2016, assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali  che non rientrano i nell’ambito di applicazione della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi . Vengono erogate a questo fine sue tipi di prestazioni: l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario.

La circolare si occupa in particolare dei seguenti argomenti:

1. Il quadro normativo

2. Causali assegno ordinario
2.1 Riorganizzazione aziendale
2.2 Crisi aziendale
2.2.1 Crisi aziendale con continuazione dell’attività lavorativa
2.2.2 Crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto
2.3 Informazione e consultazione sindacale
2.4 Assegno ordinario e altre prestazioni
2.4.1 Indennità di malattia
2.4.2 Congedo di maternità, congedo parentale e riposi giornalieri per allattamento
2.4.3 Infortunio sul lavoro
2.4.4 Permessi legge 104/1992
2.4.5 Congedo straordinario ex articolo 42, comma 5, D.lgs n. 151/2001
2.5 Assegno ordinario e altri istituti contrattuali
2.5.1 Ferie
2.5.2 Festività infrasettimanali
2.5.3 Indennità sostitutiva delle ferie, festività soppresse e indennità di mancato preavviso
3. Assegno di solidarietà
3.1 Riduzione di orario
3.2 Assegno di solidarietà e altre prestazioni
3.2.1 Indennità di malattia
3.2.2 Congedo di maternità e congedo parentale
3.2.3 Permessi per allattamento
3.2.4 Infortunio sul lavoro
3.2.5 Congedo straordinario ex articolo 42, comma 5, D.lgs n. 151/2001
3.2.6 Permessi legge 104/1992
3.3. Assegno di solidarietà e altri istituti contrattuali
3.3.1 Ferie
3.3.2 Festività infrasettimanali
3.3.3 Indennità sostitutiva delle ferie, festività soppresse e indennità di mancato preavviso
3.4 Termini di presentazione della domanda
4. Prestazioni garantite dal FIS, assegno al nucleo familiare e T.F.R.
5 Prestazioni garantite dal FIS e reddito da attività lavorativa
6. Accertamenti istruttori e supplemento di istruttoria
7. Cumulo tra Assegno ordinario e Assegno di solidarietà
8. Adozione del criterio di rotazione.

Per approfondire:

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23976-fondi-integrazione-salariale-ecco-i-criteri-inps.html

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20130%20del%2015-09-2017.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1