Comunicazione infortuni: chiarimenti INAIL

L’INAIL,  ha emanato la scorsa settimana la circolare n. 42 del 12 ottobre 2017,  con cui fornisce le istruzioni sulla  Comunicazione di Infortunio a fini statistici e informativi in vigore dalla stessa data. La nuova comunicazione va effettuata , per tutti i datori di lavoro e gli intermediari  per gli infortuni che provochino  assenza di almeno un giorno dal posto di lavoro dei dipendenti e collaboratori . Va fatta entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico per via telematica . A questo fine,  l’Istituto comunica che è disponibile sul portale il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio”.
Il servizio on line, differenziato rispetto al settore di appartenenza del datore di  lavoro anche in base alle modalità di gestione dell’assicurazione, riguarda le
seguenti gestioni:
₋ gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolaridi posizione assicurativa territoriale (Pat), nel seguito denominata Iaspa;
₋ gestione per conto dello Stato;
₋ settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione
(Pan);
₋ gestione agricoltura;
₋ datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze  private.

Sono quindi esclusi solo :

  • il Ministero della Difesa per le Forze armate, compresa l’Arma deiCarabinieri (nella quale è stato inglobato il Corpo forestale )
  • il Ministero dell’Interno, per la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco;
  • il Ministero dell’Economia e delle finanze, per la Guardia di Finanza;
  • il Ministero della Giustizia per la Polizia penitenziaria.

Se per problemi tecnici la modalità online non fosse disponibile tali  comunicazioni di infortunio,  essere inviate esclusivamente tramite PEC, utilizzando il modello scaricabile sul portale dell’INAIL, alla casella di posta elettronica certificata dalla competente Sede locale dell’Istituto, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato e allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento in questione.
La circolare specifica che gli intermediari possono operare anche per un datore di lavoro del settore agricoltura e per un datore di lavoro non assicurato INAIL.

La nuova comunicazione non fa venir meno l’obbligo di Denuncia di infortunio . Il servizio telematico  una specifica funzione all’interno della sezione comunicazioni Inviate, consente di  trasformare la comunicazione in denuncia previa allegazione della necessaria documentazione specifica.

Per informazioni generali e assistenza è possibile contattare il Contact Center  Inail al numero 803.164, gratuito da rete fissa, oppure al numero 06 164 164.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24111-comunicazione-infortuni-istruzioni-inail.html

Infortunio di un giorno: dal 12 ottobre obbligo della denuncia INAIL

Da giovedì 12 ottobre 2017 scatta l’obbligo di effettuare la denuncia telematica di Infortunio, anche per gli eventi che comportano l’assenza di un solo giorno, oltre a quello dell’evento stesso.

La denuncia all’Istituto va effettuata, come previsto dal DPR n. 1124/1965, entro le 48 ore successive alla ricezione del certificato medico attestante l’infortunio, utilizzando la procedura telematica messa a disposizione dall’INAIL denominata “Denuncia / Comunicazione Infortuni“.

L’obbligo della denuncia dell’infortunio anche di un solo giorno sarebbe dovuto decorrere dal 12 aprile 2017, ovvero 6 mesi dopo l’entrata in vigore del Decreto istitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Previdenza), ma grazie all’art. 3-bis del D.L. n. 244/2016 (c.d. Decreto Milleproroghe 2017), il termine è stato differito al 12 ottobre 2017, per permettere all’INAIL di adeguare la procedura telematica.

Nel caso in cui il Datore di Lavoro non effettui la denuncia di infortunio entro i termini previsti, ricordiamo che le sanzioni previste vanno:

  • da € 548,00 ad € 1.978,80 per le assenze di un giorno solo;
  • da € 1.096,00 ad € 4.932,00 per le assenze superiori a tre giorni.

Fonte: http://www.paghefacili.org/infortunio-un-giorno-dal-12-ottobre-obbligo-della-denuncia-inail/