Contratti a termine: i CCNL possono derogare dal Decreto Dignità?

Le recenti modifiche  alla normativa sul contratto a tempo determinato (Decreto dignità D.lgs. 86 2018 convertito in legge L.96 2018 del 12 agosto 2018) hanno apportato numerosi vincoli  nell’utilizzo  di questo istituto. A differenza di quanto previsto dal precedente d.lgs 23 2015 che lasciava ampi margini alla contrattazione collettiva  per concordare modalità diverse e specifiche per i vari settori produttivi , la nuova legge  limita questa facoltà.

Vediamo quali in quali ambiti le regole sono modificabili e  quali invece sono tassative.

NORMATIVA  DECRETO DIGNITA’ POSSIBILE DEROGA DEI CONTRATTI COLLETTIVI
DURATA MASSIMA DEI CONTRATTI A TERMINE (oggi 24 mesi complessivi ) 1 SI –

La contrattazione collettiva, anche aziendale, può prevedere  limiti  diversi

NUMERO DEI RINNOVI E/O PROROGHE (attualmente 4) SI –
 INTERVALLI TRA CONTRATTI  (10 o 20 gg.  secondo la durata dei contratti SI – la contrattazione puo modificare la durata minima degli intervalli fra un contratto e l’altro
OBBLIGO DI CAUSALE per durata oltre i 12 mesi

(1- ragioni estranee all’attività o per sostituzione;

2- ragioni temporanee non programmabili)

NO –

la contrattazione non puo far venir meno l’obbligo , né prevedere causali diverse da quelle fissate dalla norma 2

DIRITTO DI PRECEDENZA per l’assunzione a tempo indeterm. dopo contratto a termine di almeno 6 mesi SI –

possono essere modificati i tempi del diritto

LIMITE QUANTITATIVO

(20% dell’organico stabile – 30% se presenti anche contratti in Somministrazione

SI –


1- Nel computo  vanno sommati tutti i contratti a tempo determinato relativi alle stesse  mansioni – categoria legale di inquadramento
ed i rapporti di somministrazione a termine a partire dal 18 luglio 2012 (circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2012)

2- N.B. Fanno eccezione e possono quindi derogare alla norma gli accordi stipulati con contratti di prossimità(art. 8 Legge 96/2011) secondo precisi vincoli e modalità procedurali

Quanto detto vale senza alcun dubbio per gli accordi collettivi stipulati a partire dall’entrata in vigore del decreto, 14 luglio 2018,  mentre è incerta la validità delle possibilità di deroga rispetto ai contratti collettivi già in essere. La stampa specializzata  afferma che sia la conservazione delle regole collettive già firmate che la loro  sospensione hanno validi fondamenti dottrinari. E’ auspicabile un documento chiarificatore dal Ministero e una revisione degli accordi da parte delle parti sociali in causa.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/domande-e-risposte/12040-contratti-a-termine-i-ccnl-possono-derogare-dal-decreto-dignit-.html

Contratti a termine: aumenta il contributo NASPI

Il decreto Dignità prevede  in caso di rinnovo di un  contratto di lavoro a tempo determinato, compresi quelli in somministrazione, un aumento dello 0,5%  del contributo istituito dalla Legge Fornero  per finanziare la NASpI, ossia l’indennità mensile di disoccupazione per il sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Il testo modifica infatti  il comma 28 dell’articolo 2 della legge 92/2012 in materia di ammortizzatori sociali.

Il contributo era fissato all’1,4% della retribuzione imponibile e ora viene aumentato dello 0,5% PER CIASCUN RINNOVO. Per i datori di lavoro dunque sullla retribuzione dei lavoratori a termine  viene applicato:

il contributo dell’1,4% in occasione del primo contratto,  che passa all’1,9%    per il  primo rinnovo,  al 2,4%  in caso di secondo rinnovo ,

e cosi via. (Ricordiamo che la durata complessiva del rapporto di lavoro cosi regolato non puo superare i 24 mesi , comprensivi di proroghe -max 4- e rinnovi).

Secondo quanto indicato nella relazione al provvedimento in questo modo si cerca di disincentivare l’utilizzo del contratto a termine, il quale deve rappresentare una tipologia utile esclusivamente ad esigenze limitate e particolari, indirizzando i datori di lavoro verso l’utilizzo di forme contrattuali stabili.
Con un emendamento alla Camera  che è stato inserito nella legge di conversione  sono stati esclusi dall’applicazione dei questa disposizione i datori di lavoro domestico.
E’ stata invece confermata  la norma che prevede il rimborso al datore di lavoro del contributo aggiuntivo in caso di trasformazione del contratto  del lavoratore da tempo determinato  in uno a tempo indeterminato.

Decreto Dignità: incentivo assunzioni e altre modifiche

Vediamo alcune delle modifiche apportate dalle Commissioni al testo originario del decreto in materia di lavoro. Si tratta in particolare di:

  • Incentivo per le assunzioni stabili degli under 35 che rinnova il provvedimento della legge di stabilità 2018 anche per il 2019 e 2020
  • Ampliamento delle nuove prestazioni occasionali con contratto PRESTO per strutture ricettive del turismo e aziende agricole  e pagamento dei compensi anche negli uffici postali
  • rafforzamento dei centri per l’impiego attraverso  riserva obbligatoria di assunzioni  da parte delle Regioni
  • rafforzamento della tutela in caso di procedura di conciliazione nel licenziamento: le mensilità che godono di esenzione fiscale andranno da 3 al 27 ( invece che da 2 a 18 come previsto dal Jobs Act).
  • esclusione dei contratti di somministrazione dai vincoli sulla successione dei contratti a termine  (cd. stop and go) e specificazione che le causali e il limite di 24 mesi vanno riferiti ai rapporti tra lavoratore e azienda utilizzatrice 
  • limite contratti di somministrazione in azienda pari al 30% del personale
  • esclusione dei rapporti di lavoro domestico dall’incremento pari allo 0,5% dell’addizionale prevista per i rinnovi dei contratti a termine.

INCENTIVO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

L’articolo 1-bis del d.l. 87/2018 (cd. Decreto Dignità), introdotto nel corso dell’esame in sede referente presso le Commissioni competenti, conferma la riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati,  per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (a tutele crescenti), effettuate nel biennio 2019-2020, di soggetti aventi meno di 35 anni . Piu in dettaglio, lo sgravio contributivo  è:

  • pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto, con esclusione dell’assicurazione INAIL
  • è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi
  • nella misura massima di 3.000 euro su base annua  riparametrato e applicato su base mensile.
  • spetta  per i soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. I periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro non costituiscono una causa ostativa.
  • Le modalità di fruizione della riduzione sono demandate ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Allo stesso fine  viene incrementato il Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all’articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004) di 6,97 milioni di euro per il 2019, 0,48 milioni di euro per il 2020, 2,88 milioni di euro per il 2021.

E’  previsto il monitoraggio trimestrale da parte dell’I.N.P.S. degli oneri derivanti con relativa comunicazione delle risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia  entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini della copertura finanziaria.

Al momento manca  una norma di coordinamento di questo nuovo incentivo all’assunzione,  con quello attualmente in vigore, ai sensi dell’articolo 1, commi 100-108, della L. 205/2017.

Segue su:  https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13184-decreto-dignit-incentivo-assunzioni-e-altre-modifiche-.html

Voucher: accordo per il ritorno

Il ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio  ha annunciato ieri in audizione al Senato «una doverosa riflessione» sulla possibile reintroduzione dei voucher per le prestazioni di lavoro occasionale, indicando  quattro settori di possibile applicazione:  «baby sitter, agricolo-stagionale, giardinaggio, pulizie». Sono  alcuni dei settori in cui i voucher lavoro avevano una enorme diffusione e nei quali risulta difficile immaginare una forma sostitutiva “legale” come il contratto di lavoro a chiamata, improponibile in particolare per le famiglie e i piccoli imprenditori.

Lo strumento dei buoni lavoro gestiti in forma telematica dall’INPS, abrogato  l’anno scorso dal Governo Gentiloni sull’onda di un utilizzo divenuto davvero massivo e considerato dai sindacati un abuso nei confronti dei lavoratori, era stata richiesta nei giorni scorsi dal Ministro dell’interno Salvini e dovrebbe quindi trovare spazio nella conversione in legge del Decreto Dignità.

Decreto che peraltro non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pare per la mancanza di coperture finanziarie credibili evidenziate dalla Ragioneria dello Stato, in particolare sul probabile minor gettito per l’utilizzo dei contratti a termine e per l’eliminazione dello split payment professionisti .

Il ministro ha parlato anche dell’intenzione di aggiungere  nella nuova versione del provvedimento  i «primi accenni» di un taglio del costo del lavoro stabile, in particolare con un incentivo  sulle stabilizzazioni dei contratti a tempo determinato.

In autunno, con la legge di Bilancio invece il taglio al cuneo fiscale dovrebbe essere applicato in due  settori innovativi e strategici come  made in Italy e imprese digitali.

Redditometro 2018: cosa ha cambiato il decreto dignità

Approvato a inizio settimana dal Consiglio dei Ministri, il Decreto Legge “cd. Dignità”. Il decreto contiene norme sul lavoro, sul contrasto alla delocalizzazione delle imprese che hanno ricevuto aiuti di stato, il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse, e alcuni articoli sulla semplificazione fiscale.

In merito a questo ultimo punto, le novità sono le seguenti:

  •  termini di invio slittati per coloro che optano per l’invio a cadenza semestrale dello spesometro al:
    • al 30 settembre del medesimo anno per il primo semestre
      al 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre
  • abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte
  • emanazione di un nuovo decreto con gli elementi di capacità contributiva utilizzabili ai fini del cd “redditometro”.

In particolare, in merito all’accertamento analitico basato sul redditometro, il Decreto Dignità prevede che il MEF possa emanare il decreto che individua gli elementi indicativi di capacità contributiva dopo aver sentito l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.

Invece, il decreto ministeriale il 16 settembre 2015, attualmente vigente non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull’anno di imposta 2016 e successivi. Si ricorda che tale decreto basava gli indici di capacità contributiva in funzione:

  • del nucleo familiare
  • dell’area territoriale di appartenenza dal contribuente.

Stando a quanto previsto, il nuovo decreto dovrebbe tenere conto della capacità di spesa e della propensione al risparmio del contribuente, permettendo così di superare alcune delle criticità del precedente decreto.ù

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/7313-redditometro-2018-cosa-ha-cambiato-il-decreto-dignit-.html

Decreto dignità: licenziamenti piu cari, contratti a termine più brevi.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera il Decreto legge  con le prime misure economiche del Governo Conte. Il “Decreto dignità”, più volte rimaneggiato prima di arrivare in Consiglio dei Ministri, comprende sia misure fiscali di alleggerimento degli adempimenti , che misure in materia di lavoro  che modificano il Jobs act stringendo vincoli sull’utilizzo dei contratti a termine, sugli incentivi aziendali che vanno restituiti in caso di delocalizzazione produtiva e sui licenziamenti senza giusta causa per i quali l’indennizzo può arrivare fino a 36 mesi. Presente anche una misura di stop alla pubblicità del gioco d’azzardo e delle scommesse , facendo salve solo le lotterie nazionali (come la lotteria Italia ).

Vediamo piu in dettaglio in particolare quanto è previsto in materia di lavoro.

CONTRATTI A TERMINE

  • Il termine massimo di utilizzo dei contratti a termine  passa da 36 a 24 mesi.
  • Il numero delle proroghe possibili scende da 5 a 4.
  • Con l’eccezione del primo, i contratti a tempodeterminato devono riportare obbligaoriamente una causale  che puo rientrare tra tre opzioni: ragioni oggettive o sostituive; per incrementi imprevisti dell’attività, o per picchi stagionali .
  • La contribuzione dovuta aumenta di uno 0,5% ad ogni rinnovo
  • Ai contratti di lavoro in somministrazione si applicano le stesse regole sia in termini di durata che di percentuale di assunti a termine sul totale che di incremento contributivo. E’ sparita invece rispetto alla bozza iniziale l’abolizione dello staff leasing (somministrazione a tempo indeterminato)
  • Il termine per l’impugnazione del contratto da parte del dipendente sale da 12 a 270 giorni
  • Le nuove disposizioni saranno applicabili ai nuovi contratti e ai rinnovi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.

LICENZIAMENTI

Il licenziamento senza giusta causa per i contratti a tutele crescenti del Jobs act richiederà un indennizzo al lavoratore che arriva a 36 mensilità nelle aziende sopra i 50 dipendenti . L’indennizzo minimo dovrebbe salire da 4 a 6 mensilità.

DELOCALIZZAZIONE E INCENTIVI 4.0

  • Le aziende che ricevono  qualsiasi tipo di aiuto di stato devono restituirlo   se delocalizzano, sia in Europa che fuori,   entro 5 anni dal momento della fruizione dell’incentivo con interessi maggiorati fino a 5 punti percentuali e sanzioni da 2 a 4 volte l’importo ricevuto
  • Revoca anche per le imprese che, senza delocalizzare l’impianto, riducono l’occupazione  nelle unità interessate dal contributo. Non è specificata la soglia minima  di licenziamenti nè il momento dell’entrata invigore
  • Iperammortamento e superammortamento revocati anche per la cessione dei macchinari acquistati con le agevolazioni di Industria 4.0. Gli acquisti di attività immateriali (come i brevetti) infragruppo non rientrano più nel credito di imposta, già da quest’anno.