Le ferie nel lavoro domestico

L’articolo 18 del Contratto Nazionale dei collaboratori domestici  stabilisce  che indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad  un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.

Il periodo è stabilito dal datore di lavoro ma sempre tenendo conto anche delle esigenze del collaboratorefamiliare:
• tra giugno e settembre,
• da frazionarsi in non più di due periodi all’anno.
Il mancato godimento del riposo annuale non può essere sostituito da alcuna indennità in quanto si  tratta di un diritto irrinunciabile e quindi i giorni di ferie non godute possono essere retribuiti solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel contratto d’assunzione, oltre la data di assunzione, la durata del periodo di prova, il livello di inquadramento, l’orario di lavoro e la retribuzione, deve essere specificato anche il periodo in cui godere le ferie annuali e l’ eventuale trasferta al seguito della famiglia.

Per quanto stabilito all’articolo 32 del CCNL di riferimento, può capitare che la collaboratrice domestica a tempo pieno, per esigenze del datore di lavoro, debba seguire la famiglia  o la persona da assistere, nel posto di villeggiatura.

In questo caso  sono  previsti:
• preavviso di quindici giorni,
• permessi settimanali  come negli altri periodi dell’anno
• maggiorazione della retribuzione del 20% a titolo di  disagio per la “trasferta”, oltre al rimborso delle spese di viaggio, fatto salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.

LE FERIE DEL CITTADINO STRANIERO
Per i collaboratori familiari extracomunitari  è ammesso, previo accordo tra le parti, il cumulo di due anni di feriematurate per usufruire di due mesi continuativi di permesso per  tornare al proprio paese di origine,  in modo non definitivo.

per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13196-le-ferie-nel-lavoro-domestico.html

Stipendio Colf 2018: ecco gli aumenti

Gli stipendi di collaboratrici domestiche e badanti aumentano dal 2018 . Si tratta dell’adeguamento alla variazione dell’indice Istat (+0,8%)  per cui  gli aumenti sono minimi (il tasso di incremento dei minimi retributivi è pari allo 0,64 per cento).

La riunione della  Commissione Nazionale  presso il Ministero del Lavoro con Fildaldo (Federazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, e  le altre associazioni che la compongono (Assindatcolf, Nuova Collaborazione, A.D.L.D. e A.D.L.C.), e le rappresentanze sindacali,   si è svolta il 17 gennaio scorso e ha stabilito  le nuove tabelle,  con l’adeguamento degli stipendi all’inflazione, così come previsto dal Contratto Collettivo nazionale del settore .

La tabella retributiva è allegata . Per dare un esempio colf, badanti e baby sitter  inquadrate nel livello B ( non conviventi, con esperienza) riceveranno in busta paga  una variazione in più di 4 centesimi sulla retribuzione oraria, circa 5 euro mensili.

Per l’ assistenza a persone non autosufficienti in regime di convivenza, invece, lo stipendio mensile aumenterà di 6,18 euro.

Fidaldo precisa che  l’aumento riguarda solo coloro che retribuiscono il proprio collaboratore in base alle tariffe sindacali. Per i datori di lavoro domestico che già corrispondono invece importi più elevati per la presenza di un superminimo assorbibile – conclude Fidaldo – la retribuzione non varierà”.

In allegato la tabella fornisce   i nuovi minimi  retributivi  per Lavoratori conviventi , Lavoratori di cui art. 15 2° C. Non conviventi ,Assistenza notturna, Presenza notturna, Totale indennità vitto e alloggio Assistenza a persone non autosufficienti

Fidaldo ricorda che l’aumento riguarda solo coloro che retribuiscono il proprio collaboratore in base alle tariffe sindacali. Per i datori di lavoro domestico che già corrispondono  importi più elevati per la presenza di un superminimo assorbibile, la retribuzione non varierà.

I nuovi importi  vanno applicati  già nella busta paga di  gennaio 2018.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24560-stipendio-colf-2018-ecco-gli-aumenti.html

Cassa COLF: gli obblighi del datore di lavoro domestico

Con il rinnovo del 16/2/2007 nel Contratto Nazionale dei collaboratori domestici è stato introdotto l’obbligo per i datori di lavoro aderenti alle Associazioni stipulanti o coloro che comunque  applicano  tale contratto, di iscrivere i propri dipendenti alla “Cassa mutua per colf e badanti”, denominata “Cas.Sa.Colf” .

La contribuzione, che offre il diritto a prestazioni in caso di malattie e infortuni dei lavoratori domestici, e anche a favore del datore di lavoro, confluisce alla Cassa tramite l’INPS.

Forse non tutti sono a conoscenza che il Mav   prodotto attraverso il servizio on line dell’INPS, o i bollettini inviati al domicilio del datore di lavoro, non comprendono  i versamenti dovuti per l’assistenza sanitaria integrativa, ma occorre un intervento ad hoc per il loro inserimento.

Il contributo ha un costo minimo pari a 0,03 euro per ogni ora di lavoro , di cui 0,01 euro sono a carico del lavoratore.
La responsabilità dei versamenti alla Cassa dei lavoratori domestici, però, ècompletamente del datore di lavoro,  che sarà ritenuto responsabile della eventuale perdita del diritto alle prestazioni.
L’obbligo di versamento sussiste per tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dalla loro durata.

Per chi volesse approfondire: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12881-cassa-colf-gli-obblighi-del-datore-di-lavoro-domestico.html