Apprendistato: non sempre necessaria la formazione di base

Per l’apprendistato professionalizzante la formazione trasversale non  è necessaria se acquisita in precedenti esperienze lavorative. Nell’ interpello n. 5 2017 del 30.11.2017,  il Ministero del lavoro ha risposto ad un quesito posto dal  Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro su questo tema .

L’istanza d’interpello  chiedeva di avere  la corretta interpretazione dell’articolo 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015  che  in materia di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età,  per  lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, prevede  l’obbligo di formazione per “l’ acquisizione dicompetenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio […]”. Nello specifico, le Linee Guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante (adottate dalla Conferenza permanente Stato-Regioni )  “richiamano indicativamente, nozioni riguardanti l’adozione di comportamenti sicuri, l’organizzazione e la qualitàaziendale, la capacità relazionale e comunicazionale, le competenze digitali, sociali e civiche, nonché alcuni elementi di base della professione”. 

In particolare il  Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro  chiedeva  se l’obbligo di erogazione in tale ambito   persiste anche nei casi di assunzione di soggetti di età maggiore di 29 anni che, a seguito di pregresse esperienze lavorative o anche di un precedente contratto di apprendistato, abbiano già avuto modo di acquisire tali nozioni.

La risposta del Ministero  chiarisce  che la formazione di base e trasversale non è necessaria per quei soggetti che abbiano già acquisito le nozioni di base in ragione di pregresse esperienze lavorative o grazie a un precedente contratto. Il Ministero ricorda infatti che lo stesso articolo di legge,  al comma 3 ,  “richiede che la regolamentazione dell’offerta formativa pubblica debba tenere conto del  titolo di studio e delle competenze dell’apprendista”. 

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24367-apprendistato-non-sempre-necessaria-la-formazione-di-base-.html

Assunzioni agevolate: l’apprendistato conviene di più

La nuova legge di bilancio ha ampliato l’offerta di  nuovi incentivi per favorire  l’occupazione giovanile  prorogando il bonus Sud e  lo sconto per la Garanzia Giovani e istituendo il nuovo sgravio triennale al 50%  per i giovani sotto i 30 anni (35 per  le assunzioni nel 2018).  Ma uno studio del  Sole 24 Ore  sui principali bonus assunzione esistenti  rivela che il contratto di apprendistato è ancora la formula piu conveniente  sebbene non utilizzata come dovrebbe .

Lo studio evidenzia che probabilmente sono le difficoltà burocratiche, legate soprattutto all’obbligo formativo collegato al periodo di lavoro , che scoraggiano le imprese.

L’apprendistato  risulta la formula  piu conveniente in quanto :

  • La retribuzione lorda è più bassa (grazie alla possibilità di inquadrare il giovane fino a due livelli inferiori rispetto alle mansioni)
  • i contributi Inps sono intorno al 12% (rispetto all’aliquota piena del 29,41%).
  • La durata degli sgravi  può arrivare fino a 48 mesi   perché si estende fino all’anno successivo alla scadenza del periodo di formazione.

Dall’esempio fornito dal quotidiano di Confindustria  risulta che  un impiegato di 5 livello  under 30  con il Ccnl terziario  costa all’ imprenditore

con assunzione senza agevolazioni   1937 euro  di cui    440 di contributi

con il nuovo bonus DDL 2018          1717 di cui 220 di contributi

beneficiari Naspi                               1677 euro di cui  180 di contributi

con  Garanzia Giovani                       1497 euro, di 0 di contributi

con Bonus occupazione Sud             1497 euro , di cui 0 di contributi

con APPRENDISTATO (III liv.)      1425 euro,  di cui 153 di contributi

con Apprendistato Garanzia Giovani 1272 euro, di cui 0 di contributi

(I vari bonus hanno durata differente)

Nonostante questo sono solo  267mila contratti i contratti siglati nel 2016,  in crescita  di 60 mila unità rispetto al 2015, ma sempre pochissimi in rapporto ai 9,4 milioni di contratti totali. Tra le ragioni  si possono ipotizzare le  frequenti modifiche delle regole: la difficoltà degli adempimenti amministrativi richiesti e, al tempo stesso, una marcata frammentazione nelle sue modalità attuative, perche La formazione pprofessioale sottosta alle linee guida diverse per ogni singola Regione

Nel ddl bilancio, ora in discussione in Parlamento  ci sono anche misure  collegate all’apprendistato come l’esonero totale  per un massimo di 12 mesi, in caso di conversione a tempo indeterminato ed è riconosciuto l’esonero totale (al 100%, invece che al 50%) nel caso di assunzione in pianta stabile di ragazzi che hanno svolto presso il datore i periodi di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato di primo o di terzo livello.

Fonte:https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24214-assunzioni-agevolate-l-apprendistato-conviene-di-pi-.html

Contratto metalmeccanici: dal 1.10 l’apprendistato vale per l’anzianità

Nel contratto metalmeccanici industria è prevista una novità sul computo  dell’ anzianità . Dal 1 ottobre 2017, infatti,    i periodi apprendistato professionalizzante  possono essere conteggiati ai fini della maturazione degli scatti di anzianità . Il computo non si realizza però con l’intero periodo di apprendistato  ma solo per il 65% .

In materia di apprendistato il rinnovo del contratto firmato nel novembre 2016  prevede anche:

– primo periodo:  (inquadramento e retribuzione) due livelli sotto quello di destinazione finale;
– secondo periodo: un livello (e retribuzione) sotto quello di destinazione finale;
– terzo periodo: inquadramento a 1 livello inferiore rispetto a quello finale e retribuzione  uguale a quella del livello di destinazione.

Inoltre, riguardo il meccanismo degli scatti di anzianità  c.c.n.l. metalmeccanica industria 2016 prevede , per ogni biennio di anzianità di servizio nell’azienda,  una maggiorazione della retribuzione mensile in cifra fissa pari agli importi indicati nel contratto stesso e diversi per livello di inquadramento. Ai fini del computo degli aumenti periodici di anzianità si considera un massimo di 5 scatti. Gli aumenti periodici non possono essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Gli scatti decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24063-contratto-metalmeccanici-dal-1-10-l-apprendistato-vale-per-l-anzianit-.html