Cigs anche per gli apprendisti del settore editoria

L’INPS  ha pubblicato nel Messaggio n. 2449/2018,  le istruzioni per l’estensione delle integrazioni salariali straordinarie agli apprendisti del settore editoria . Il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69,  infatti  ha aggiunto al D.lgs n. 148/2015 l’articolo 25-bis , che indende ricondurre il settore dell’editoria,  nell’ambito della disciplina generale degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,   pur mantenendo alcune  disposizioni particolari.

Il messaggio si occupa in particolare della disciplina per gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante  che viene modificata a partire dai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018. Per questi lavoratori è consentito l’accesso alla CIGS per qualunque delle causali previste dall’articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 148/2015 :

  • riorganizzazione aziendale in presenza di crisi;
  • crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento;
  • contratto di solidarietà difensivo.

VERSAMENTO CONTRIBUZIONE CIGS 2018

Quindi dal periodo di paga “gennaio 2018”, per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da imprese industriali dell’editoria è dovuta, oltre alla contribuzione di finanziamento della cassa integrazione ordinaria (CIGO), anche quella relativa alla cassa integrazione straordinaria (CIGS).  Quest’ultima  è comunque dovuta, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati dall’impresa.

A decorrere dal mese di luglio 2018,la contribuzione CIGS, pari allo 0,90%, sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli  apprendisti  alle dipendenze di aziende , le cui matricole contributive sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “3T” avente il significato di “imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici tenute, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza, al contributo CIGS di cui all’art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407/90″.

Per la regolarizzazione delle differenze contributive connesse alla modifica normativa,,i datori di lavoro, in relazione ai periodi interessati (gennaio-giugno 2018), valorizzeranno, all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:

in <CausaleADebito> il codice “M202” avente il significato di “Differenze Contributo CIGS”;
in <AltroImponibile> la somma degli imponibili dei mesi oggetto di regolarizzazione;
in <ImportoADebito> l’importo del contributo dovuto riferito alla CIGS.

Il  relativo versamento  potrà essere effettuato senza oneri aggiuntivi entro il  16 settembre 2018 (terzo mese successivo a quello di pubblicazione del  messaggio).

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/25294-cigs-anche-per-gli-apprendisti-del-settore-editoria-.html

Assegno di ricollocazione: al via le domande

Parte l’assegno di ricollocazione.   L’agenzia per le politiche attive del lavoro ha comunicato il 14 maggio 2018 che è finalmente attiva la procedura  per la richiesta di aiuto nella ricerca di un nuovo lavoro per i disoccupati, “l’Assegno di ricollocazione “. La misura è passata attraverso una prima fase sperimentale per circa 30mila persone selezionate casualmente  a partire dal marzo 2017.

Ricordiamo che non si tratta di un contributo diretto al lavoratore ma una “dote” che ciascun disoccupato puo spendere presso il Centro per l’impiego o un altro ente accreditato per ottenere assistenza nella ricerca di nuova occupazione.  L’importo va da un minimo di 250 euro ad un massimo di 5.000 euro, a seconda del tipo di contratto di lavoro e del grado di difficoltà di ricollocazione. L’ente lo ottiene solo a risultato raggiunto.

In questa prima fase di entrata a regime sono ammessi i disoccupati da almeno 4 mesi che percepiscono la NASPI  ma  è in fase di attivazione anche lo stesso tipo di assistenza per i lavoratori in Cassa integrazione a rischio disoccupazione.

La richiesta si puo fare online registrandosi sul sito dell’ANPAL .

A partire dal 28 maggio 2018, l’assegno di ricollocazione potrà essere richiesto anche rivolgendosi agli Istituti di Patronato della propria zona convenzionati con ANPAL. Si tratta in particolare dei patronati  : ACLI;  ENAPA; ENASCO; ENCAL; INPAL; EPAS;  INAPA; INAS;  INCA; ITALUIL; SIAS; SENAS; ANMIL; ENAC; LABOR; INAC; EPASA-ITACO; INAPI; ENASC

Per ulteriori informazioni sulle modalità di funzionamento dell’assegno di ricollocazione  si può alternativamente:

  •   contattare il proprio Centro per l’Impiego,
  • scrivere all’indirizzo info@anpal.gov.it
  •  telefonare al contact center di ANPAL 800.00.00.39.

DIS-COLL, il nuovo contributo entro il 16.10

Con il passaggio a regime della DIS-COLL , introdotta sperimentalmente dal Jobs act nel 2015,  è aumentata  dello 0,51% la contribuzione dovuta all’INPS da parte di  collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, amministatori di società, sindaci e revisori, iscritti solo  alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA. 

La nuova aliquota contributiva destinata appunto al finanziamento dell’indennità di disoccupazione dei collaboratori DIS COLL, decorre dal 1° luglio 2017. Il versamento dei contributi relativi al semestre precedente è previsto entro 16 ottobre 2017.

L’aliquota complessiva  del 33,23%  oggi in vigore comprende quindi

  •  32,00% ( legge 28 giugno 2012, n. 92);
  • 0,50% (per il finanziamento di maternità,  assegni per il nucleo familiare e malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, legge finanziaria 2007)
  •  0,22% (art. 7 del DM 12 luglio 2007)
  • 0,51%  (d.lgs.81 2017   Jobs act autonomi)

esplica la sua efficacia a partire dai compensi corrisposti dal 1° luglio 2017. Per il trimestre luglio-settembre  la scadenza  del versamento prevista è il 16 ottobre 2017.
Soggetti interessati

Sono interessati i lavoratori  privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da:

  • Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica così come disciplinato dall’art. 50 – comma 1, lett. c bis, DPR n. 917/1986;
  •  tutte le co.co.co., anche a progetto, incluse le collaborazioni occasionali;
  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Soggetti esclusi
Restano esclusi dall’aumento dell’aliquota contributiva pari allo 0,51%  e  e sono ancora soggetti all’aliquota del  32,72% , i compensi corrisposti   a:
– Componenti commissioni e collegi;
– Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001);
– Venditori porta a porta (art. 19, D. lgs 114/1998);
– Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44);
– Associati in partecipazione (non ancora cessati);
– Medici in Formazione specialistica legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell’anno 2006, all’articolo 1, comma 300.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23994-dis-coll-il-nuovo-contributo-entro-il-16-10.html

Fondi solidarietà: i chiarimenti INPS

Le prestazioni di  sostegno al reddito erogate dai fondi di solidarietà  non possono superare il tetto dei contributi  dovuti dal datore di lavoro. E’ uno dei chiarimenti fonriti dall’INPS nel messaggio n. 3617 del  20 settembre 2017.L’istituto  precisa che i fondi possono operare solo a fronte delle risorse oggettivamente disponibili, secondo quanto stabilito dal regolamento dei diversi enti .  Tali risorse sono comunque di contributi  dovuti per regolamento,  non quelli versati perché la regolarità contributiva non  non è richiesta per  l’erogazione delle prestazioni.

Nel messaggio viene ricordato innazitutto che i Fondi di solidarietà bilaterali hanno la  finalità  principale  di assicurare una tutela  ai lavoratori interessati da sospensioni delle attività se dipendenti di datori di lavoro che non rientrano  nell’ambito di applicazione della disciplina della cassa integrazione guadagni  in caso di riduzioni di orario o  in caso di cessazione del rapporto di lavoro (es. assegno  emergenziale) Inotrle vengono utilizzati per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione personale.
Il messaggio ricorda inoltre che i regolamenti istitutivi dei Fondi di solidarietà del Credito, del Credito Cooperativo, del Trasporto pubblico, del Trentino, di
Bolzano-Alto Adige, degli Assicurativi, di Solimare e del Fondo di integrazione salariale 
 prevedono il meccanismo del cosiddetto tetto aziendale, in base al quale ciascun datore di  lavoro può accedere alle prestazioni in proporzione alla contribuzione dovuta in un determinato  arco temporale e, in alcuni casi , tenendo conto delle prestazioni già deliberate e degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo stesso, secondo ispecifici criteri di proporzionalità

Vengono forniti anche esempi di casi particolari come la cessione d’azienda , nella quale solo in caso di chiusura totale dell’attività e passaggio di tutti i lavoratori dalla azienda cedente a quella acquirente, i contributi  possono essere valorizzati nel bilancio della nuova .

In materia di fondo di integrazione salariale FIS, che eroga l’assegno di solidarietà e anche l’assegno ordinario  per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti,  il messaggio ricorda  le istruzioni del Ministero del lavoro, per il quale  ai fini della determinazione del tetto aziendale  le prestazioni già fruite nel biennio mobile  vanno scomputate . Il tetto da considerare in caso di prestazioni richieste in corso d’anno è il massimale in vigore al momento in cui si verificano le riduzioni o sospensioni dell’attività produttiva.

Vengono infine fonriti chiarimenti sulla   comunicazione ( con mod SR41 ) da parte del datore di lavoro in caso di erogazione diretta degli assegni.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24002-fondi-solidariet-i-chiarimenti-inps-.html

Fondi integrazione salariale: ecco i criteri INPS

L’istituto di previdenza ha emanato venerdi 15 settembre la circolare n. 130 con cui vengono illustrati i criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale e, nello specifico :

  • i criteri per l’approvazione dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale e
  • i criteri per l’approvazione dell’assegno di solidarietà alla luce delle disposizioni di cui al D.M. n. 94033/2016 adottato per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria..

Vengono forniti  anche chiarimenti relativi alle prestazioni garantite dal Fondo stesso.

Il Fondo a decorrere dal 1° gennaio 2016, assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali  che non rientrano i nell’ambito di applicazione della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi . Vengono erogate a questo fine sue tipi di prestazioni: l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario.

La circolare si occupa in particolare dei seguenti argomenti:

1. Il quadro normativo

2. Causali assegno ordinario
2.1 Riorganizzazione aziendale
2.2 Crisi aziendale
2.2.1 Crisi aziendale con continuazione dell’attività lavorativa
2.2.2 Crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto
2.3 Informazione e consultazione sindacale
2.4 Assegno ordinario e altre prestazioni
2.4.1 Indennità di malattia
2.4.2 Congedo di maternità, congedo parentale e riposi giornalieri per allattamento
2.4.3 Infortunio sul lavoro
2.4.4 Permessi legge 104/1992
2.4.5 Congedo straordinario ex articolo 42, comma 5, D.lgs n. 151/2001
2.5 Assegno ordinario e altri istituti contrattuali
2.5.1 Ferie
2.5.2 Festività infrasettimanali
2.5.3 Indennità sostitutiva delle ferie, festività soppresse e indennità di mancato preavviso
3. Assegno di solidarietà
3.1 Riduzione di orario
3.2 Assegno di solidarietà e altre prestazioni
3.2.1 Indennità di malattia
3.2.2 Congedo di maternità e congedo parentale
3.2.3 Permessi per allattamento
3.2.4 Infortunio sul lavoro
3.2.5 Congedo straordinario ex articolo 42, comma 5, D.lgs n. 151/2001
3.2.6 Permessi legge 104/1992
3.3. Assegno di solidarietà e altri istituti contrattuali
3.3.1 Ferie
3.3.2 Festività infrasettimanali
3.3.3 Indennità sostitutiva delle ferie, festività soppresse e indennità di mancato preavviso
3.4 Termini di presentazione della domanda
4. Prestazioni garantite dal FIS, assegno al nucleo familiare e T.F.R.
5 Prestazioni garantite dal FIS e reddito da attività lavorativa
6. Accertamenti istruttori e supplemento di istruttoria
7. Cumulo tra Assegno ordinario e Assegno di solidarietà
8. Adozione del criterio di rotazione.

Per approfondire:

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23976-fondi-integrazione-salariale-ecco-i-criteri-inps.html

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20130%20del%2015-09-2017.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1