Modello DMAG IV 2017 per la manodopera agricola: istruzioni

L’inps ha pubblicato un nuovo messaggio di istruzioni (n. 5085) sulla gestione della dichiarazione della manodopera agricola “DMAG” del 4 trimestre 2017 a seguito di richieste di chiarimenti da parte degli utenti.

In materia  erano già state emesse  le circolari n. 174/2016 e n. 77/2017  con  le specifiche di compilazione delle dichiarazioni trimestrali di manodopera agricola – modello DMAG/unico – relativamente alla richiesta di dati e notizie utili all’accredito della contribuzione figurativa e per la corretta gestione delle anticipazioni a titolo di CISOA e il loro conguaglio.

Il messattio informa, inoltre, che dal IV trimestre 2017, il flusso DMAG/Unico è stato aggiornato per accogliere i codici fiscali numerici attribuiti in via provvisoria, relativamente ai lavoratori stranieri richiedenti la protezione internazionale. Con la modifica descritta  nel messaggio i datori di lavoro agricolo possono trasmettere DMAG relativamente alle dichiarazioni di manodopera occupata nel quarto trimestre 2017 e DMAG di Variazione per competenze pregresse,  utilizzando  direttamente il suddetto codice fiscale numerico.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24441-modello-dmag-iv-2017-per-la-manodopera-agricola-istruzioni.html

Uniemens settore agricolo: nuova Gestione Deleghe dal 2018

Con il messaggio 7 dicembre 2017, n. 4921 INPS fornisce le precisazioni normative e le indicazioni operative sulle nuove  modalità di uso del sistema di “Gestione deleghe” per il settore agricolo, comprese le modalità di trasmissione e validazione di tutte le sue tipologie, che sarà attivo dal 1 gennaio 2018.

A tal fine, per tutti i codici fiscali già presenti nel sistema di “Gestione deleghe” del settore agricolo, si potrà operare nei seguenti modi:

  • Delega diretta con la quale il titolare dell’azienda o, nell’ipotesi di persona giuridica, il rappresentate legale effettua gli adempimenti contributivi per proprio conto;
  • Delega indiretta , cioe la modalita  per i titolari d’azienda e/o loro legali rappresentanti  per effettuare gli adempimenti contributivi attraverso un intermediario abilitato dalla legge;
  • Deleghe ad associazioni di categoria nei casi in cui i titolari d’azienda e/o i loro rappresentanti legali effettuano gli adempimenti contributivi avvalendosi delle associazioni di categoria alle quali hanno conferito mandato, secondo le disposizioni normative attualmente vigenti.

il sistema d’identificazione dei soggetti autorizzati in qualità di datori di lavoro o intermediari a operare nei confronti dell’Istituto, ai sensi dell’articolo 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, o iscritti all’albo dei periti agrari o agrotecnici.è stato disciplinato dalla circolare INPS 8 febbraio 2011, n. 28 .

Per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24406-uniemens-settore-agricolo-nuova-gestione-deleghe-dal-2018.html

Uniemens agricoltura: novità da gennaio 2018

Con il  Messaggio n. 3842 del 6 ottobre 2017, l’INPS  a comunicato che a partire da Gennaio 2018, le Aziende saranno tenute a trasmettere le Denunce e i Lavoratori Agricoli  DA-DMAG con cadenza mensile e utilizzando il sistema degli UniEmens.

L’Istituto, inoltre, invita tutte le Aziende a comunicare con tempestività le variazioni dei propri dati aziendali, in quanto la tariffazione sarà effettuata utilizzando i dati presenti negli archivi INPS.

Ecco il testo integrale del documento dell’Istituto di  previdenza:

OGGETTO: Allineamento dati DA-DMAG: presentazione delle Denunce aziendali di variazione – adempimento delle aziende.

Con i messaggi nn. 3700 del 31/3/2014 e 5703 dell’ 1 luglio 2014, si è dato avvio ad un processo finalizzato ad un corretto allineamento dei dati, relativi alle caratteristiche aziendali, presenti negli archivi dell’Istituto.

A tal fine, a partire dalla denuncia presentata nel primo trimestre 2014, l’Istituto, nell’ipotesi in cui i dati esposti nella denuncia DMAG e quelli presenti nell’archivio DA non fossero stati congruenti, ha invitato i datori di lavoro interessati a recarsi presso la sede INPS territorialmente competente al fine di verificare le ragioni della mancata congruenza.

Nel corso di quest’ultimo triennio la quasi totalità delle aziende ha provveduto, mediante la presentazione di una DA di variazione, a comunicare le eventuali modifiche delle proprie caratteristiche aziendali intervenute “medio tempore”.

Nel frattempo è intervenuta la normativa in materia di adattamento al sistema UNIEMENS che, all’art. 8, co.8, Legge 29 ottobre 2016, n.199, ha previsto un significativo cambiamento nella trasmissione, da parte delle aziende, delle denunce dei lavoratori agricoli occupati. Tale trasmissione, a partire da gennaio 2018, avverrà con cadenza mensile e sarà canalizzata nel sistema UNIEMENS.

Poiché la normativa citata, ferme restando le scadenze di pagamento, inciderà sulla modalità di tariffazione, che avverrà avvalendosi anche dei dati presenti negli archivi dell’Istituto, si invitano le aziende, qualora fossero intervenute ulteriori variazioni afferenti i propri dati aziendali, a comunicare, con la massima tempestività, le eventuali difformità.

Si rammenta che la compilazione della denuncia aziendale di cui al comma 2 dell’art.5 del D. Lgs. n. 375/93 deve avvenire secondo quanto previsto dalla circolare n.88/2006 e che la stessa fa fede “a tutti gli effetti”, come disposto dal comma 5 del citato Decreto Legislativo.

Per approfondire:

INPS https://www.inps.it/nuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=51283&comments=true#commentscontainer

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24089-uniemens-agricoltura-novit-da-gennaio-2018.html

Prestazioni occasionali e imprese agricole: nuove funzioni online

Il Messaggio INPS  n. 3662 del 25 settembre 2017,  informa che la piattaforma informatica per il contratto di  Prestazioni Occasionali (c.d. PrestO) è stata adattata anche per le specifiche norme relative alle Imprese  agricole .

Si tratta in particolare degli aspetti del decreto legge n. 50  2017,  descritte al punto 6.5 della Circolare INPS n. 107/2017 – con particolare riferimento

  • alla tempistica delle comunicazioni preventive
  • i requisiti dei lavoratori che possono essere assunti
  • le misure minime del compenso per prestazioni occasionali nel settore agricolo.

La procedura consente  infatti alle imprese agricole di indicare la durata della prestazione in riferimento ad un arco temporale di  tre giorni, secondo un calendario giornaliero, con indicazione del numero di ore complessive di utilizzo del lavoratore nell’arco temporale indicato.

Si specifica anche che in caso di imprevisti come per es. indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione  se la prestazione  non viene effettuata  l’utilizzatore puo revocare la dichiarazione sempre  avvalendosi della procedura telematica INPSpurché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva  prevista per lo svolgimento della prestazione (non superiore a tre giorni consecutivi).

Una volta decorso il terzo giorno  l’INPS procede ad integrare il compenso pattuito nel primo prospetto paga utile, e  valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini Ivs e INAIL, trattenendo l’importo per gli oneri gestionali.

Nel caso in cui l’arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si collochi a cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale dell’arco temporale indicato (es. prestazione dal 30.09.2017 al 02.10.2017, pagamento del compenso entro il 15.11.2017). Tale opzione sarà prevista esclusivamente per gli utilizzatori che si saranno registrati correttamente nella procedura informatica nella categoria di “azienda agricola”.

Infine, l’Iistituto informa che  sono state implementate le funzionalità relative agli intermediari che intendano operare in qualità di delegati per le Prestazioni Occasionali per gli utilizzatori nel settore dell’agricoltura.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24027-prestazioni-occasionali-e-imprese-agricole-nuove-funzioni-online.html