La sospensione delle attività ispettive su richiesta del contribuente

Il “Manuale Operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali” della Guardia di Finanza contempla, fra molti altri argomenti, anche le casistiche previste per la  sospensione di una verifica fiscale.

Può capitare anche in periodi festivi come quello in corso che un contribuente venga sottoposto ad una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza. Come sottolineato dalla circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza, l’attività ispettiva deve procedere “senza soluzione di continuità” (e quindi continuativamente) al fine di assicurare costanza e speditezza nell’attività in corso, oltre che per limitare al massimo la turbativa nell’attività quotidiana del contribuente verificato.
Nonostante tale previsione, nel documento di prassi si specifica però che esistono alcune particolari casistiche che consentono di optare per l’interruzione delle attività ispettive.
Tra questi casi eccezionali, rientra anche la possibilità per lo stesso contribuente di richiedere la sospensione dell’attività ispettiva per determinate ragioni.
Nel Manuale Operativo, infatti, vengono riportati, a titolo esemplificativo, i motivi che possono indurre il soggetto in verifica (o un suo delegato o il professionista che lo assiste) a richiedere l’interruzione delle attività.
Nello specifico, le ragioni che possono essere valutate ai fini di una sospensione di una  verifica fiscale in corso possono essere:

  • esigenze di tipo produttivo,
  • esigenze di tipo lavorativo,
  • esigenze di tipo familiare.

Ogni tipo di esigenza (fosse anche la chiusura dell’azienda o degli uffici per le festività) deve essere debitamente motivata e deve precludere la possibilità per il contribuente di poter assistere i verificatori durante le operazioni ispettive per un determinato lasso temporale.
Anche la necessità del contribuente di riottenere, per svariate ragioni, i locali o il locale aziendale messo a disposizione dei militari della Guardia di Finanza al fine espletare l’attività ispettiva, può spingere il soggetto verificato a chiedere la sospensione della verifica fiscale.
Indipendentemente dalle ragioni e dalle esigenze espresse dal contribuente, la circolare n. 1/2018 stabilisce che il motivo per il quale viene disposta la sospensione di un’attività ispettiva dovrà essere poi debitamente riportato sia nel processo verbale di verifica (ovvero nel verbale redatto quotidianamente dai verificatori) sia in quello di constatazione (ovvero quello redatto a conclusione della verifica fiscale).

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24469-la-sospensione-delle-attivit-ispettive-su-richiesta-del-contribuente.html

Controllo automatizzato Irap: codici tributo F24 per regolarizzare il debito

Al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, si istituiscono i codici tributo indicati nella tabella che segue. Per agevolare i contribuenti, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, nella tabella è riportato anche il codice di riferimento utilizzato in autoliquidazione.

In particolare i codici tributo sono:

  • “915D”– ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IRAP – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 21, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 – IMPOSTA
  • “916D”– ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IRAP – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 21, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE  2014, N. 190 – INTERESSI
  • “917D”– ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IRAP – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 21, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 – SANZIONI
  • 3883- Codice tributo autoliquidazione

I suddetti codici sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente ivi richiesto.
In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, il codice della regione di riferimento (nella forma “00T0”) e nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nella forma “AAAA”) presenti all’interno della stessa comunicazione.
Il codice regione è reperibile nella tabella “T0 – Codici delle Regioni e delle Province autonome”, pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24408-controllo-automatizzato-irap-codici-tributo-f24-per-regolarizzare-il-debito.html