Stipendi tracciabili: nuove specifiche dall’INL

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota protocollo n. 5828 del 4 luglio 2018 , fornisce ulteriori indicazioni in tema  di violazione del divieto di pagamento in contanti delle retribuzione e, in particolare:

  • sulle modalità di calcolo della sanzione amministrativa
  • altri  strumenti di pagamento ritenuti ammissibili rispetto a quelli citati nel  comma 910 art. 1 legge 205-2017

Sulle sanzioni, l’Ispettorato ha chiarito che la sanzione amministrativa pecuniaria  deve essere calcolata in ragione del numero di mensilità in cui si è verificata la violazione e non con riferimento al numero di lavoratori coinvolti. La sanzione consiste nel pagamento di una somma da mille a cinquemila euro. La nota fornisce un esempio : nel caso di  pagamento irregolare  di tre mensilità di retribuzione a due lavoratori,  la sanzione sarà pari a 5mila euro, ovvero: euro 1.666,66 x 3 mensilità, senza riferimento quindi al numero di lavoratori interessati .
In materia di mezzi di pagamento consentiti, oltre alle carte di credito,  agli assegni bancari e circolari e  ai bonifici bancari,  l’ispettorato indica come utilizzabili anche le carte di credito prepagate, intestate al lavoratore (anche se non collegate ad un conto corrente identificato dal codice Iban), purché  il datore di lavoro conservi le ricevute di versamento  da esibire eventualmente agli ispettori

E’ consentito anche il  pagamento ai soci lavoratori di cooperativa con versamenti sul libretto di   prestito sociale, aperto presso la medesima cooperativa. In questo caso è necessario che il lavoratore faccia richiesta scritta di  essere retribuito con questa modalita  e che il versamento sia  documentato nella “lista pagamenti sul libretto” .

Infine l’INL si riserva di integrare  ulteriormente la lista dei mezzi di pagamento tracciabili consentiti  con altre metodiche attualmente al vaglio del Ministero del lavoro mentre si stanno concordando con l’Associazione Bancaria altre modalità di controllo dei versamenti.

Pagamento stipendi: stop al contante dal 1 luglio 2018

Tracciabilità nel pagamento della retribuzione e dei compensi in vigore dal 1 luglio 2018.

La legge di bilancio 2018 ha introdotto una nuova disciplina sulla modalità di corresponsione delle retribuzioni dei lavoratori e dei compensi in favore dei collaboratori.

Dal 1° luglio 2018

  • viene meno la possibilità di pagare le retribuzioni e i compensi in contanti, indipendentemente dal loro ammontare, mentre fino ad ora era possibile trasferire somme in contanti di importo fino a 2.999,99 euro.

Lo scopo della norma è quello di tracciare i pagamenti di stipendi e compensi al fine di contrastare il fenomeno, alquanto diffuso, della corresponsione al lavoratore di una retribuzione inferiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva e riportata sul prospetto paga.

I datori di lavoro o i committenti, pertanto, non possono più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

La norma si applica:

  • A tutti i rapporti di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c. indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento del rapporto (pertanto ai contratti a tempo indeterminato, determinato, intermittenti, apprendistato, full-time, part-time, ecc. ecc.)
  • Ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 2222 c.c.
  • Ai contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci, ai sensi della L. 142/2001.

La norma non si applica:

  • Ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni.
  • Ai rapporti di lavoro domestico.
  • Ai compensi derivanti da borse di studi, tirocini.
  • Ai rapporti di natura autonoma occasionale.

I datori di lavoro o i committenti dovranno corrispondere la retribuzione o il compenso tramite una banca o un ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico (es. carta di credito con IBAN);
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento a favore del lavoratore, collaboratore.
  • emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di impedimento, ad un suo delegato (coniuge, convivente o familiare in linea diretta).

La norma prevede esplicitamente che, la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione, ma solo prova dell’avvenuta consegna del prospetto paga pure obbligatoria, la cui mancata consegna è punita con sanzione amministrativa.

Dal 1° luglio 2018

sarà, invece, obbligatorio per legge provare il pagamento attraverso i mezzi espressamente individuati dalla legge e sopra riportati.

Al datore di lavoro o al committente che viola tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 e 5.000 euro.

Pagamento in contanti degli stipendi: le sanzioni

L’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) ha pubblicato  un parere Prot.  4538 del 22 maggio 2018, in risposta ad un quesito della Guardia di Finanza in merito al nuovo obbligo di pagamento della retribuzione ai dipendenti e dei compensi ai collaboratori  unicamente con modalità tracciabili, posto a carico dei datori di lavoro e committenti dalla legge di bilancio (articolo 1, commi 910-913, della legge 205/2017).

Le modalità previste come obbligatorie a partire dal 1 luglio 2018 sono :

– bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
– strumenti di pagamento elettronico;
– pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
– emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

L’Ispettorato si sofferma  in particolare su quali si siano da considerare le violazioni alla disposizione. cui si applica  la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro da comminare al datore di lavoro/committente.

Viene chiarito che  la violazione si verifica non solo quando il pagamento avviene con modalità diverse da quelle indicate dalla norma;  ma anche nel caso in cui sia stato utilizzato uno dei mezzi di pagamento previsti ma  sia stato successivamente revocato o annullato

In questi casi si ipotizza un tentativo di eluzione  e gli ispettori non potranno  adottare la diffida di cui all’articolo 13 del Dlgs 124/2004,  ma applicheranno la sanzione (articolo 16 della legge 689/1981) con  determinazione della sanzione nella misura ridotta ad un terzo del massimo, ovvero la somma pari a 1.666,67 euro, da versare con codice tributo 741T.

Il ricorso amministrativo  avverso il verbale di contestazione e notificazione secondo l’articolo 16 del Dlgs 124/2004  va inoltrato , entro trenta giorni dalla sua notifica.