Definizione agevolata: scadenza 1° ottobre

Con nota del 18 settembre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione conferma, per chi ha aderito alla definizione agevolata delle cartelle, la scadenza del 1° ottobre.

Tale scadenza riguarda:

  • la 2° rata della Definizione agevolata prevista dal DL 148/2017 per i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
  • la 5° e ultima rata della Definizione agevolata prevista dal DL 193/2016.

Si ricorda che in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento, la Definizione agevolata non produce alcun effetto e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, dovrà riprendere le procedure di riscossione per le somme residue.

E’ possibile effettuare il pagamento tramite banca, ATM abilitati ai servizi di pagamento Cbill, home banking, gli uffici postali, gli sportelli dell’Agenzia etc… .

Pagamento stipendi con mezzi tracciabili: novità dall’Ispettorato del lavoro.

L’ Ispettorato  del lavoro è intervenuto  nuovamente sul tema   con la nota n. 7396-2018 del 10 settembre 2018, mettendo in chiaro che  gli ispettori  potranno a effettuare controlli anche presso gli istituti di credito per ottenere le informazioni sulle modalità di pagamento .

Inoltre  ribadisce che la normativa riguarda la retribuzione ed anticipi di essa,  non altre somme destinate al lavoratore a titolo diverso  (ad  esempio  anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno,  quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti. Per  quanto  riguarda  l’indennità  di  trasferta, però  in  considerazione  della  natura  “mista”   sia risarcitoria e che  retributiva delle somme,    essa andrà ricompresa negli obblighi di tracciabilità,  diversamente da quello che avviene  per rimborsi (chiaramente  documentati) se di natura solo restitutoria.

In tema di STRUMENTI DI PAGAMENTO CONSENTITI, l’ispettorato specifica che  si ritengono  tracciabili e quindi accettabili anche:

  • il  pagamento  in  contanti  presso  lo  sportello  bancario  o  postale  attraverso  un  conto corrente ordinario,  e non solo ” di  tesoreria ” con  mandato  di  pagamento,   come inizialmente indicato.
  • lo strumento del vaglia postale , in quanto  rientrante nella categoria degli “assegni consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato”  .

Per i vaglia  è necessario pero che siano rispettate  le  condizioni  e  le modalità  di cui all’art. 49, commi 7 e  8, del  D.Lgs. n. 231/2007:  “gli  assegni  circolari, vaglia  postali  e  cambiari sono  emessi  con  l’indicazione  del  nome  o  della  ragione sociale  del  beneficiario  e  la  clausola  di  non  trasferibilità” e “il  rilascio  di  assegni  circolari,  vaglia  postali  e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità” –  devono essere esplicitati nella causale i dati essenziali dell’operazione  (indicazione  del  datore  di lavoro che effettua il versamento e del lavoratore/ beneficiario, data ed importo dell’operazione ed il mese di riferimento della retribuzione).

Di seguito si ricordano le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo:

Per i datori di lavoro o i committenti che violano le disposizione sulla corresponsione della retribuzione, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria  che va da 1.000 euro a 5.000 euro. 
Da sottolineare che  la violazione puo essere rilevata dall’Ispettorato per:
• mancato utilizzo dei mezzi di pagamento previsti
 utilizzo dei mezzi tracciabili  non andato a buon fine, ad es. revoca del bonifico, annullamento dell’assegno mancanza di fondi nel conto addebitato ecc.

L’Ispettorato del Lavoro ha chiarito che essendo una violazione non materialmente sanabile una volta ravvisata , non sarà possibile diffidare il datore di lavoro a provvedere alla regolarizzazione .
Sarà possibile, invece, pagare una somma:

  • ridotta a 1/3 del massimo della sanzione prevista;
  •  o, se più favorevole, pari al doppio del relativo importo;

oltre alle spese del procedimento.
La sanzione dovuta  sarà  €1.667 (5.000/3) da versare tramite il mod. F23 con il codice tributo “741T”, entro 60 giorni dalla  notifica del verbale di accertamento.

Con la nota n. 5828 del 4.7.2018 l’INL ha chiarito che la sanzione:

  1.  prescinde dal numero di  lavoratori interessati quindi è la stessa per il pagamento non tracciabile sia  1 che di  5 lavoratori  ma
  2. è applicata in base al  numero di mesi nei quali la violazione si è verificata.

Per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13138-pagamento-stipendi-con-mezzi-tracciabili-dal-1-7-2018.html

Straordinari: le regole e la busta paga

Il lavoro straordinario è costituito da tutte le ore di lavoro che superano l’orario normale di lavoro  previsto dal Contratto collettivo di riferimento.

Lo straordinario è richiesto e autorizzato dall’azienda entro un numero di ore massimo stabilito dai Contratti collettivi.
In ogni caso,  per legge la quantità di lavoro totale (compresi gli straordinari) non può superare le 48 ore settimanali medie e non può superare di solito le 250 ore annue, a meno  di particolari esigenze tecnico produt­tive o per cause di forza maggiore.
In generale, se l’azienda rispetta i limiti imposti dalla legge e dal contratto collettivo, il lavoratore full-time non può rifiutarsi di fare lo straordinario.

Per i lavoratori part-time, cioè che svolgono un orario ridotto rispetto al tempo pieno, il lavoro straordinario verrà chiamato ‘supplementare’  e sono previste delle maggiorazioni. Se il lavoratore  a tempo parziale, per esempio, lavora oltre l’orario a tempo pieno le ore fino alle 40 settimanali verranno considerate supplementari quelle ulteriori straordinarie e verranno pagate aggiungendo le maggiorazioni previste.

Per dirigenti e quadri  che non hanno un  orario di lavoro determinabile e pertanto risultano esclusi dalla normativa sul lavoro straordinario, non deve essere corrisposta,  salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione per lavoro straordinario. Tali soggetti possono avere diritto ad un compenso per il maggiore lavoro prestato  solo nell’ipotesi in cui sia stabilito dalla contrattazione collettiva o individuale  ovvero quando la durata della prestazione ecceda i limiti della ragionevolezza in rapporto alla tutela costituzionalmente garantita del diritto alla salute (sent.Cassazione n. 28728/2011).

segue: https://www.fiscoetasse.com/domande-e-risposte/12029-straordinari-le-regole-e-la-busta-paga.html

Le ferie nel lavoro domestico

L’articolo 18 del Contratto Nazionale dei collaboratori domestici  stabilisce  che indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad  un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.

Il periodo è stabilito dal datore di lavoro ma sempre tenendo conto anche delle esigenze del collaboratorefamiliare:
• tra giugno e settembre,
• da frazionarsi in non più di due periodi all’anno.
Il mancato godimento del riposo annuale non può essere sostituito da alcuna indennità in quanto si  tratta di un diritto irrinunciabile e quindi i giorni di ferie non godute possono essere retribuiti solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel contratto d’assunzione, oltre la data di assunzione, la durata del periodo di prova, il livello di inquadramento, l’orario di lavoro e la retribuzione, deve essere specificato anche il periodo in cui godere le ferie annuali e l’ eventuale trasferta al seguito della famiglia.

Per quanto stabilito all’articolo 32 del CCNL di riferimento, può capitare che la collaboratrice domestica a tempo pieno, per esigenze del datore di lavoro, debba seguire la famiglia  o la persona da assistere, nel posto di villeggiatura.

In questo caso  sono  previsti:
• preavviso di quindici giorni,
• permessi settimanali  come negli altri periodi dell’anno
• maggiorazione della retribuzione del 20% a titolo di  disagio per la “trasferta”, oltre al rimborso delle spese di viaggio, fatto salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.

LE FERIE DEL CITTADINO STRANIERO
Per i collaboratori familiari extracomunitari  è ammesso, previo accordo tra le parti, il cumulo di due anni di feriematurate per usufruire di due mesi continuativi di permesso per  tornare al proprio paese di origine,  in modo non definitivo.

per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13196-le-ferie-nel-lavoro-domestico.html

Contratti a termine: aumenta il contributo NASPI

Il decreto Dignità prevede  in caso di rinnovo di un  contratto di lavoro a tempo determinato, compresi quelli in somministrazione, un aumento dello 0,5%  del contributo istituito dalla Legge Fornero  per finanziare la NASpI, ossia l’indennità mensile di disoccupazione per il sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Il testo modifica infatti  il comma 28 dell’articolo 2 della legge 92/2012 in materia di ammortizzatori sociali.

Il contributo era fissato all’1,4% della retribuzione imponibile e ora viene aumentato dello 0,5% PER CIASCUN RINNOVO. Per i datori di lavoro dunque sullla retribuzione dei lavoratori a termine  viene applicato:

il contributo dell’1,4% in occasione del primo contratto,  che passa all’1,9%    per il  primo rinnovo,  al 2,4%  in caso di secondo rinnovo ,

e cosi via. (Ricordiamo che la durata complessiva del rapporto di lavoro cosi regolato non puo superare i 24 mesi , comprensivi di proroghe -max 4- e rinnovi).

Secondo quanto indicato nella relazione al provvedimento in questo modo si cerca di disincentivare l’utilizzo del contratto a termine, il quale deve rappresentare una tipologia utile esclusivamente ad esigenze limitate e particolari, indirizzando i datori di lavoro verso l’utilizzo di forme contrattuali stabili.
Con un emendamento alla Camera  che è stato inserito nella legge di conversione  sono stati esclusi dall’applicazione dei questa disposizione i datori di lavoro domestico.
E’ stata invece confermata  la norma che prevede il rimborso al datore di lavoro del contributo aggiuntivo in caso di trasformazione del contratto  del lavoratore da tempo determinato  in uno a tempo indeterminato.

Lavoro occasionale nel turismo: le novità

Con la legge 96/2018 di conversione del decreto Dignità, sono state introdotte  alcune  modifiche al contratto di prestazione occasionale in alcuni limitati settori produttivi: agricoltura, turismo, società sportive.

Per quanto riguarda  il turismo,in particolare,  sono previste tre novità:

  1.  le aziende alberghiere e le strutture ricettive possono  utilizzare il contratto telematico di prestazione occasionale INPS (che ha sostituito i vecchi voucher) derogando al limite dei 5 dipendenti a tempo indeterminato,  previsto in genere per le aziende,  ossia avendo alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori ,
  2. a condizione che le attività siano rese da parte di titolari di pensione, studenti con meno di 25 anni di età, persone disoccupate e percettori di prestazioni di sostegno al reddito. Va ricordato che tali prestatori di lavoro, a norma del nuovo decreto devono autocertificare in forma telematica sulla piattaforma INPS la propria condizione , la quale consente di conteggiare i redditi conseguiti in questa forma solo per il 75%  con uno  sforamento del limite dei 2500 euro annui da ogni datore di lavoro.
  3. La comunicazione della data di inizio e  monte orario complessivo presunto delle prestazioni  puo avvenire con riferimento a un arco temporale fino a  dieci giorni.

Vanno ricordate, infine, altre due modifiche introdotte dal Decreto Dignità  nell’utilizzo del Contratto occasionale per tutti i settori:

  • il pagamento anticipato  puo essere fatto anche dagli intermediari abilitati per conto del cliente
  • la retribuzione ai lavoratori potrà avvenire anche presso tutti gli uffici postali dopo  15 giorni dalla comunicazione telematica effettuata dal datore di lavoro sulla piattaforma INPS, presentando un mandato  fornito dal datore di lavoro.

La norma è in vigore dal 12 agosto 2018, giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione.

Gli esperti  del Sole hanno evidenziato  alcuni dubbi: in particolare se l’ampliamento riguardi anche anche  strutture che non sia solo ricettive ma anche di ristorazione  Non è chiaro neppure se una azienda  alberghiera,  che rispetti il limite generale di  cinque  dipendenti sia tenuta o no ad utilizzare esclusivamente i prestatori delle categorie “agevolate”(pensionati, disoccupati  studenti ecc.). Si attende dunque  a breve la consueta circolare di istruzioni dell’Istituto di Previdenza.

Prestazioni occasionali società sportive: da settembre il servizio online

Sarà rilasciata il 6 settembre 2018 la nuova funzionalità online sul sito INPS www.inps.it/prestazioni occasionali, per la comunicazione delle prestazioni degli steward negli stadi da parte delle società sportive. Lo comunica l’INPS nel messaggio n. 3193 del 24 agosto 2018, facendo seguito alla circolare di istruzioni n. 95 emanata lo scorso 14 agosto. La nuova procedura prevede che le società sportive possano  retribuire le prestazioni occasionali degli addetti al controllo dei biglietti e del pubblico negli stadi , cd. “steward” con la procedura del Libretto famiglia, la nuova versione dei vecchi voucher ,  introdotta l’anno scorso con il decreto n. 50 2017.

Gli step sono i seguenti:

  • invio comunicazione alla Direzione centrale Entrate e recupero crediti della richiesta, corredata della documentazione idonea a dimostrare di rientrare nell’ambito di applicazione della legge n. 91/1981 sulle società sportive e di svolgere attività di cui al decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007
  • registrazione sulla piattaforma INPS sia delle società ( e loro intermediari) che dei lavoratori
  • pagamento anticipato in forma  telematica o tramite F24 Elide della provvista necessaria all’Inps, almeno 7 giorni prima della prestazione lavorativa prevista
  • svolgimento della prestazione
  • comunicazione telematica delle ore di lavoro prestate entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo
  • la retribuzione ai prestatori di lavoro viene erogata dall’INPS direttamente sul conto o presso una banca in cui la società abbia un conto di tesoreria.

Il messaggio specifica i dettagli della procedura e precisa che “tenuto conto del previsto rilascio della procedura informatica per il giorno 6 settembre 2018, per le prestazioni che saranno inserite nella procedura informatica entro la data del 12 settembre 2018 sarà assicurato il pagamento del compenso ai lavoratori entro il medesimo mese”.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/25540-prestazioni-occasionali-societ-sportive-da-settembre-il-servizio-online.html

DPA Durc online: aggiornamento della procedura

L’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 3082 del 3 agosto 2018, con il quale comunica  l’aggiornamento della nuova procedura DPA – Dichiarazione preventiva di Agevolazione , con l’introduzione di una nuova modalità di comunicazione della  verifica della regolarità contributiva . Il sistema è entrato in vigore lo scorso 9 luglio e consente di comunicare in anticipo all’INPS l’intenzione di fruire di agevolazioni contributive per le quali è necessario dimostrare la regolarita contributiva con il DURC. In sostanza la piattaforma informatica  dialoga automaticamente con la banca dati del DURC ONLINE utilizzando i dati per tutto il periodo comunicato dall’azienda,  senza bisogno di rinnovare continuamente la richiesta e la certificazione.
Nel messaggio viene precisato che l’applicativo all’interno del “Cassetto previdenziale aziende” > “Fascicolo elettronico del contribuente”, utilizzerà l’immagine di “semafori”, i cui colori identificheranno la situazione di regolarità contributiva dell’azienda interessata;  per ogni matricola, nella sezione “Lista regolarità per Area”, accanto al singolo mese, il semaforo MASTER assumerà la colorazione e il significato  seguenti:

Semaforo                       Significato

semaforo grigio:            nessuna richiesta di verifica presente in D.P.A. per tale periodo

semaforo arancione:  richiesta di regolarità in corso, in attesa di definizione

semaforo azzurro:  azienda regolare

semaforo rosso con lucchetto: azienda irregolare

semaforo nero:  azienda sospesa o cessata

* Il semaforo grigio diventerà arancione quando sarà trasmessa la Dichiarazione preventiva di agevolazione o quando, in fase di elaborazione della denuncia mensile, sarà lo stesso sistema D.P.A. a interrogare la procedura DOL.

I codici fiscali per i quali la regolarità contributiva non risulta verificata continueranno a essere contraddistinti dal simbolo del triangolo giallo con punto esclamativo nero, che ha il significato di “Stato regolarità: non disponibile”.

Infine, non sarà più data evidenza allo stato di regolarità/irregolarità delle singole Aree, né al dettaglio delle eventuali tipologie di irregolarità presenti; con l’entrata in vigore del sistema D.P.A., infatti, i semafori associati alle singole Aree risulteranno bianchi.

Decreto Dignità: incentivo assunzioni e altre modifiche

Vediamo alcune delle modifiche apportate dalle Commissioni al testo originario del decreto in materia di lavoro. Si tratta in particolare di:

  • Incentivo per le assunzioni stabili degli under 35 che rinnova il provvedimento della legge di stabilità 2018 anche per il 2019 e 2020
  • Ampliamento delle nuove prestazioni occasionali con contratto PRESTO per strutture ricettive del turismo e aziende agricole  e pagamento dei compensi anche negli uffici postali
  • rafforzamento dei centri per l’impiego attraverso  riserva obbligatoria di assunzioni  da parte delle Regioni
  • rafforzamento della tutela in caso di procedura di conciliazione nel licenziamento: le mensilità che godono di esenzione fiscale andranno da 3 al 27 ( invece che da 2 a 18 come previsto dal Jobs Act).
  • esclusione dei contratti di somministrazione dai vincoli sulla successione dei contratti a termine  (cd. stop and go) e specificazione che le causali e il limite di 24 mesi vanno riferiti ai rapporti tra lavoratore e azienda utilizzatrice 
  • limite contratti di somministrazione in azienda pari al 30% del personale
  • esclusione dei rapporti di lavoro domestico dall’incremento pari allo 0,5% dell’addizionale prevista per i rinnovi dei contratti a termine.

INCENTIVO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

L’articolo 1-bis del d.l. 87/2018 (cd. Decreto Dignità), introdotto nel corso dell’esame in sede referente presso le Commissioni competenti, conferma la riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati,  per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (a tutele crescenti), effettuate nel biennio 2019-2020, di soggetti aventi meno di 35 anni . Piu in dettaglio, lo sgravio contributivo  è:

  • pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto, con esclusione dell’assicurazione INAIL
  • è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi
  • nella misura massima di 3.000 euro su base annua  riparametrato e applicato su base mensile.
  • spetta  per i soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. I periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro non costituiscono una causa ostativa.
  • Le modalità di fruizione della riduzione sono demandate ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Allo stesso fine  viene incrementato il Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all’articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004) di 6,97 milioni di euro per il 2019, 0,48 milioni di euro per il 2020, 2,88 milioni di euro per il 2021.

E’  previsto il monitoraggio trimestrale da parte dell’I.N.P.S. degli oneri derivanti con relativa comunicazione delle risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia  entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini della copertura finanziaria.

Al momento manca  una norma di coordinamento di questo nuovo incentivo all’assunzione,  con quello attualmente in vigore, ai sensi dell’articolo 1, commi 100-108, della L. 205/2017.

Segue su:  https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13184-decreto-dignit-incentivo-assunzioni-e-altre-modifiche-.html

Iva e E-commerce 2018

Come noto, l’Iva è definita un’imposta plurifase, non cumulativa; ad ogni passaggio non è colpito il valore pieno dello scambio, ma solo il valore aggiunto.

L’Iva è un’imposta neutrale, perché il soggetto passivo recupera l’imposta sugli acquisti, ottenendo un credito d’imposta verso lo Stato da contrapporre, grazie al meccanismo della rivalsa, alle vendite dei propri prodotti. Il consumatore finale, quindi, è l’unico soggetto che rimane inciso dall’imposta.

I tre (rectius quattro) presupposti dell’imposta sono: a) presupposto oggettivo (cessione di beni e prestazioni di servizi); b) presupposto soggettivo (esercizio di impresa, arti e professioni); c) presupposto territoriale (territorio dello Stato). Parte della dottrina tende a ricondurre, a parere di chi scrive correttamente, il presupposto temporale nel perimetro delle condizioni che legittimano l’assoggettamento di una data operazione all’imposta. Presupposto temporale, inquadrabile come una sorta di by-pass temporale, che cristallizza l’imposta graduandola a seconda dell’operazione di riferimento.

Questo approfondimento è tratto dall’ eBook L’Iva nel commercio elettronico

I presupposti oggettivo e soggettivo dell’Iva nell’e-commerce

Il presupposto oggettivo dell’Iva nel diritto interno si realizza in presenza di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.

Nell’ambito dell’e-commerce indiretto si realizza, di norma, una cessione di beni, in quanto la transazione avviene on line, ma il bene materiale viene successivamente consegnato al consumatore finale mediante uno spedizioniere oppure un vettore.

Nell’ambito dell’e-commerce diretto, invece, si realizza in ogni caso una prestazione di servizi, giacché, oltre alla transazione, anche la consegna del bene immateriale avviene digitalmente.

La determinazione del presupposto oggettivo ha rilievo, sotto il profilo fiscale, in relazione al momento impositivo dell’operazione e, eventualmente, all’aliquota o al regime Iva applicabile.

Il presupposto soggettivo dell’Iva si realizza quando l’operazione viene effettuata nell’esercizio di un’attività economica (impresa, arte o professione); non sono dunque rilevanti le operazioni poste in essere dai privati consumatori (c.d. consumer).
L’attività deve poi essere svolta abitualmente, anche se non in via esclusiva, per cui non sussiste soggettività passiva quando si tratti di operazioni poste in essere in via occasionale.

Il presupposto territoriale dell’Iva nell’e-commerce

Il presupposto territoriale dell’Iva si realizza quando l’operazione viene effettuata in Italia (art. 1 e art. 7 del d.P.R. n. 633/1972).

Tale presupposto si atteggia in modo diverso allorché si tratti di:

  • cessione di beni (operazione riconducibile nell’ambito dell’e-commerce indiretto), ovvero
  • di prestazioni di servizi (operazione riconducibile nell’ambito dell’e-commerce diretto).

Per quanto riguarda l’E-commerce indiretto: nel caso di cessione di beni concluse in Italia, sia nel caso del commercio elettronico business to business che business to consumer, quanto al presupposto territoriale, trovano applicazione le ordinarie regole previste per le cessioni di beni sul territorio nazionale.

Per le operazioni intracomunitarie, come principio generale, può affermarsi che la tassazione delle cessioni di beni mobili a titolo oneroso tra due soggetti passivi d’imposta, fattispecie cui è ricondotto l’e-commerce indiretto B2B, avviene nel paese di destinazione del consumo del bene. Pertanto, le cessioni di beni mobili si considerano effettuate nel territorio dello Stato italiano se hanno per oggetto beni nazionali, nazionalizzati, comunitari o temporaneamente importati esistenti nel territorio stesso, ovvero beni spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati a cura del fornitore o per suo conto.

Al contrario, nei casi di una cessione di beni tra un soggetto passivo Iva ed un privato consumatore (B2C, che si configura tecnicamente come “vendita a distanza”), si applica come regola generale – salvo alcune deroghe – la tassazione nel paese di origine.

Per quanto concerne le importazioni ed esportazioni, la regola generale è quella di tassazione nel paese di destinazione e, dunque, non vi sono particolarità scaturenti dal fatto che l’ordine di cessione di beni avviene per mezzo di uno strumento digitale.

Per quanto riguarda invece l’E-commerce diretto: è assimilato ad una prestazione di servizi in quanto, oltre alla transazione, anche la consegna del bene immateriale avviene digitalmente.

Il presupposto territoriale dell’Iva nei casi di e-commerce diretto è essenzialmente quello della tassazione nel “paese di destinazione”, sia per il B2B che per il B2C, sia nel caso di committente Ue che committente extra Ue, sia esso soggetto passivo che privato consumatore.
In via generale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono da considerarsi effettuate in Italia:

  • nel caso di e-commerce diretto B2B (ex art. 7-ter, c. 1, lett. a, d.P.R. n. 633/1972): le prestazioni di servizi rese, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito il prestatore (c.d. “principio del luogo di stabilimento del committente”), ai clienti soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; l’imposta è assolta dal committente mediante applicazione del reverse charge (il debitore dell’imposta non è il soggetto che effettua l’operazione ed emette la fattura, ma colui che la riceve);
  • nel caso di e-commerce diretto B2C (ex art. 7-sexies, c. 1, lett. f, d.P.R. n. 633/1972, come modificato dal citato d.lgs. n. 42/2015): le prestazioni di servizi resi tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente (c.d. “principio del luogo di stabilimento del committente”), l’imposta è assolta mediante identificazione diretta, la nomina di un rappresentante fiscale o avvalendosi dello speciale regime “Moss” Mini one stop (o Mini sportello unico), di cui parleremo nel prosieguo.

In merito all’e-commerce diretto B2C, l’art. 1, c. 1, d.lgs. 31 marzo 2015, n. 42, in attuazione della direttiva 2008/8/Ce, ha modificato la pregressa disciplina a decorrere dal 1° gennaio 2015, semplificando il quadro normativo, secondo quanto su esposto.

Il regime Moss nel commercio elettronico

Sempre in materia di e-commerce diretto B2C, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per consentire all’operatore, extracomunitario e comunitario, non altrimenti identificato ai fini Iva nell’Unione europea, di assolvere l’Iva nel caso fornisca servizi di e-commerce diretto ad un consumatore privato stabilito o abitualmente residente in uno Stato membro, è stato previsto un regime speciale ed opzionale “Moss”, introdotto in chiave semplificativa degli adempimenti previsti in materia di dichiarazione e versamento Iva.

Il regime Moss è facoltativo e rappresenta una misura di semplificazione adottata in seguito alla modifica delle norme sull’Iva relative al luogo della prestazione, secondo cui quest’ultima avviene nello Stato membro del destinatario e non in quello del prestatore; in particolare, il regime Moss evita al fornitore di doversi registrare presso ogni “Stato membro di consumo” .

Per evitare questi adempimenti, il legislatore comunitario ha previsto che gli operatori possano operare applicando, a partire dal 1° gennaio 2015, lo speciale regime Moss, che offre la possibilità, a tutti i soggetti che effettuino prestazioni di servizi di e-commerce diretto nei confronti di committenti non soggetti passivi di imposta domiciliati nell’Unione europea, di identificarsi – con una specifica procedura on line – in un unico “Stato membro di identificazione” al fine di adempiere agli obblighi connessi all’assolvimento dell’Iva per le prestazioni rese in ciascuno “Stato membro di consumo”.

In conclusione, attraverso la registrazione al Moss, si accentrano gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’Iva presso lo “Stato membro di identificazione”, evitando che l’operatore debba aprire un numero di partita Iva in ciascuno “Stato membro di consumo” in cui vengono resi i servizi digitali”.

A livello applicativo, il regime Moss si applica esclusivamente alle operazioni di e-commerce diretto business to consumer (B2C). Non può essere, invece, utilizzato per le transazioni aventi ad oggetto l’e-commerce indiretto, e nel caso in cui il cliente cui viene fornita la prestazione non sia un privato consumatore bensì un soggetto passivo Iva (business to business, B2B).

Per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13176-iva-e-e-commerce-2018.html