Congedo paternità: novità 2019

Il congedo obbligatorio  retribuito per i padri  lavoratoriè  stato istituita dalla legge Fornero del 2012, per un solo giorno  e poi portato a due giorni dalla legge di stabilità 2015 per il 2016 e 2017. La stessa legge aveva anche istituito il congedo facoltativo  cui si ha diritto   in alternativa a uno dei giorni di congedo  materno,  su libera scelta dei genitori.
Nel 2018  i giorni sono stati portati a 4, cui si aggiunge 1 giorno di astensione facoltativa .
Per i giorni di astensione  obbligatoria dal lavoro  per i padri lavoratori dipendenti godono della retribuzione piena, erogata dall’INPS,  e potranno anche essere effettuati in concomitanza con l’assenza della madre  e quindi  si aggiungono al congedo di  maternità.
I giorni di congedo paterno  possono essere utilizzati anche in forma non continuativa.
Riassumendo:
CONGEDO  PATERNO RETRIBUITO  figli nati o adottati nel 2017 figli nati o adottati nel 2018 e 2019
congedo obbligatorio

(in aggiunta a quello materno)

2 giorni 4 giorni
congedo facoltativo

(in sostituzione di quello materno)

nessuno 1 giorno
Per utilizzarlo è sufficiente fare richiesta scritta all’azienda con almeno 15 giorni di anticipo sulla data presunta del parto.
Le  misure di congedo sia obbligatorio che facoltativo possono essere utilizzate per le nascite o adozioni che si verificano nel 2018 e nel 2019.
Il beneficio  va utilizzato entro i cinque mesi successivi alla nascita o alla adozione o affidamento del bambino. I giorni possono essere utilizzati anche in forma non continuativa.
Per il congedo facoltativo di un giorno  va anche allegata  una dichiarazione della madre in cui rinuncia ad un giorno del suo congedo di maternità e la comunicazione va trasmessa anche al datore di lavoro della madre.
In caso di mancato utilizzo non ci sono sanzioni,  né per il padre né per il datore di lavoro.
Hanno diritto al congedo di paternità  anche i lavoratori in cassa integrazione e in mobilità. Sono esclusi i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione.

Se invece l’indennità di congedo paternità è pagata dall’Inps la domanda deve essere presentata per via telematica all’Inps  (direttamente online se si possiede il PIN dispositivo INPS accedendo all’area servizi online; in alternativa chiamando il numero verde 06.164.164 da cellulare o il numero verde 803.164 da rete fissa; in alternativa tramite patronato).

L’Istituto di previdenza provvede al versamento diretto per le  categorie seguenti:

  • lavoratrici stagionali,
  • operaie agricole (salvo la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato),
  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine,
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), lavoratrici disoccupate o sospese,
  • lavoratrici assicurate ex Ipsema e dipendenti da datori di lavoro che non optano per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio.

Il pagamento diretto viene effettuato dall’Inps secondo la modalità scelta nella domanda presentata dagli interessati: bonifico presso un ufficio postale o accredito su conto corrente bancario o postale”.

Continua su: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/11296-in-vigore-il-congedo-obbligatorio-di-un-giorno-per-i-pap.html

Riduzione contributiva in edilizia 2018:la circolare INPS

Con la Circolare n.118 del 13 Dicembre 2018, INPS riepiloga  le modalità  la riduzione contributiva per gli operai a tempo pieno del settore edile, definita dal decreto 4 ottobre 2018 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha confermato, per il 2018,

Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2018, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

l’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

  • possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
  • i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del decreto-legge n. 223/2006).

Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2018 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito Internet dell’Istituto, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.

Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e verranno definite entro il giorno successivo l’invio.

In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7Nper il periodo da dicembre 2018 a febbraio 2019; l’esito sarà visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale aziende.

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità: il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile (allegato); la Struttura territoriale competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.

Sarà, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda.

Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2019.

I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2018 fino al 15 marzo 2019.

Fonte: http://www.fiscoetasse.com

Secondo acconto imposte: scadenza domani 30 novembre 2018

Domani 30 novembre 2018 è l’ultimo giorno per pagare il secondo acconto delle imposte 2018.
Per il calcolo delle imposte dovute è possibile utilizzare il metodo storico (sulla base all’imposta 2017 evidenziata nel quadro RN del mod. REDDITI 2018) o, in alternativa, quello previsionale, qualora si presuma di conseguire un reddito e quindi un’imposta 2018 minore rispetto al 2017. La scelta di un metodo piuttosto che di un altro riguarda la singola imposta.
Ecco un breve riepilogo sulle modalità di calcolo dell’acconto per varie imposte:

  • Irpef: 100% dell’importo indicato al rigo RN 34 “Differenza” del Mod. Redditi PF 2018. L’acconto non è dovuto se l’importo indicato è non superiore a 51,65 Euro;
  • Addizionale regionale: non sono dovuti acconti;
  • Addizionale comunale: andava versato entro i termini di versamento del saldo Irpef (quindi luglio/agosto 2018);
  • Minimi 2017 e 2018: acconto imposta sostitutiva 5% secondo le regole Irpef;
  • Minimi 2017 e ordinario 2018: acconto dell’imposta sostitutiva 2018, che andrà indicata poi nel modello REDDITI 2019;
  • Minimi 2017 e forfetari 2018: acconto dell’imposta sostitutiva dei minimi, che andrà poi indicata nel quadro LM del Mod. Redditi PF 2019;
  • Ordinario 2017 e forfetario 2018: non si è tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva, inoltre applicando il metodo previsionale è possibile non versare l’acconto Irpef (o versarlo in misura inferiore rispetto a quello risultante con il metodo storico);
  • Forfetari 2017 e 2018: acconto imposta sostitutiva 15% secondo le regole Irpef;
  • Forfetario 2017 e ordinario 2018: acconto dell’imposta sostitutiva 2018, che andrà indicata poi nel modello REDDITI 2019;
  • Ires: 100% dell’importo indicato al rigo RN 17 “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del Mod. Redditi SC 2018. L’acconto non è dovuto se l’importo indicato è non superiore a 20,66 Euro;
  • Irap: 100% dell’importo indicato al rigo IR 21 “Totale imposta” del Mod. IRAP 2018. L’acconto non è dovuto se l’importo indicato è non superiore a 51,65 € (per le persone fisiche), a 20,66 € (per i soggetti IRES);
  • Cedolare secca: 95% dell’imposta dovuta per il 2017 e va determinato con le medesime modalità previste ai fini IRPEF. L’acconto non è dovuto se l’importo indicato al rigo LC1 campo 5 è non superiore a 51,65 €;
  • Ivie ed Ivafe: acconto secondo le regole Irpef.

L’importo va versato tramite il Modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

4034 Acconto Irpef
2002 Acconto Ires
3813 Acconto Irap
1794 Acconto Imposta sostitutiva minimi (5%)
1791 Acconto Imposta sostitutiva forfetari (15%)
1841 Acconto cedolare secca
4045 Acconto IVIE
4048 Acconto IVAFE

 

TFR ottobre 2018, calcolo e trattamento fiscale

  • l’ anticipazione di una parte degli importi  in corso di rapporto
  • la  costituzione di un fondo di garanzia contro l’insolvenza del datore di lavoro,
  • alcune disposizioni in materia pensionistica.

L’art 2120 c.c., così come riformato, prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, indipendentemente dalla tipologia di contratto con cui  è stato assunto.

Il trattamento viene costituito con  gli accantonamenti mensili  di quote di retribuzione da corrispondere al lavoratore e da liquidare in un’unica volta al termine del rapporto. Il diritto a questa prestazione si prescrive in 5 anni.

Il TFR ha  natura retributiva differita e previdenziale, nel senso che è volto  ad assicurare al lavoratore il sostegno economico necessario in attesa di nuova occupazione; la funzione previdenziale  è stata aggiunta successivamente,  infatti ora è prevista la possibilità di destinarlo ai c.d. fondi pensioni, integrativi della pensione pubblica.

Con la Legge di Stabilità 2015 era stata prevista la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di richiedere al proprio datore di lavoro l’erogazione in busta paga, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), delle quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR).  Non essendo stata prorogata da nuovi provvedimenti normativi,  la  possibilità di QUIR è cessata dal 1 luglio 2018 .

Segue: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12878-tfr-fondamenti-normativi-e-calcolo.html

Stralcio dei debiti fino a mille euro: niente adempimenti

Il contribuente non dovrà fare nulla per azzerare i debiti residui fino a 1000 euro relativi ai carichi dal 2000 al 2010.  Lo prevede l’art. 4 del D.L. 119/2018.
Sarà l’Agente della riscossione che automaticamente azzererà tutte le minicartelle di importo residuo fino a mille euro, che gli sono state affidate dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. L’importo sarà calcolato con riferimento al 24 ottobre 2018 e comprenderà interessi e sanzioni.

L’annullamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2018 e il contribuente potrà controllare l’azzeramento del debito all’interno della sua area riservata.

Restano esclusi dallo stralcio  alcune tipologie di debiti quali:

  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

I versamenti effettuati prima del 24 ottobre resteranno acquisiti mentre verranno rimborsati gli importi versati successivamente.

Stipendio in contanti e lavoro nero: sanzione doppia

L’INL, con la Nota n. 9294 del 9 novembre 2018,  ha chiarito che nel caso in cui gli ispettori  accertino l’impiego di lavoratori in  “nero” riscontrando  che la retribuzione sia stata corrisposta ai medesimi lavoratori in contanti , è possibile  l’applicazione della sanzione prevista per quest’ultima violazione, in aggiunta alla prevista maxi sanzione per il lavoro nero  (art. 3, comma 3 quinquies, D.L. 12/2002 come  modificato dal D.Lgs. n. 151/2015 ).
L’Ispettorato ritiene infatti che  la sanzione prevista dall’art. 1, comma 913, della Legge n. 205/2017 ( da 1.000 a 5.000 euro), per il divieto di retribuzione in contanti,  “discende del comportamento antigiuridico adottato ed è posta a tutela di interessi non esattamente coincidenti con quelli presidiati dalla c.d. maxisanzione per lavoro nero”.
Inoltre, l’INL precisa che in caso di lavoro “nero” e di accertatamento della corresponsione giornaliera della retribuzione, si potrebbero configurare tanti illeciti quanto sono le  giornate di lavoro retribuite con questa modalità.

Resta ferma, infine, afferma l’ispettorato,  l’adozione della diffida accertativa per il caso in cui, accertata la corresponsione della  retribuzione  in contanti, la stessa risulti inferiore all’importo dovuto in ragione del CCNL applicato  dal datore di lavoro.

Fonte: fiscoetasse.com

Contratti a termine: i CCNL possono derogare dal Decreto Dignità?

Le recenti modifiche  alla normativa sul contratto a tempo determinato (Decreto dignità D.lgs. 86 2018 convertito in legge L.96 2018 del 12 agosto 2018) hanno apportato numerosi vincoli  nell’utilizzo  di questo istituto. A differenza di quanto previsto dal precedente d.lgs 23 2015 che lasciava ampi margini alla contrattazione collettiva  per concordare modalità diverse e specifiche per i vari settori produttivi , la nuova legge  limita questa facoltà.

Vediamo quali in quali ambiti le regole sono modificabili e  quali invece sono tassative.

NORMATIVA  DECRETO DIGNITA’ POSSIBILE DEROGA DEI CONTRATTI COLLETTIVI
DURATA MASSIMA DEI CONTRATTI A TERMINE (oggi 24 mesi complessivi ) 1 SI –

La contrattazione collettiva, anche aziendale, può prevedere  limiti  diversi

NUMERO DEI RINNOVI E/O PROROGHE (attualmente 4) SI –
 INTERVALLI TRA CONTRATTI  (10 o 20 gg.  secondo la durata dei contratti SI – la contrattazione puo modificare la durata minima degli intervalli fra un contratto e l’altro
OBBLIGO DI CAUSALE per durata oltre i 12 mesi

(1- ragioni estranee all’attività o per sostituzione;

2- ragioni temporanee non programmabili)

NO –

la contrattazione non puo far venir meno l’obbligo , né prevedere causali diverse da quelle fissate dalla norma 2

DIRITTO DI PRECEDENZA per l’assunzione a tempo indeterm. dopo contratto a termine di almeno 6 mesi SI –

possono essere modificati i tempi del diritto

LIMITE QUANTITATIVO

(20% dell’organico stabile – 30% se presenti anche contratti in Somministrazione

SI –


1- Nel computo  vanno sommati tutti i contratti a tempo determinato relativi alle stesse  mansioni – categoria legale di inquadramento
ed i rapporti di somministrazione a termine a partire dal 18 luglio 2012 (circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2012)

2- N.B. Fanno eccezione e possono quindi derogare alla norma gli accordi stipulati con contratti di prossimità(art. 8 Legge 96/2011) secondo precisi vincoli e modalità procedurali

Quanto detto vale senza alcun dubbio per gli accordi collettivi stipulati a partire dall’entrata in vigore del decreto, 14 luglio 2018,  mentre è incerta la validità delle possibilità di deroga rispetto ai contratti collettivi già in essere. La stampa specializzata  afferma che sia la conservazione delle regole collettive già firmate che la loro  sospensione hanno validi fondamenti dottrinari. E’ auspicabile un documento chiarificatore dal Ministero e una revisione degli accordi da parte delle parti sociali in causa.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/domande-e-risposte/12040-contratti-a-termine-i-ccnl-possono-derogare-dal-decreto-dignit-.html

Firma busta paga: non vale come ricevuta

Le buste paga sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta” costituiscono prova solo della avvenuta consegna  dello specifico documento e non anche dell’effettivo pagamento, che deve essere provato diversamente dal datore di lavoro. Questo il principio riaffermato dalla Cassazione nella sentenza  n. 21699 -2018, con numerosi precedenti conformi
Il caso in particolare riguardava un lavoratore che vantava verso l’azienda differenze retributive e per t.f.r. per  complessivi 26.831,41 euro. All’esito della prova testimoniale, il giudice del lavoro rigettava la domanda del lavoratore mentre la Corte d’Appello accoglieva il suo ricorso.

I giudici della Cassazione hanno rigettato il ricorso dell’azienda, basandosi sull’orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui l’obbligo, previsto a carico del datore di lavoro dall’art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4, di consegnare ai lavoratori dipendenti all’atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l’indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non fornisce la prova dell’avvenuto pagamento: infatti  non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, e se il lavoratore contesta che il pagamento sia avvenuto  spetta al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti.
Di conseguenza, non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l’accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle busta paga.

Il principio è stato recentemente  esplicitamente ribadito anche nella norma che vieta l’erogazione in contanti della retribuzione, contenuta nella legge di bilancio 2018 L.208-2017.

Denuncia infortunio telematica anche per l’agricoltura

L’inail ha comunicato ieri nella circolare n. 37 del 24 settembre 2018 che a partire dal 1 ottobre 2018 sara disponibile anche per gli operatori dell’agricoltura il servizio online per la Denuncia/comunicazione di infortunio telematica .

La circolare  chiarisce che  i datori di lavoro del settore agricoltura, per l’accesso ai servizi telematici Inail, devono essere in possesso del profilo di “Utente con credenziali dispositive”, acquisibile tramite il servizio “Richiedi credenziali dispositive” disponibile sul portale www.inail.it, oppure  le credenziali :

  • Spid
  • Pin Inps
  • Carta Nazionale dei Servizi (Cns)

In alternativa, può essere presentata richiesta alle Sedi territoriali dell’Inail previa compilazione dell’apposito modulo reperibile nel portale alla sezione “ATTI E
DOCUMENTI” -> “Moduli e modelli”, sottosezione “PRESTAZIONI”, voce “Altri moduli”.
Ulteriori istruzioni sono riportate nella sezione “SUPPORTO” -> “Guide manuali operativi”, sottosezione “Servizi online – Istruzioni per l’accesso” del sito INAIL
Gli intermediari e i loro delegati possono accedere al servizio per l’inoltro della denuncia/comunicazione di infortunio per il settore agricoltura con le credenziali già in
loro possesso.

Nel servizio è possibile anche la ricerca dei certificati inviati dai medici competenti sia da parte dei datori di lavoro che dei lavoratori

L’obbligo di avvalersi esclusivamente del servizio telematico di denuncia/comunicazione  di infortunio  sarà in vigore dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione della circolare sul sito dell’Istituto (24.9.2018), quindi  dal 9 ottobre 2018.

L’inoltro con le nuove modalità telematiche è comunque valido anche prima di quella data.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/25685-denuncia-infortunio-telematica-anche-per-l-agricoltura.html

Contratto commercio: nuovo welfare per H&M

È stato siglato il 24 settembre il primo accordo integrativo aziendale H&M tra azienda e le organizzazioni sindacali del commercio Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UILTuCS  con migliori condizioni  in tema di welfare e benefit  rispetto al CCNL Confcommercio applicato .

Un buona notizia per  i 5mila lavoratori impiegati in circa 150 punti di vendita sul territorio nazionale in 17 regioni.  A livello nazionale la  multinazionale svedese del “fast fashion” viene da mesi difficili con procedure di licenziamento collettivo e la chiusura di alcuni negozi nel 2017.

L’intesa  prevede innanzitutto un rafforzamento delle relazioni sindacali finalizzato  alla tutela occupazionale, e definisce una serie di misure in tema di organizzazione del lavoro, di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e di welfare. Nello specifico:

  •  gestione condivisa a livello decentrato dell’organizzazione di orari e carichi di lavoro, nell’ambito di linee guida nazionali,
  • Buono pasto di 5 euro 
  • condizioni di miglior favore  per garantire il part-time in fase di post maternità (6% invece che 3% del personale e congedo facoltativo non retribuito di 3 mesi);
  • congedo per formazione garantito per  una quota pari al 3% invece che 1 % di lavoratori;
  • 1 giorno in piu di congedo per il lavoratore padre;
  • anticipo TFR indipendentemente dall’anzianità aziendale  per ristrutturazione o acquisto mobili prima casa , acquisto auto o moto, matrimonio o divorzio.
  •  possibilità di aspettativa non retribuita di 6 mesi in casi di violenza di genere.

Jeff Nonato della FIlcams Cgil Nazionale ha espresso grande soddisfazione  cosi come la responsabile HR dell’azienda  per l’intesa  che migliora le condizioni di lavoro   Nei prossimi giorni è prevista la convocazione di assemblee nei punti di vendita per condividere con i lavoratori i termini ed i contenuti dell’intesa siglata.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/25689-contratto-commercio-nuovo-welfare-per-h-m.html