DIS COLL 2017 le nuove istruzioni INPS

Nella circolare 115 del 19 luglio 2017 l’INPS fornisce le istruzioni operative  sulla stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa DIS-COLL. (Articolo 7, legge 22 maggio 2017, n. 81 ).I l documento si occupa in particolare : dei Destinatari  e soggetti  esclusi ,  dei requisiti  e  dei periodi di contribuzione figurativa per la tutela della maternità –  Base di calcolo e misura – Durata della prestazione – Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione  Condizionalità in caso di nuova attività lavorativa – Decadenza . Inoltre chiarisce le risorse finanziare e il monitoraggio della funzionalità dell’istituto . Infine si sofferma sul  Regime fiscale sulle modalità di ricorso e sulle istruzioni procedurali .

Queste istruzioni riguardano in particolare i lavoratori che perdono la collaborazione  a partire dal 1 luglio 2017.

In sistesi si ricorda che, in generale,  hanno diritto alla Dis Coll i soggetti che soddisfano i 2 requisiti fondamentali:

  • essere al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015  n. 150 (stato di disoccupazione);
  • possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione  come collaboratori coordinati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).

Sullo stato di disoccupazione  ai sensi dell’art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2015, si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.   Il successivo art. 21 del  decreto legislativo n. 150 del 2015 ha anche previsto, tra l’altro, che la domanda di indennità DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

Il Jobs act autonomi ha portato a regime l’indennità dis-coll piu volte parzialmente prorogata  dalla normativa precedente per cui a   decorrere  dal  1°  luglio  2017 , l’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto  – già destinatari della prestazione –  nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di  studio  in  relazione  agli  eventi  di  disoccupazione  verificatisi  a  decorrere  dalla   data  del 1° luglio 2017.

Un altra precisazione importante riguarda i titolari di partita IVA che sono esclusi dal beneficio e che per poterne godere in caso di partita Iva non produttrice di reddito, devono chiuderla prima di  fare richiesta 

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23723-dis-coll-2017-le-nuove-istruzioni-inps.html

Naspi: chiarimenti sui requisiti e periodi malattia

l’Inps, con messaggio n. 2875 dell’11 luglio 2017, fornisce chiarimenti sulla modalità di raggiungimento dei requisiti per la Naspi. In particolare  viene spiegato  come considerare gli eventi di malattia e infortunio  che si possono essere verificati nelle 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro , che sono i requisiti minimi per ottenere l’indennità Naspi.

Il messaggio precisa che tali periodi non contano , l’Istituto li definisce “neutri” cioè comportano un allungamento  dei termini nei quali considerare i  minimi richiesti sia di contribuzione che di  lavoro, per il tempo corrispondente alle assenze dal lavoro motivate da malattia o infortuni.

Lo stesso vale per i  periodi di malattia con retribuzione interamente a carico del datore di lavoro,  che  ugualmente producono un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione sia ai fini della ricerca del requisito delle 13 settimane di contribuzione, sia ai fini della ricerca del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro.

Fonte:

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23701–naspi-chiarimenti-sui-requisiti-e-periodi-malattia.html

Voucher: la nuova disciplina del lavoro occasionale.

L’art. 54 bis del D.L. n. 50/2017 convertito nella L. n. 96/2017, ha disciplinato nuovamente, sia pur con qualche differenza, le prestazioni di lavoro occasionali, meglio note come voucher.

La norma introduce due distinte modalità di ricorso a tale strumento, ovvero il Libretto di Famiglia (LF) e il Contratto di Prestazione Occasionale (CPO), ognuna riferita a diverse tipologie di datori di lavoro e diverse anche sotto il profilo dei relativi adempimenti.

In particolare il LF è rivolto alle persone fisiche per remunerare esclusivamente prestazioni occasionali relative a lavoratori domestici, assistenza domiciliare e insegnamento privato supplementare.

Il CPO (rivolto ad imprese, professionisti, lavoratori autonomi, pubbliche amministrazione ecc…)  è invece il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie, sia pur con un serie di limiti fissati dalla norma.

Fra questi vi è innanzitutto un limite che riguarda la dimensione aziendale, è infatti vietato il ricorso al lavoro occasionale alle aziende con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato. E’ altresì vietato il ricorso al CPO da parte delle imprese edili e di settori affini, da parte di imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiali lapidei, nell’esecuzione di appalti di opere e servizi e infine per le aziende agricole. Per quest’ultimo tipo di aziende tuttavia è ammesso il ricorso al lavoro occasionale solo se il  prestatore rientra in determinate categorie (pensionati, giovani con meno di 25 anni, disoccupati e in generale precettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito).

Un ulteriore limite, comune a entrambe le tipologie di lavoro occasionale (LF e CPO), è quello economico. Più in dettaglio:

  • per ciascun prestatore (e con riferimento alla totalità degli utilizzatori) il limite dei compensi percepibili è di 5.000 €;
  •  per ciascun utilizzatore (e con riferimento alla totalità dei prestatori) il limite dei compensi erogabili è di 5.000 €;

inoltre

  • per le prestazioni rese dal prestatore in favore di un medesimo utilizzatore il limite è di 2.500 €;

limiti che  si intendono al netto di contributi previdenziali, premi assicurativi e costi di gestione.

Diversa è invece la misura del compenso a seconda che si tratti di LF o CPO. Nel primo caso il pagamento avviene tramite titoli di pagamento, il cui valore nominale pari a 10,00 € l’ora  è così suddiviso:

  • 8,00 € è il compenso del prestatore di lavoro,
  • 1,65 € è la contribuzione INPS (assicurazione IVS) che affluisce alla Gestione separata,
  • 0,25 € è il premio assicurativo INAIL,
  • 0,10 € è finanziamento degli oneri di gestione

Nel caso di CPO la misura del compenso è invece fissata liberamente dalle parti, purchè non inferiore al limite minimo di 9,00 € l’ora. A tale compenso trovano applicazione le seguenti aliquote:

  • 33%  è la contribuzione INPS (assicurazione IVS) che affluisce alla Gestione separata,
  • 3,5% è il premio assicurativo INAIL,

è poi importante sottolineare che oltre il limite minimo orario di  9,00 €, è altresì stabilito che l’importo minimo giornaliero non può essere inferiore a 36,00 € (dunque ad almeno 4 ore di lavoro). Al compenso così calcolato l’utilizzatore è tenuto ad aggiungere l’1%  da versare all’INPS quali costi di gestione.

Gli importi sopra indicati verranno versati dall’INPS al prestatore di lavoro entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la prestazione. Cambia dunque rispetto al passato la modalità di pagamento dei lavoratori la cui chiamata e la cui liquidazione del compenso passa ora attraverso un apposito portale gestito dall’Istituto. I prestatori e gli utilizzatori sono quindi tenuti a registrarsi preventivamente al portale INPS direttamente, tramite intermediari abilitati (consulenti dal lavoro, commercialisti) o ancora tramite enti di patronato.

Una volta effettuata la registrazione gli adempimenti si differenziano a seconda del servizio richiesto. Più in dettaglio:

  • per il LF la comunicazione deve essere effettuata dopo l’esecuzione della prestazione e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo;
  • per il CPO la comunicazione deve essere invece preventiva, almeno 60 minuti prima della prestazione.

Tale comunicazione sia esse preventiva o successiva deve contenere le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il compenso pattuito (o i titoli utilizzati nel libretto di famiglia);
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • la durata della prestazione;
  • il settore o l’ambito di svolgimento della prestazione;
  • ogni altra informazione necessaria alla gestione del rapporto.

Per chi volesse approfondire ulteriormente  https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20107%20del%2005-07-2017.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-

Definizione liti pendenti con i Comuni: ecco quelle definibili e quelle escluse

L’Ifel nella propria nota di approfondimento del 28 giugno indirizzata ai Comuni, chiarisce che le controversie definibili sono quelle attribuite alla giurisdizione tributaria “in cui è parte il medesimo ente”.
Sono escluse pertanto, le controversie rimesse a giurisdizioni diverse da quella tributaria, come quelle relative al canone di occupazione del suolo pubblico, di competenza del giudice ordinario.

Deve trattarsi di controversia non definita con sentenza passata in giudicato, pendente in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione. Sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto (il 24 aprile 2017) e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione, il cui termine ultimo è fissato al 30 settembre 2017, non sia intervenuta pronuncia definitiva.

La definizione è ammissibile anche in presenza di ricorso notificato all’ente impositore ma non ancora depositato nella segreteria della Commissione tributaria provinciale, visto che per gli importi inferiori a 20 mila euro il ricorso produce gli effetti del reclamo e deve essere depositato nella segreteria della Commissione tributaria entro 120 giorni, decorrenti non dalla data di notifica del ricorso da parte del contribuente ma dalla data di ricevimento da parte del Comune.

L’IFEL sottolinea che il decreto non dispone alcunché in merito alla data di deposito del ricorso, stabilita come noto a pena di inammissibilità, essendo prevista la sola sospensione dei termini di impugnazione della sentenza. Pertanto, sarà onere del contribuente depositare nei termini il ricorso.

Fonte: fiscoetasse.com

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23666-definizione-liti-pendenti-con-i-comuni-ecco-le-definibili-e-quelle-escluse.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Alternanza scuola lavoro: al via le domande per l’esonero

Da oggi possibile richiedere l’esonero contributivo sulle assunzioni a tempo indeterminato di giovani che hanno svolto periodi di alternanza scuola lavoro o apprendistato.

La circolare INPS 10 luglio 2017, n. 109 chiarisce le modalità di accesso all’esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminatodi giovani effettuate nel corso del 2017 e 2018 (art. 1, commi 308 e seguenti, legge 11 dicembre 2016, n. 232).

L’agevolazione spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, giovani che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro, se soddisfatti determinati requisiti.

L’incentivo si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di giovani che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L’incentivo è pari al totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.250 euro annui. La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto.

Per presentare la domanda il datore di lavoro dovrà compilare il modulo online “308-2016” disponibile, a partire dall’11 luglio 2017, all’interno della piattaforma DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente.

Fonte:

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23669-alternanza-scuola-lavoro-al-via-le-domande-per-l-esonero.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20109%20del%2010-07-2017.htm

Apprendistato professionalizzante: non c’è limite di età

Dopo un periodo di lungo silenzio l’INPS ha illustrato le modalità applicative   della norma sull’apprendistato professionalizzante con il messaggio n. 2243 il 31/5/2017. Si tratta della possibilità di assumere con contratto di apprendistato in deroga al requisito anagrafico ordinariamente previsto , per i  percettori di mobilità o di un trattamento di disoccupazione; Lo scopo primario della norma è quello di favorire la qualificazione o la riqualificazione professionale di soggetti che hanno perso involontariamente il posto di lavoro . In questo senso  il contratto si definisce “professionalizzante”.

Alla luce del comma 4 dell’articolo 47 del nuovo T.U. sull’apprendistato, possono  dunque essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, senza  i consueti limiti di età di 29 anni , anche  i lavoratori destinatari delle seguente forme di trattamenti di disoccupazione:

a) nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);
b) assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e MiniASpi);
c) indennità speciale di disoccupazione edile;
d) indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

L’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro  per tutta la durata del periodo di formazione (massimo tre anni, elevabile a cinque per il settore artigiano edile e non)  è ridotta ed è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, oltre al versamento di un’aliquota in misura pari all’1,31% per la NASpI e un’aliquota dello 0,30% destinata alla formazione, portando  complessivamente il contributo dovuto all’11,61% (10% + 1,61%) .

Ad esso si aggiunge l’aliquota a carico del dipendente  per cui si arriva a una contribuzione complessiva del 17,45%.

Ulteriore riduzione per le imprese che occupano fino a 9 dipendenti:

  •  per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto,  si applica la riduzione nella misura di 8,5 punti percentuali  (aliquota applicabile dell’1.5%)
  • di 7 punti percentuali (aliquota applicabile del 3%) per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto.

In attesa della annunciata predisposizione di una piattaforma telematica, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare all’INPS la stipula di questi contratti con una comunicazione attraverso il Cassetto previdenziale.

Fonte:

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23613-apprendistato-professionalizzante-non-c-limite-di-et-.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

DID on line: periodo transitorio prorogato al 30 settembre

La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro è stata prevista dal decreto lgs. 150 2015  per certificare lo status di disoccupato su una piattaforma unitaria nazionale ,  avere accesso alle attività volte al reinserimento lavorativo tramite un “patto di servizio personalizzato” . La procedura prevede che l’ utente si registri  al portale nazionale, inserendo username e password e selezionando dall’area riservata o sulla homepage la voce “dichiarazione di immediata disponibilità”. Quindi  inserisce le informazioni richieste, circa le esperienze professionali e lavorative,  per il  calcolo dell’indice di profilazione  che serve a individuare le misure di formazione o riqualificazione necessarie e a selezionare eventuali proposte di lavoro coerenti. La procedura si conclude con la prenotazione dell’appuntamento presso il centro per l’impiego per la stipula del patto.

Attualmente  la DID puo essere resa :

  • sia sul portale dell’Agenzia nazionale del Ministero del lavoro www.anpal.gov.gov.it , con o senza PIN INPS,
  • ma anche sui portali regionali,  
  • oppure recandosi personalmente presso il Centro per l’impiego piu vicino. 

Inoltre i  cittadini che presentano all’INPS domanda di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), o domanda di indennità di mobilità, non sono tenuti ad effettuare ulteriori adempimenti e sono automaticamente registrati come disoccupati.

Il decreto aveva previsto un periodo transitorio prima che la procedura online  sul portale ANPAL diventi l’unica forma con cui fare la propria dichiarazione di disponibilità e poter partecipare alla misure delle politiche attive per il lavoro .

L’ANPAL ha comunicato ieri che il periodo transitorio  fissato  inizialmente solo fino al 31 marzo 2017 e prorogato al 30  giugno  2017, è stato nuovamente prorogato al 30 settembre 2017.  E’ anche previsto , a regime, la sostituzione del codice PIN INPS con il codice SPID .
Fino a tale data restano  quindi valide le altre procedure  indicate sopra,   per le quali sono state fornite le indicazioni operative nella nota del 29 novembre 2016.

Fonte:

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23603-did-on-line-periodo-transitorio-prorogato-al-30-settembre.html

 

MALATTIA: variazione prognosi certificata

E’ noto che il lavoratore in caso di malattia è tenuto a richiedere al proprio medico curante, entro due giorni dal verificarsi dell’evento, l’attestazione dello stesso. Fra le informazioni contenute nel certificato,  inviato telematicamente all’INPS dal medico, particolare rilievo assume la data di fine prognosi in quanto costituisce il termine entro il quale sussiste la copertura economica da parte dell’Istituto. Trattandosi di un termine previsionale esso è suscettibile di essere prolungato come anche ridotto, secondo un decorso più lento o più veloce della malattia. Sul punto, in particolare in caso di anticipo della data di fine prognosi, è intervenuta la circolare INPS n. 79 del 2 maggio 2017. In essa l’Istituto afferma l’obbligo del lavoratore, sia nei confronti del datore che nei confronti dell’Istituto,  di rettificare la prognosi precedentemente certificata. In sostanza il lavoratore che voglia rientrare a lavoro anticipatamente rispetto alla data indicata dal medico curante potrà essere riammesso solo in presenza di una rettifica della prognosi precedentemente comunicata. La rettifica, che va richiesta allo stesso medico che ha redatto il primo certificato, deve essere effettuata non solo prima del termine originariamente indicato ma anche della ripresa anticipata dell’attività lavorativa.

L’Istituto previdenziale infine, precisa che, nei casi di mancata o tardiva comunicazione trova applicazione per il lavoratore la sanzione già prevista in caso di assenza ingiustificata a visita di controllo. Sanzione che trova però applicazione al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa, in quanto questa costituisce di fatto la fine della prognosi.

G.D.