Contratto occasionale “Presto”: da mezzanotte il minimo raddoppia

L’INPS ha fornito ai Consulenti del lavoro un importante precisazione in merito al minimo retribuibile come prestazione occasionale  regolata dal contratto PRESTO per le aziende introdotto dal decreto legge 50 2017 , dopo l’abolizione dei cecchi voucher INPS.

Come noto  la normativa (articolo 54 bis, comma 17)  prevede un minimo giornaliero di 4 ore da retribuire anche in caso di prestazione di durata inferiore. I consulenti ponevano il quesito  di come comportarsi nel caso in cui  la prestazione si svolga  a cavallo di mezzanotte, ad esempio dalle 21  alle 1.00 del giorno successivo . L’Inps afferma che essendo interessati due giorni diversi , si devono comunicare due  distinte prestazioni , il che significa che  la retribuzione minima raddoppia, e passa da 36  a 72 euro.

Per la precisione la norma parla , infatti, di compenso non inferiore a 36 euro«per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata» . Il caso è molto comune per i servizi  ricettivi  ed i locali di ristorazione e  non mancherà di suscitare  proteste  o perlomeno malumori.

Infatti  la previsione del compenso minimo penalizza già  gli  utilizzatori del nuovo contratto Presto, destinato a prestazioni minime e saltuarie retribuite con un compenso orario netto per il lavoratore di 9 euro, (lordo 12,5 per il datore di lavoro)  che diventano con questi presupposti oltremodo onerose.

L’interpretazione dell’ INPS  a rigor di logica non è del tutto condivisibile in quanto   la norma di legge parla di prestazioni  di 4 ore continuative , che potrebbero essere sottintese come “un unicum”. Questo  “sdoppiamento”  sembra piuttosto forzato e forse intende davvero scoraggiare l’utilizzo  troppo massivo del nuovo strumento.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24058-contratto-occasionale-presto-da-mezzanotte-il-minimo-raddoppia-.html

Contratto metalmeccanici: dal 1.10 l’apprendistato vale per l’anzianità

Nel contratto metalmeccanici industria è prevista una novità sul computo  dell’ anzianità . Dal 1 ottobre 2017, infatti,    i periodi apprendistato professionalizzante  possono essere conteggiati ai fini della maturazione degli scatti di anzianità . Il computo non si realizza però con l’intero periodo di apprendistato  ma solo per il 65% .

In materia di apprendistato il rinnovo del contratto firmato nel novembre 2016  prevede anche:

– primo periodo:  (inquadramento e retribuzione) due livelli sotto quello di destinazione finale;
– secondo periodo: un livello (e retribuzione) sotto quello di destinazione finale;
– terzo periodo: inquadramento a 1 livello inferiore rispetto a quello finale e retribuzione  uguale a quella del livello di destinazione.

Inoltre, riguardo il meccanismo degli scatti di anzianità  c.c.n.l. metalmeccanica industria 2016 prevede , per ogni biennio di anzianità di servizio nell’azienda,  una maggiorazione della retribuzione mensile in cifra fissa pari agli importi indicati nel contratto stesso e diversi per livello di inquadramento. Ai fini del computo degli aumenti periodici di anzianità si considera un massimo di 5 scatti. Gli aumenti periodici non possono essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Gli scatti decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24063-contratto-metalmeccanici-dal-1-10-l-apprendistato-vale-per-l-anzianit-.html

Premio INAIL formazione professionale: novità 2017-18

L’INAIL ha emanato la circolare n. 41 del 3.10.2017   che chiarisce le modalità di assicurazione per gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di  istruzione e formazione professionale regionali dall’anno formativo 2017-2018 . Il documento specifica che  “è terminata la sperimentazione  del premio speciale unitario, del  2016 2017 come previsto dall’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150   e che  si torna all’applicazione delle modalità precedenti ”

Pertanto, i premi assicurativi dovuti per gli allievi dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari sono determinati ai sensi dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

L’attività formativa in genere è classificata alla voce di tariffa 0611 della gestione di riferimento e, qualora il percorso formativo preveda anche la partecipazione alle lavorazioni svolte all’esterno in azienda, devono essere applicate le voci di tariffa della lavorazione effettivamente svolta, previa presentazione di apposita denuncia telematica di variazione, qualora il rischio assicurato non sia presente nella posizione assicurativa territoriale interessata.

Tali le denunce di variazione,devono essere inviate entro trenta giorni dalla pubblicazione della circolare (3 ottobre 2017) quindi entro il 2 novembre 2017 .
Il primo pagamento del premio per il periodo assicurativo 1° settembre 2017 – 31  dicembre 2017 è richiesto dall’Istituto con il provvedimento di  assicurazione a seguito delle denunce inviate dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari.

Per gli anni successivi, i premi assicurativi devono essere versati con l’autoliquidazione annuale con le consuete modalità.
Ai fini dell’autoliquidazione 2017-2018 in scadenza al 16 febbraio 2018, le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari dovranno includere le retribuzioni convenzionali  riferite agli allievi per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2017 nelle  dichiarazioni delle retribuzioni da presentare entro il 28 febbraio 2018, imputandole  alle relative voci di tariffa.
I premi di rata anticipata per l’anno 2018 determinati sulle retribuzioni suddette saranno oggetto di conguaglio con l’autoliquidazione 2018-2019, quando saranno
presentate le dichiarazioni retributive riguardanti il 2018.

La circolare comunica anche la chiusura dei servizi telematici “Comunicazione data di avvio dei corsi di IeFP” e “Denuncia del numero degli allievi iscritti ai corsi IeFP”

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24060-premio-inail-formazione-professionale-2017-2018.html

Demansionamento: per il danno bastano presunzioni semplici

Il danno non patrimoniale, che ricomprende anche il danno di tipo esistenziale, deve essere risarcito quando sia conseguenza, come nel caso di dequalificazione professionale del lavoratore subordinato, di una lesione in ambito di responsabilità contrattuale di diritti inviolabili costituzionalmente garantiti; la sussistenza di tale danno può essere provata anche a mezzo di presunzioni semplici, sulle quali il giudice può fondare in via esclusiva il proprio convincimento. Questo quanto afferma la sentenza della Cassazione sezione lavoro n. 22288 del 26 settembre 2017. 

Con  una interpretazione  “ampia”  di un principio  consolidato,  i supremi giudici hanno respinto il ricorso di una azienda condannata in appello a risarcire ad un dipendente demansionato il danno  esistenziale per “lesione alla dignità personale ed al prestigio professionale”, derivante da  attribuzione di mansioni inferiori per un periodo di circa 2 anni.

Demansionamento e onere della prova del danno

Il principio  giurisprudenziale consolidato in materia , cui faceva riferimento anche il ricorso della parte datoriale,  afferma infatti che dall’inadempimento datoriale non deriva automaticamente l’esistenza del danno, ossia questo non è, immancabilmente, ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dell’atto illegittimo.

L’inadempimento infatti è già sanzionato con l’obbligo di corresponsione della retribuzione, ed è perciò necessario che si produca una lesione aggiuntiva, e per certi versi autonoma. Non può infatti non valere  la distinzione tra “inadempimento” e “danno risarcibile” secondo gli ordinari principi civilistici di cui all’art. 1218 e 1223, per i quali i danni attengono alla perdita o al mancato guadagno che siano “conseguenza immediata e diretta” dell’inadempimento, lasciando così chiaramente distinti il momento della violazione degli obblighi di cui agli artt. 2087 e 2103 c.c., da quello, solo eventuale, della produzione del pregiudizio (in tal senso chiaramente si è espressa la Corte Costituzionale n. 372 del 1994).

D’altra parte – visto che il risarcimento del danno mira alla reintegrazione del pregiudizio che determina una effettiva diminuzione del patrimonio del danneggiato, ove diminuzione non vi sia stata (perdita subita e/o mancato guadagno) il diritto al risarcimento non è configurabile. In altri termini la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima .(…)
E’ noto poi che dall’inadempimento datoriale, può nascere, astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore: danno professionale, danno all’integrità psico-fisica o danno biologico, danno all’immagine o alla vita di relazione, sintetizzati nella locuzione danno cd. esistenziale, che possono anche coesistere l’una con l’altra.
Occorre sottolineare che proprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno da dequalificazione, si rende indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore (come sottolineato con forza dal secondo degli indirizzi giurisprudenziali sopra ricordati vale a dire, da quello di cui alle sentenze della Cass. n. 7905 dell’11.8.1998, n. 2561 del 19.3.1999, n. 8904 del 4.6.2003, n. 16792 del 18.11.2003 e n. 10361 del 28.5.2004 – n.d.r.), che deve in primo luogo precisare quali di essi ritenga in concreto di aver subito, fornendo tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere la prova del danno.

(…)

Nel caso specifico per  la Cassazione, invece , la Corte di appello  aveva  “enucleato correttamente un giudizio in ordine al demansionamento del lavoratore attraverso un procedimento logico-giuridico ineccepibile fondato sulle acquisizioni probatorie assunte, che non è censurabile in sede di legittimità”.

Si evidenzia quindi che la sussistenza di tale danno puo   essere  provata , non solo tramite l’allegazione di prove testimoniali o  documentali specifiche , ma “anche a mezzo di presunzioni semplici, sulle quali il giudice può fondare in via esclusiva il proprio convincimento”.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12888-demansionamento-per-il-danno-bastano-presunzioni-semplici.html

DID online: nuove indicazioni ANPAL

L’ ANPAL ha emanato una nuova circolare  (N. 1 2017) con indicazioni operative per gli uffici,  relative al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità sul portale   nazionale delle politiche del lavoro, (’art.19 del decreto  lgs.14 settembre 2015, n. 150 ) che prevede una streetta connessione delle banche dati nazionali e locali.
Attualmente le modalità attraverso cui il  cittadino può registrarsi come disoccupato sono le seguenti:

a. registrazione sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro (www.anpal.gov.it) direttamente da parte del cittadino;
b. registrazione sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro da parte di un operatore del Centro per l’impiego, che supporti l’utente nel rilascio della DID;

c. inserimento sui Sistemi informativi del lavoro Regionali, con trasmissione della DID, tramite cooperazione applicativa, al Nodo di Coordinamento
Nazionale (NCN).

Nella circolare si specifica che per dare attuazione all’articolo 19 del d.lgs. 150/2015, il  cittadino sarà considerato in “stato di disoccupazione” solo  se , in relazione alla DID rilasciata, sia riscontrabile all’interno della SAP   il codice identificativo  della DID,  che verrà inserito nella SAP  a cura del nodo di coordinamento nazionale.

La nuova procedura sarà operativa dal 1 dicembre 2017. La circolare specifica anche che  “Fermo restando, pertanto, la validità delle DIDonline rilasciate secondo le modalità e le tempistiche sopra descritte, giova precisare che, nelle more della messa a regime della cooperazione delle agende, all’utente saranno fornite, sul Portale Nazionale, le informazioni utili a contattare il Centro per l’Impiego di riferimento, al fine di confermare lo stato di disoccupazione e di sottoscrivere il patto di servizio, ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 150/2015″.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24046-did-online-nuove-indicazioni-anpal.html

 

DIS-COLL, il nuovo contributo entro il 16.10

Con il passaggio a regime della DIS-COLL , introdotta sperimentalmente dal Jobs act nel 2015,  è aumentata  dello 0,51% la contribuzione dovuta all’INPS da parte di  collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, amministatori di società, sindaci e revisori, iscritti solo  alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA. 

La nuova aliquota contributiva destinata appunto al finanziamento dell’indennità di disoccupazione dei collaboratori DIS COLL, decorre dal 1° luglio 2017. Il versamento dei contributi relativi al semestre precedente è previsto entro 16 ottobre 2017.

L’aliquota complessiva  del 33,23%  oggi in vigore comprende quindi

  •  32,00% ( legge 28 giugno 2012, n. 92);
  • 0,50% (per il finanziamento di maternità,  assegni per il nucleo familiare e malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, legge finanziaria 2007)
  •  0,22% (art. 7 del DM 12 luglio 2007)
  • 0,51%  (d.lgs.81 2017   Jobs act autonomi)

esplica la sua efficacia a partire dai compensi corrisposti dal 1° luglio 2017. Per il trimestre luglio-settembre  la scadenza  del versamento prevista è il 16 ottobre 2017.
Soggetti interessati

Sono interessati i lavoratori  privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da:

  • Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica così come disciplinato dall’art. 50 – comma 1, lett. c bis, DPR n. 917/1986;
  •  tutte le co.co.co., anche a progetto, incluse le collaborazioni occasionali;
  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Soggetti esclusi
Restano esclusi dall’aumento dell’aliquota contributiva pari allo 0,51%  e  e sono ancora soggetti all’aliquota del  32,72% , i compensi corrisposti   a:
– Componenti commissioni e collegi;
– Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001);
– Venditori porta a porta (art. 19, D. lgs 114/1998);
– Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44);
– Associati in partecipazione (non ancora cessati);
– Medici in Formazione specialistica legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell’anno 2006, all’articolo 1, comma 300.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23994-dis-coll-il-nuovo-contributo-entro-il-16-10.html

DIS COLL: Indennità Disoccupazione dei Collaboratori

DIS COLL sta per “Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ” ed è stata istituita dall ‘art. 15 del Decreto n. 22/2015 di attuazione del Jobs act , in forma sperimentale, e resa strutturale dal Jobs act   per il lavoro autonomo e smart working (Legge n. 81/2017).
Si applica agli eventi di disoccupazione involontaria ( quindi non in caso di recesso volontario, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa) verificatisi  a partire dal 1.1. 2015 . 
Viene erogata dall’INPS e spetta ai lavoratori non  titolari di partita IVA, ma iscritti alla gestione separata INPS , delle seguenti categorie:
  •  collaboratori coordinati e continuativi , 
  • collaboratori occasionali
  • dottori e assegnisti di ricerca 

che perdono il lavoro di collaborazione  dopo un minimo di mesi di attività.

Requisiti necessari :
• almeno tre mesi di contribuzione nell’anno precedente  solare  la perdita del lavoro ( in caso di interruzione nel 2017  si calcola la contribuzione versata nel 2016)
• stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda  con la sottoscrizione della DID dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro

Per approfondire vedi la scheda informativa DOMANDA DIS COLL 2017 nella Circolare del lavoro n. 30 del 4.8.2017, con esempi pratici.

Calcolo assegno, erogazione e durata della DIS COLL

Per il calcolo dell’indennità si fa riferimento al reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa precedenti:
  • l’assegno è pari al 75% dell’ultima retribuzione, per la parte di compensi fino a 1.195 euro lordi;
  • per la quota che oltrepassa questa soglia, invece, si deve calcolare il 25%.
  • E’previsto un tetto massimo di 1.300 euro lordi Per i primi 4 mesi, si ha diritto a ricevere l’intero sussidio.
  • l’indennità viene ridotta  del 3% ogni mese a partire dalla quinta mensilità. 
La Dis coll  ha  una durata massima di sei mesi . La durata è commisurata però al periodo lavorato: cioè  viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà di quelli lavorate
Il periodo di fruizione della DIS-COLL comincia dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, in caso di domanda presentata successivamente , dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Nel caso in cui il soggetto beneficiario trovi una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il diritto alla DIS-COLL decade. Se il contratto di lavoro subordinato è inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL viene sospesa e riprende a decorrere dopo la fine del contratto.
La fruizione della DIS COLL non dà diritto all’accredito di contributi figurativi ai fini della pensione, come succede invece per l’indennità di disoccupazione da lavoro dipendente.
L’indennità  di disoccupazione dei collaboratori viene pagata dall’INPS mediante:
  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • accredito su libretto postale;
  • bonifico domiciliato presso Poste Italiane, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.

Va ricordato che, secondo le vigenti disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti superiori a 1.000 euro 

Decadenza dal diritto alla DIS COLL e riduzione indennità

ll beneficiario decade dall’indennità DIS COLL nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • inizio di un’attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa;
  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
  • se è titolare di pensione ;
  • se acquisisce i diritto all’assegno ordinario di invalidità, ( possibile comunque la scelta sostitutiva dell’indennità DIS-COLL);
  •  non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti .

fonte: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12167-dis-coll-facciamo-il-punto.html

Prestazioni occasionali e imprese agricole: nuove funzioni online

Il Messaggio INPS  n. 3662 del 25 settembre 2017,  informa che la piattaforma informatica per il contratto di  Prestazioni Occasionali (c.d. PrestO) è stata adattata anche per le specifiche norme relative alle Imprese  agricole .

Si tratta in particolare degli aspetti del decreto legge n. 50  2017,  descritte al punto 6.5 della Circolare INPS n. 107/2017 – con particolare riferimento

  • alla tempistica delle comunicazioni preventive
  • i requisiti dei lavoratori che possono essere assunti
  • le misure minime del compenso per prestazioni occasionali nel settore agricolo.

La procedura consente  infatti alle imprese agricole di indicare la durata della prestazione in riferimento ad un arco temporale di  tre giorni, secondo un calendario giornaliero, con indicazione del numero di ore complessive di utilizzo del lavoratore nell’arco temporale indicato.

Si specifica anche che in caso di imprevisti come per es. indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione  se la prestazione  non viene effettuata  l’utilizzatore puo revocare la dichiarazione sempre  avvalendosi della procedura telematica INPSpurché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva  prevista per lo svolgimento della prestazione (non superiore a tre giorni consecutivi).

Una volta decorso il terzo giorno  l’INPS procede ad integrare il compenso pattuito nel primo prospetto paga utile, e  valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini Ivs e INAIL, trattenendo l’importo per gli oneri gestionali.

Nel caso in cui l’arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si collochi a cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale dell’arco temporale indicato (es. prestazione dal 30.09.2017 al 02.10.2017, pagamento del compenso entro il 15.11.2017). Tale opzione sarà prevista esclusivamente per gli utilizzatori che si saranno registrati correttamente nella procedura informatica nella categoria di “azienda agricola”.

Infine, l’Iistituto informa che  sono state implementate le funzionalità relative agli intermediari che intendano operare in qualità di delegati per le Prestazioni Occasionali per gli utilizzatori nel settore dell’agricoltura.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24027-prestazioni-occasionali-e-imprese-agricole-nuove-funzioni-online.html

Cassa COLF: gli obblighi del datore di lavoro domestico

Con il rinnovo del 16/2/2007 nel Contratto Nazionale dei collaboratori domestici è stato introdotto l’obbligo per i datori di lavoro aderenti alle Associazioni stipulanti o coloro che comunque  applicano  tale contratto, di iscrivere i propri dipendenti alla “Cassa mutua per colf e badanti”, denominata “Cas.Sa.Colf” .

La contribuzione, che offre il diritto a prestazioni in caso di malattie e infortuni dei lavoratori domestici, e anche a favore del datore di lavoro, confluisce alla Cassa tramite l’INPS.

Forse non tutti sono a conoscenza che il Mav   prodotto attraverso il servizio on line dell’INPS, o i bollettini inviati al domicilio del datore di lavoro, non comprendono  i versamenti dovuti per l’assistenza sanitaria integrativa, ma occorre un intervento ad hoc per il loro inserimento.

Il contributo ha un costo minimo pari a 0,03 euro per ogni ora di lavoro , di cui 0,01 euro sono a carico del lavoratore.
La responsabilità dei versamenti alla Cassa dei lavoratori domestici, però, ècompletamente del datore di lavoro,  che sarà ritenuto responsabile della eventuale perdita del diritto alle prestazioni.
L’obbligo di versamento sussiste per tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dalla loro durata.

Per chi volesse approfondire: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12881-cassa-colf-gli-obblighi-del-datore-di-lavoro-domestico.html