Agevolazioni ‘prima casa’ nelle successioni e donazioni.

Agevolazioni prima casa nelle successioni e nelle donazioni nella Risoluzione n. 126 di ieri, 17 ottobre 2017, di risposta ad un interpello.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 69, comma 3, della L. 342/2000 prevede l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione “non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario, ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall’articolo 1, comma 1, quinto periodo, della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131”.

L’interessato, per poter beneficiare dell’agevolazione, deve dichiarare:

  • di avere la residenza nel territorio del comune ove è ubicato l’immobile da acquistare o di volerla stabilire entro diciotto mesi dall’acquisto;
  • di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  • di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazioneacquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.

La dichiarazione resa, quindi, deve evidenziare la sussistenza in capo al beneficiario di tutte le condizioni sopra richiamate, al momento del trasferimento che si realizza con l’apertura della successione.
Se per effetto della successione, la contribuente istante diviene piena proprietaria dei tre immobili siti nel Comune di YYY, in precedenza posseduti in comproprietà con il coniuge, può fruire dell’agevolazione ‘prima casa’ in relazione all’acquisto delle quote di uno dei tre immobili. Non risulta, infatti, preclusiva alla fruizione dell’agevolazione la circostanza che prima del decesso, la contribuente possedesse detti immobili in comproprietà con il coniuge, in quanto con la morte del de cuius, il regime di comunione viene meno.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 3 luglio 2015, n. 13760, ha, infatti, chiarito che “la morte (del coniuge) determina lo scioglimento del matrimonio, ovvero il verificarsi di una causa di scioglimento della comunione.” Per effetto della morte del coniuge, cessa, dunque, il regime di comunione con il coniuge sugli immobili siti nel Comune di YYY e, dunque, la contribuente si trova nelle condizioni di poter dichiarare di non essere titolare in comunione con il coniuge di diritti sui predetti immobili.
In sostanza, la dichiarazione che la contribuente deve rendere, volta a stabilire la tassazione da applicare proprio al trasferimento mortis causa, non deve tenere conto di quei beni o quote degli stessi che per effetto della successione vengono acquistati.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24129-agevolazioni-prima-casa-nelle-successioni-e-donazioni.html

Sorveglianza sanitaria sul lavoro: i comportamenti sanzionabili

Nuove indicazioni dell’ispettorato nazionale del lavoro per assicurare uniformità negli accertamenti ispettivi in materia di sorveglianza sanitaria. Con la lettera circolare n. 3 del 12 ottobre 2017, l’INL  ha fornito  a  tutto il personale ispettivo  specifiche indicazioni   sugli specifici comportamenti sanzionabili  in materia di  omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Gli obblighi in materia sono sanciti  in particolare dai seguenti articoli del D.Lgs. 81/2008:

  1. articolo 18, comma 1, lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (ad esempio lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, etc.);
  2. articolo 18, comma 1, lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria;
  3. articolo 18, comma 1, lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.

In tutti questi casi vanno applicate le sanzioni previste dal d.lgs 81 2008 . Inoltre va ricordato che  in caso di omessa sorveglianza sanitaria in tutti i settori tranne quello  dell’edilizia, gli ispettori del lavoro  sono tenuti a comunicare la notizia di reato all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 347 c.p.p..

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24113-sorveglianza-sanitaria-sul-lavoro-i-comportamenti-sanzionabili.html

Legge di bilancio 2018: sgravio totale per assunzione apprendisti

La legge di bilancio 2018 sarà presentata in Consiglio dei Ministri  oggi pomeriggio  e sono emerse alcune indiscrezioni riguardo le misure per il lavoro e in particolare  gli sgravi contributivi per le assunzioni  dei giovani,  già annunciati nelle scorse settimane.  Le novità piu importanti sono due:

  1. Ampliamento dell’età su cui applicare la decontribuzione del 50% triennale  per l’assunzione di soggetti   fino a 35  anni , fino ra si erà parlato di un limite a 29 anni.  Questa misura sarebbe valida  però solo per il 2018. Dal 2019 lo sgravio si dovrebbe applicare invece  fino ai 29 anni . Agevolate sia le  assunzioni   a tempo indeterminato che  le conversioni da contratto a termine a contratto a tutele crescenti.
  2. Sgravio totale triennale per l’assunzione di giovani  assunti entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio  se avevano svolto apprendistato o alternanza scuola lavoro presso la stessa azienda.

Stessa agevolazione, cioè deconributione al 100%  anche  per altri due casi particolari : giovani del Sud  e NEET . In sostanza si prorogherebbe il bonus sud e lo sgravio del programma europeo  Garanzia giovani. Questi due incentivi sarebbero gestiti da ANPAL . C’è da dire che l’ampliamento dell’età da 29 al 35  anni avrà bisogno dell’ok di Bruxelles perché contrasta con la normativa comunitaria.
Va anche specificato che tutti questi sgravi riguardano i contributi previdenziali mentre resta escluso il contributo per l’assicurazione INAIL .
Le altre misure per il lavoro previste sono:

  • incentivi per la ricollocazione dei lavoratori interessati da licenziamenti collettivi per crisi aziendale
  • Rifinanziamento dell’apprendistato duale per gli istituti di istruzione e formazione professionale
  • Rifinanziamento per gli ITS scuole di specializzazione tecnologica a livello universitario.

In mattinata , quindi prima del Consiglio dei ministri,   il Ministro del Lavoro Poletti ha  invitato i rappresentanti di CGIL, CISL e UIL per un ulteriore incontro ufficialmente per continuare il confronto sulle pensioni ma probabilmente anche per presentare le misure  e apportare ulteriori limature  prima dell’approvazione definitiva da parte del Governo .

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24110-legge-di-bilancio-2018-sgravio-totale-per-assunzione-apprendisti.html

Comunicazione infortuni: chiarimenti INAIL

L’INAIL,  ha emanato la scorsa settimana la circolare n. 42 del 12 ottobre 2017,  con cui fornisce le istruzioni sulla  Comunicazione di Infortunio a fini statistici e informativi in vigore dalla stessa data. La nuova comunicazione va effettuata , per tutti i datori di lavoro e gli intermediari  per gli infortuni che provochino  assenza di almeno un giorno dal posto di lavoro dei dipendenti e collaboratori . Va fatta entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico per via telematica . A questo fine,  l’Istituto comunica che è disponibile sul portale il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio”.
Il servizio on line, differenziato rispetto al settore di appartenenza del datore di  lavoro anche in base alle modalità di gestione dell’assicurazione, riguarda le
seguenti gestioni:
₋ gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolaridi posizione assicurativa territoriale (Pat), nel seguito denominata Iaspa;
₋ gestione per conto dello Stato;
₋ settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione
(Pan);
₋ gestione agricoltura;
₋ datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze  private.

Sono quindi esclusi solo :

  • il Ministero della Difesa per le Forze armate, compresa l’Arma deiCarabinieri (nella quale è stato inglobato il Corpo forestale )
  • il Ministero dell’Interno, per la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco;
  • il Ministero dell’Economia e delle finanze, per la Guardia di Finanza;
  • il Ministero della Giustizia per la Polizia penitenziaria.

Se per problemi tecnici la modalità online non fosse disponibile tali  comunicazioni di infortunio,  essere inviate esclusivamente tramite PEC, utilizzando il modello scaricabile sul portale dell’INAIL, alla casella di posta elettronica certificata dalla competente Sede locale dell’Istituto, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato e allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento in questione.
La circolare specifica che gli intermediari possono operare anche per un datore di lavoro del settore agricoltura e per un datore di lavoro non assicurato INAIL.

La nuova comunicazione non fa venir meno l’obbligo di Denuncia di infortunio . Il servizio telematico  una specifica funzione all’interno della sezione comunicazioni Inviate, consente di  trasformare la comunicazione in denuncia previa allegazione della necessaria documentazione specifica.

Per informazioni generali e assistenza è possibile contattare il Contact Center  Inail al numero 803.164, gratuito da rete fissa, oppure al numero 06 164 164.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24111-comunicazione-infortuni-istruzioni-inail.html

Prestazione di Malattia e Gestione Separata: i chiarimenti dell’INPS

Con la Circolare n. 139 del 12 ottobre 2017, l’INPS fornisce alcune indicazioni in merito alle prestazioni previdenziali di Malattia e Degenza Ospedaliera, riservate ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS, così come modificate da ultimo dalla L. n. 81 del 22/05/2017.

Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata (di cui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995) ed in possesso di specifici requisiti, è stata riconosciuta, come è noto, dal legislatore un’apposita tutela previdenziale che contempla due diversi tipi di prestazioni in caso di eventi di malattia:

  • indennità di degenza ospedaliera (circolare Inps n. 147/2001);
  • indennità di malattia (circolare Inps n. 76/2007).

La suddetta tutela è stata, nel tempo, oggetto di evoluzioni interpretative e normative che hanno portato ad estendere la platea dei soggetti interessati, fino a comprendere tutti i lavoratori iscritti nella Gestione Separata e tenuti a versare un’aliquota contributiva piena.

Recentemente, è intervenuta un’ulteriore modifica legislativa, a seguito dell’entrata in vigore (in data 14 giugno 2017) dell’articolo 8, comma 10, della legge n. 81 del 22 maggio 2017, che ha disposto, per i lavoratori in argomento, che i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronicodegenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, vengano equiparati alla degenza ospedaliera.

L’equiparazione dell’evento di malattia ad un evento di degenza ospedaliera (nei casi previsti dalla norma in argomento) comporta l’applicazione di una disciplina diversa con riferimento ai termini per la presentazione della certificazione sanitaria e della domanda di prestazione, della durata della tutela riconosciuta (da un massimo di 61 giorni annui ad un massimo di 180 giorni annui) e dell’ammontare del trattamento economico spettante (determinato annualmente e commisurato al numero di mensilità di versamenti contributivi effettuati).

Alla luce di quanto sopra espresso, è necessario fornire a tutti i soggetti interessati alcune indicazioni operative e linee di indirizzo, per consentire l’attuazione della norma, nel rispetto dei principi generali previsti dall’ordinamento italiano nell’ambito della tutela previdenziale della malattia e sulla base dell’espressione letterale della disposizione legislativa sopra citata.

Per approfondire: http://www.paghefacili.org/prestazione-malattia-gestione-separata-chiarimenti-dellinps/

Uniemens agricoltura: novità da gennaio 2018

Con il  Messaggio n. 3842 del 6 ottobre 2017, l’INPS  a comunicato che a partire da Gennaio 2018, le Aziende saranno tenute a trasmettere le Denunce e i Lavoratori Agricoli  DA-DMAG con cadenza mensile e utilizzando il sistema degli UniEmens.

L’Istituto, inoltre, invita tutte le Aziende a comunicare con tempestività le variazioni dei propri dati aziendali, in quanto la tariffazione sarà effettuata utilizzando i dati presenti negli archivi INPS.

Ecco il testo integrale del documento dell’Istituto di  previdenza:

OGGETTO: Allineamento dati DA-DMAG: presentazione delle Denunce aziendali di variazione – adempimento delle aziende.

Con i messaggi nn. 3700 del 31/3/2014 e 5703 dell’ 1 luglio 2014, si è dato avvio ad un processo finalizzato ad un corretto allineamento dei dati, relativi alle caratteristiche aziendali, presenti negli archivi dell’Istituto.

A tal fine, a partire dalla denuncia presentata nel primo trimestre 2014, l’Istituto, nell’ipotesi in cui i dati esposti nella denuncia DMAG e quelli presenti nell’archivio DA non fossero stati congruenti, ha invitato i datori di lavoro interessati a recarsi presso la sede INPS territorialmente competente al fine di verificare le ragioni della mancata congruenza.

Nel corso di quest’ultimo triennio la quasi totalità delle aziende ha provveduto, mediante la presentazione di una DA di variazione, a comunicare le eventuali modifiche delle proprie caratteristiche aziendali intervenute “medio tempore”.

Nel frattempo è intervenuta la normativa in materia di adattamento al sistema UNIEMENS che, all’art. 8, co.8, Legge 29 ottobre 2016, n.199, ha previsto un significativo cambiamento nella trasmissione, da parte delle aziende, delle denunce dei lavoratori agricoli occupati. Tale trasmissione, a partire da gennaio 2018, avverrà con cadenza mensile e sarà canalizzata nel sistema UNIEMENS.

Poiché la normativa citata, ferme restando le scadenze di pagamento, inciderà sulla modalità di tariffazione, che avverrà avvalendosi anche dei dati presenti negli archivi dell’Istituto, si invitano le aziende, qualora fossero intervenute ulteriori variazioni afferenti i propri dati aziendali, a comunicare, con la massima tempestività, le eventuali difformità.

Si rammenta che la compilazione della denuncia aziendale di cui al comma 2 dell’art.5 del D. Lgs. n. 375/93 deve avvenire secondo quanto previsto dalla circolare n.88/2006 e che la stessa fa fede “a tutti gli effetti”, come disposto dal comma 5 del citato Decreto Legislativo.

Per approfondire:

INPS https://www.inps.it/nuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=51283&comments=true#commentscontainer

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24089-uniemens-agricoltura-novit-da-gennaio-2018.html

Affiti brevi: entro il 16 ottobre va versata la ritenuta

Intermediari immobiliari alla cassa il 16 ottobre 2017. Entro tale data deve essere versata la ritenuta al 21% sui canoni lordi pagati dall’11 settembre scorso dai loro clienti inquilini ai loro clienti-proprietari per gli affitti fino a 30 giorni stipulati a partire dal 01.06.2017.

Si ricorda, infatti, che a seguito delle novità introdotte dalla Manovra correttiva, quando gli intermediari riversano ai proprietari degli immobili (locatori) gli importi ricevuti dai turisti, per i c.d. affitti brevi, devono operare una ritenuta del 21%, che dovrà poi essere versata all’Erario entro il 16 del mese successivo. Inizialmente il primo appuntamento era previsto per il 17 luglio (in quanto il 16 cadeva di domenica), ma a seguito delle forte critiche da parte degli intermediari immobiliari, la scadenza è stata tacitamente prorogata, secondo lo Statuto dei diritti del contribuente.

Ai contratti di locazione breve, il legislatore prevede che si applichino le disposizioni relative alla cedolare secca, con aliquota 21%. Poiché il regime della cedolare secca è opzionale, si ritiene che il soggetto possa in alternativa scegliere il regime ordinario. Il proprietario pertanto potrà in alterativa:

  • optare per la cedolare secca al 21%, sostitutiva dell’Irpef e dell’imposta di registro; applicare il regime ordinario Irpef, con aliquota minima 23%.

Anche la legislazione precedente prevedeva che i contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni (per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione) potessero essere assoggettati a cedolare secca. Rispetto a prima, con la nuova disciplina è possibile applicare la cedolare secca anche ai corrispettivi lordi derivanti da:

  • contratti di sublocazione (si tratta di una novità rispetto alla disciplina previgente: finora tali redditi erano esclusi dalla possibilità di applicare il regime della cedolare secca);
  • contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario (questa è una novità importante perché a regime l’opzione per la cedolare può essere esercitata solo da proprietario-locatore dell’immobile);
  • aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, al ricorrere delle condizioni sopra riportate.

Qualora gli intermediari intervengano nella fase del pagamento del canone di locazione, o incassino i corrispettivi, devono operare – all’atto del pagamento del corrispettivo lordo al beneficiario – una ritenuta d’acconto del 21%.

Nel caso in cui il locatore dovesse aver optato per la cedolare, la ritenuta sarà considerata a titolo d’imposta, in caso contrario si considererà a titolo d’acconto. L’obbligo di effettuare la ritenuta richiede che l’intermediario incassi il canone o intervenga nel pagamento, pertanto nel caso in cui il conduttore paghi direttamente il locatore, l’obbligo di ritenuta non sorge in capo all’intermediario. La ritenuta dovrà poi essere versata con il modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, secondo le modalità previste dall’art. 17 del D.lgs. 241/1997, con il codice tributo “1919”, istituito con la Risoluzione 88/E del 5.7.2017. Il primo appuntamento scade il 16 ottobre 2017: entro tale data gli intermediari dovranno versare al fisco la ritenuta del 21%, operata sui canoni lordi pagati dai loro clienti-inquilini e riversati ai clienti proprietari a partire dall’11 settembre.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24086-affiti-brevi-entro-il-16-ottobre-va-versata-la-ritenuta-.html

Infortunio di un giorno: dal 12 ottobre obbligo della denuncia INAIL

Da giovedì 12 ottobre 2017 scatta l’obbligo di effettuare la denuncia telematica di Infortunio, anche per gli eventi che comportano l’assenza di un solo giorno, oltre a quello dell’evento stesso.

La denuncia all’Istituto va effettuata, come previsto dal DPR n. 1124/1965, entro le 48 ore successive alla ricezione del certificato medico attestante l’infortunio, utilizzando la procedura telematica messa a disposizione dall’INAIL denominata “Denuncia / Comunicazione Infortuni“.

L’obbligo della denuncia dell’infortunio anche di un solo giorno sarebbe dovuto decorrere dal 12 aprile 2017, ovvero 6 mesi dopo l’entrata in vigore del Decreto istitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Previdenza), ma grazie all’art. 3-bis del D.L. n. 244/2016 (c.d. Decreto Milleproroghe 2017), il termine è stato differito al 12 ottobre 2017, per permettere all’INAIL di adeguare la procedura telematica.

Nel caso in cui il Datore di Lavoro non effettui la denuncia di infortunio entro i termini previsti, ricordiamo che le sanzioni previste vanno:

  • da € 548,00 ad € 1.978,80 per le assenze di un giorno solo;
  • da € 1.096,00 ad € 4.932,00 per le assenze superiori a tre giorni.

Fonte: http://www.paghefacili.org/infortunio-un-giorno-dal-12-ottobre-obbligo-della-denuncia-inail/

Iscrizione Gestione commercianti solo con attività prevalente

La Corte di Cassazione, è intervenuta nuovamente in materia di iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti per il socio amministratore di SRL. L’Ordinanza n. 22990  del  2 ottobre 2017, afferma  in particolare che  tale iscrizione  è  obbligatoria solo nel caso in cui  il soggetto   presti l’attività in via continuativa e con carattere di prevalenza, mentre non è dovuta   se l’attività è sporadica o di mera amministrazione.
Nel caso specifico  l’amministratrice di una società commerciale, residente all’estero, aveva fatto ricorso contro la cartella INPS che richiedeva  i contributi alla gestione commercianti non versati.

Il ricorso  era stato parzialmente respinto dai giudici di merito che avevano affermato come   l’amministratrice trascorreva nel nostro Paese alcuni mesi all’anno, per svolgere  funzioni di raccordo tra la società produttrice giapponese e la società  di cui era socia,  incaricata della commercializzazione ; il che integrava gli estremi dell’art. 1, lett. a-b della L. 1397/60, per la sua iscrizione alla Gestione commercianti.

La Cassazione ha ribaltato il giudizio di merito,  precisando che l’iscrizione è dovuta solo se si verificano tutti i  requisiti descritti  all’articolo 1 della Legge n. 1397/1960, ovvero: quando il socio amministratore  partecipi “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza” . Tale attività deve essere riscontrabile come  rilevante sia in termini di tempo che viene dedicato che del reddito  che ne deriva. Al contrario una attività sporadica  o la mera attività di amministrazione non sono di per sé sufficienti a configurare l’obbligo assicurativo .

La Corte ha dunque accolto il ricorso della contribuente  e cassato la sentenza impugnata, in quanto basata su presunzioni  e priva di  accertamenti concreti  sui requisiti complessivi richiesti dalla norma citata per l’iscrizione alla gestione commercianti. Va evidenziato infatti che l’onere della prova dei requisiti di prevalenza dell’attività è a carico dell’Istituto previdenziale.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24085-iscrizione-gestione-commercianti-solo-con-attivit-prevalente.html