Assunzioni agevolate: l’apprendistato conviene di più

La nuova legge di bilancio ha ampliato l’offerta di  nuovi incentivi per favorire  l’occupazione giovanile  prorogando il bonus Sud e  lo sconto per la Garanzia Giovani e istituendo il nuovo sgravio triennale al 50%  per i giovani sotto i 30 anni (35 per  le assunzioni nel 2018).  Ma uno studio del  Sole 24 Ore  sui principali bonus assunzione esistenti  rivela che il contratto di apprendistato è ancora la formula piu conveniente  sebbene non utilizzata come dovrebbe .

Lo studio evidenzia che probabilmente sono le difficoltà burocratiche, legate soprattutto all’obbligo formativo collegato al periodo di lavoro , che scoraggiano le imprese.

L’apprendistato  risulta la formula  piu conveniente in quanto :

  • La retribuzione lorda è più bassa (grazie alla possibilità di inquadrare il giovane fino a due livelli inferiori rispetto alle mansioni)
  • i contributi Inps sono intorno al 12% (rispetto all’aliquota piena del 29,41%).
  • La durata degli sgravi  può arrivare fino a 48 mesi   perché si estende fino all’anno successivo alla scadenza del periodo di formazione.

Dall’esempio fornito dal quotidiano di Confindustria  risulta che  un impiegato di 5 livello  under 30  con il Ccnl terziario  costa all’ imprenditore

con assunzione senza agevolazioni   1937 euro  di cui    440 di contributi

con il nuovo bonus DDL 2018          1717 di cui 220 di contributi

beneficiari Naspi                               1677 euro di cui  180 di contributi

con  Garanzia Giovani                       1497 euro, di 0 di contributi

con Bonus occupazione Sud             1497 euro , di cui 0 di contributi

con APPRENDISTATO (III liv.)      1425 euro,  di cui 153 di contributi

con Apprendistato Garanzia Giovani 1272 euro, di cui 0 di contributi

(I vari bonus hanno durata differente)

Nonostante questo sono solo  267mila contratti i contratti siglati nel 2016,  in crescita  di 60 mila unità rispetto al 2015, ma sempre pochissimi in rapporto ai 9,4 milioni di contratti totali. Tra le ragioni  si possono ipotizzare le  frequenti modifiche delle regole: la difficoltà degli adempimenti amministrativi richiesti e, al tempo stesso, una marcata frammentazione nelle sue modalità attuative, perche La formazione pprofessioale sottosta alle linee guida diverse per ogni singola Regione

Nel ddl bilancio, ora in discussione in Parlamento  ci sono anche misure  collegate all’apprendistato come l’esonero totale  per un massimo di 12 mesi, in caso di conversione a tempo indeterminato ed è riconosciuto l’esonero totale (al 100%, invece che al 50%) nel caso di assunzione in pianta stabile di ragazzi che hanno svolto presso il datore i periodi di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato di primo o di terzo livello.

Fonte:https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24214-assunzioni-agevolate-l-apprendistato-conviene-di-pi-.html

Avvisi bonari artigiani e commercianti online.

L’inps comunica che sono disponibili online gli  Avvisi Bonari della rata con scadenza Agosto 2017 relativi alla  Gestione Artigiani e Commercianti, nel messaggio 4280 del 31.10.2017  

Gli avvisi bonari saranno a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo: Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Posizione Assicurativa – Avvisi Bonari. L’istituto ricorda che  contestualmente, sarà inviata una email di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari, che abbiano fornito tramite il Cassetto il loro indirizzo di posta elettronica.

Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente al seguente indirizzo: Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Comunicazione bidirezionale – Comunicazioni – Invio quietanza di versamento.  In caso di mancato pagamento l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24202-avvisi-bonari-artigiani-e-commercianti-online.html

Voucher per la digitalizzazione delle Pmi

Si tratta di una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

La disciplina attuativa della misura è stata adottata con il decreto interministeriale 23 settembre 2014.

Il voucher è utilizzabile per l’acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di:

  • migliorare l’efficienza aziendale;
  • modernizzare l’organizzazione del lavoro, mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
  • sviluppare soluzioni di e-commerce;
  • fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
  • realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.

Gli acquisti devono essere effettuati successivamente alla prenotazione del Voucher.

Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.

Per maggiori informazioni e per la normativa di riferimento: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione#comefunziona

Bonus assunzioni 2018: tutti gli sgravi

La legge di bilancio  inizia oggi il suo iter parlamentare  ma  si fermerà subito con la pausa festiva. Nell’ultima bozza del disegno di legge che ha avuto l’ok della Ragioneria dello Stato  un ampio capitolo è dedicato agli sgravi contributivi per l’occupazione giovanile. Vediamo in dettaglio  le diverse misure.

1.  Sgravio contributivo quinquennale per imprenditori agricoli under 40 che si iscrivano per la prima volta alla gestione IVS . La decontribuzione è totale per 36 mesi, ferma restando l’aliquota di calcolo ai fini pensionistici. Lo sgravio scende poi al 66%  nel 4° anno e al 50% nel 5° anno. La misura è soggetti alla normativa comunitaria  “de minimi”sugli aiuti di stato.

Sgravi contributivi per assunzioni nel settore privato

Allo sgravio contributivo dei lavoratori autonomi in agricoltura nel ddl bilancio 2018, si aggiungono le altre misure di incentivo  per  i datori di lavoro privati in caso di assunzioni di giovani :

1. sgravio contributivo del 50% per i primi tre anni di contratto a tutele crescenti, con un tetto massimo annuale. Nel 2018 sono compresi i soggetti  under 35 anni ;  nel 2019 e 2010 la soglia si abbassa a 30 anni (non compiuti)

L’incentivo si applica per:
• assunzioni ex novo
• prosecuzione di contratti di apprendistato un periodo massimo di 12 mesi
• conversione di contratto a termine con durata di 36 mesi

2. Sgravio del 100% per le stesse categorie  e anche per gli over 35  (se disoccupati da piu di sei mesi)  nelle otto regioni meridionali (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) per una durata di 12 mesi

3. Sgravio del 100%  alle aziende che assumono  i ragazzi che hanno ospitato per alternanza scuola lavoro per almeno il 30% del totale delle ore previste, o  per periodi di apprendistato di primo o di terzo livello .
Questi esoneri dal versamento dei contributi previdenziali  non sono applicabili ai rapporti di lavoro domestico e non sono cumulabili con altri  sgravi contributivi, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. Va sepcificato anche che in tutti i casi sopracitati lo sgravio con riguarda i versamenti per assicurazione INAIL.

La relazione tecnica del governo stima  che le misure potranno portare un miglioramento dell’occupazione giovanile , in particolare :

  • 350 mila nuovi contratti a tempo indeterminato nel 2018 per giovani sotto i 35 anni
  • trasformazione di 53mila contratti di apprendistato  e
  • assunzione di 18.900  giovani post alternanza scuola lavoro

Nel complesso si prevedono  minori entrate contributive nette per il fisco  pari a poco meno di 3 miliardi nel triennio 2018-2020 .

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12904-bonus-assunzioni-2018-tutti-gli-sgravi-.html

Legge di bilancio 2018: rimandato l’aumento dell’IVA

L’articolo 2 del disegno di Legge n. 2960 contenente la Legge di stabilità 2018 prevede la sterilizzazione dell’incremento dell’aliquota IVA rimandando gli aumenti al 1° gennaio 2019. Il decreto è approvato ieri in Senato. In particolare, modificando quanto previsto nella Legge di stabilità 2015 , è previsto che:

  • l’aliquota IVA al 10% salirà
    • di 1.5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019
    • di ulteriori 1.5 punti percentuali dal 1° gennaio 2020
  • l’aliquota IVA al 22% aumenterà
    • di 2.2 punti dal 1° gennaio 2019,
    • di ulteriori 0.7 punti percentuali dal 1°gennaio 2020
    • di 0.1 punti percentuali dal 1°gennaio 2021.

Si ricorda che l’incremento dell’IVA è previsto anche nel decreto fiscale collegato alla Stabilità 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 242 del 26.10.2017. In particolare il decreto contiene una sterilizzazione parziale prevedendo che dal 1° gennaio 2018 l’aliquota IVA al 10% passi a:

  • 11,14 % per il 2018
  • 12 % per il 2019

La circolare dell’Agenzia delle Entrate sull’aiuto alla crescita economica (Ace) 2017.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull’agevolazione Aiuto alla crescita economica (Ace) in seguito alle modifiche introdotte dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017. Con la circolare n. 26/E di ieri, l’Agenzia ha ricordato che le norme della nuova disciplina trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2018. In particolare, per l’arco temporale che va dal periodo d’imposta 2011 al periodo d’imposta 2017, il documento di prassi chiarisce che:

  • per le annualità fino al 2015 (per le quali, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le dichiarazioni sono state ragionevolmente presentate) è preclusa la possibilità di presentare dichiarazioni integrative finalizzate ad anticipare la fruizione delle novità introdotte dall’ultimo intervento normativo;
  • per le annualità 2016 e 2017 (per le quali, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, i termini di presentazione delle relative dichiarazioni sono ancora aperti) i contribuenti possono invece fruire anticipatamente in dichiarazione delle novità normative, applicando “integralmente” il nuovo regime.

L’Agenzia specifica che, in base alla proroga disposta dal decreto del Presidente del Consiglio del 26 luglio 2017, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare possono presentare l’interpello Ace relativo al periodo di imposta 2016 entro il 31 ottobre 2017.

Considerando che i termini dichiarativi per il periodo 2016 sono ancora pendenti per effetto del Dpcm di proroga, la circolare precisa che la preventività delle istanze di interpello (non solo quelle collegate alla disapplicazione della clausola antielusiva Ace) si misura rispetto al termine prorogato. Con particolare riferimento alle istanze di interpello probatorio Ace, la circolare fornisce, inoltre, indicazioni operative sulla gestione delle istanze ancora in corso di istruttoria al fine di coordinarne la lavorazione con le novità.

Per approfondire e per scaricare la circolare: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24181-aiuto-alla-crescita-economica-ace-2017-la-circolare-dell-agenzia.html

Redditi lavoro autonomo e pensione: comunicazione entro il 31.10.2017

L’INPS ha pubblicato il  Messaggio n. 4189 -2017 in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo e sulla necessaria dichiarazione reddituale.

L’articolo 10 del decreto legislativo 3, n. 503/1992 , prevede che i titolari di pensione sono tenuti ad inviare all’ente pensionistico  la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente. Il termine è quello  previsto per la dichiarazione dei redditi . Quindi i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2016, sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2017 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2016. L’INPS elenca le seguenti categorie

I PENSIONATI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL’ANNO 2016:

Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
– i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
– i titolari di pensione di vecchiaia.

– i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo,
– i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);
– i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni

I PENSIONATI SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL’ANNO 2016:

I pensionati che non si trovano nelle condizioni  precedenti  sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2016 entro il 31 ottobre 2017.

Casi particolari di redditi esenti dal divieto di cumulo :

i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al precedente punto 2, sarebbero soggetti al divieto parziale di non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell’anno 2016 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 6.524,57.

i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. non hanno rilievo  .

le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e

Le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione .

le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione

le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (cfr. circolare n. 67 del 24 marzo 2000).

i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite.

REDDITI DA DICHIARARE

redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

  1. La dichiarazione  reddituale può essere resa tramite CAF ed altri soggetti abilitati .
  2. In alternativa l’interessato, una volta autenticatosi con PIN dispositivo sul sito www.inps.it, può accedere ai Servizi on line per il cittadino e selezionare la voce Dichiarazione  Reddituale – Red Semplificato (per la dichiarazione RED). Nel successivo  pannello  occorre  scegliere  la  Campagna  di  riferimento:  nella fattispecie, 2017 ( dichiarazione redditi per l’anno 2016).

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24176-redditi-lavoro-autonomo-e-pensione-comunicazione-entro-il-31-10-2017.html

Welfare aziendale variabile e premiale. Il parere dell’Agenzia.

Da mesi si dibatte sulle possibili forme di gestioni del Welfare aziendale. Cosa inserire? Cosa togliere? Come redigere un piano di Welfare?  Da un punto di vista strettamente fiscale però,  ancora oggi,  abbiamo molte perplessità.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta  a tal proposito, in risposta all’Interpello del 28 luglio 2017 n. 904/791, dove ha  affermato che il “credito Welfare” non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente  anche se il quantum del credito welfare possa risultare diversificato tra i dipendenti in relazione al raggiungimento dei risultati.
Per credito Welfare definiamo l’insieme dei servizi che vengono offerti al personale ovvero il paniere dei benefit offerti.

Nello specifico il quesito posto nell’interpello era il seguente:
La società istante che si occupa di formazione e servizi al lavoro chiedeva di sapere quale fosse il regime fiscale corretto da applicare al proprio “Piano Welfare”, così strutturato:

  •  durata biennale,
  •  riconosciuto a tutti i dipendenti,
  •  consistente nell’assegnazione di un budget spesa figurativo c.d. “Credito Welfare” pari ad un importo massimo di euro 1.500,00 annui, a carico del datore di lavoro e non rimborsabile,
  •  realizzato mediante il ricorso e la messa a disposizione ai dipendenti di una specifica piattaforma web personalizzabile.

Inoltre, il “Credito Welfare”, di uguale valore di partenza – 1.500,00 euro – poteva, da ultimo, risultare diversificato tra i dipendenti in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi individuali e aziendali [ come si legge testualmente, nel quesito strutturato dalla società istante :“In particolare, per il primo anno di vigenza del Piano welfare, si intende assegnare a ciascun dipendente tale importo al raggiungimento del 100 per cento di un determinato obiettivo individuale precisando che la somma verrebbe proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di raggiungimento di un risultato inferiore. Con riferimento, invece, al secondo anno di vigenza del Piano Welfare, si intende assegnare a ciascun dipendente il credito di 1.500,00 euro al raggiungimento del 100 per cento di un determinato obiettivo aziendale (di livello di fatturato annuo atteso) con la precisazione che, in mancanza e comunque entro uno scarto massimo al ribasso del 10 per cento, tale importo verrebbe rapporto ad una determinata percentuale (nello specifico il 3 per cento) della RAL individuale”]

Per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12902-welfare-aziendale-variabile-e-premiale-il-parere-dell-agenzia-dell-entrate.html

 

Riforma del fallimento 2017: Esdebitazione anche alle imprese

La Riforma della disciplina del fallimento, approvata l’11 ottobre 2017, la cui attuazione a seguito dell’approvazione del Senato è affidata al Governo, tocca anche istituti come quello dell’esdebitazione, disciplinato all’art. 142 della legge fallimentare. L’esdebitazione è l’istituto che prevede per gli imprenditori il beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali, a condizione che si verifichino le circostanze sancite dalla norma.

Nell’attuale formulazione della disciplina, caratterizzante il beneficio dell’esdebitazione, è previsto che lo stesso possa essere adottato solo ed esclusivamente da persone fisiche, a patto che alla chiusura della procedura i crediti siano anche solo in parte adempiuti. Proprio su tali punti insistono le modifiche apportate all’art. 142 L. Fallimentare, contenute nell’art. 8 del DDL 2681 approvato dal Senato l’11 ottobre 2017. In particolare secondo il testo della norma contenuta nel DDL:

  • il debitore potrà presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale e, in ogni caso trascorsi 3 anni dall’apertura della procedura stessa, purché abbia collaborato con gli Organi preposti e non si sia macchiato di frode o malafede;
  • per le insolvenze di minore rilevanza, l’istituto dell’esdebitazione dovrà applicarsi di diritto, fatta salva per i creditori la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale;
  • anche le società saranno ammesse al beneficio della liberazione dai debiti residui, godendo del rimedio dell’esdebitazione, previo riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai soci.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24128-riforma-del-fallimento-2017-esdebitazione-anche-alle-imprese-.html