Prescrizione bollo auto in tre anni anche con iscrizione a ruolo

Con l’ordinanza 20425 la Cassazione ribadisce ancora una volta il principio sancito dalla sezioni unite della Cassazione nel 2016  per cui la prescrizione del bollo auto si realizza alla fine del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto il pagamento. Cio anche a seguito di notifica di cartella di pagamento da parte di Equitalia , atto che non comporta automaticamente la trasformazione del termine breve di tre anni a quello ordinario di 10 anni , anche se tale atto non viene impugnato dal contribuente.

per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12883-prescrizione-bollo-auto-in-tre-anni-anche-con-iscrizione-a-ruolo.html

Whistleblowing: segnalazione illeciti nel lavoro

La Camera dei deputati ha approvato definitivamente, il 15 novembre 2017, la proposta di legge A.C. 3365-B volta a introdurre misure di protezione dei lavoratori dipendenti, tanto del settore pubblico quanto del settore privato,che segnalano reati o irregolarità dei quali vengono a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro. ( Viene detto in inglese “whistleblowing”  ovvero  “soffio del fischietto” assimilandolo alla segnalazione dell’arbitro).

Tale protezione è prevista da numerosi atti internazionali, come la Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (art. 33), ratificata dall’Italia con la legge n. 116 del 2009, e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla corruzione (art. 9), ratificata con legge n. 112 del 2012 ma non è ancora presente con misure attuative nella normativa italiana .

La proposta di legge è composta da 17 articoli. Dal punto di vista sistematico, il provvedimento prevede :

  • da una parte  l’abrogazione dell’art. 54-bis del TU pubblico impiego (art. 17) sullo stesso argomento  mentre
  • dall’altra  detta una disciplina completa  sulla protezione dei dipendenti che segnalano illeciti, reati o irregolarità amminsitrative ,  sia  in aziende del settore pubblico che del privato.
  • la possibilità di segnalazione alle autorità di regolamentazione o di polizia giudiziaria è condizionata ad una preventiva   segnalazione fatta all’azienda datore di lavoro;  o alla valutazione da parte del lavoratore che non vi siano le necessarie garanzie di neutralità dell’ente.
  • La norma prevede inoltre che le segnalazioni di reati o irregolarità possano essere rese pubbliche, anche mediante i mezzi di comunicazione, soltanto quando sia già state avanzate o siano state oggetto di valutazione negativa, senza motivato parere.
  • A garanzia del dipendente eventualmente  indicato in una segnalazione da un collega , la legge all’art. 11 prevede che l’eventuale procedimento disciplinare a suo carico debba basarsi soltanto su elementi certi e documentati.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24303-whistleblowing-segnalazione-illeciti-nel-lavoro.html

Smart working: la Guida del Ministero per comunicare gli accordi

Dal 15 novembre gli accordi di smart working (o lavoro agile) previsti dalla  legge 81 2017, possono essere registrati online sulla piattaforma dedicata  del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali all’indirizzo www.servizi.lavoro.gov.it/smartworking.

Sulle modalita operative è stata resa disponibile ieri una Guida pratica sulla registrazione degli accordi  con tutti i passaggi della procedura .   Dalla stessa pagina  si ha anche accesso al FORUM “IL LAVORO CHE CAMBIA” in cui possono essere formulate proposte e osservazioni in tema di nuovi modelli organizzativi di lavoro.

Ricordiamo che lo smart working prevede un accordo  tra lavoratore e  datore di lavoro per l’esecuzione della prestazione lavorativa, senza vincoli di tempo e di luogo,   in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno ,  ma anche  senza modifiche alle  garanzie, economiche e assicurative  del lavoratore stesso .

Il Ministero precisa che l’accesso alle funzionalità online “Comunicazione Smart Working” per la trasmissione degli accordi  è consentito a coloro che:

• Sono in possesso delle credenziali SPID, rilasciate da uno qualsiasi dei gestori indicati dall’AgID
 Sono in possesso di credenziali attive rilasciate dal portale www.cliclavoro.gov.it incaricati, da parte  del datore di lavoro, alla trasmissione in quanto consulente del lavoro o altro soggetto abilitato.
Nel caso di credenziali ClicLavoro, agli utenti è consentito l’accesso solo selezionando il profilo “Soggetto  Abilitato”
Nel caso di SPID, agli utenti è consentito l’accesso alle funzionalità di trasmissione scegliendo uno tra i seguenti profili:
• Referente aziendale: può inviare comunicazioni solo per un’azienda, indicata successivamente  all’autenticazione.
• Soggetto Abilitato: nella medesima sessione di lavoro può inviare comunicazioni per diverse aziende,  indicate durate la fase di compilazione.

Attenzione: utenze senza codice fiscale nel “Profilo utente” non consentono di accedere alle funzionalità  di trasmissione.

Le comunicazioni possono essere di tre tipologie:

1. Inizio. Attraverso questa tipologia di comunicazione si definisce l’avvio del periodo di lavoro agile e viene trasmesso l’accordo tra datore di lavoro e lavoratore.

2. Modifica. È possibile apportare delle rettifiche e degli aggiornamenti sui periodi di lavoro agile incorso; in particolare, È consentita la modifica delle seguenti informazioni:  • Tipologia rapporto di lavoro;  • PAT INAIL; • Voce di tariffa INAIL;• Tipologia di durata• Durata• File dell’accordo.

In una comunicazione di modifica devono essere sempre presenti tutte le informazioni sopra elencate, ad  eccezione del file dell’accordo il quale deve essere inviato solo se diverso dall’ultimo trasmesso.

3.  Annullamento sottoscrizione. Viene cancellato il periodo di lavoro agile precedentemente comunicato.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24298-smart-working-la-guida-per-comunicare-gli-accordi.html

per approfondire si veda anche:  https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Documents/Comunicazione-SmartWorking-RegoleDiCompilazione.pdf

30 Novembre 2017: come calcolare gli acconti IRPEF/IRAP/IRES

Tempo di acconti per persone fisiche e società. Nel mese di novembre, precisamente giovedì 30 novembre, scade il termine ultimo entro cui le persone fisiche, società di persone e soggetti IRES dovranno versare la seconda rata (ovvero effettuare l’unico versamento) di quanto dovuto all’Erario, a titolo di acconto sulle imposte per l’anno 2017.

Ricordiamo il reddito può essere determinato con il criterio “storico” o “previsionale”, tenendo conto in quest’ultimo caso del  nuovo principio di cassa o di registrazione,  per le imprese minori in contabilità semplificata:

  • Metodo storico: l’ammontare dell’acconto sarà determinato sulla base di quanto pagato nel precedente periodo d’imposta al netto di detrazioni, ritenute, crediti d’imposta;
  • Metodo previsionale: l’ammontare dell’acconto sarà determinato sulla base del reddito che si presume di conseguire nell’anno in corso;
  • Principio di cassa: le imprese minori calcoleranno il proprio reddito, come differenza tra ricavi e altri proventi percepiti nel periodo di imposta e l’ammontare delle spese sostenute; considerando che ricavi, altri proventi, spese, versamenti effettuati e corrispettivi ricevuti a titolo di acconto, concorrono alla formazione del reddito d’impresa (all’atto dell’effettiva percezione) e che, le rimanenze finali dovranno essere portate interamente in deduzione dal primo periodo di applicazione del regime, senza possibilità di rinvio ai periodi successivi.

L’acconto Irpef 2017 è dovuto ove l’imposta dichiarata nel 2016 sia superiore a € 51,65. L’ammontare del pagamento dovuto, dal contribuente all’Erario, sarà pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno 2016 e dovrà essere adempiuto:

– in unico versamento da effettuarsi entro il 30 novembre 2017, ove il suo ammontare sia inferiore a € 257,52; ovvero
– in due rate, ove il suo ammontare sia pari o superiore a € 257,52. In tale ultimo caso:

  • la prima rata, già versata con il saldo entro il 30 giugno 2017, sarà pari al 40% dell’importo dovuto dal contribuente;
  • la seconda rata, da versare entro il 30 novembre, sarà pari al 60% dell’importo dovuto dal contribuente.

Nell’eventualità in cui il contribuente preveda per l’anno successivo il pagamento di un minore importo dell’IRPEF, determinerà gli acconti da versare, sulla base proprio del metodo previsionale.

Le società di persone e gli enti a esse equiparati effettueranno il solo versamento dell’IRAP (secondo le stesse regole valide per l’IRPEF) entro il 30 novembre, mentre l’IRPEF dovrà essere versata direttamente dai soci, a cui i redditi saranno imputati per trasparenza.

Le società e gli enti ad esse equiparati saranno tenute a versare il 100% dell’imposta IRES e IRAP dovuta. Il versamento dovrà avvenire in due rate (salvo che la prima rata non sia inferiore a € 103) di importo pari :

  • 40% dell’importo dovuto, entro la scadenza della prima rata;
  • 60% dell’importo dovuto (quindi il residuo), alla scadenza della seconda rata (30 novembre) ovvero l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Quanto agli acconti da versare in virtù dell’adozione dello strumento della cedolare secca, per il 2017 i contribuenti saranno tenuti a versare il 95% dell’imposta secondo le regole già chiarite per il pagamento dell’acconto IRPEF.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24215-30-novembre-2017-come-calcolare-gli-acconti-irpef-irap-ires.html

Rimborso voucher: le ultime istruzioni INPS

Con il messaggio n. 4405 del 7.11.2017 l’INPS è intervenuto a chiarire  ulteriormente le modalita per le domande di rimborso di versamenti  per voucher lavoro accessorio telematici, effettuati in data successiva all’entrata in vigore del Decreto legge che ha abrogato i voucher ( 17 marzo 2017).

Facendo riferimento al precedente messaggio Hermes n. 1652/2017  si ribadisce che  i committenti  interessati possono presentare domanda di rimborso presso le Sedi territoriali competenti,   utilizzando il modello SC52, il quale dovrà essere protocollato ad opera della struttura territoriale che l’ha ricevuto e che inoltrerà copia alla direzione centrale Entrate e recupero crediti . Solamente la Sede che ha preso in carico l’istanza potrà effettuare la liquidazione,

Per procedere al rimborso è necessario che il committente comunichi i seguenti dati:

  • tipo di pagamento (bollettino bianco, on line Porta dei pagamenti, F24, bonifico o altro);
  • data versamento e importo per tutti i tipi di pagamento;
  • per i pagamenti on line, il codice INPS rilasciato dal sito INPS al momento del pagamento;
  • per i bollettini bianchi frazionario, sezione e VCY.

I committenti devono, inoltre, allegare la ricevuta del versamento per tutti i tipi di pagamento, ad eccezione dei pagamenti effettuati mediante modello F24, per i quali l’ìallegazione del documento  è meramente facoltativa.

Va ricordato che per i voucher lavoro accessorio acquistati prima della data di abrogazione ,  l‘utilizzo è ancora possibile con le vecchie modalità, entro il 31.12 2017.

Fonte:https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24228-rimborso-voucher-le-ultime-istruzioni-inps.html

Nulla la cartella notificata al titolare dell’impresa fallita

La dichiarazione di fallimento non comporta il venire meno dell’impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore fallimentare” – Cass. n.2803 del 2010 – è questo il principio su cui la CTR Provinciale per la Sicilia ha fondato la sua decisione, rigettando l’appello promosso dall’Agenzia delle Entrate.

La disputa giudiziaria, nasce a seguito dell’emanazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di una serie di avvisi di accertamento, risalenti al 2011, notificati alla Società in liquidazione e resisi definitivi per mancata opposizione. A seguito dei suddetti avvisi, nel 2012, Equitalia procedeva a formare la cartella di pagamento, anchessa notificata alla società in liquidazione.

Il curatore fallimentare della società, in primo grado, lamentando tra i vari vizi anche quelli legati alla notifica, chiedeva l’annullamento della suddetta cartella. In suo favore, nel luglio del 2015, si pronunciava il giudice di prime cure.

La CTR Provinciale siciliana con sentenza del 27/09/2017 n. 3719, chiamata a pronunciarsi sull’appello mosso dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n.263/07/2015 del giudice di prime cure, rigettava la pretesa dell’Agenzia, confermando l’orientamento del primo giudice poiché :

  • gli atti del procedimento tributaria precedenti alla dichiarazione di fallimento del contribuente, anche se a quest’ultimo intestati, sono opponibili alla curatela;
  • la dichiarazione di fallimento comporta che la legittimazione sostanziale e processuale circa l’impresa ad oggetto, si sposti dal titolare della stessa al curatore fallimentare;
  • la cartella, formatasi dopo la dichiarazione di fallimento doveva essere destinata all’impresa sottoposta a procedura concorsuale e riportare, quale legale rappresentante della stessa, il curatore che in questa fase subentra ad ogni effetto al soggetto fallito.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24210-nulla-la-cartella-notificata-al-titolare-dell-impresa-fallita.html

Codici tributi F24 versamento somme controlli automatizzati

Con la Risoluzione n. 138 dell’8 novembre 2017 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

In particolare, per consentire il versamento con F24 delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973, si istituiscono i codici tributo indicati nella tabella che segue. Per agevolare i contribuenti, nella tabella presente nella Risoluzione e allegata a questo articolo, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, è riportato il codice di riferimento utilizzato per il versamento spontaneo.

I codici sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente ivi richiesto.
In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nella forma “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24244-codici-tributi-f24-versamento-somme-controlli-automatizzati.html

Equo compenso professionisti: manifestazione il 30 novembre

Il presidente del Consiglio Nazionale degli ingegneri  Zambrano è intervenuto nuovamente con forza per chiedere il sostegno di tutti i professionisti ad una manifestazione indetta per il 30.11 2017. 

Con la campagna ” #se valgo1euro”  Inarcassa, RPU e molte altre associazioni di professionisti chiederanno  al Governo una risposta chiara in materia di equo compenso per le professioni ordinistiche a tutela della qualità dei servizi ai clienti. Sul tema , ricordiamo, è in discussione  nelle commissioni parlamentari un disegno di legge del senatore Sacconi e diversi  emendamenti in Legge di Stabilità 2018.

Zambrano si è scagliato in particolare contro la  “clamorosa sentenza del Consiglio Di Stato che ha riconosciuto la congruità di un bando di gara per l’assegnazione, per un compenso simbolico di un euro, di un incarico di redazione di un importante piano urbanistico di una città del Sud” . La decisione si basa sul principio che un lavoro puo  essere ricompensato altri vantaggi, economicamente apprezzabili anche se non finanziari. come visibilità o  “Fama” .

Il presidente degli ingegneri sottolinea invece che “a tutela dell’anticorruzione si è garantiti solo con un corrispettivo economico chiaro e trasparente”, e protesta quindi contro l’ atteggiamento del Governo  che ” non solo non ha preso le difese dei professionisti, ma sostiene che sia possibile un corrispettivo con un altro genere di utilità e  confonde tariffe minime ed equo compenso” .

Secondo gli ingegneri  “Le professioni italiane, in particolare quelle tecniche, sono eccellenze di cui il Paese dovrebbe essere orgoglioso, sia per le riconosciute competenze, sia per gli stringenti obblighi nei confronti dei committenti, per effetto della recente riforma degli anni 2011 e 2012:

  • assenza  di barriere all’accesso;
  • obbligo del preventivo scritto , dell’assicurazione per i danni provocati; della formazione continua;
  • severe regole deontologiche e  segreto professionale
  • previdenza indipendente con l’obbligo della sostenibilità a 50 anni;
  • principio di sussidiarietà, riconosciuto dall’art.5 dello Jobs act del lavoro autonomo;
  • impegni con costi  di migliaia di euro, “oltre a quelli del mantenimento degli studi professionali “.

A fronte di questi impegni, secondo Zambrano “i  redditi sono in fase calante e per alcune categorie, in particolare i giovani,  la situazione è prossima alla soglia di povertà”.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24220-equo-compenso-professionisti-manifestazione-il-30-novembre-.html