Smart working: la Guida del Ministero per comunicare gli accordi

Dal 15 novembre gli accordi di smart working (o lavoro agile) previsti dalla  legge 81 2017, possono essere registrati online sulla piattaforma dedicata  del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali all’indirizzo www.servizi.lavoro.gov.it/smartworking.

Sulle modalita operative è stata resa disponibile ieri una Guida pratica sulla registrazione degli accordi  con tutti i passaggi della procedura .   Dalla stessa pagina  si ha anche accesso al FORUM “IL LAVORO CHE CAMBIA” in cui possono essere formulate proposte e osservazioni in tema di nuovi modelli organizzativi di lavoro.

Ricordiamo che lo smart working prevede un accordo  tra lavoratore e  datore di lavoro per l’esecuzione della prestazione lavorativa, senza vincoli di tempo e di luogo,   in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno ,  ma anche  senza modifiche alle  garanzie, economiche e assicurative  del lavoratore stesso .

Il Ministero precisa che l’accesso alle funzionalità online “Comunicazione Smart Working” per la trasmissione degli accordi  è consentito a coloro che:

• Sono in possesso delle credenziali SPID, rilasciate da uno qualsiasi dei gestori indicati dall’AgID
 Sono in possesso di credenziali attive rilasciate dal portale www.cliclavoro.gov.it incaricati, da parte  del datore di lavoro, alla trasmissione in quanto consulente del lavoro o altro soggetto abilitato.
Nel caso di credenziali ClicLavoro, agli utenti è consentito l’accesso solo selezionando il profilo “Soggetto  Abilitato”
Nel caso di SPID, agli utenti è consentito l’accesso alle funzionalità di trasmissione scegliendo uno tra i seguenti profili:
• Referente aziendale: può inviare comunicazioni solo per un’azienda, indicata successivamente  all’autenticazione.
• Soggetto Abilitato: nella medesima sessione di lavoro può inviare comunicazioni per diverse aziende,  indicate durate la fase di compilazione.

Attenzione: utenze senza codice fiscale nel “Profilo utente” non consentono di accedere alle funzionalità  di trasmissione.

Le comunicazioni possono essere di tre tipologie:

1. Inizio. Attraverso questa tipologia di comunicazione si definisce l’avvio del periodo di lavoro agile e viene trasmesso l’accordo tra datore di lavoro e lavoratore.

2. Modifica. È possibile apportare delle rettifiche e degli aggiornamenti sui periodi di lavoro agile incorso; in particolare, È consentita la modifica delle seguenti informazioni:  • Tipologia rapporto di lavoro;  • PAT INAIL; • Voce di tariffa INAIL;• Tipologia di durata• Durata• File dell’accordo.

In una comunicazione di modifica devono essere sempre presenti tutte le informazioni sopra elencate, ad  eccezione del file dell’accordo il quale deve essere inviato solo se diverso dall’ultimo trasmesso.

3.  Annullamento sottoscrizione. Viene cancellato il periodo di lavoro agile precedentemente comunicato.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24298-smart-working-la-guida-per-comunicare-gli-accordi.html

per approfondire si veda anche:  https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Documents/Comunicazione-SmartWorking-RegoleDiCompilazione.pdf

Rimborso voucher: le ultime istruzioni INPS

Con il messaggio n. 4405 del 7.11.2017 l’INPS è intervenuto a chiarire  ulteriormente le modalita per le domande di rimborso di versamenti  per voucher lavoro accessorio telematici, effettuati in data successiva all’entrata in vigore del Decreto legge che ha abrogato i voucher ( 17 marzo 2017).

Facendo riferimento al precedente messaggio Hermes n. 1652/2017  si ribadisce che  i committenti  interessati possono presentare domanda di rimborso presso le Sedi territoriali competenti,   utilizzando il modello SC52, il quale dovrà essere protocollato ad opera della struttura territoriale che l’ha ricevuto e che inoltrerà copia alla direzione centrale Entrate e recupero crediti . Solamente la Sede che ha preso in carico l’istanza potrà effettuare la liquidazione,

Per procedere al rimborso è necessario che il committente comunichi i seguenti dati:

  • tipo di pagamento (bollettino bianco, on line Porta dei pagamenti, F24, bonifico o altro);
  • data versamento e importo per tutti i tipi di pagamento;
  • per i pagamenti on line, il codice INPS rilasciato dal sito INPS al momento del pagamento;
  • per i bollettini bianchi frazionario, sezione e VCY.

I committenti devono, inoltre, allegare la ricevuta del versamento per tutti i tipi di pagamento, ad eccezione dei pagamenti effettuati mediante modello F24, per i quali l’ìallegazione del documento  è meramente facoltativa.

Va ricordato che per i voucher lavoro accessorio acquistati prima della data di abrogazione ,  l‘utilizzo è ancora possibile con le vecchie modalità, entro il 31.12 2017.

Fonte:https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24228-rimborso-voucher-le-ultime-istruzioni-inps.html

Equo compenso professionisti: manifestazione il 30 novembre

Il presidente del Consiglio Nazionale degli ingegneri  Zambrano è intervenuto nuovamente con forza per chiedere il sostegno di tutti i professionisti ad una manifestazione indetta per il 30.11 2017. 

Con la campagna ” #se valgo1euro”  Inarcassa, RPU e molte altre associazioni di professionisti chiederanno  al Governo una risposta chiara in materia di equo compenso per le professioni ordinistiche a tutela della qualità dei servizi ai clienti. Sul tema , ricordiamo, è in discussione  nelle commissioni parlamentari un disegno di legge del senatore Sacconi e diversi  emendamenti in Legge di Stabilità 2018.

Zambrano si è scagliato in particolare contro la  “clamorosa sentenza del Consiglio Di Stato che ha riconosciuto la congruità di un bando di gara per l’assegnazione, per un compenso simbolico di un euro, di un incarico di redazione di un importante piano urbanistico di una città del Sud” . La decisione si basa sul principio che un lavoro puo  essere ricompensato altri vantaggi, economicamente apprezzabili anche se non finanziari. come visibilità o  “Fama” .

Il presidente degli ingegneri sottolinea invece che “a tutela dell’anticorruzione si è garantiti solo con un corrispettivo economico chiaro e trasparente”, e protesta quindi contro l’ atteggiamento del Governo  che ” non solo non ha preso le difese dei professionisti, ma sostiene che sia possibile un corrispettivo con un altro genere di utilità e  confonde tariffe minime ed equo compenso” .

Secondo gli ingegneri  “Le professioni italiane, in particolare quelle tecniche, sono eccellenze di cui il Paese dovrebbe essere orgoglioso, sia per le riconosciute competenze, sia per gli stringenti obblighi nei confronti dei committenti, per effetto della recente riforma degli anni 2011 e 2012:

  • assenza  di barriere all’accesso;
  • obbligo del preventivo scritto , dell’assicurazione per i danni provocati; della formazione continua;
  • severe regole deontologiche e  segreto professionale
  • previdenza indipendente con l’obbligo della sostenibilità a 50 anni;
  • principio di sussidiarietà, riconosciuto dall’art.5 dello Jobs act del lavoro autonomo;
  • impegni con costi  di migliaia di euro, “oltre a quelli del mantenimento degli studi professionali “.

A fronte di questi impegni, secondo Zambrano “i  redditi sono in fase calante e per alcune categorie, in particolare i giovani,  la situazione è prossima alla soglia di povertà”.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24220-equo-compenso-professionisti-manifestazione-il-30-novembre-.html

Assunzioni agevolate: l’apprendistato conviene di più

La nuova legge di bilancio ha ampliato l’offerta di  nuovi incentivi per favorire  l’occupazione giovanile  prorogando il bonus Sud e  lo sconto per la Garanzia Giovani e istituendo il nuovo sgravio triennale al 50%  per i giovani sotto i 30 anni (35 per  le assunzioni nel 2018).  Ma uno studio del  Sole 24 Ore  sui principali bonus assunzione esistenti  rivela che il contratto di apprendistato è ancora la formula piu conveniente  sebbene non utilizzata come dovrebbe .

Lo studio evidenzia che probabilmente sono le difficoltà burocratiche, legate soprattutto all’obbligo formativo collegato al periodo di lavoro , che scoraggiano le imprese.

L’apprendistato  risulta la formula  piu conveniente in quanto :

  • La retribuzione lorda è più bassa (grazie alla possibilità di inquadrare il giovane fino a due livelli inferiori rispetto alle mansioni)
  • i contributi Inps sono intorno al 12% (rispetto all’aliquota piena del 29,41%).
  • La durata degli sgravi  può arrivare fino a 48 mesi   perché si estende fino all’anno successivo alla scadenza del periodo di formazione.

Dall’esempio fornito dal quotidiano di Confindustria  risulta che  un impiegato di 5 livello  under 30  con il Ccnl terziario  costa all’ imprenditore

con assunzione senza agevolazioni   1937 euro  di cui    440 di contributi

con il nuovo bonus DDL 2018          1717 di cui 220 di contributi

beneficiari Naspi                               1677 euro di cui  180 di contributi

con  Garanzia Giovani                       1497 euro, di 0 di contributi

con Bonus occupazione Sud             1497 euro , di cui 0 di contributi

con APPRENDISTATO (III liv.)      1425 euro,  di cui 153 di contributi

con Apprendistato Garanzia Giovani 1272 euro, di cui 0 di contributi

(I vari bonus hanno durata differente)

Nonostante questo sono solo  267mila contratti i contratti siglati nel 2016,  in crescita  di 60 mila unità rispetto al 2015, ma sempre pochissimi in rapporto ai 9,4 milioni di contratti totali. Tra le ragioni  si possono ipotizzare le  frequenti modifiche delle regole: la difficoltà degli adempimenti amministrativi richiesti e, al tempo stesso, una marcata frammentazione nelle sue modalità attuative, perche La formazione pprofessioale sottosta alle linee guida diverse per ogni singola Regione

Nel ddl bilancio, ora in discussione in Parlamento  ci sono anche misure  collegate all’apprendistato come l’esonero totale  per un massimo di 12 mesi, in caso di conversione a tempo indeterminato ed è riconosciuto l’esonero totale (al 100%, invece che al 50%) nel caso di assunzione in pianta stabile di ragazzi che hanno svolto presso il datore i periodi di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato di primo o di terzo livello.

Fonte:https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24214-assunzioni-agevolate-l-apprendistato-conviene-di-pi-.html

Avvisi bonari artigiani e commercianti online.

L’inps comunica che sono disponibili online gli  Avvisi Bonari della rata con scadenza Agosto 2017 relativi alla  Gestione Artigiani e Commercianti, nel messaggio 4280 del 31.10.2017  

Gli avvisi bonari saranno a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo: Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Posizione Assicurativa – Avvisi Bonari. L’istituto ricorda che  contestualmente, sarà inviata una email di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari, che abbiano fornito tramite il Cassetto il loro indirizzo di posta elettronica.

Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente al seguente indirizzo: Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Comunicazione bidirezionale – Comunicazioni – Invio quietanza di versamento.  In caso di mancato pagamento l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24202-avvisi-bonari-artigiani-e-commercianti-online.html

Bonus assunzioni 2018: tutti gli sgravi

La legge di bilancio  inizia oggi il suo iter parlamentare  ma  si fermerà subito con la pausa festiva. Nell’ultima bozza del disegno di legge che ha avuto l’ok della Ragioneria dello Stato  un ampio capitolo è dedicato agli sgravi contributivi per l’occupazione giovanile. Vediamo in dettaglio  le diverse misure.

1.  Sgravio contributivo quinquennale per imprenditori agricoli under 40 che si iscrivano per la prima volta alla gestione IVS . La decontribuzione è totale per 36 mesi, ferma restando l’aliquota di calcolo ai fini pensionistici. Lo sgravio scende poi al 66%  nel 4° anno e al 50% nel 5° anno. La misura è soggetti alla normativa comunitaria  “de minimi”sugli aiuti di stato.

Sgravi contributivi per assunzioni nel settore privato

Allo sgravio contributivo dei lavoratori autonomi in agricoltura nel ddl bilancio 2018, si aggiungono le altre misure di incentivo  per  i datori di lavoro privati in caso di assunzioni di giovani :

1. sgravio contributivo del 50% per i primi tre anni di contratto a tutele crescenti, con un tetto massimo annuale. Nel 2018 sono compresi i soggetti  under 35 anni ;  nel 2019 e 2010 la soglia si abbassa a 30 anni (non compiuti)

L’incentivo si applica per:
• assunzioni ex novo
• prosecuzione di contratti di apprendistato un periodo massimo di 12 mesi
• conversione di contratto a termine con durata di 36 mesi

2. Sgravio del 100% per le stesse categorie  e anche per gli over 35  (se disoccupati da piu di sei mesi)  nelle otto regioni meridionali (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) per una durata di 12 mesi

3. Sgravio del 100%  alle aziende che assumono  i ragazzi che hanno ospitato per alternanza scuola lavoro per almeno il 30% del totale delle ore previste, o  per periodi di apprendistato di primo o di terzo livello .
Questi esoneri dal versamento dei contributi previdenziali  non sono applicabili ai rapporti di lavoro domestico e non sono cumulabili con altri  sgravi contributivi, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. Va sepcificato anche che in tutti i casi sopracitati lo sgravio con riguarda i versamenti per assicurazione INAIL.

La relazione tecnica del governo stima  che le misure potranno portare un miglioramento dell’occupazione giovanile , in particolare :

  • 350 mila nuovi contratti a tempo indeterminato nel 2018 per giovani sotto i 35 anni
  • trasformazione di 53mila contratti di apprendistato  e
  • assunzione di 18.900  giovani post alternanza scuola lavoro

Nel complesso si prevedono  minori entrate contributive nette per il fisco  pari a poco meno di 3 miliardi nel triennio 2018-2020 .

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12904-bonus-assunzioni-2018-tutti-gli-sgravi-.html

Redditi lavoro autonomo e pensione: comunicazione entro il 31.10.2017

L’INPS ha pubblicato il  Messaggio n. 4189 -2017 in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo e sulla necessaria dichiarazione reddituale.

L’articolo 10 del decreto legislativo 3, n. 503/1992 , prevede che i titolari di pensione sono tenuti ad inviare all’ente pensionistico  la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente. Il termine è quello  previsto per la dichiarazione dei redditi . Quindi i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2016, sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2017 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2016. L’INPS elenca le seguenti categorie

I PENSIONATI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL’ANNO 2016:

Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
– i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
– i titolari di pensione di vecchiaia.

– i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo,
– i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);
– i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni

I PENSIONATI SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL’ANNO 2016:

I pensionati che non si trovano nelle condizioni  precedenti  sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2016 entro il 31 ottobre 2017.

Casi particolari di redditi esenti dal divieto di cumulo :

i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al precedente punto 2, sarebbero soggetti al divieto parziale di non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell’anno 2016 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 6.524,57.

i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. non hanno rilievo  .

le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e

Le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione .

le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione

le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (cfr. circolare n. 67 del 24 marzo 2000).

i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite.

REDDITI DA DICHIARARE

redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

  1. La dichiarazione  reddituale può essere resa tramite CAF ed altri soggetti abilitati .
  2. In alternativa l’interessato, una volta autenticatosi con PIN dispositivo sul sito www.inps.it, può accedere ai Servizi on line per il cittadino e selezionare la voce Dichiarazione  Reddituale – Red Semplificato (per la dichiarazione RED). Nel successivo  pannello  occorre  scegliere  la  Campagna  di  riferimento:  nella fattispecie, 2017 ( dichiarazione redditi per l’anno 2016).

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24176-redditi-lavoro-autonomo-e-pensione-comunicazione-entro-il-31-10-2017.html

Welfare aziendale variabile e premiale. Il parere dell’Agenzia.

Da mesi si dibatte sulle possibili forme di gestioni del Welfare aziendale. Cosa inserire? Cosa togliere? Come redigere un piano di Welfare?  Da un punto di vista strettamente fiscale però,  ancora oggi,  abbiamo molte perplessità.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta  a tal proposito, in risposta all’Interpello del 28 luglio 2017 n. 904/791, dove ha  affermato che il “credito Welfare” non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente  anche se il quantum del credito welfare possa risultare diversificato tra i dipendenti in relazione al raggiungimento dei risultati.
Per credito Welfare definiamo l’insieme dei servizi che vengono offerti al personale ovvero il paniere dei benefit offerti.

Nello specifico il quesito posto nell’interpello era il seguente:
La società istante che si occupa di formazione e servizi al lavoro chiedeva di sapere quale fosse il regime fiscale corretto da applicare al proprio “Piano Welfare”, così strutturato:

  •  durata biennale,
  •  riconosciuto a tutti i dipendenti,
  •  consistente nell’assegnazione di un budget spesa figurativo c.d. “Credito Welfare” pari ad un importo massimo di euro 1.500,00 annui, a carico del datore di lavoro e non rimborsabile,
  •  realizzato mediante il ricorso e la messa a disposizione ai dipendenti di una specifica piattaforma web personalizzabile.

Inoltre, il “Credito Welfare”, di uguale valore di partenza – 1.500,00 euro – poteva, da ultimo, risultare diversificato tra i dipendenti in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi individuali e aziendali [ come si legge testualmente, nel quesito strutturato dalla società istante :“In particolare, per il primo anno di vigenza del Piano welfare, si intende assegnare a ciascun dipendente tale importo al raggiungimento del 100 per cento di un determinato obiettivo individuale precisando che la somma verrebbe proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di raggiungimento di un risultato inferiore. Con riferimento, invece, al secondo anno di vigenza del Piano Welfare, si intende assegnare a ciascun dipendente il credito di 1.500,00 euro al raggiungimento del 100 per cento di un determinato obiettivo aziendale (di livello di fatturato annuo atteso) con la precisazione che, in mancanza e comunque entro uno scarto massimo al ribasso del 10 per cento, tale importo verrebbe rapporto ad una determinata percentuale (nello specifico il 3 per cento) della RAL individuale”]

Per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12902-welfare-aziendale-variabile-e-premiale-il-parere-dell-agenzia-dell-entrate.html