Whistleblowing è legge: più tutele per i dipendenti che segnalano illeciti

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge del 30 novembre del 2017 n. 179 contenente disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. “Whistleblowing”).

La legge che entra in vigore il 29 dicembre 2017, è composta da tre articoli:

  • l’articolo 1 modifica l’articolo 54-bis del Dlgs 165/2001con l’intento di incoraggiare l’utilizzo di un istituto che, lungi dall’essere percepito come facilmente percorribile, stenta a entrare nella sensibilità del dipendente pubblico
  • l’articolo 2 introduce adeguate forme di tutela anche nel settore privato
  • l’articolo 3 è volto ad armonizzare la novella legislativa con il rapporto tra lavoratore e riservatezza, rimuovendo eventuali ambiguità applicative.

Una significativa modifica approvata dal Senato ha portato alla soppressione, rispetto al testo approvato dalla Camera, del requisito della “buona fede” dell’autore della segnalazione o denuncia, che risultava chiarito nell’articolo 1, all’inizio del comma 2: quest’ultimo definiva, ai fini della nuova disciplina, la buona fede come la ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita si fosse verificata e prevedeva che la buona fede fosse, in ogni caso, esclusa qualora il segnalante avesse agito con colpa grave; il Senato ha opportunamente soppresso la definizione legislativa di “buona fede” e la necessità di tale profilo soggettivo, che avrebbe eccessivamente limitato il ricorso all’istituto.

Al link di seguito indicato il testo di legge: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/14/17G00193/SG

Congedo straordinario per assistenza notturna: no al licenziamento

La Corte di Cassazione con sentenza n. 29062 del 5 dicembre 2017  ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un lavoratore che era stato trovato in alcune occasioni lontano dall’abitazione materna durante il congedo straordinario retribuito, ottenuto per dare assistenza alla madre disabile.

I supremi giudici infatti hanno affermato che   chi  beneficia del congedo straordinario  puo legittimamente dedicare del tempo alle proprie   esigenze personali , che comprendono la necessità di  riposo e il recupero delle energie psicofisiche , posto che sia certo ” l’intervento assistenziale permanente, continuativo e globale  con il disabile”. Nel caso era risultato provato che il lavoratore assisteva la madre di notte  per problemi di insonnia e pericolo di fuga dall’abitazione da parte dell’anziana , turnandosi di giorno con altre persone.

L’insussistenza del fatto disciplinare, tra l’altro, porta all’applicazione dell’obbligo di reintegra e di risarcimento del danno per il licenziamento illegittimo ( ex art. 18 L.300 1970).

Per approfondire e per l’esame del caso: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12925-congedo-straordinario-per-assistenza-notturna-no-al-licenziamento-.html

Uniemens settore agricolo: nuova Gestione Deleghe dal 2018

Con il messaggio 7 dicembre 2017, n. 4921 INPS fornisce le precisazioni normative e le indicazioni operative sulle nuove  modalità di uso del sistema di “Gestione deleghe” per il settore agricolo, comprese le modalità di trasmissione e validazione di tutte le sue tipologie, che sarà attivo dal 1 gennaio 2018.

A tal fine, per tutti i codici fiscali già presenti nel sistema di “Gestione deleghe” del settore agricolo, si potrà operare nei seguenti modi:

  • Delega diretta con la quale il titolare dell’azienda o, nell’ipotesi di persona giuridica, il rappresentate legale effettua gli adempimenti contributivi per proprio conto;
  • Delega indiretta , cioe la modalita  per i titolari d’azienda e/o loro legali rappresentanti  per effettuare gli adempimenti contributivi attraverso un intermediario abilitato dalla legge;
  • Deleghe ad associazioni di categoria nei casi in cui i titolari d’azienda e/o i loro rappresentanti legali effettuano gli adempimenti contributivi avvalendosi delle associazioni di categoria alle quali hanno conferito mandato, secondo le disposizioni normative attualmente vigenti.

il sistema d’identificazione dei soggetti autorizzati in qualità di datori di lavoro o intermediari a operare nei confronti dell’Istituto, ai sensi dell’articolo 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, o iscritti all’albo dei periti agrari o agrotecnici.è stato disciplinato dalla circolare INPS 8 febbraio 2011, n. 28 .

Per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24406-uniemens-settore-agricolo-nuova-gestione-deleghe-dal-2018.html

Apprendistato: non sempre necessaria la formazione di base

Per l’apprendistato professionalizzante la formazione trasversale non  è necessaria se acquisita in precedenti esperienze lavorative. Nell’ interpello n. 5 2017 del 30.11.2017,  il Ministero del lavoro ha risposto ad un quesito posto dal  Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro su questo tema .

L’istanza d’interpello  chiedeva di avere  la corretta interpretazione dell’articolo 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015  che  in materia di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età,  per  lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, prevede  l’obbligo di formazione per “l’ acquisizione dicompetenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio […]”. Nello specifico, le Linee Guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante (adottate dalla Conferenza permanente Stato-Regioni )  “richiamano indicativamente, nozioni riguardanti l’adozione di comportamenti sicuri, l’organizzazione e la qualitàaziendale, la capacità relazionale e comunicazionale, le competenze digitali, sociali e civiche, nonché alcuni elementi di base della professione”. 

In particolare il  Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro  chiedeva  se l’obbligo di erogazione in tale ambito   persiste anche nei casi di assunzione di soggetti di età maggiore di 29 anni che, a seguito di pregresse esperienze lavorative o anche di un precedente contratto di apprendistato, abbiano già avuto modo di acquisire tali nozioni.

La risposta del Ministero  chiarisce  che la formazione di base e trasversale non è necessaria per quei soggetti che abbiano già acquisito le nozioni di base in ragione di pregresse esperienze lavorative o grazie a un precedente contratto. Il Ministero ricorda infatti che lo stesso articolo di legge,  al comma 3 ,  “richiede che la regolamentazione dell’offerta formativa pubblica debba tenere conto del  titolo di studio e delle competenze dell’apprendista”. 

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24367-apprendistato-non-sempre-necessaria-la-formazione-di-base-.html

Indennità di maternità e paternità Gestione separata 2017

Anche nei contratti di collaborazione coordinata e  continuativa (ex art. 409 c.p.c.), gli eventi di maternità e/o paternità risultano tutelati da  specifica normativa. Le tutele previste per gli iscritti alla Gestione separata , infatti, sono del tutto simili a quelle di un lavoratore subordinato anche se  con modalità e procedure differenti.

Il collaboratore è indennizzato direttamente dall’INPS anche in assenza di contributi effettivamente versati da parte del committente.

REQUISITI E MODALITA’
Il D.M. 12.07.2007, in vigore dal 7.11.2007, ha ampliato la copertura indennitaria, ai fini dell’astensione obbligatoria, in favore di alcuni soggetti iscritti alla Gestione Separata , privi di altra copertura previdenziale e non titolari di pensione, che versano alla gestione previdenziale l’aliquota piena. A tale scopo, nell’aliquota della Gestione Separata dell’INPS, è prevista una specifica percentuale (oggi lo 0,72%) destinata, appunto, a copertura delle tutele assistenziali (maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale).
Il diritto al congedo di maternità ed alla relativa copertura economica spettano anche in caso di adozione nazionale o internazionale o affidamento preadottivo di minori,  nel qual caso compete, su presentazione di  idonea  documentazione,  un’indennità  per  i  cinque  mesi successivi  all’effettivo ingresso  del  minore  in  famiglia.

L’indennità economica spetta a  prescindere dalla effettiva astensione dall’attività’ lavorativa (ultima modifica  operata dalla legge n. 81/2017 che ha equiparato le titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, alle professioniste iscritte in albi professionali e alle altre lavoratrici autonome.

Non essendo l’indennità erogata dal committente, nessun adempimento deve essere effettuato a cura del datore di lavoro.

per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12919-indennit-di-maternit-e-paternit-gestione-separata-2017.html

Ispettorato lavoro: ok a videocamere collegate all’allarme

Con una lettera circolare alle sedi territoriali datata 28 novembre 2017,  l’Ispettorato del lavoro ha emanato le istruzioni in materia di installazione di impianti antifurto con videocamere che si attivano contemporaneamente all’inserimento  dell’allarme,  raccomandando il rilascio in tempi brevi delle autorizzazioni. Secondo l’organo ministeriale di vigilanza,  questo tipo di sistema non puo  far presupporre l’intenzione di controllo dei lavoratori in quanto il funzionamento delle videocamere non è intenzionale.

Per questo , fatta salva la comunicazione alle rappresentanze sindacali prevista dalla legge 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), gli uffici territoriali  dell’ispettorato del lavoro possono procedere all’autorizzazione con una istruttoria molto breve, ossia il semplice esame della documentazione , senza la necessita di verifica ispettiva in loco.

Va ricordato che in generale l’art. 4 della Legge n. 300 del 1970 stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive,per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Le aziende che intendono installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza, in difetto di Accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o la rappresentanza sindacale aziendale, hanno l’obbligo di munirsi di apposita autorizzazione all’installazione ed all’utilizzo dell’impianto, rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza. I modelli sono disponibili sul sito www.ispettorato.gov.it.

L’istanza è soggetta all’imposta di bollo nella misura di euro 16,00, così come il provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla sede centrale o territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24342-ispettorato-lavoro-ok-a-videocamere-collegate-all-allarme.html

Il nuovo modello di successione 2017

Il modello per la dichiarazione di successione 2017 richiede l’indicazione di una quantità maggiore di dati rispetto alla precedente versione ormai datata, recepisce tutte le novità in materia di successioni

  • unioni civili.
  • legge sul “Dopo di noi” con la possibilità di destinare i beni al trust costituito per il sostegno dei soggetti disabili
  • indicazione puntuale dei beni posseduti all’estero, a partire da quelli immobili.

Il modello consente anche di evitare la presentazione delle dichiarazioni sostitutive relative all’identificazione degli eredi, come nel caso di esclusione o presenza di casi di interdizione, o di eredi con disabilità, in quanto consente di comunicare tutti i relativi dati utilizzando una specifica sezione.
Ma la novità principale riguarda sicuramente l’impegno richiesto all’erede di indicare le quote di eredità spettanti a ciascuno dei coeredi, il che comporta la necessità di conoscere le regole per la ripartizione ai sensi di legge, in tutti i casi in cui non è presente un testamento. La ripartizione deve essere specificata per tutti i beni che fanno parte dell’attivo ereditario.

Di fatto, quindi, si riduce il lavoro degli uffici finanziari ai fini del calcolo dell’imposta, in quanto i funzionari dovranno limitarsi a verificare la correttezza delle indicazioni fornite sulla base del testamento o in caso di applicazione della successione legittima, ma non dovranno più essere loro in prima persona ad effettuare la ripartizione ai fini dell’attribuzione delle quote per l’applicazione dell’imposta di successione. Viene adottato, in sostanza, il modello già previsto per le volture catastali che prevedono che sia il soggetto che presenta la domanda ad indicare le quote spettanti ai singoli eredi fatto salvo, ovviamente, il diritto degli uffici di verificare la veridicità delle indicazioni riportate. Nel modello anche una sezione riservata alle dichiarazioni sostitutive relative anche ad eventuali accordi intercorsi tra gli eredi per il reintegro di quote di legittima.
Attenzione: In caso di diritto alle agevolazioni prima casa per gli immobili ereditati, la dichiarazione on line può essere presentata, tramite il software dedicato, esclusivamente a nome dell’erede che richiede le agevolazioni in questione. Il dichiarante, infatti, non può attestare i diritti per altri soggetti.

Per saperne di più: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12887-il-nuovo-modello-di-successione-2017.html

Decontribuzione contratti solidarieta 2017: domande entro il 10.12.2017

Nella circolare 18 del 22.11.2017 il Ministero del lavoro  ha fornito le istruzioni sugli sgravi contributivi per le aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà    ai sensi della L. n. 863/84 o del  D. Lgs. n. 148/2015,  come previsto  dal decreto  interministeriale n. 2 del 27.9.2017  .

Il decreto ha  destinato 30 milioni annui  (L. n. 232/16) per coprire gli oneri della decontribuzione in favore delle imprese che,stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà  e, in particolare:

  • Per il solo anno 2017, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà, e anche  le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016 
  • Per gli anni 2018 e seguenti, destinatarie della riduzione  saranno  le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà  nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente

La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014  per l’intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% e –comunque- per un periodo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi nel  quinquennio mobile

L’istanza, firmata digitalmente e in bollo,  va inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata  dal 30 novembre al 10 dicembre di ciascun anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e delle formazione- secondo la modulistica e con le modalità  indicate nel sito internet www.lavoro.gov.it. Inoltre va inoltrata anche  anche all’INPS ed  all’INPGI per i datori di lavoro iscritti a tale ultima gestione
Novità importante: è necessario pena l’inammissibilità della richiesta:
  • indicare la previsione dell’importo della riduzione contributiva richiesta e   il codice pratica della domanda di integrazione salariale del sistema CIGS ONLINE
  • non avere beneficiato dello sgravio, in precedenza,  durante lo stesso quinquennio mobile.
Le istanze saranno istruite in base allo stretto ordine cronologico di presentazione fino al raggiungimento del limite delle risorse stanziate e il provvedimento di concessione dello sgravio sarà comunicato entro 30 giorni .
L’avviso di raggiungimento del limite di spesa sarà pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it, cosi come   gli elenchi  delle imprese ammesse  alla riduzione contributiva e di quelle ammesse con riserva  a valere sulle risorse residue.
Con la Circolare n. 19 del 27.11.2017, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali ,  a seguito di numerose richieste di chiarimenti ha specificato che – con riferimento alla possibilità di presentare un’unica istanza, in caso di contratti di solidarietà successivi – il criterio è dato dall’accordo: lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda nel caso di singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto.

In ipotesi di più accordi di solidarietà, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio andrà richiesto con domande distinte, riferita ciascuna al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24332-decontribuzione-contratti-solidarieta-2017-domande-entro-il-10-12-2017.html

Whistleblowing: segnalazione illeciti nel lavoro

La Camera dei deputati ha approvato definitivamente, il 15 novembre 2017, la proposta di legge A.C. 3365-B volta a introdurre misure di protezione dei lavoratori dipendenti, tanto del settore pubblico quanto del settore privato,che segnalano reati o irregolarità dei quali vengono a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro. ( Viene detto in inglese “whistleblowing”  ovvero  “soffio del fischietto” assimilandolo alla segnalazione dell’arbitro).

Tale protezione è prevista da numerosi atti internazionali, come la Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (art. 33), ratificata dall’Italia con la legge n. 116 del 2009, e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla corruzione (art. 9), ratificata con legge n. 112 del 2012 ma non è ancora presente con misure attuative nella normativa italiana .

La proposta di legge è composta da 17 articoli. Dal punto di vista sistematico, il provvedimento prevede :

  • da una parte  l’abrogazione dell’art. 54-bis del TU pubblico impiego (art. 17) sullo stesso argomento  mentre
  • dall’altra  detta una disciplina completa  sulla protezione dei dipendenti che segnalano illeciti, reati o irregolarità amminsitrative ,  sia  in aziende del settore pubblico che del privato.
  • la possibilità di segnalazione alle autorità di regolamentazione o di polizia giudiziaria è condizionata ad una preventiva   segnalazione fatta all’azienda datore di lavoro;  o alla valutazione da parte del lavoratore che non vi siano le necessarie garanzie di neutralità dell’ente.
  • La norma prevede inoltre che le segnalazioni di reati o irregolarità possano essere rese pubbliche, anche mediante i mezzi di comunicazione, soltanto quando sia già state avanzate o siano state oggetto di valutazione negativa, senza motivato parere.
  • A garanzia del dipendente eventualmente  indicato in una segnalazione da un collega , la legge all’art. 11 prevede che l’eventuale procedimento disciplinare a suo carico debba basarsi soltanto su elementi certi e documentati.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24303-whistleblowing-segnalazione-illeciti-nel-lavoro.html