Lavoro occasionale nel turismo: le novità

Con la legge 96/2018 di conversione del decreto Dignità, sono state introdotte  alcune  modifiche al contratto di prestazione occasionale in alcuni limitati settori produttivi: agricoltura, turismo, società sportive.

Per quanto riguarda  il turismo,in particolare,  sono previste tre novità:

  1.  le aziende alberghiere e le strutture ricettive possono  utilizzare il contratto telematico di prestazione occasionale INPS (che ha sostituito i vecchi voucher) derogando al limite dei 5 dipendenti a tempo indeterminato,  previsto in genere per le aziende,  ossia avendo alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori ,
  2. a condizione che le attività siano rese da parte di titolari di pensione, studenti con meno di 25 anni di età, persone disoccupate e percettori di prestazioni di sostegno al reddito. Va ricordato che tali prestatori di lavoro, a norma del nuovo decreto devono autocertificare in forma telematica sulla piattaforma INPS la propria condizione , la quale consente di conteggiare i redditi conseguiti in questa forma solo per il 75%  con uno  sforamento del limite dei 2500 euro annui da ogni datore di lavoro.
  3. La comunicazione della data di inizio e  monte orario complessivo presunto delle prestazioni  puo avvenire con riferimento a un arco temporale fino a  dieci giorni.

Vanno ricordate, infine, altre due modifiche introdotte dal Decreto Dignità  nell’utilizzo del Contratto occasionale per tutti i settori:

  • il pagamento anticipato  puo essere fatto anche dagli intermediari abilitati per conto del cliente
  • la retribuzione ai lavoratori potrà avvenire anche presso tutti gli uffici postali dopo  15 giorni dalla comunicazione telematica effettuata dal datore di lavoro sulla piattaforma INPS, presentando un mandato  fornito dal datore di lavoro.

La norma è in vigore dal 12 agosto 2018, giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione.

Gli esperti  del Sole hanno evidenziato  alcuni dubbi: in particolare se l’ampliamento riguardi anche anche  strutture che non sia solo ricettive ma anche di ristorazione  Non è chiaro neppure se una azienda  alberghiera,  che rispetti il limite generale di  cinque  dipendenti sia tenuta o no ad utilizzare esclusivamente i prestatori delle categorie “agevolate”(pensionati, disoccupati  studenti ecc.). Si attende dunque  a breve la consueta circolare di istruzioni dell’Istituto di Previdenza.

Prestazioni occasionali società sportive: da settembre il servizio online

Sarà rilasciata il 6 settembre 2018 la nuova funzionalità online sul sito INPS www.inps.it/prestazioni occasionali, per la comunicazione delle prestazioni degli steward negli stadi da parte delle società sportive. Lo comunica l’INPS nel messaggio n. 3193 del 24 agosto 2018, facendo seguito alla circolare di istruzioni n. 95 emanata lo scorso 14 agosto. La nuova procedura prevede che le società sportive possano  retribuire le prestazioni occasionali degli addetti al controllo dei biglietti e del pubblico negli stadi , cd. “steward” con la procedura del Libretto famiglia, la nuova versione dei vecchi voucher ,  introdotta l’anno scorso con il decreto n. 50 2017.

Gli step sono i seguenti:

  • invio comunicazione alla Direzione centrale Entrate e recupero crediti della richiesta, corredata della documentazione idonea a dimostrare di rientrare nell’ambito di applicazione della legge n. 91/1981 sulle società sportive e di svolgere attività di cui al decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007
  • registrazione sulla piattaforma INPS sia delle società ( e loro intermediari) che dei lavoratori
  • pagamento anticipato in forma  telematica o tramite F24 Elide della provvista necessaria all’Inps, almeno 7 giorni prima della prestazione lavorativa prevista
  • svolgimento della prestazione
  • comunicazione telematica delle ore di lavoro prestate entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo
  • la retribuzione ai prestatori di lavoro viene erogata dall’INPS direttamente sul conto o presso una banca in cui la società abbia un conto di tesoreria.

Il messaggio specifica i dettagli della procedura e precisa che “tenuto conto del previsto rilascio della procedura informatica per il giorno 6 settembre 2018, per le prestazioni che saranno inserite nella procedura informatica entro la data del 12 settembre 2018 sarà assicurato il pagamento del compenso ai lavoratori entro il medesimo mese”.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/25540-prestazioni-occasionali-societ-sportive-da-settembre-il-servizio-online.html

DPA Durc online: aggiornamento della procedura

L’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 3082 del 3 agosto 2018, con il quale comunica  l’aggiornamento della nuova procedura DPA – Dichiarazione preventiva di Agevolazione , con l’introduzione di una nuova modalità di comunicazione della  verifica della regolarità contributiva . Il sistema è entrato in vigore lo scorso 9 luglio e consente di comunicare in anticipo all’INPS l’intenzione di fruire di agevolazioni contributive per le quali è necessario dimostrare la regolarita contributiva con il DURC. In sostanza la piattaforma informatica  dialoga automaticamente con la banca dati del DURC ONLINE utilizzando i dati per tutto il periodo comunicato dall’azienda,  senza bisogno di rinnovare continuamente la richiesta e la certificazione.
Nel messaggio viene precisato che l’applicativo all’interno del “Cassetto previdenziale aziende” > “Fascicolo elettronico del contribuente”, utilizzerà l’immagine di “semafori”, i cui colori identificheranno la situazione di regolarità contributiva dell’azienda interessata;  per ogni matricola, nella sezione “Lista regolarità per Area”, accanto al singolo mese, il semaforo MASTER assumerà la colorazione e il significato  seguenti:

Semaforo                       Significato

semaforo grigio:            nessuna richiesta di verifica presente in D.P.A. per tale periodo

semaforo arancione:  richiesta di regolarità in corso, in attesa di definizione

semaforo azzurro:  azienda regolare

semaforo rosso con lucchetto: azienda irregolare

semaforo nero:  azienda sospesa o cessata

* Il semaforo grigio diventerà arancione quando sarà trasmessa la Dichiarazione preventiva di agevolazione o quando, in fase di elaborazione della denuncia mensile, sarà lo stesso sistema D.P.A. a interrogare la procedura DOL.

I codici fiscali per i quali la regolarità contributiva non risulta verificata continueranno a essere contraddistinti dal simbolo del triangolo giallo con punto esclamativo nero, che ha il significato di “Stato regolarità: non disponibile”.

Infine, non sarà più data evidenza allo stato di regolarità/irregolarità delle singole Aree, né al dettaglio delle eventuali tipologie di irregolarità presenti; con l’entrata in vigore del sistema D.P.A., infatti, i semafori associati alle singole Aree risulteranno bianchi.

Decreto Dignità: incentivo assunzioni e altre modifiche

Vediamo alcune delle modifiche apportate dalle Commissioni al testo originario del decreto in materia di lavoro. Si tratta in particolare di:

  • Incentivo per le assunzioni stabili degli under 35 che rinnova il provvedimento della legge di stabilità 2018 anche per il 2019 e 2020
  • Ampliamento delle nuove prestazioni occasionali con contratto PRESTO per strutture ricettive del turismo e aziende agricole  e pagamento dei compensi anche negli uffici postali
  • rafforzamento dei centri per l’impiego attraverso  riserva obbligatoria di assunzioni  da parte delle Regioni
  • rafforzamento della tutela in caso di procedura di conciliazione nel licenziamento: le mensilità che godono di esenzione fiscale andranno da 3 al 27 ( invece che da 2 a 18 come previsto dal Jobs Act).
  • esclusione dei contratti di somministrazione dai vincoli sulla successione dei contratti a termine  (cd. stop and go) e specificazione che le causali e il limite di 24 mesi vanno riferiti ai rapporti tra lavoratore e azienda utilizzatrice 
  • limite contratti di somministrazione in azienda pari al 30% del personale
  • esclusione dei rapporti di lavoro domestico dall’incremento pari allo 0,5% dell’addizionale prevista per i rinnovi dei contratti a termine.

INCENTIVO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

L’articolo 1-bis del d.l. 87/2018 (cd. Decreto Dignità), introdotto nel corso dell’esame in sede referente presso le Commissioni competenti, conferma la riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati,  per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (a tutele crescenti), effettuate nel biennio 2019-2020, di soggetti aventi meno di 35 anni . Piu in dettaglio, lo sgravio contributivo  è:

  • pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto, con esclusione dell’assicurazione INAIL
  • è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi
  • nella misura massima di 3.000 euro su base annua  riparametrato e applicato su base mensile.
  • spetta  per i soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. I periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro non costituiscono una causa ostativa.
  • Le modalità di fruizione della riduzione sono demandate ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Allo stesso fine  viene incrementato il Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all’articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004) di 6,97 milioni di euro per il 2019, 0,48 milioni di euro per il 2020, 2,88 milioni di euro per il 2021.

E’  previsto il monitoraggio trimestrale da parte dell’I.N.P.S. degli oneri derivanti con relativa comunicazione delle risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia  entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini della copertura finanziaria.

Al momento manca  una norma di coordinamento di questo nuovo incentivo all’assunzione,  con quello attualmente in vigore, ai sensi dell’articolo 1, commi 100-108, della L. 205/2017.

Segue su:  https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13184-decreto-dignit-incentivo-assunzioni-e-altre-modifiche-.html

Riders: le novità nel CCNL Logistica

L’ultimo  contratto firmato a dicembre 2017  da Confetra, Anita, Conftrasporto, Cna-Fita, Confartigianato trasporti, Sna-Casartigiani, Claai e Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti firmatari per quella sindacale aveva già codificato una figura nuova, quella del rider  cioe il corriere che si sposta su piccoli mezzi . Questa figura è  oggi alla ribalta dei media per  le sentenza di Cassazione che non ne hanno riconoscono il carattere di lavoro subordinato  nei casi di collaborazioni gestite da  piattaforme digitali  con pagamenti a forfait o a consegna . Il CCNL Confetra  di qualche mese fa aveva affidato ad un accordo successivo  «le definizioni relative alle nuove figure di lavoratori adibiti alla distribuzione delle merci tramite cicli, ciclomotori, motocicli, natanti e imbarcazioni, le declaratorie e i livelli di inquadramento e l’orario di lavoro».

L’accordo in questione è stato firmato lo scorso 15 luglio e  prevede  che anche per i rider della cd. GIG economy valgano le disposizioni generali , sia dal punto di vista retributivo che di orario di lavoro:

  •  39 ore settimanali
  • la durata dell’orario di lavoro da definire sulla media di 4 mesi, con la possibilità di una distribuzione su 5 o 6 giorni (le ore eccedenti retribuite come prestazione straordinaria)  con un minimo giornaliero di 2 ore e un massimo di 8.
  • La durata della settimana lavorativa non puo  superare le 48 ore, compresi gli straordinari , ed è prevista l’applicazione della cosiddetta settimana mobile per la fruizione dei riposi settimanali.
  • Eventuali esigenze di ripartire l’orario di lavoro su quattro giorni e comunque di modificare l’orario saranno oggetto di accordi aziendali così come l’esigenza di programmare giornate di 10 ore lavorative.

Ai riders devono essere applicate tutte le coperture assicurative e previdenziali secondo la legge e il contratto della Logistica, comprese la sanità integrativa e la bilateralità, la disciplina dell’apprendistato, la fornitura di dispositivi di protezione (caschetti, indumenti ad alta visibilità, guanti, luci di segnalazione), assicurazione contro terzi a carico dell’azienda, contrattazione di secondo livello e norme specifiche sulla privacy.

Voucher: accordo per il ritorno

Il ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio  ha annunciato ieri in audizione al Senato «una doverosa riflessione» sulla possibile reintroduzione dei voucher per le prestazioni di lavoro occasionale, indicando  quattro settori di possibile applicazione:  «baby sitter, agricolo-stagionale, giardinaggio, pulizie». Sono  alcuni dei settori in cui i voucher lavoro avevano una enorme diffusione e nei quali risulta difficile immaginare una forma sostitutiva “legale” come il contratto di lavoro a chiamata, improponibile in particolare per le famiglie e i piccoli imprenditori.

Lo strumento dei buoni lavoro gestiti in forma telematica dall’INPS, abrogato  l’anno scorso dal Governo Gentiloni sull’onda di un utilizzo divenuto davvero massivo e considerato dai sindacati un abuso nei confronti dei lavoratori, era stata richiesta nei giorni scorsi dal Ministro dell’interno Salvini e dovrebbe quindi trovare spazio nella conversione in legge del Decreto Dignità.

Decreto che peraltro non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pare per la mancanza di coperture finanziarie credibili evidenziate dalla Ragioneria dello Stato, in particolare sul probabile minor gettito per l’utilizzo dei contratti a termine e per l’eliminazione dello split payment professionisti .

Il ministro ha parlato anche dell’intenzione di aggiungere  nella nuova versione del provvedimento  i «primi accenni» di un taglio del costo del lavoro stabile, in particolare con un incentivo  sulle stabilizzazioni dei contratti a tempo determinato.

In autunno, con la legge di Bilancio invece il taglio al cuneo fiscale dovrebbe essere applicato in due  settori innovativi e strategici come  made in Italy e imprese digitali.

Stipendi tracciabili: nuove specifiche dall’INL

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota protocollo n. 5828 del 4 luglio 2018 , fornisce ulteriori indicazioni in tema  di violazione del divieto di pagamento in contanti delle retribuzione e, in particolare:

  • sulle modalità di calcolo della sanzione amministrativa
  • altri  strumenti di pagamento ritenuti ammissibili rispetto a quelli citati nel  comma 910 art. 1 legge 205-2017

Sulle sanzioni, l’Ispettorato ha chiarito che la sanzione amministrativa pecuniaria  deve essere calcolata in ragione del numero di mensilità in cui si è verificata la violazione e non con riferimento al numero di lavoratori coinvolti. La sanzione consiste nel pagamento di una somma da mille a cinquemila euro. La nota fornisce un esempio : nel caso di  pagamento irregolare  di tre mensilità di retribuzione a due lavoratori,  la sanzione sarà pari a 5mila euro, ovvero: euro 1.666,66 x 3 mensilità, senza riferimento quindi al numero di lavoratori interessati .
In materia di mezzi di pagamento consentiti, oltre alle carte di credito,  agli assegni bancari e circolari e  ai bonifici bancari,  l’ispettorato indica come utilizzabili anche le carte di credito prepagate, intestate al lavoratore (anche se non collegate ad un conto corrente identificato dal codice Iban), purché  il datore di lavoro conservi le ricevute di versamento  da esibire eventualmente agli ispettori

E’ consentito anche il  pagamento ai soci lavoratori di cooperativa con versamenti sul libretto di   prestito sociale, aperto presso la medesima cooperativa. In questo caso è necessario che il lavoratore faccia richiesta scritta di  essere retribuito con questa modalita  e che il versamento sia  documentato nella “lista pagamenti sul libretto” .

Infine l’INL si riserva di integrare  ulteriormente la lista dei mezzi di pagamento tracciabili consentiti  con altre metodiche attualmente al vaglio del Ministero del lavoro mentre si stanno concordando con l’Associazione Bancaria altre modalità di controllo dei versamenti.

Bonus Sud 2018: sbloccati i fondi

L’ANPAL con messaggio del 02/07/2018 comunica che è stato disposto il rifinanziamento per ulteriori 302 milioni dell’Incentivo Occupazione Mezzogiorno, previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (L.205/20127). Ricordiamo che l’agevolazione consiste in uno sgravio contributivo totale , accordato per l’assunzione a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna entro il 31.12.2018: di giovani sotto i 35 anni, ovvero disoccupati over 35, purché privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. L’importo massimo dello sgravio contributivo è pari a 8.060 euro per 12 mensilità L’ incentivo era bloccato da qualche settimana, per mancanza di fondi. Ora l’approvazione di una delibera da parte della Corte di Conti permette di riprendere l’autorizzazione delle agevolazioni da parte dell’INPS. Quindi i datori di lavoro che si sono visti respingere recentemente le richieste possono ripresentare domanda con la consueta procedura telematica sul sito dell’istituto nazionale di previdenza www.inps.it. con le modalità previste dalla circolare INPS n. 49/2018

Durc on line con il nuovo “DPA” ok in tempo reale

Nel  messaggio n. 2648 del 2 luglio 2018, L’INPS  ha comunicato che, a partire dal  9 luglio 2018, sul sito Inps, all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sarà disponibile per aziende e intermediari  una nuova procedura telematica  “DPA – Dichiarazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi”, con la quale è possibile anticipare l’attivazione della verifica contributiva ed acquisire l’esito del Durc , già a partire dal mese in cui l’agevolazione/beneficio viene fruito.

Nell’applicazione viene fornito  il   modulo  per dichiarare  la volontà di usufruire di un beneficio nelle denunce UniEmens, l ‘invio potrà essere effettuato  fino al giorno precedente la scadenza dell’obbligazione contributiva.

La procedura richiede l’inserimento della  matricola sulla quale sarà esposto il beneficio soggetto a verifica di regolarità contributiva, nonché i mesi per i quali verrà fruito. Il sistema invia direttamente alla procedura Durc on line la richiesta di verifica della regolarità  con la registrazione dell’esito positivo oppure l’emissione dell’invito a regolarizzare.

Tale esito sarà visibile anche al datore di lavoro, all’interno dell’applicazione “Di.Res.Co.”, in calce al modulo trasmesso.

La procedura descritta permette di conoscere in tempo reale, al momento dell’elaborazione della denuncia, la situazione dell’azienda relativamente alla regolarità contributiva, consentendo di riconoscere da subito i benefici  contributivi ovvero di emettere e notificare tempestivamente le eventuali note di rettifica per addebito.

Decreto dignità: licenziamenti piu cari, contratti a termine più brevi.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera il Decreto legge  con le prime misure economiche del Governo Conte. Il “Decreto dignità”, più volte rimaneggiato prima di arrivare in Consiglio dei Ministri, comprende sia misure fiscali di alleggerimento degli adempimenti , che misure in materia di lavoro  che modificano il Jobs act stringendo vincoli sull’utilizzo dei contratti a termine, sugli incentivi aziendali che vanno restituiti in caso di delocalizzazione produtiva e sui licenziamenti senza giusta causa per i quali l’indennizzo può arrivare fino a 36 mesi. Presente anche una misura di stop alla pubblicità del gioco d’azzardo e delle scommesse , facendo salve solo le lotterie nazionali (come la lotteria Italia ).

Vediamo piu in dettaglio in particolare quanto è previsto in materia di lavoro.

CONTRATTI A TERMINE

  • Il termine massimo di utilizzo dei contratti a termine  passa da 36 a 24 mesi.
  • Il numero delle proroghe possibili scende da 5 a 4.
  • Con l’eccezione del primo, i contratti a tempodeterminato devono riportare obbligaoriamente una causale  che puo rientrare tra tre opzioni: ragioni oggettive o sostituive; per incrementi imprevisti dell’attività, o per picchi stagionali .
  • La contribuzione dovuta aumenta di uno 0,5% ad ogni rinnovo
  • Ai contratti di lavoro in somministrazione si applicano le stesse regole sia in termini di durata che di percentuale di assunti a termine sul totale che di incremento contributivo. E’ sparita invece rispetto alla bozza iniziale l’abolizione dello staff leasing (somministrazione a tempo indeterminato)
  • Il termine per l’impugnazione del contratto da parte del dipendente sale da 12 a 270 giorni
  • Le nuove disposizioni saranno applicabili ai nuovi contratti e ai rinnovi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.

LICENZIAMENTI

Il licenziamento senza giusta causa per i contratti a tutele crescenti del Jobs act richiederà un indennizzo al lavoratore che arriva a 36 mensilità nelle aziende sopra i 50 dipendenti . L’indennizzo minimo dovrebbe salire da 4 a 6 mensilità.

DELOCALIZZAZIONE E INCENTIVI 4.0

  • Le aziende che ricevono  qualsiasi tipo di aiuto di stato devono restituirlo   se delocalizzano, sia in Europa che fuori,   entro 5 anni dal momento della fruizione dell’incentivo con interessi maggiorati fino a 5 punti percentuali e sanzioni da 2 a 4 volte l’importo ricevuto
  • Revoca anche per le imprese che, senza delocalizzare l’impianto, riducono l’occupazione  nelle unità interessate dal contributo. Non è specificata la soglia minima  di licenziamenti nè il momento dell’entrata invigore
  • Iperammortamento e superammortamento revocati anche per la cessione dei macchinari acquistati con le agevolazioni di Industria 4.0. Gli acquisti di attività immateriali (come i brevetti) infragruppo non rientrano più nel credito di imposta, già da quest’anno.