Disciplina buoni pasto e indennità di mensa

Come noto il datore di lavoro può mettere a disposizione dei suoi dipendenti un “ servizio mensa “ o in alternativa riconoscergli una “indennità economica sostitutiva della mensa” per le spese del pasto.

L’indennità sostitutiva di mensa fa parte della retribuzione erogata al dipendente ed è soggetta, per legge, sia alla “contribuzione previdenziale che a quella fiscale”. Tale indennità  è attribuita sia ai lavoratori a tempo pieno e  sia ai lavoratori a tempo parziale.

I buoni pasto (anche detti tickets)  cartacei o elettronici,  danno al loro possessore il diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con la società di emissione dei buoni stessi, la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo. La disciplina fiscale è riepilogata sotto.

La Legge di Stabilità 2015 ( Legge n.190-2014)  ha previsto  un aumento del limite di esenzione fiscale e previdenziale dei ticket elargiti ai lavoratori dipendenti in formato elettronico . Il limite  è passato infatti da 5,29 a 7 euro per ciascun buono emesso su base giornaliera. Il superamento del limite di esenzione comporta l’assoggettamento in busta paga di ritenute fiscali e contributi per la differenza attribuita.

In questi giorni un Decreto del ministero dello sviluppo economico ha concesso l’utilizzabilità dei buoni pasto elettronici in forma cumulativa (fino a 8 buoni),  anche al di fuori dei giorni lavorativi  . La novità entra in vigore il 9 settembre 2017  ma per alcuni dubbi interpretativi si attende una circolare di chiarimenti.

Le modalità  attualmente    in vigore per la gestione delle indennità per i pasti,  in favore dei lavoratori dipendenti sono le seguenti :

1) concessione di buoni pasto da utilizzare presso ristoranti: per il lavoratore sono esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a euro 5,29 ovvero fino a euro 7 per i buoni elettronici ( l’importo del valore nominale del ticket che eccede tale limite costituisce retribuzione imponibile );
2) indennità di mensa : sono  imponibili sotto il profilo contributivo e fiscale ;
3) indennità sostitutive: sono corrisposte agli addetti alle strutture lavorative a carattere temporaneo, come gli addetti ai cantieri edili, o alle unità produttive ubicate in zone dove mancano servizi di ristorazione e sono  esenti fino al limite di 5,29 euro al giorno;
4) erogazione del servizio attraverso apposite mense aziendali : in questo caso non opera il limite di esenzione sia per le mense interne che per i pubblici esercizi  sulla base e nei limiti di importo stabiliti con apposite convenzioni o contratti d’appalto tra datore di lavoro e pubblico esercizio.

NOTA  BENE Le motivazioni che rendono non tassabile come reddito di lavoro dipendente le prestazioni di mensa o le prestazioni sostitutive stanno nel fatto che la somma riconosciuta al lavoratore è concessa dal datore di lavoro nel suo interesse poiché, la mancanza di una mensa o di prestazioni sostitutive, darebbe origine ad una minore produttività del lavoratore, costretto ad allontanarsi dal luogo di lavoro per consumare il pasto.

Come detto, la Legge n. 190/2014, a far data dal 01 luglio 2015,  ha innalzato il limite di esenzione fiscale applicabile ai buoni pasto  lavoratori dipendenti ed assimilati, ma con esclusivo riferimento ai ticket elettronici ovvero a “buoni emessi in  forma elettronica“.

Utilizzo del buono pasto e trattamento fiscale per il lavoratore

I tagliandi devono recare sul retro la precisazione che non possono essere né cedibili, né cumulabili, né commerciabili e né convertibili in denaro;
Secondo la legge “i buoni devono consentire esclusivamente l’espletamento della prestazione sostitutiva nei confronti dei dipendenti che ne hanno diritto, ed essere debitamente datati e sottoscritti”. Per fruire della detassazione i buoni pasto devono essere rivolti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi.

In materia di “buono elettronico“   oggi non è possibile per il lavoratore  fare la spesa al supermercato utilizzando contemporaneamente più buoni , forniti dal datore di lavoro e neppure utilizzarli in giorni non lavorativi. L’ampliamento della soglia di defiscalizzazione, giunto nel 2015,  infatti si era accompagnato ad una stretta nell’utilizzo , grazie alla maggiore traccabilità del formato elettronico.  La cumulabilità in realta era sempre stata esclusa anche per i buoni cartacei ma l’assenza di controlli aveva permesso il diffondersi  dell’utilizzo cumulativo presso i supermercati.

Il decreto MISE n. 122 2017  ha ora modificato nuovamente la disciplina introducendo ufficialmente a far data dal 9.9.2017 :

  • la possibilità di cumulo fino a 8 buoni
  • l’utilizzo anche in giorni non lavorativi e
  • la possibilità di utilizzo presso agriturismi.

Il trattamento fiscale e contributivo dei buoni pasto per il datore di lavoro

Per il datore di lavoro i costi dei buoni pasto sono sempre “costi deducibili “ per competenza, in riferimento alla data in cui il dipendente ha usufruito del servizio buono pasto.
In materia di IVA tali costi sono soggetti all’ aliquota del 4%.
Sui servizi sostitutivi di mensa aziendale l’IVA è interamente  detraibile e occorre  ribadire che nelle Mense aziendali per i dipendenti  non opera il limite di euro 7  e  l’aliquota IVA  del 4% (anziché del 10%) è applicabile, oltre che alle mense interne, anche in pubblici esercizi essenzialmente sulla base e nei limiti di importo stabiliti in apposite convenzioni / appalti tra datore di lavoro e pubblico esercizio ( quest’ultimo però deve essere munito di apposita licenza e con spazi e locali destinati a fungere da mensa esterna per le imprese).
Ciò vale anche per i servizi diretti di fornitura dei  pasti su vassoi presso il datore di lavoro  o tramite servizi convenzionati di mensa e distributori automatici in azienda (per evitare il limite di deducibilità di euro 7, tipico del buono pasto, occorre quindi che si configuri un vero servizio di mensa per i dipendenti e assimilati).

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12860-disciplina-buoni-pasto-e-indennit-di-mensa.html

 

Quali sono i riposi obbligatori nell’orario di lavoro?

Il decreto legislativo n. 66 2003 , e succ. modifiche, in materia di orario di lavoro e riposi prevede   che :
1.  L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
2.  I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.
3. La durata  settimanale dell’orario di lavoro viene stabilita dai contratti collettivi di lavoro ma  la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.   La  media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi )  I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di questo periodo fino a sei mesi. Cio’ significa che nella settimana lavorativa si può superare il limite delle 48 ore settimanali, purché vi siano settimane lavorative con meno di 48 ore.

RIPOSO GIORNALIERO

1.  Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.

PAUSE
1.  Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro . In  difetto di disciplina collettiva  al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti, tenendo  conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

RIPOSI SETTIMANALI

  •  Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero
  •  Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi  particolari.
  •  Nel rispetto della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni non si applicano ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, non è misurata o predeterminata o possa essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:

a)  di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
b)  di manodopera familiare;
c)  di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose;
d)  di prestazioni rese nell’ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di telelavoro.
e al personale mobile, cui è riservata una disciplina specifica.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/domande-e-risposte/11960-quali-sono-i-riposi-obbligatori-nell-orario-di-lavoro-.html

Ferie…

Si comunica che lo studio rimarrà chiuso per ferie dal 8 al 28 agosto.

Buone vacanze. 

Nuovi VOUCHER: Consulenti del lavoro abilitati per la piattaforma INPS

E’ finalmente operativo l’accesso dei CdL al portale INPS dedicato al lavoro occasionale.  L’istituto ha dunque dato seguito al messaggio  n. 3177 del 31 luglio 2017 in cui comunicava l’estensione delle operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti (relativi al lavoro occasionale) agli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, fra cui troviamo  appunto i Consulenti del Lavoro.

Per chi volesse approfondire ho già trattato l’argomento al link di seguito indicato: http://www.giuseppedasero.it/2017/07/18/voucher-la-nuova-disciplina-del-lavoro-occasionale/

Chi volesse ulteriori informazioni può  invece contattarmi: http://www.giuseppedasero.it/contatti/

Contributi gestione separata: la scadenza per la maggiorazione

L’articolo 7 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017 ha previsto un aumento della misura dell’ aliquota contributiva per alcune categorie di soggetti  iscritti alla Gestione separata Parasubordinati, in vigore dal 1 luglio 2017- L’INPS ha pubblicato lo scorso venerdi la circolare n.122 di istruzioni operative sulla nuova aliquota contributiva, in cui  riepiloga i  soggetti interessati ed esclusi e il massimale annuo della base contributiva. Vengono inoltre  chiariti  gli adempimenti procedurali e le modalità di  versamento.

Sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da:
–      Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (così come disciplinato dall’art. 50 – comma 1, lett. c bis, DPR n. 917/1986);

–      tutte le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazioni

–      dottorati di ricerca, assegno, borsa di studio.

Restano esclusi dall’aumento dell’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento i compensi corrisposti come:

–      Componenti commissioni e collegi;
–      Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001);
–      Venditori porta a porta (art. 19, D. lgs 114/1998);
–      Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44);
–      Associati in partecipazione (non ancora cessati);
–      Medici in Formazione specialistica (legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell’anno 2006, all’articolo 1, comma 300).

I versamenti del contributo, relativo ai soli soggetti interessati all’aumento della contribuzione sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017, potranno essere effettuati entro il 16 ottobre 2017 senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili. Si ricorda che deve essere compilato un rigo per ciascun periodo interessato e la causale di riferimento è CXX. I contributi dovuti per i compensi erogati ai soggetti esclusi devono seguire le regole ordinarie.

La presentazione delle denunce dei soli soggetti interessati all’aliquota del 33,23 per cento per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 potrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2017.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23762-contributi-gestione-separata-la-scadenza-per-la-maggiorazione.html

Agevolazioni INAIL per nuova occupazione dei disabili

Con la circolare n. 30 del 25/07/2017 l’INAIL attiva le nuove misure di  sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone con  disabilità  in un nuovo posto di lavoro e non più solo per la conservazione del precedente. Si da così attuazione alle prescrizioni contenute nella determinazione presidenziale n. 258 del  11 luglio 2016, grazie alla quale  è possibile ottenere dall’INAIL fino al 75% delle spese sostenute  per creare le condizioni di inserimento del disabile da lavoro.

A tal fine il datore dovrà dare comunicazione dell’intenzione di assumere il disabile alla sede Inail competente per domicilio del lavoratore (indicando la mansione alla quale sarà adibito,  la tipologia di contratto, la sede di lavoro etc…), che procederà alla redazione di un progetto personalizzato. Ad esso segue il piano esecutivo del datore di lavoro nonchè le verifiche del caso ad opera dell’Istituto che porteranno, se tutto regolare, al provvedimento di autorizzazione.

Sono oggetto di agevolazione i rapporti di lavoro di tipo subordinato o parasubordinato, escluso dunque il lavoro autonomo.

E’ altresì indispensabile per l’elaborazione del progetto che il disabile sia stato sottoposto a visita medica preventiva da parte del medico competente o dei competenti uffici delle Aziende sanitarie local,  con esito positivo in relazione alla mansione specifica alla quale deve essere adibito.

Per chi volesse approfondire, di seguito la circolare INAIL https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-30-del-25-luglio-2017.pdf

 

 

 

 

La geolocalizzazione degli apparati aziendali è ammessa dal Garante Privacy

Trattamento dati derivanti dalla rilevazione di coordinate satellitari relative alla geolocalizzazione di apparati elettronici di tipo radio mobile e veicolare.
Interessanti precisazioni del Garante per la privacy in materia di utilizzo di sistemi di localizzazione da parte di una Società operante nel trasporto rifiuti, pubblicate nella News letter n. 429 del 30 giugno 2017.
Una società addetta al trasporto rifiuti aveva rivolto al Garante una richiesta di verifica preliminare, ai sensi dell’art. 17 del Codice in materia di protezione dei dati personali, con riguardo al “trattamento dei dati personali derivanti dalla rilevazione di coordinate satellitari relative alla geolocalizzazione di apparati elettronici di tipo radio mobili e veicolari”.
Il fine dell’utilizzo di tali dispositivi, a detta della Società, era quello di “agevolare le comunicazioni del personale operativo”, “ottimizzare l’impiego delle risorse presenti sul territorio e migliorarne la gestione ed il coordinamento”, incrementare la sicurezza del personale, specie se operante in aree “remote o disagiate, (omissis) “, razionalizzare la gestione del servizio in termini di copertura delle aree oggetto di intervento e “tutelare il patrimonio aziendale (rappresentato dai mezzi stessi)”
Il trattamento dei dati di cui è chiesta l’autorizzazione aveva ad oggetto “il personale addetto ai servizi di igiene urbana, con qualifica di operaio e autista”; i dispositivi mobili venivano dati in dotazione al personale addetto alla gestione dell’impianto di produzione di biogas e alle squadre che svolgevano i vari servizi “a piedi” senza l’ausilio di mezzi.
Era, altresì, prevista l’installazione di suddetti dispositivi di rilevazione anche sui mezzi adibiti alla raccolta “porta a porta”.
Per ciò che attiene al trattamento dei dati, questi, una volta rilevati, verrebbero inviati alla centrale operativa e memorizzati, e consistono nel “codice del dispositivo, data, ora, secondi, coordinate geografiche” ma “non contengono informazioni relative al lavoratore assegnato alla guida del mezzo su cui è montato il dispositivo veicolare, quindi sono nativamente anonimi” e “dopo l’invio i dati vengono automaticamente cancellati dal dispositivo”.
A seguito di istruttoria il Garante ha desunto che il trattamento che la società intende effettuare riguarda dati personali relativi alla posizione geografica (artt. 4, commi 1, lett. b) e 2, lett. i) e 37, comma 1, lett. a) del Codice) di dispositivi portatili e di quelli veicolari installati sulla flotta impiegata nel servizio erogato dalla società (e indirettamente dei lavoratori assegnatari dei mezzi).
Perplessità sono state espresse dal Garante in merito alla affermazione svolta dalla Società circa l’anonimato dei dati trattati in quanto il datore di lavoro è nelle condizioni di risalire in ogni momento al lavoratore di volta in volta assegnatario di ciascun dispositivo e del relativo veicolo.
Di conseguenza, la fattispecie in esame va ricondotta all’alveo normativo disciplinato dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Da ciò consegue l’applicabilità ai trattamenti in esame della disciplina in materia di protezione dei dati personali, oltre a quanto disciplinato dal legislatore attraverso la legge n. 300/1970 (cd Statuto dei lavoratori) e precisamente l’art. 4, comma 1, come modificato dall’art. 23 del d. lg. n. 151/2015).
A seguito di tale inquadramento il Garante ha ritenuto che le finalità che la società intende perseguire: ottimizzazione e razionalizzazione del servizio anche in relazione agli obblighi di consuntivazione dello stesso, rafforzamento della sicurezza dei dipendenti e tutela di beni aziendali, appaiono riconducibili a quelle “esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per tutela del patrimonio aziendale” , in presenza delle quali il legislatore consente controlli a distanza.
Ben ha fatto, quindi, la società ad acquisire specifica autorizzazione da parte della Direzione territoriale del lavoro che ha autorizzato l’impiego del descritto.
Il Garante, ha precisato che il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto dei principi di finalità e proporzionalità e con congrui tempi di conservazione.
A tutela dei diritti degli interessati (i dipendenti) la società è onerata di dare corso ai seguenti adempimenti:
– provvedere a fornire una informativa adeguata ai dipendenti coinvolti;
– nominare la ditta che eroga il servizio in qualità di responsabile del trattamento con autorizzazione a trattare i dati, in prima battuta, in forma aggregata a meno che non si renda necessario risalire al dato personale;
– adottare le misure di sicurezza richiesta dalla normativa di settore;
– garantire agli interessati l’esercizio dei diritti previsti dagli articoli 7 e seguenti del Codice.

Autore: Dott. Modesti Giovanni

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12843–la-geolocalizzazione-degli-apparati-aziendale-ammessa-dal-garante-privacy.html

Agevolazioni assunzioni: il piano per i giovani

Sembra ormai certo un nuovo bonus assunzioni  : il Governo ha in preparazione  per la manovra 2018  importanti agevolazioni  per le assunzioni stabili  dei giovani. Si dovrebbe trattare  di  misure strutturali non di bonus della durata di qualche anno.  Dopo varie indiscrezioni arriva la conferma del ministro Poletti che ribadisce voler far in modo  “che il lavoro stabile per i giovani  costi stabilmente meno del lavoro a termine” . Il progetto  sarebbe quello di  intervenire abbassando il cuneo contributivo  per gli under 35  del 50%,   i contributi dei datori di lavoro dovrebbero passare dal 33% al 15% per due o tre anni , (come fatto con il Jobs Act ) con un successivo passaggio  al 29-30%  a regime, senza ritornare alla contribuzione piena . Sarebbe poi prevista l’introduzione di una pensione minima di garanzia attorno ai 650 euro.  Le risorse necessarie sono preventivamente in 900 milioni per il prossimo anno e di 2  miliardi l’anno a regime
Inoltre nella  legge di Bilancio 2018 dovrebbero trovare posto  due nuove misure previdenziali:  rafforzamento della previdenza integrativa e un eventuale stop selettivo all’aumento dell’età pensionabile sulla base dell’aspettativa di vita.

Il ministro Poletti  ha ammesso anche che la riforma Fornero, anche se necessaria,  avrebbe dovuto essere realizzata con maggiore gradualità e che « l’Ape volontaria dovrebbe essere pronta, «utilizzabile», per «i primi giorni di settembre».

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23709-agevolazioni-assunzioni-il-piano-per-i-giovani.html

Visite ispettive sul lavoro: protocollo di collaborazione fra INL e INAIL.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in data 10 luglio 2017, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per rafforzare la collaborazione istituzionale  e  salvaguardare la continuità dell’attività di vigilanza ispettiva in materia assicurativa e garantirne un efficace svolgimento.
Il protocollo d’intesa ha durata di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del 10 luglio 2017.Il protocollo disciplina analiticamente il tema della programmazione dell’attività ispettiva – attraverso l’istituzione di una Commissione nazionale e di Commissioni regionali di programmazione dell’attività ispettiva in materia assicurativa . Inoltre prevede che  saranno realizzati specifici  modelli di analisi del rischio, allo scopo di accrescere l’efficacia della vigilanza e di razionalizzare gli strumenti e le policy di accertamento ispettivo.

Infine l’ispettorato segnala la particolare importanza dei contenuti del protocollo  in riferimento alla formazione e all’accesso alle banche dati dell’INAIL, in attuazione di quanto già previsto dal D.Lgs. n. 149/2015.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23713-visite-ispettive-sul-lavoro-accordo-inl-inail-.html

DIS COLL 2017 le nuove istruzioni INPS

Nella circolare 115 del 19 luglio 2017 l’INPS fornisce le istruzioni operative  sulla stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa DIS-COLL. (Articolo 7, legge 22 maggio 2017, n. 81 ).I l documento si occupa in particolare : dei Destinatari  e soggetti  esclusi ,  dei requisiti  e  dei periodi di contribuzione figurativa per la tutela della maternità –  Base di calcolo e misura – Durata della prestazione – Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione  Condizionalità in caso di nuova attività lavorativa – Decadenza . Inoltre chiarisce le risorse finanziare e il monitoraggio della funzionalità dell’istituto . Infine si sofferma sul  Regime fiscale sulle modalità di ricorso e sulle istruzioni procedurali .

Queste istruzioni riguardano in particolare i lavoratori che perdono la collaborazione  a partire dal 1 luglio 2017.

In sistesi si ricorda che, in generale,  hanno diritto alla Dis Coll i soggetti che soddisfano i 2 requisiti fondamentali:

  • essere al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015  n. 150 (stato di disoccupazione);
  • possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione  come collaboratori coordinati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).

Sullo stato di disoccupazione  ai sensi dell’art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2015, si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.   Il successivo art. 21 del  decreto legislativo n. 150 del 2015 ha anche previsto, tra l’altro, che la domanda di indennità DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

Il Jobs act autonomi ha portato a regime l’indennità dis-coll piu volte parzialmente prorogata  dalla normativa precedente per cui a   decorrere  dal  1°  luglio  2017 , l’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto  – già destinatari della prestazione –  nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di  studio  in  relazione  agli  eventi  di  disoccupazione  verificatisi  a  decorrere  dalla   data  del 1° luglio 2017.

Un altra precisazione importante riguarda i titolari di partita IVA che sono esclusi dal beneficio e che per poterne godere in caso di partita Iva non produttrice di reddito, devono chiuderla prima di  fare richiesta 

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23723-dis-coll-2017-le-nuove-istruzioni-inps.html