Sorveglianza sanitaria sul lavoro: i comportamenti sanzionabili

Nuove indicazioni dell’ispettorato nazionale del lavoro per assicurare uniformità negli accertamenti ispettivi in materia di sorveglianza sanitaria. Con la lettera circolare n. 3 del 12 ottobre 2017, l’INL  ha fornito  a  tutto il personale ispettivo  specifiche indicazioni   sugli specifici comportamenti sanzionabili  in materia di  omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Gli obblighi in materia sono sanciti  in particolare dai seguenti articoli del D.Lgs. 81/2008:

  1. articolo 18, comma 1, lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (ad esempio lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, etc.);
  2. articolo 18, comma 1, lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria;
  3. articolo 18, comma 1, lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.

In tutti questi casi vanno applicate le sanzioni previste dal d.lgs 81 2008 . Inoltre va ricordato che  in caso di omessa sorveglianza sanitaria in tutti i settori tranne quello  dell’edilizia, gli ispettori del lavoro  sono tenuti a comunicare la notizia di reato all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 347 c.p.p..

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24113-sorveglianza-sanitaria-sul-lavoro-i-comportamenti-sanzionabili.html

Legge di bilancio 2018: sgravio totale per assunzione apprendisti

La legge di bilancio 2018 sarà presentata in Consiglio dei Ministri  oggi pomeriggio  e sono emerse alcune indiscrezioni riguardo le misure per il lavoro e in particolare  gli sgravi contributivi per le assunzioni  dei giovani,  già annunciati nelle scorse settimane.  Le novità piu importanti sono due:

  1. Ampliamento dell’età su cui applicare la decontribuzione del 50% triennale  per l’assunzione di soggetti   fino a 35  anni , fino ra si erà parlato di un limite a 29 anni.  Questa misura sarebbe valida  però solo per il 2018. Dal 2019 lo sgravio si dovrebbe applicare invece  fino ai 29 anni . Agevolate sia le  assunzioni   a tempo indeterminato che  le conversioni da contratto a termine a contratto a tutele crescenti.
  2. Sgravio totale triennale per l’assunzione di giovani  assunti entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio  se avevano svolto apprendistato o alternanza scuola lavoro presso la stessa azienda.

Stessa agevolazione, cioè deconributione al 100%  anche  per altri due casi particolari : giovani del Sud  e NEET . In sostanza si prorogherebbe il bonus sud e lo sgravio del programma europeo  Garanzia giovani. Questi due incentivi sarebbero gestiti da ANPAL . C’è da dire che l’ampliamento dell’età da 29 al 35  anni avrà bisogno dell’ok di Bruxelles perché contrasta con la normativa comunitaria.
Va anche specificato che tutti questi sgravi riguardano i contributi previdenziali mentre resta escluso il contributo per l’assicurazione INAIL .
Le altre misure per il lavoro previste sono:

  • incentivi per la ricollocazione dei lavoratori interessati da licenziamenti collettivi per crisi aziendale
  • Rifinanziamento dell’apprendistato duale per gli istituti di istruzione e formazione professionale
  • Rifinanziamento per gli ITS scuole di specializzazione tecnologica a livello universitario.

In mattinata , quindi prima del Consiglio dei ministri,   il Ministro del Lavoro Poletti ha  invitato i rappresentanti di CGIL, CISL e UIL per un ulteriore incontro ufficialmente per continuare il confronto sulle pensioni ma probabilmente anche per presentare le misure  e apportare ulteriori limature  prima dell’approvazione definitiva da parte del Governo .

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24110-legge-di-bilancio-2018-sgravio-totale-per-assunzione-apprendisti.html

Comunicazione infortuni: chiarimenti INAIL

L’INAIL,  ha emanato la scorsa settimana la circolare n. 42 del 12 ottobre 2017,  con cui fornisce le istruzioni sulla  Comunicazione di Infortunio a fini statistici e informativi in vigore dalla stessa data. La nuova comunicazione va effettuata , per tutti i datori di lavoro e gli intermediari  per gli infortuni che provochino  assenza di almeno un giorno dal posto di lavoro dei dipendenti e collaboratori . Va fatta entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico per via telematica . A questo fine,  l’Istituto comunica che è disponibile sul portale il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio”.
Il servizio on line, differenziato rispetto al settore di appartenenza del datore di  lavoro anche in base alle modalità di gestione dell’assicurazione, riguarda le
seguenti gestioni:
₋ gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolaridi posizione assicurativa territoriale (Pat), nel seguito denominata Iaspa;
₋ gestione per conto dello Stato;
₋ settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione
(Pan);
₋ gestione agricoltura;
₋ datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze  private.

Sono quindi esclusi solo :

  • il Ministero della Difesa per le Forze armate, compresa l’Arma deiCarabinieri (nella quale è stato inglobato il Corpo forestale )
  • il Ministero dell’Interno, per la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco;
  • il Ministero dell’Economia e delle finanze, per la Guardia di Finanza;
  • il Ministero della Giustizia per la Polizia penitenziaria.

Se per problemi tecnici la modalità online non fosse disponibile tali  comunicazioni di infortunio,  essere inviate esclusivamente tramite PEC, utilizzando il modello scaricabile sul portale dell’INAIL, alla casella di posta elettronica certificata dalla competente Sede locale dell’Istituto, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato e allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento in questione.
La circolare specifica che gli intermediari possono operare anche per un datore di lavoro del settore agricoltura e per un datore di lavoro non assicurato INAIL.

La nuova comunicazione non fa venir meno l’obbligo di Denuncia di infortunio . Il servizio telematico  una specifica funzione all’interno della sezione comunicazioni Inviate, consente di  trasformare la comunicazione in denuncia previa allegazione della necessaria documentazione specifica.

Per informazioni generali e assistenza è possibile contattare il Contact Center  Inail al numero 803.164, gratuito da rete fissa, oppure al numero 06 164 164.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24111-comunicazione-infortuni-istruzioni-inail.html

Prestazione di Malattia e Gestione Separata: i chiarimenti dell’INPS

Con la Circolare n. 139 del 12 ottobre 2017, l’INPS fornisce alcune indicazioni in merito alle prestazioni previdenziali di Malattia e Degenza Ospedaliera, riservate ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS, così come modificate da ultimo dalla L. n. 81 del 22/05/2017.

Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata (di cui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995) ed in possesso di specifici requisiti, è stata riconosciuta, come è noto, dal legislatore un’apposita tutela previdenziale che contempla due diversi tipi di prestazioni in caso di eventi di malattia:

  • indennità di degenza ospedaliera (circolare Inps n. 147/2001);
  • indennità di malattia (circolare Inps n. 76/2007).

La suddetta tutela è stata, nel tempo, oggetto di evoluzioni interpretative e normative che hanno portato ad estendere la platea dei soggetti interessati, fino a comprendere tutti i lavoratori iscritti nella Gestione Separata e tenuti a versare un’aliquota contributiva piena.

Recentemente, è intervenuta un’ulteriore modifica legislativa, a seguito dell’entrata in vigore (in data 14 giugno 2017) dell’articolo 8, comma 10, della legge n. 81 del 22 maggio 2017, che ha disposto, per i lavoratori in argomento, che i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronicodegenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, vengano equiparati alla degenza ospedaliera.

L’equiparazione dell’evento di malattia ad un evento di degenza ospedaliera (nei casi previsti dalla norma in argomento) comporta l’applicazione di una disciplina diversa con riferimento ai termini per la presentazione della certificazione sanitaria e della domanda di prestazione, della durata della tutela riconosciuta (da un massimo di 61 giorni annui ad un massimo di 180 giorni annui) e dell’ammontare del trattamento economico spettante (determinato annualmente e commisurato al numero di mensilità di versamenti contributivi effettuati).

Alla luce di quanto sopra espresso, è necessario fornire a tutti i soggetti interessati alcune indicazioni operative e linee di indirizzo, per consentire l’attuazione della norma, nel rispetto dei principi generali previsti dall’ordinamento italiano nell’ambito della tutela previdenziale della malattia e sulla base dell’espressione letterale della disposizione legislativa sopra citata.

Per approfondire: http://www.paghefacili.org/prestazione-malattia-gestione-separata-chiarimenti-dellinps/

Uniemens agricoltura: novità da gennaio 2018

Con il  Messaggio n. 3842 del 6 ottobre 2017, l’INPS  a comunicato che a partire da Gennaio 2018, le Aziende saranno tenute a trasmettere le Denunce e i Lavoratori Agricoli  DA-DMAG con cadenza mensile e utilizzando il sistema degli UniEmens.

L’Istituto, inoltre, invita tutte le Aziende a comunicare con tempestività le variazioni dei propri dati aziendali, in quanto la tariffazione sarà effettuata utilizzando i dati presenti negli archivi INPS.

Ecco il testo integrale del documento dell’Istituto di  previdenza:

OGGETTO: Allineamento dati DA-DMAG: presentazione delle Denunce aziendali di variazione – adempimento delle aziende.

Con i messaggi nn. 3700 del 31/3/2014 e 5703 dell’ 1 luglio 2014, si è dato avvio ad un processo finalizzato ad un corretto allineamento dei dati, relativi alle caratteristiche aziendali, presenti negli archivi dell’Istituto.

A tal fine, a partire dalla denuncia presentata nel primo trimestre 2014, l’Istituto, nell’ipotesi in cui i dati esposti nella denuncia DMAG e quelli presenti nell’archivio DA non fossero stati congruenti, ha invitato i datori di lavoro interessati a recarsi presso la sede INPS territorialmente competente al fine di verificare le ragioni della mancata congruenza.

Nel corso di quest’ultimo triennio la quasi totalità delle aziende ha provveduto, mediante la presentazione di una DA di variazione, a comunicare le eventuali modifiche delle proprie caratteristiche aziendali intervenute “medio tempore”.

Nel frattempo è intervenuta la normativa in materia di adattamento al sistema UNIEMENS che, all’art. 8, co.8, Legge 29 ottobre 2016, n.199, ha previsto un significativo cambiamento nella trasmissione, da parte delle aziende, delle denunce dei lavoratori agricoli occupati. Tale trasmissione, a partire da gennaio 2018, avverrà con cadenza mensile e sarà canalizzata nel sistema UNIEMENS.

Poiché la normativa citata, ferme restando le scadenze di pagamento, inciderà sulla modalità di tariffazione, che avverrà avvalendosi anche dei dati presenti negli archivi dell’Istituto, si invitano le aziende, qualora fossero intervenute ulteriori variazioni afferenti i propri dati aziendali, a comunicare, con la massima tempestività, le eventuali difformità.

Si rammenta che la compilazione della denuncia aziendale di cui al comma 2 dell’art.5 del D. Lgs. n. 375/93 deve avvenire secondo quanto previsto dalla circolare n.88/2006 e che la stessa fa fede “a tutti gli effetti”, come disposto dal comma 5 del citato Decreto Legislativo.

Per approfondire:

INPS https://www.inps.it/nuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=51283&comments=true#commentscontainer

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24089-uniemens-agricoltura-novit-da-gennaio-2018.html

Infortunio di un giorno: dal 12 ottobre obbligo della denuncia INAIL

Da giovedì 12 ottobre 2017 scatta l’obbligo di effettuare la denuncia telematica di Infortunio, anche per gli eventi che comportano l’assenza di un solo giorno, oltre a quello dell’evento stesso.

La denuncia all’Istituto va effettuata, come previsto dal DPR n. 1124/1965, entro le 48 ore successive alla ricezione del certificato medico attestante l’infortunio, utilizzando la procedura telematica messa a disposizione dall’INAIL denominata “Denuncia / Comunicazione Infortuni“.

L’obbligo della denuncia dell’infortunio anche di un solo giorno sarebbe dovuto decorrere dal 12 aprile 2017, ovvero 6 mesi dopo l’entrata in vigore del Decreto istitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Previdenza), ma grazie all’art. 3-bis del D.L. n. 244/2016 (c.d. Decreto Milleproroghe 2017), il termine è stato differito al 12 ottobre 2017, per permettere all’INAIL di adeguare la procedura telematica.

Nel caso in cui il Datore di Lavoro non effettui la denuncia di infortunio entro i termini previsti, ricordiamo che le sanzioni previste vanno:

  • da € 548,00 ad € 1.978,80 per le assenze di un giorno solo;
  • da € 1.096,00 ad € 4.932,00 per le assenze superiori a tre giorni.

Fonte: http://www.paghefacili.org/infortunio-un-giorno-dal-12-ottobre-obbligo-della-denuncia-inail/

Iscrizione Gestione commercianti solo con attività prevalente

La Corte di Cassazione, è intervenuta nuovamente in materia di iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti per il socio amministratore di SRL. L’Ordinanza n. 22990  del  2 ottobre 2017, afferma  in particolare che  tale iscrizione  è  obbligatoria solo nel caso in cui  il soggetto   presti l’attività in via continuativa e con carattere di prevalenza, mentre non è dovuta   se l’attività è sporadica o di mera amministrazione.
Nel caso specifico  l’amministratrice di una società commerciale, residente all’estero, aveva fatto ricorso contro la cartella INPS che richiedeva  i contributi alla gestione commercianti non versati.

Il ricorso  era stato parzialmente respinto dai giudici di merito che avevano affermato come   l’amministratrice trascorreva nel nostro Paese alcuni mesi all’anno, per svolgere  funzioni di raccordo tra la società produttrice giapponese e la società  di cui era socia,  incaricata della commercializzazione ; il che integrava gli estremi dell’art. 1, lett. a-b della L. 1397/60, per la sua iscrizione alla Gestione commercianti.

La Cassazione ha ribaltato il giudizio di merito,  precisando che l’iscrizione è dovuta solo se si verificano tutti i  requisiti descritti  all’articolo 1 della Legge n. 1397/1960, ovvero: quando il socio amministratore  partecipi “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza” . Tale attività deve essere riscontrabile come  rilevante sia in termini di tempo che viene dedicato che del reddito  che ne deriva. Al contrario una attività sporadica  o la mera attività di amministrazione non sono di per sé sufficienti a configurare l’obbligo assicurativo .

La Corte ha dunque accolto il ricorso della contribuente  e cassato la sentenza impugnata, in quanto basata su presunzioni  e priva di  accertamenti concreti  sui requisiti complessivi richiesti dalla norma citata per l’iscrizione alla gestione commercianti. Va evidenziato infatti che l’onere della prova dei requisiti di prevalenza dell’attività è a carico dell’Istituto previdenziale.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24085-iscrizione-gestione-commercianti-solo-con-attivit-prevalente.html

Contratto occasionale “Presto”: da mezzanotte il minimo raddoppia

L’INPS ha fornito ai Consulenti del lavoro un importante precisazione in merito al minimo retribuibile come prestazione occasionale  regolata dal contratto PRESTO per le aziende introdotto dal decreto legge 50 2017 , dopo l’abolizione dei cecchi voucher INPS.

Come noto  la normativa (articolo 54 bis, comma 17)  prevede un minimo giornaliero di 4 ore da retribuire anche in caso di prestazione di durata inferiore. I consulenti ponevano il quesito  di come comportarsi nel caso in cui  la prestazione si svolga  a cavallo di mezzanotte, ad esempio dalle 21  alle 1.00 del giorno successivo . L’Inps afferma che essendo interessati due giorni diversi , si devono comunicare due  distinte prestazioni , il che significa che  la retribuzione minima raddoppia, e passa da 36  a 72 euro.

Per la precisione la norma parla , infatti, di compenso non inferiore a 36 euro«per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata» . Il caso è molto comune per i servizi  ricettivi  ed i locali di ristorazione e  non mancherà di suscitare  proteste  o perlomeno malumori.

Infatti  la previsione del compenso minimo penalizza già  gli  utilizzatori del nuovo contratto Presto, destinato a prestazioni minime e saltuarie retribuite con un compenso orario netto per il lavoratore di 9 euro, (lordo 12,5 per il datore di lavoro)  che diventano con questi presupposti oltremodo onerose.

L’interpretazione dell’ INPS  a rigor di logica non è del tutto condivisibile in quanto   la norma di legge parla di prestazioni  di 4 ore continuative , che potrebbero essere sottintese come “un unicum”. Questo  “sdoppiamento”  sembra piuttosto forzato e forse intende davvero scoraggiare l’utilizzo  troppo massivo del nuovo strumento.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24058-contratto-occasionale-presto-da-mezzanotte-il-minimo-raddoppia-.html

Contratto metalmeccanici: dal 1.10 l’apprendistato vale per l’anzianità

Nel contratto metalmeccanici industria è prevista una novità sul computo  dell’ anzianità . Dal 1 ottobre 2017, infatti,    i periodi apprendistato professionalizzante  possono essere conteggiati ai fini della maturazione degli scatti di anzianità . Il computo non si realizza però con l’intero periodo di apprendistato  ma solo per il 65% .

In materia di apprendistato il rinnovo del contratto firmato nel novembre 2016  prevede anche:

– primo periodo:  (inquadramento e retribuzione) due livelli sotto quello di destinazione finale;
– secondo periodo: un livello (e retribuzione) sotto quello di destinazione finale;
– terzo periodo: inquadramento a 1 livello inferiore rispetto a quello finale e retribuzione  uguale a quella del livello di destinazione.

Inoltre, riguardo il meccanismo degli scatti di anzianità  c.c.n.l. metalmeccanica industria 2016 prevede , per ogni biennio di anzianità di servizio nell’azienda,  una maggiorazione della retribuzione mensile in cifra fissa pari agli importi indicati nel contratto stesso e diversi per livello di inquadramento. Ai fini del computo degli aumenti periodici di anzianità si considera un massimo di 5 scatti. Gli aumenti periodici non possono essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Gli scatti decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24063-contratto-metalmeccanici-dal-1-10-l-apprendistato-vale-per-l-anzianit-.html

Premio INAIL formazione professionale: novità 2017-18

L’INAIL ha emanato la circolare n. 41 del 3.10.2017   che chiarisce le modalità di assicurazione per gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di  istruzione e formazione professionale regionali dall’anno formativo 2017-2018 . Il documento specifica che  “è terminata la sperimentazione  del premio speciale unitario, del  2016 2017 come previsto dall’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150   e che  si torna all’applicazione delle modalità precedenti ”

Pertanto, i premi assicurativi dovuti per gli allievi dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari sono determinati ai sensi dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

L’attività formativa in genere è classificata alla voce di tariffa 0611 della gestione di riferimento e, qualora il percorso formativo preveda anche la partecipazione alle lavorazioni svolte all’esterno in azienda, devono essere applicate le voci di tariffa della lavorazione effettivamente svolta, previa presentazione di apposita denuncia telematica di variazione, qualora il rischio assicurato non sia presente nella posizione assicurativa territoriale interessata.

Tali le denunce di variazione,devono essere inviate entro trenta giorni dalla pubblicazione della circolare (3 ottobre 2017) quindi entro il 2 novembre 2017 .
Il primo pagamento del premio per il periodo assicurativo 1° settembre 2017 – 31  dicembre 2017 è richiesto dall’Istituto con il provvedimento di  assicurazione a seguito delle denunce inviate dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari.

Per gli anni successivi, i premi assicurativi devono essere versati con l’autoliquidazione annuale con le consuete modalità.
Ai fini dell’autoliquidazione 2017-2018 in scadenza al 16 febbraio 2018, le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari dovranno includere le retribuzioni convenzionali  riferite agli allievi per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2017 nelle  dichiarazioni delle retribuzioni da presentare entro il 28 febbraio 2018, imputandole  alle relative voci di tariffa.
I premi di rata anticipata per l’anno 2018 determinati sulle retribuzioni suddette saranno oggetto di conguaglio con l’autoliquidazione 2018-2019, quando saranno
presentate le dichiarazioni retributive riguardanti il 2018.

La circolare comunica anche la chiusura dei servizi telematici “Comunicazione data di avvio dei corsi di IeFP” e “Denuncia del numero degli allievi iscritti ai corsi IeFP”

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24060-premio-inail-formazione-professionale-2017-2018.html