D.L. Rilancio: pagamento indennità aprile

L’Inps, con comunicato stampa del 21 maggio 2020, ha reso noto di aver completato le operazioni di pagamento della seconda rata (aprile) delle indennità di 600 euro previste dal D.L. Rilancio a favore dei lavoratori autonomi, dei collaboratori e degli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno già percepito l’indennità COVID-19 di marzo 2020. Sono state completate anche le operazioni di pagamento della seconda rata dell’indennità a favore degli operai a tempo determinato dell’agricoltura, fissata in 500 euro dal D.L. 34/2020. L’Istituto informa che, allo scopo di favorire la tempestività di liquidazione della seconda rata dell’indennità, il pagamento è stato effettuato attraverso il medesimo strumento di riscossione utilizzato per il pagamento della rata di marzo.

Per i lavoratori autonomi dello spettacolo, il Decreto Rilancio ha previsto l’ampliamento della platea dei beneficiari dell’indennità a tutti coloro che nel 2019 hanno avuto almeno 7 giornate assicurate e un reddito inferiore a 35.000 euro e ha introdotto, oltre alla seconda rata (aprile), anche una terza rata di pari importo (600 euro) per il mese di maggio. Sul piano procedurale, il diritto alla seconda e terza rata dell’indennità è subordinato alla verifica dell’assenza di un rapporto di lavoro subordinato o di un trattamento pensionistico al 19 maggio 2020, pertanto l’Istituto dovrà prima effettuare i predetti controlli anche per le domande pervenute ad aprile e, successivamente, potrà disporre i relativi pagamenti della seconda e terza rata.

Infine, l’Inps informa che entro la fine del mese sarà pubblicata la versione aggiornata del servizio per consentire l’invio della domanda alle nuove categorie di lavoratori incluse dal Decreto 30 aprile 2020: lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo, intermittenti, lavoratori autonomi occasionali senza partita Iva con contratti di lavoro occasionale, venditori a domicilio.

Fonte: https://www.eclavoro.it/d-l-rilancio-pagamento-indennita-aprile/

Contributi artigiani e commercianti: avvisi bonari agosto 2019

L’INPS con il messaggio  n. 3750 del 17.10.2019  comunica che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari, relativi alla rata in scadenza ad agosto 2019 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e Commercianti. Ai sensi dell’art. 24, comma 2, del D. Lgs. 26.02.1999, n. 46, infatti prima di emettere l’avviso di addebito,  richiede  il pagamento al debitore mediante avviso bonario.

Come di consueto sarà predisposta anche la relativa comunicazione  visualizzabile al seguente indirizzo: Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Posizione Assicurativa – Avvisi Bonari generalizzati e sarà inviata anche una email di alert ai titolari e ai loro intermediari, sempre chea bbiano fornito il loro  indirizzo di posta elettronica.
Chi  avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo al seguente indirizzo: – Sezione Comunicazione bidirezionale – Comunicazioni – Invio quietanza di versamento
Va sempre  tenuto presente che in caso di mancato pagamento l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
Si ricorda che la prossima scadenza di versamento dei contributi è fissata al 30  novembre 2019

Ferie: maturazione e fruizione. Guida essenziale

In prossimità del periodo di maggior fruizione di ferie, riteniamo utile riepilogare la relativa disciplina.
Il periodo minimo di ferie annuali è di quattro settimane, salvo durate superiori previste dai C.C.N.L. in base alla qualifica contrattuale e all’anzianità di servizio.
Sono obbligatorie:

  • la fruizione di almeno due settimane (continuative se richieste dal lavoratore) nell’anno di maturazione.
  • la fruizione delle restanti due settimane entro i 18 mesi successivi al termine  dell’anno di maturazione, salvo i più ampi periodi  di differimento stabiliti dai C.C.N.L.

Il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di contratto a termine di durata inferiore all’anno.

La sanzione amministrativa applicabile al datore di lavoro in caso di mancata concessione delle ferie va  da 120 a 720 euro.

Inoltre le sanzioni sono inasprite nei seguenti casi particolari:

  • Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni,  la sanzione amministrativa  è da 480 a 1.800 euro.
  • Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 960 a 5.400 euro.

Segue su: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13437-ferie-maturazione-e-fruizione-guida-essenziale.html

Domande ANF : saranno abilitati i consulenti del lavoro

La scorsa settimana si è tenuto un tavolo tecnico convocato dall’Ufficio di Gabinetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e una delegazione del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, coordinata dalla Presidente Marina Calderone.

L’incontro ha fatto seguito alle segnalazioni sui problemi operativi e gestionali che coinvolgono imprenditori e Consulenti del Lavoro   e ha avuto riscontro positivo, in particolare per quanto riguarda:

  • la trasmissione in delega a terzi della documentazione necessaria per poter richiedere gli assegni per il nucleo familiare (ANF) , per la quale saranno abilitati a breve ,
  • la riforma del Documento unico di regolarità contributiva (Durc)
  • il problema degli assunti dal 1° gennaio al 30 aprile 2019 con il “bonus Sud”, esclusi  inaspettatamente dal Decreto attuativo ANPAL   e per i quali il ministero ha assicurato la ricerca di fondi integrativi per assicurare la copertura annuale dell’incentivo .

Welfare aziendale e agevolazioni: chiarimenti dall’Ispettorato

Nella circolare 7 del 6 maggio 2019 lIspettorato nazionale del lavoro fornisce due importanti indicazioni    con una interpretazione piu estensiva della legge 296 2006. Questa norma  per prima   ha condizionato il riconoscimento dei benefici contributivi  ai datori di lavoro  al rispetto degli accordi e dei contratti collettivi  stipulati dalla organizzaizoni sindacali piu rappresentative .

In particolare  nelle ispezioni dovranno essere presi in considerazione i trattamenti economici e normativi effettivamente e sostanzialmente  riconosciuti ai lavoratori al di la del rispetto formale e integrale   dei contratti, aspetto che spesso ha causato la negazione  di agevolazioni contributive e normative alle aziende.

La circolare afferma testualmente che :

“atteso che la disposizione in parola chiede il “rispetto” degli “accordi e contratti collettivi  stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, si ritiene che anche il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere  ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti,  possa legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi indicati dall’art. 1, comma 1175, della L. n.  296/2006; ciò, pertanto, a prescindere di quale sia il contratto collettivo “applicato” o, addirittura, a prescindere da una formale indicazione, abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa la “applicazione” di uno specifico contratto collettivo.”

Gli ispettori potranno dunque valutare sostanzialmente il trattamento riservato ai lavoratori per verificarne l’equivalenza a quanto previsto dal contratto , prima di negare eventualmente il godimento di benefici previsti dalla normativa . ” Resta fermo che lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati da  organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori  comparativamente più rappresentative sul piano nazionale determinerà la perdita di eventuali benefici normativi e contributivi fruiti.” conclude l’Ispettorato.

Danotare pero che  la circolare precisa che “la valutazione di equivalenza di cui sopra non potrà tenere conto di quei trattamenti previsti in favore del lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale (come ad es. avviene per il c.d. welfare aziendale)”.

Ciò significa che , comunque  in nessun caso  i beni e servizi previsti contrattualmente nell’ambito del welfare aziendale  possono sostituire trattamenti economici eventualmente previsti dagli accordi  collettivi.

Se questo si verifica  puo causare per il datore di lavoro  la perdita di eventuali agevolazioni contributive fruite o da fruire.

Fonte:https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/26753-welfare-aziendale-e-agevolazioni-chiarimenti-dall-ispettorato-.html

DID on line e patto di servizio: come fare?

La DID online  è la modalità  attualmente prevista dalla legge per acquisire il riconoscimento dello status di disoccupazione involontaria e consente di ottenere:

  1. le indennità di disoccupazione e
  2. i servizi di ricollocamento dei  lavoratori da parte dei Centri per l’impiego.

Si puo effettuare dal proprio PC  sul  sito dell’ANPAL oppure rivolgendosi a Centri per  l’impiego o ai Patronati per ricevere assistenza.

Dopo l’invio della DID è necessario recarsi presso un Centro per l’impiego a scelta dove si conferma la disponibilità e si stipula il Patto di servizio personalizzato per l’impiego in cui,  vengono indicate le attività che la persona si impegnera a svolgere ( colloqui corsi  ecc) per la  ricerca attiva di una nuova occupazione.

…di seguito le modalità con cui  effettuare il rilascio della DID,  chi è  o non è obbligato e come funzionano gli step successivi:  https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13358-did-on-line-e-patto-di-servizio-come-fare-.html

 

Lavoro notturno: chiarimenti sul calcolo della durata

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota prot. n. 1438 del 14 febbraio 2019, ha fornito alcune precisazioni in ordine ai limiti dell’orario di lavoro notturno ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 66/2003 a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute da una sede territoriale  . L’Ispettorato territoriale di Biella chiedeva nello specifico  se  il limite di lavoro notturno  debba essere riferito all’articolazione dell’orario settimanale del singolo lavoratore (che può essere organizzato su 5 o su 6 giorni di lavoro alla settimana), oppure debba essere inteso in  termini astratti (e quindi sempre riferito a 6 giorni di lavoro).

L’ispettorato  concorda sul fatto che la norma del Decreto 66/ 2003 non fornisce chiari riferimenti sulla modalità di calcolo della media dell’orario notturno  e  fa riferimento ad una circolare ministeriale del 2005 in cui veniva specificato che il limite di 8 ore “costituisce, data la sua formulazione, una media fra ore lavorate e non lavorate pari ad 1/3 (8/24) che, in mancanza di una esplicita previsione normativa, può essere  applicato su di un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa – salva l’individuazione da  parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo più ampio sul quale calcolare detto limite – considerato che il legislatore ha in più occasioni adoperato l’arco settimanale quale parametro per la  quantificazione della durata della prestazione “.

L”INL  sulla base dell’orientamento del Ministero del lavoro e, in assenza di una definizione  normativa o contrattuale,  afferma che prendendo in considerazione il caso particolare si avrebbero trattamenti diversi  ( un lavoratore con settimana di 5 giorni non potrebbe svolgere lavoro straordinario perche la media raggiunge già il limite massimo  con il completamento dell’ordinario orario di  lavoro (40:5=8). Nel caso, invece, di una settimana articolata su 6 giornate di lavoro, il lavoratore notturno potrebbe effettuare lavoro straordinario sino al limite delle 48 ore settimanali in quanto, in questo caso, la media giornaliera sarebbe rispettosa del limite legale (48:6=8)

E’ necessario quindi  calcolare la media su un periodo lavorativo fisso per tutti di  6 giorni (nel caso prestazione lavorativa su 5 giorni pertanto il sesto giorno è da considerarsi giornata di lavoro a zero  ore) e cioè nell’arco temporale settimanale,  al “netto” del giorno obbligatorio di riposo previstodall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003.

In altre parole  il parametro temporale da prendere a riferimento per calcolare la durata media dell’orario di lavoro notturno (8 ore nelle 24) è la settimana lavorativa intesa come un periodo di 6 giorni .

Autoliquidazione 2018-2019: rinvio del termine di pagamento dei premi

L’INAIL, con avviso del 04 gennaio 2019, ha rinviato al 16 maggio 2019 il termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione  per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, co. 1125, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione.

In particolare:

  1. il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’Inail rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al 31 marzo 2019
  2. il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019
  3. il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 è stato differito al 16 maggio 2019
  4. il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato differito al 16 maggio 2019.

Il differimento dei termini disposto dalla citata legge di bilancio 2019 riguarda la Tariffa ordinaria dipendenti delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” ed “Altre Attività”, nonché la Tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la Tariffa dei premi del settore navigazione.

Fonte: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-proroga-autoliquidazione-2018-2019.html

Congedo paternità: novità 2019

Il congedo obbligatorio  retribuito per i padri  lavoratoriè  stato istituita dalla legge Fornero del 2012, per un solo giorno  e poi portato a due giorni dalla legge di stabilità 2015 per il 2016 e 2017. La stessa legge aveva anche istituito il congedo facoltativo  cui si ha diritto   in alternativa a uno dei giorni di congedo  materno,  su libera scelta dei genitori.
Nel 2018  i giorni sono stati portati a 4, cui si aggiunge 1 giorno di astensione facoltativa .
Per i giorni di astensione  obbligatoria dal lavoro  per i padri lavoratori dipendenti godono della retribuzione piena, erogata dall’INPS,  e potranno anche essere effettuati in concomitanza con l’assenza della madre  e quindi  si aggiungono al congedo di  maternità.
I giorni di congedo paterno  possono essere utilizzati anche in forma non continuativa.
Riassumendo:
CONGEDO  PATERNO RETRIBUITO  figli nati o adottati nel 2017 figli nati o adottati nel 2018 e 2019
congedo obbligatorio

(in aggiunta a quello materno)

2 giorni 4 giorni
congedo facoltativo

(in sostituzione di quello materno)

nessuno 1 giorno
Per utilizzarlo è sufficiente fare richiesta scritta all’azienda con almeno 15 giorni di anticipo sulla data presunta del parto.
Le  misure di congedo sia obbligatorio che facoltativo possono essere utilizzate per le nascite o adozioni che si verificano nel 2018 e nel 2019.
Il beneficio  va utilizzato entro i cinque mesi successivi alla nascita o alla adozione o affidamento del bambino. I giorni possono essere utilizzati anche in forma non continuativa.
Per il congedo facoltativo di un giorno  va anche allegata  una dichiarazione della madre in cui rinuncia ad un giorno del suo congedo di maternità e la comunicazione va trasmessa anche al datore di lavoro della madre.
In caso di mancato utilizzo non ci sono sanzioni,  né per il padre né per il datore di lavoro.
Hanno diritto al congedo di paternità  anche i lavoratori in cassa integrazione e in mobilità. Sono esclusi i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione.

Se invece l’indennità di congedo paternità è pagata dall’Inps la domanda deve essere presentata per via telematica all’Inps  (direttamente online se si possiede il PIN dispositivo INPS accedendo all’area servizi online; in alternativa chiamando il numero verde 06.164.164 da cellulare o il numero verde 803.164 da rete fissa; in alternativa tramite patronato).

L’Istituto di previdenza provvede al versamento diretto per le  categorie seguenti:

  • lavoratrici stagionali,
  • operaie agricole (salvo la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato),
  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine,
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), lavoratrici disoccupate o sospese,
  • lavoratrici assicurate ex Ipsema e dipendenti da datori di lavoro che non optano per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio.

Il pagamento diretto viene effettuato dall’Inps secondo la modalità scelta nella domanda presentata dagli interessati: bonifico presso un ufficio postale o accredito su conto corrente bancario o postale”.

Continua su: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/11296-in-vigore-il-congedo-obbligatorio-di-un-giorno-per-i-pap.html

Riduzione contributiva in edilizia 2018:la circolare INPS

Con la Circolare n.118 del 13 Dicembre 2018, INPS riepiloga  le modalità  la riduzione contributiva per gli operai a tempo pieno del settore edile, definita dal decreto 4 ottobre 2018 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha confermato, per il 2018,

Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2018, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

l’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

  • possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
  • i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del decreto-legge n. 223/2006).

Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2018 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito Internet dell’Istituto, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.

Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e verranno definite entro il giorno successivo l’invio.

In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7Nper il periodo da dicembre 2018 a febbraio 2019; l’esito sarà visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale aziende.

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità: il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile (allegato); la Struttura territoriale competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.

Sarà, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda.

Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2019.

I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2018 fino al 15 marzo 2019.

Fonte: http://www.fiscoetasse.com