Industria 4.0: credito d’imposta per spese di formazione del personale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22.06.2018, il Decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2018 che definisce la disciplina attuativa del credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, relativo alle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, sostenute nel 2018, introdotto dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, commi da 46 a 56, legge 205/2017).

Ricordiamo che possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attivita’ economica esercitata, comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalita’ di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Gli enti non commerciali che esercitano attivita’ commerciali possono accedere al beneficio in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.

L’agevolazione non si applica alle imprese in difficoltà, cosi’ come definite dall’art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero a quelle imprese che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:

  1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE (37) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
  2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE;
  3. qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  4. qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
  5. nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
    1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5; e
    2. il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

Voucher digitalizzazione PMI: stanziati 242 milioni

Con un comunicato stampa di ieri, 14 maggio 2018, il MISE ha informato che il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ha disposto con decreto l’integrazione della dotazione finanziaria dei Voucher per la digitalizzazione delle PMI per 242,5 milioni di euro. Le risorse complessivamente disponibili per la concessione del contributo salgono, così, a 342,5 milioni di euro. La decisione è stata presa, a fronte di oltre 90.000 domande presentate, per evitare che il riparto delle risorse stanziate all’origine (100 milioni di euro per l’intero territorio nazionale) sia sensibilmente inferiore a quello richiesto dalla singola impresa.

Nei prossimi giorni verrà comunicato l’importo del Voucher concedibile a ciascuna impresa per la realizzazione dei progetti di digitalizzazione e di ammodernamento tecnologico proposti.

Si ricorda che i “voucher digitalizzazione” sono una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. In particolare, il voucher è utilizzabile per l’acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di:

  • migliorare l’efficienza aziendale;
  • modernizzare l’organizzazione del lavoro, mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
  • sviluppare soluzioni di e-commerce;
  • fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
  • realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.

Gli acquisti devono essere effettuati successivamente alla pubblicazione sul sito web del Ministero del provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher adottato su base regionale.

Voucher digitalizzazione – Gli incentivi alle imprese per il 2018

Il decreto interministeriale del 23 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2014, stabiliva gli schemi standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi tramite voucher alle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico.

Solo ora tuttavia, dopo un’attesa durata tre anni, è uscito il decreto direttoriale che definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso ai benefici.

Segue: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12940-voucher-digitalizazione—gli-incentivi-alle-imprese-per-il-2018.html

Resto al Sud: i nuovi incentivi per i giovani del Mezzogiorno

Sulla Gazzetta ufficiale del 05.12.2017 è stato pubblicato il decreto del 9 novembre 2017 n. 174 contenente il regolamento attuativo della misura Resto al Sud, la nuova agevolazione rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, per incoraggiare la costituzione di nuove imprese nelle Regioni meno sviluppate e in transizione, quali:

  • Abruzzo,
  • Basilicata,
  • Calabria,
  • Campania,
  • Molise,
  • Puglia,
  • Sardegna
  • e Sicilia.

Le richieste di agevolazioni possono essere presentate dai soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni che siano in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

  • siano residenti nelle regioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni se residenti all’estero, dalla comunicazione del positivo esito dell’istruttoria di cui all’articolo 9 del presente decreto;
  • non risultino già titolari di attivita’ di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 91/2017, o beneficiari, nell’ultimo triennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialita’.

I soggetti di cui sopra possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni purchè risultino gia’ costituiti, al momento della presentazione della domanda e comunque successivamente alla data del 21 giugno 2017, o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all’estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell’istruttoria, nelle seguenti forme giuridiche:
a) impresa individuale;
b) societa’, ivi incluse le societa’ cooperative.

CHE COSA SI PUO’ FARE

  • Avviare attività di produzione di beni e servizi.
  • Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e il commercio.

Sono ammissibili le spese per ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili, per l’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, per programmi informatici e per le principali voci di spesa utili all’avvio dell’attività.

Ciascun soggetto richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 euro.
Nel caso in cui l’istanza sia presentata da piu’ soggetti richiedenti, già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, l’importo massimo del finanziamento e’ pari a 50.000 euro per ciascun soggetto richiedente fino ad un ammontare massimo complessivo di 200.000 euro.
Per le attivita’ imprenditoriali nel settore della pesca e dell’acquacoltura l’importo complessivo degli aiuti de minimis non puo’ superare, per ciascuna impresa beneficiaria delle agevolazioni di cui al presente decreto, 30.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, ai sensi del regolamento UE n. 717/2014.

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 91/2017attua la misura incentivante «Resto al Sud», individua

  • i criteri di dettaglio per l’ammissibilità alla misura,
  • le modalità di attuazione della stessa,
  • le modalità di accreditamento dei soggetti,
  • le modalita’ di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi,
  • le modalita’ di escussione della garanzia,
  • nonche’ la misura della garanzia relativa al prestito nella misura del 65 per cento del finanziamento,
  • e le modalita’ di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresi’ i casi di revoca e di recupero delle agevolazioni concesse.

fonte: https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12588-resto-al-sud-i-nuovi-incentivi-per-i-giovani-del-mezzogiorno.html

Nulla la cartella notificata al titolare dell’impresa fallita

La dichiarazione di fallimento non comporta il venire meno dell’impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore fallimentare” – Cass. n.2803 del 2010 – è questo il principio su cui la CTR Provinciale per la Sicilia ha fondato la sua decisione, rigettando l’appello promosso dall’Agenzia delle Entrate.

La disputa giudiziaria, nasce a seguito dell’emanazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di una serie di avvisi di accertamento, risalenti al 2011, notificati alla Società in liquidazione e resisi definitivi per mancata opposizione. A seguito dei suddetti avvisi, nel 2012, Equitalia procedeva a formare la cartella di pagamento, anchessa notificata alla società in liquidazione.

Il curatore fallimentare della società, in primo grado, lamentando tra i vari vizi anche quelli legati alla notifica, chiedeva l’annullamento della suddetta cartella. In suo favore, nel luglio del 2015, si pronunciava il giudice di prime cure.

La CTR Provinciale siciliana con sentenza del 27/09/2017 n. 3719, chiamata a pronunciarsi sull’appello mosso dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n.263/07/2015 del giudice di prime cure, rigettava la pretesa dell’Agenzia, confermando l’orientamento del primo giudice poiché :

  • gli atti del procedimento tributaria precedenti alla dichiarazione di fallimento del contribuente, anche se a quest’ultimo intestati, sono opponibili alla curatela;
  • la dichiarazione di fallimento comporta che la legittimazione sostanziale e processuale circa l’impresa ad oggetto, si sposti dal titolare della stessa al curatore fallimentare;
  • la cartella, formatasi dopo la dichiarazione di fallimento doveva essere destinata all’impresa sottoposta a procedura concorsuale e riportare, quale legale rappresentante della stessa, il curatore che in questa fase subentra ad ogni effetto al soggetto fallito.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24210-nulla-la-cartella-notificata-al-titolare-dell-impresa-fallita.html

Voucher per la digitalizzazione delle Pmi

Si tratta di una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

La disciplina attuativa della misura è stata adottata con il decreto interministeriale 23 settembre 2014.

Il voucher è utilizzabile per l’acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di:

  • migliorare l’efficienza aziendale;
  • modernizzare l’organizzazione del lavoro, mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
  • sviluppare soluzioni di e-commerce;
  • fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
  • realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.

Gli acquisti devono essere effettuati successivamente alla prenotazione del Voucher.

Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.

Per maggiori informazioni e per la normativa di riferimento: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione#comefunziona

Riforma del fallimento 2017: Esdebitazione anche alle imprese

La Riforma della disciplina del fallimento, approvata l’11 ottobre 2017, la cui attuazione a seguito dell’approvazione del Senato è affidata al Governo, tocca anche istituti come quello dell’esdebitazione, disciplinato all’art. 142 della legge fallimentare. L’esdebitazione è l’istituto che prevede per gli imprenditori il beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali, a condizione che si verifichino le circostanze sancite dalla norma.

Nell’attuale formulazione della disciplina, caratterizzante il beneficio dell’esdebitazione, è previsto che lo stesso possa essere adottato solo ed esclusivamente da persone fisiche, a patto che alla chiusura della procedura i crediti siano anche solo in parte adempiuti. Proprio su tali punti insistono le modifiche apportate all’art. 142 L. Fallimentare, contenute nell’art. 8 del DDL 2681 approvato dal Senato l’11 ottobre 2017. In particolare secondo il testo della norma contenuta nel DDL:

  • il debitore potrà presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale e, in ogni caso trascorsi 3 anni dall’apertura della procedura stessa, purché abbia collaborato con gli Organi preposti e non si sia macchiato di frode o malafede;
  • per le insolvenze di minore rilevanza, l’istituto dell’esdebitazione dovrà applicarsi di diritto, fatta salva per i creditori la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale;
  • anche le società saranno ammesse al beneficio della liberazione dai debiti residui, godendo del rimedio dell’esdebitazione, previo riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai soci.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24128-riforma-del-fallimento-2017-esdebitazione-anche-alle-imprese-.html

Resto al Sud: decreto convertito in legge con bonus maggiorato

Il dl n. 91 217 sugli aiuti al Mezzogiorno è stato convertito in legge con la definitiva approvazione della Camera nella giornata di ieri. La legge di conversione  deve essere ora pubblicata in Gazzetta ufficiale ed entro 30 giorni dalla pubblicazione dovrà essere emesso un decreto ministeriale   con i particolari sulla concessione degli incentivi e sulle modalità di ammissione, a firma del ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno.

Confermata la maggiorazione del Bonus della misura denominata  «Resto al Sud», che prevede contributi per la  imprenditoria giovanile (da 18 a 35 anni)  nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e altre facilitazioni per i soggetti beneficiari.

Nell’iter di conversione  il finanziamento previsto passa da 40 a 50mila euro per ogni soggetto, di cui un 35% a fondo perduto e 65% come prestito a tasso zero. Ricordiamo che gli incentivi sono riconosciuti ai giovani di età fra i 18 e i 35 anni che siano residenti in una delle suindicate regioni o vi prendano residenza entro sessanta giorni dalla risposta positiva di Invitalia . La novità è il maggior termine di  120 giorni di tempo per il trasferimento per chi risiede all’estero.

Inoltre la conversione prevede che non possano  fruire dei  benefici i soggetti che al momento dell’entrata in vigore del decreto fossero già titolari di un’attività d’impresa e i titolari  di un reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

E’ stato però allargato ai settori della   pesca, dell’acquacoltura e dei servizi turistici il campo  di applicazione  che  prima era riservato  alla manifattura artigianato e industria e relativi servizi.

In sede di conversione è stato  anche previsto  che per i richiedenti costituiti  in forma di società cooperativa, che potranno godere di un finanziamento fino a 200mila euro,   è previsto l’accesso anche agli incentivi a valere sul fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione (articolo 17 della legge 49/1985).

Fonte:  https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23792-resto-al-sud-decreto-convertito-in-legge-con-bonus-maggiorato.html