ContiTU: il nuovo servizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione

Attraverso il nuovo servizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione se la tua domanda di adesione alla definizione agevolata è stata accolta e non intendi saldare tutto l’importo della cosidetta “rottamazione“, entro il 31 luglio 2017 puoi effettuare il pagamento soltanto di alcuni debiti (cartelle/avvisi) compresi nella Comunicazione che hai ricevuto.  In sostanza puoi decidere quali debiti pagare e richiedere la stampa dei relativi bollettini Rav. Quanto ai debiti restanti, che si decide di non pagare, la definizione agevolata non produrrà alcun effetto e l’Agenzia riprenderà  le azioni di recupero previste dalla legge.

Di seguito il link al servizio: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/modulistica/Definizione-agevolata/ContiTu/

 

Crediti di imposta per spese pubblicitarie

La manovra correttiva 2017, ovvero il D.L. 50/2017, in sede di conversione introduce l’art. 57-bis,  il quale attribuisce a partire dal 2018 un contributo sotto forma di credito d’imposta ai lavoratori autonomi e alle imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie il cui valore superi  di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione l’anno precedente.

Rientrano in tali investimenti le spese per campagne pubblicitarie:  sulla stampa quotidiana e periodica, sulle emittenti televisive, sulle emittenti radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Il valore del credito di imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, valore che viene elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

Il credito può essere fruito solo in compensazione previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della P.d.C.M.

 

Proroga ufficiale per i versamenti dovuti dai titolari di redditi d’impresa

Ufficiale la proroga del termine per i versamenti dovuti dai titolari di redditi d’impresa con la pubblicazione del D.P.C.M. 20 luglio 2017 sulla Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2017, n. 169, con cui è stato ufficializzato quanto annunciato dal MEF con Comunicato stampa 20 luglio 2017, in merito al differimento del termine di versamento delle imposte risultanti dal Mod. REDDITI dovuti daititolari di redditi d’impresa, e quindi dal 21 luglio e fino al 20 agosto 2017 i versamenti potranno essere eseguiti con la maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

Dopo la pubblicazione del Comunicato stampa del MEF del 20 luglio, è scontro tra Commercialisti e Governo sulla concessione del rinvio dei versamenti con la maggiorazione dello 0.40% indistintamente a tutti i titolari di reddito di impresa, escludendo i professionisti e autonomi.

“Se il testo del decreto confermerà la concessione del rinvio dei versamenti con la maggiorazione dello 0.40% indistintamente a tutti i titolari di reddito di impresa, si porrà una questione di parità di trattamento. Da questo provvedimento risulterebbero infatti esclusi i soli professionisti, in modo del tutto discriminatorio”.

Lo afferma il presidente dei commercialisti, Massimo Miani. “La disparità – sottolinea Miani – deriverebbe dal fatto che, così facendo, potrebbero usufruire della proroga anche i piccoli imprenditori non interessati dalle novità relative all’applicazione dei nuovi principi contabili nazionali o dell’ACE (le quali attendono ancora l’implementazione delle relative disposizioni attuative), mentre ne sarebbero stati immotivatamente esclusi i professionisti, pur trovandosi nella stessa situazione dei primi”.

Fonte https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12525-proroga-ufficiale-per-i-versamenti-dovuti-dai-titolari-di-redditi-d-impresa.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook