Legge di bilancio 2018: rimandato l’aumento dell’IVA

L’articolo 2 del disegno di Legge n. 2960 contenente la Legge di stabilità 2018 prevede la sterilizzazione dell’incremento dell’aliquota IVA rimandando gli aumenti al 1° gennaio 2019. Il decreto è approvato ieri in Senato. In particolare, modificando quanto previsto nella Legge di stabilità 2015 , è previsto che:

  • l’aliquota IVA al 10% salirà
    • di 1.5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019
    • di ulteriori 1.5 punti percentuali dal 1° gennaio 2020
  • l’aliquota IVA al 22% aumenterà
    • di 2.2 punti dal 1° gennaio 2019,
    • di ulteriori 0.7 punti percentuali dal 1°gennaio 2020
    • di 0.1 punti percentuali dal 1°gennaio 2021.

Si ricorda che l’incremento dell’IVA è previsto anche nel decreto fiscale collegato alla Stabilità 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 242 del 26.10.2017. In particolare il decreto contiene una sterilizzazione parziale prevedendo che dal 1° gennaio 2018 l’aliquota IVA al 10% passi a:

  • 11,14 % per il 2018
  • 12 % per il 2019

La circolare dell’Agenzia delle Entrate sull’aiuto alla crescita economica (Ace) 2017.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull’agevolazione Aiuto alla crescita economica (Ace) in seguito alle modifiche introdotte dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017. Con la circolare n. 26/E di ieri, l’Agenzia ha ricordato che le norme della nuova disciplina trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2018. In particolare, per l’arco temporale che va dal periodo d’imposta 2011 al periodo d’imposta 2017, il documento di prassi chiarisce che:

  • per le annualità fino al 2015 (per le quali, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le dichiarazioni sono state ragionevolmente presentate) è preclusa la possibilità di presentare dichiarazioni integrative finalizzate ad anticipare la fruizione delle novità introdotte dall’ultimo intervento normativo;
  • per le annualità 2016 e 2017 (per le quali, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, i termini di presentazione delle relative dichiarazioni sono ancora aperti) i contribuenti possono invece fruire anticipatamente in dichiarazione delle novità normative, applicando “integralmente” il nuovo regime.

L’Agenzia specifica che, in base alla proroga disposta dal decreto del Presidente del Consiglio del 26 luglio 2017, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare possono presentare l’interpello Ace relativo al periodo di imposta 2016 entro il 31 ottobre 2017.

Considerando che i termini dichiarativi per il periodo 2016 sono ancora pendenti per effetto del Dpcm di proroga, la circolare precisa che la preventività delle istanze di interpello (non solo quelle collegate alla disapplicazione della clausola antielusiva Ace) si misura rispetto al termine prorogato. Con particolare riferimento alle istanze di interpello probatorio Ace, la circolare fornisce, inoltre, indicazioni operative sulla gestione delle istanze ancora in corso di istruttoria al fine di coordinarne la lavorazione con le novità.

Per approfondire e per scaricare la circolare: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24181-aiuto-alla-crescita-economica-ace-2017-la-circolare-dell-agenzia.html

Redditi lavoro autonomo e pensione: comunicazione entro il 31.10.2017

L’INPS ha pubblicato il  Messaggio n. 4189 -2017 in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo e sulla necessaria dichiarazione reddituale.

L’articolo 10 del decreto legislativo 3, n. 503/1992 , prevede che i titolari di pensione sono tenuti ad inviare all’ente pensionistico  la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente. Il termine è quello  previsto per la dichiarazione dei redditi . Quindi i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2016, sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2017 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2016. L’INPS elenca le seguenti categorie

I PENSIONATI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL’ANNO 2016:

Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
– i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
– i titolari di pensione di vecchiaia.

– i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo,
– i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);
– i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni

I PENSIONATI SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL’ANNO 2016:

I pensionati che non si trovano nelle condizioni  precedenti  sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2016 entro il 31 ottobre 2017.

Casi particolari di redditi esenti dal divieto di cumulo :

i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al precedente punto 2, sarebbero soggetti al divieto parziale di non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell’anno 2016 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 6.524,57.

i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. non hanno rilievo  .

le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e

Le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione .

le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione

le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (cfr. circolare n. 67 del 24 marzo 2000).

i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite.

REDDITI DA DICHIARARE

redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

  1. La dichiarazione  reddituale può essere resa tramite CAF ed altri soggetti abilitati .
  2. In alternativa l’interessato, una volta autenticatosi con PIN dispositivo sul sito www.inps.it, può accedere ai Servizi on line per il cittadino e selezionare la voce Dichiarazione  Reddituale – Red Semplificato (per la dichiarazione RED). Nel successivo  pannello  occorre  scegliere  la  Campagna  di  riferimento:  nella fattispecie, 2017 ( dichiarazione redditi per l’anno 2016).

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24176-redditi-lavoro-autonomo-e-pensione-comunicazione-entro-il-31-10-2017.html

Agevolazioni ‘prima casa’ nelle successioni e donazioni.

Agevolazioni prima casa nelle successioni e nelle donazioni nella Risoluzione n. 126 di ieri, 17 ottobre 2017, di risposta ad un interpello.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 69, comma 3, della L. 342/2000 prevede l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione “non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario, ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall’articolo 1, comma 1, quinto periodo, della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131”.

L’interessato, per poter beneficiare dell’agevolazione, deve dichiarare:

  • di avere la residenza nel territorio del comune ove è ubicato l’immobile da acquistare o di volerla stabilire entro diciotto mesi dall’acquisto;
  • di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  • di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazioneacquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.

La dichiarazione resa, quindi, deve evidenziare la sussistenza in capo al beneficiario di tutte le condizioni sopra richiamate, al momento del trasferimento che si realizza con l’apertura della successione.
Se per effetto della successione, la contribuente istante diviene piena proprietaria dei tre immobili siti nel Comune di YYY, in precedenza posseduti in comproprietà con il coniuge, può fruire dell’agevolazione ‘prima casa’ in relazione all’acquisto delle quote di uno dei tre immobili. Non risulta, infatti, preclusiva alla fruizione dell’agevolazione la circostanza che prima del decesso, la contribuente possedesse detti immobili in comproprietà con il coniuge, in quanto con la morte del de cuius, il regime di comunione viene meno.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 3 luglio 2015, n. 13760, ha, infatti, chiarito che “la morte (del coniuge) determina lo scioglimento del matrimonio, ovvero il verificarsi di una causa di scioglimento della comunione.” Per effetto della morte del coniuge, cessa, dunque, il regime di comunione con il coniuge sugli immobili siti nel Comune di YYY e, dunque, la contribuente si trova nelle condizioni di poter dichiarare di non essere titolare in comunione con il coniuge di diritti sui predetti immobili.
In sostanza, la dichiarazione che la contribuente deve rendere, volta a stabilire la tassazione da applicare proprio al trasferimento mortis causa, non deve tenere conto di quei beni o quote degli stessi che per effetto della successione vengono acquistati.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24129-agevolazioni-prima-casa-nelle-successioni-e-donazioni.html

Affiti brevi: entro il 16 ottobre va versata la ritenuta

Intermediari immobiliari alla cassa il 16 ottobre 2017. Entro tale data deve essere versata la ritenuta al 21% sui canoni lordi pagati dall’11 settembre scorso dai loro clienti inquilini ai loro clienti-proprietari per gli affitti fino a 30 giorni stipulati a partire dal 01.06.2017.

Si ricorda, infatti, che a seguito delle novità introdotte dalla Manovra correttiva, quando gli intermediari riversano ai proprietari degli immobili (locatori) gli importi ricevuti dai turisti, per i c.d. affitti brevi, devono operare una ritenuta del 21%, che dovrà poi essere versata all’Erario entro il 16 del mese successivo. Inizialmente il primo appuntamento era previsto per il 17 luglio (in quanto il 16 cadeva di domenica), ma a seguito delle forte critiche da parte degli intermediari immobiliari, la scadenza è stata tacitamente prorogata, secondo lo Statuto dei diritti del contribuente.

Ai contratti di locazione breve, il legislatore prevede che si applichino le disposizioni relative alla cedolare secca, con aliquota 21%. Poiché il regime della cedolare secca è opzionale, si ritiene che il soggetto possa in alternativa scegliere il regime ordinario. Il proprietario pertanto potrà in alterativa:

  • optare per la cedolare secca al 21%, sostitutiva dell’Irpef e dell’imposta di registro; applicare il regime ordinario Irpef, con aliquota minima 23%.

Anche la legislazione precedente prevedeva che i contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni (per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione) potessero essere assoggettati a cedolare secca. Rispetto a prima, con la nuova disciplina è possibile applicare la cedolare secca anche ai corrispettivi lordi derivanti da:

  • contratti di sublocazione (si tratta di una novità rispetto alla disciplina previgente: finora tali redditi erano esclusi dalla possibilità di applicare il regime della cedolare secca);
  • contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario (questa è una novità importante perché a regime l’opzione per la cedolare può essere esercitata solo da proprietario-locatore dell’immobile);
  • aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, al ricorrere delle condizioni sopra riportate.

Qualora gli intermediari intervengano nella fase del pagamento del canone di locazione, o incassino i corrispettivi, devono operare – all’atto del pagamento del corrispettivo lordo al beneficiario – una ritenuta d’acconto del 21%.

Nel caso in cui il locatore dovesse aver optato per la cedolare, la ritenuta sarà considerata a titolo d’imposta, in caso contrario si considererà a titolo d’acconto. L’obbligo di effettuare la ritenuta richiede che l’intermediario incassi il canone o intervenga nel pagamento, pertanto nel caso in cui il conduttore paghi direttamente il locatore, l’obbligo di ritenuta non sorge in capo all’intermediario. La ritenuta dovrà poi essere versata con il modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, secondo le modalità previste dall’art. 17 del D.lgs. 241/1997, con il codice tributo “1919”, istituito con la Risoluzione 88/E del 5.7.2017. Il primo appuntamento scade il 16 ottobre 2017: entro tale data gli intermediari dovranno versare al fisco la ritenuta del 21%, operata sui canoni lordi pagati dai loro clienti-inquilini e riversati ai clienti proprietari a partire dall’11 settembre.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24086-affiti-brevi-entro-il-16-ottobre-va-versata-la-ritenuta-.html

Spesometro 2017: ultimi chiarimenti del Fisco per la trasmissione

Entro il 28 settembre dovrà essere spedito lo Spesometro per il primo semestre 2017.

Molti i problemi della trasmissione dei dati e dei numerosi scarti dell’Agenzia a volte immotivati, che imprese e professionisti devono affrontare in questi giorni.
Anche il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro segnala le difficoltà di inviare i dati quando, ad esempio, un cliente o un fornitore è cessato nei primi mesi dell’anno oppure quando uno stesso fornitore ha emesso più fatture.

Per cercare di chiarire i dubbi nel sito dell’Agenzia si trovano numerose Faqe relative risposte che riguardano le regole di compilazione e di trasmissione del file, ad esempio con riferimento alla trasmissione dei dati, qualora sia presente un errore anche in una sola delle fatture inviatel’intero file viene scartato, in questo caso l’Agenzia consiglia di ridurre le dimensioni del file, ovvero qualora la gestione delle notifiche di scarto di file molto voluminosi risulti complessa, e⁄o si voglia evitare di trasmettere più volte una grande quantità di dati, si suggerisce di costruire file di dimensioni ridotte (per esempio contenenti le fatture ricevute da un unico fornitore o le fatture emesse nei confronti di un solo cliente).

I file possono essere trasmessi singolarmente oppure con un unico invio (si firmano singolarmente e si raccolgono in un archivio compresso [zip], o si firma solo l’archivio), sarà quindi prodotta una notifica per ciascun file, e, in caso di scarto, dovranno essere corretti e trasmessi nuovamente solo i dati dei file scartati.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23988-spesometro-2017-ultimi-chiarimenti-del-fisco-per-la-trasmissione.html

Invio dati liquidazioni Iva: ultima settimana per la trasmissione

’obbligo di presentazione telematica della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva è stato introdotto dal 1° gennaio 2017, dal decreto fiscale 193/2016 collegato alla Legge di Stabilità 2017. Per quanto riguarda le liquidazioni del secondo trimestre 2017, il termine ultimo per l’invio è il 18 settembre“collegato fiscale”

Il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”, da utilizzare per la trasmissione, è stato approvato, insieme alle istruzioni per la sua compilazione, con il provvedimento 27 marzo 2017, sono disponibili inoltre i software di compilazione e di controllo, recentemente aggiornati.
Si ricorda che sono esonerati da questo adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero. In caso di determinazione separata dell’Iva in presenza di più attività, deve essere presentata una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

Attenzione: in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Come chiarito nella Risoluzione 104/2017 la violazione può essere regolarizzata con il ravvedimento operoso.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23938-invio-dati-liquidazioni-iva-ultima-settimana-per-la-trasmissione.html

Ravvedimento operoso F24 a saldo zero

La Ris. n. 36/2017 ha fatto il punto sulle sanzioni che i contribuenti devono pagare se presentano in ritardo il modello F24 a saldo zero.

Ecco quindi come mettersi in regola e beneficiare delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso (art. 13 del Dlgs n. 472/1997).

Quando l’errore viene corretto entro 90 giorni: la sanzione prevista dalla legge per l’omessa presentazione del modello in cui si effettua la compensazione, dal primo gennaio del 2016 è in generale di 100 euro.

La sanzione scende a 50 euro, però, se il ritardo non supera cinque giorni lavorativi. Pertanto, poiché in caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni dall’omissione la sanzione si riduce di 1/9, in questa ipotesi le somme da versare saranno:

  • 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello di pagamento a saldo zero viene presentato con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi
  • 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione

Se l’errore viene corretto dopo 90 giorni: Se il contribuente regolarizza la posizione con il Fisco oltre i 90 giorni dalla scadenza, gli importi previsti dal nuovo ravvedimento sono i seguenti:

  • 12,50 euro (1/8 di 100 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall’omissione
  • 14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro due anni dall’omissione
  • 16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l’F24 a saldo zero viene presentato superati i due anni dall’omissione
  • 20 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23125-ravvedimento-operoso-per-chi-non-presenta-l-f24-a-saldo-zero-la-risoluzione.html

Piano Industria 4.0: le opportunità per le imprese

Secondo le cifre pubblicate dall’Osservatorio Industria 4.0 – Politecnico di Milano (che qui riportiamo), il mercato dei progetti di Industria 4.0 (tra soluzioni IT, componenti tecnologiche abilitanti su asset produttivi tradizionali e servizi collegati) in Italia nel 2016 vale circa 1,7 miliardi di euro, di cui l’84% realizzato verso imprese italiane e il resto come export, a cui va aggiunto un indotto di circa 300 milioni di euro in progetti “tradizionali” di innovazione digitale.

A pari perimetro rispetto alla misura dello scorso anno, il mercato è in crescita del 25%, anche se il vero potenziale appare ancora nascosto perché alcune imprese per definire gli investimenti hanno atteso la pubblicazione del Piano Nazionale Industria 4.0 e dei chiarimenti fiscali collegati. Per questa ragione, le aspettative sono ancora più forti per il 2017: guardando al primo trimestre del 2017 , le imprese stimano un tasso di crescita del 30% rispetto al 2016 e, se questi numeri saranno confermati a fine anno, in due anni l’Italia avrà quasi raddoppiato gli investimenti per la trasformazione digitale, recuperando il ritardo rispetto alle situazioni internazionali più mature, con il rischio concreto però di un eccesso di domanda rispetto alla capacità di consegna dei fornitori.

Ecco le principali azioni del Piano Industria 4.0

  • Iper e Super Ammortamento
    Investire per crescere
  • Nuova Sabatini
    Credito all’innovazione
  • Fondo di Garanzia
    Ampliare le possibilità di credito
  • Credito d’imposta R&S
    Premiare chi investe nel futuro
  • Startup e PMI innovative
    Accelerare l’innovazione
  • Patent box
    Dare valore ai beni immateriali

Per chi volesse approfondire tali azioni: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12853-piano-industria-4-0-le-opportunit-per-le-imprese.html